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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/07/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 45/2025 Reg. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni – Famiglia
Composta dai IGnori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE ConSIliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI ConSIliere rel.
Dott.ssa Laura PIACENTI ConSIliere on.
Dott. Luca ALBANA ConSIliere on.
Ha pronunciato, all'udienza dell'11.06.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello n. 45/2025 Reg. V.G. avente per oggetto:
appello avverso la sentenza n. 617/2024 emessa in data 04.12.2024, depositata in data 12.12.2024, dal Tribunale per i Minorenni di Torino promosso da:
(madre della minore) Parte_1 elettivamente domiciliata in Modena, via Rainusso n. 118, presso lo studio dell'Avv. Pasqualino Miraglia che la rappresenta e difende per delega in atti;
nei confronti di:
(padre della minore) Persona_1 elettivamente domiciliato in Biella, via Pietro Micca n. 10, presso lo studio dell'Avv. Deborah Mancin che lo rappresenta e difende per delega in atti;
e
CURATRICE SPECIALE della minore (nata a [...] il Persona_2
05.03.2014), in persona dell'Avv. Daniela Ardizzone (con studio in Biella, via Serralunga n. 2).
e con l'intervento: del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, che ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Difesa della madre della minore, “NEL MERITO, IN VIA Parte_1
PRINCIPALE:
-Disporre il collocamento prevalente di presso la dimora della madre, e _2 stabilire che il padre possa tenere seco la figlia secondo le modalità del seguente calendario:
●durante la settimana il padre trascorrerà con la figlia due pomeriggi indicativamente il martedì e giovedì dall'uscita dalla scuola con pernottamento, riaccompagnandola dalla madre o a scuola la mattina successiva
●nei weekend, a settimane alterne, la bambina starà col padre dalle ore 9.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica. In ipotesi di gite fuori porta, ciascuno dei genitori comunicherà all'altro dove si recherà con il figlio;
sarà cura del padre andare a prendere e riaccompagnare presso l'abitazione della IG.ra _2
; Pt_1
●nel periodo estivo, previo accordo tra i genitori entro il mese di maggio, la figlia trascorrerà due settimane anche non consecutive, con ciascun genitore, previa comunicazione all'altro del luogo di permanenza;
●nel periodo natalizio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni dal _2
23 al 30 dicembre, o dal 31 al 06 gennaio;
nel periodo pasquale la minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, comprendenti la Domenica di Pasqua
o il Lunedì di Pasquetta ad anni alterni;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle istanze promosse in via principale,
-Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con monitoraggio del Servizio Sociale nel caso in cui il padre assumesse decisioni in via unilaterale e senza consultazione della madre della minore.
-Disporre che la madre possa vedere liberamente la minore almeno per due pomeriggi infrasettimanali ed a fine settimana alternati come da calendario sopra riportato.
IN VIA ISTRUTTORIA
-Disporre CTU tecnica volta a valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori, e la qualità del rapporto genitori minore.
-Disporre l'audizione della minore in qualità di parte del Persona_2 procedimento, al fine di consentirle di esprimere il proprio punto di vista, in relazione ad una situazione che la coinvolge in prima persona. -Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed eccepire.
-Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Difesa del padre della minore, : “In via principale: Rigettare, Persona_1 in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla SInora , e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 617/2024 in data 4 dicembre 2024 e pubblicata in data 12.12.2024, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre iva, c.p.a come dovute per legge”.
Curatrice speciale della minore: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere il ricorso in appello proposto dalla IG.ra , madre della minore, e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Torino n. 617/2024 del 04.12.2024, pubblicata il 12.12.2024”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, emessa in data 04.12.2024 (dep. il 12.12.2024), il Tribunale per i minorenni di Torino ha confermato il collocamento della minore presso il padre;
ha confermato la definizione degli incontri protetti Persona_2 madre-minore alla presenza di un educatore secondo le modalità e i tempi definiti dal Servizio Sociale e dalla NPI, con facoltà di graduale liberalizzazione e/o sospensione secondo le emergenze risultanti dall'osservazione degli incontri e, in ogni caso, tenuto conto dei desideri e dei bisogni emotivi della minore;
ha disposto la prosecuzione delle prese in carico in atto (Servizio Sociale, NPI e SERD per il monitoraggio dell'astensione dall'uso di sostanze stupefacenti per entrambi i genitori e dall'abuso di alcolici per la sola madre) per tutti gli interventi ritenuti opportuni a sostegno del minore e della genitorialità per tutto il tempo ritenuto necessario dai Servizi;
ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Il presente procedimento (RG 470/2023) originava dal ricorso del PM in data 22.06.2023 con il quale veniva segnalata una situazione di possibile pregiudizio per la minore , descritta dai congiunti come triste e angosciata, costretta a _2 intrattenere rapporti con il nuovo compagno della madre e la figlia di quest'ultimo. Il PM dava atto che: i genitori della minore erano separati da tempo e che viveva con la madre e la LL minore (figlia di padre diverso); in _2 passato i CC aveva segnalato una ritardata riconsegna di alla madre da _2 parte del padre, in possibile stato di ebbrezza;
la madre era stata descritta come poco adeguata e facile ad alterarsi. Veniva quindi chiesto di nominare un curatore speciale, valutare lo stato psicologico della minore, approfondire le capacità genitoriali delle parti e valutare un'eventuale collocazione della minore in affidamento a terzi.
Il Tribunale, pertanto, con decreto del 26.06.2023, nominava un Curatore speciale per , fissava le udienze per l'audizione dei genitori e incaricava il _2
Servizio sociale per lo svolgimento di un'approfondita indagine sul nucleo. Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 27.11.2023, il Giudice delegato del TM dava atto che, dalla parziale attività istruttoria espletata, era emersa la condizione di profondo malessere della minore, descritta dai Servizi, dal padre, da tutti i parenti (materni e paterni), nonché dalla stessa bambina a fronte delle condotte aggressive e vessatorie della madre, dalla quale aveva chiesto di _2 essere allontanata: nello specifico, era emerso che la SI.ra percuoteva Pt_1
e insultava la piccola (e anche la figlia minore ), anche alla presenza _2 Per_3 della nonna e della zia materne e del bisnonno materno, con il quale madre e figlia convivevano. Era altresì emerso che anche il nuovo compagno della madre, SI. si era mostrato verbalmente violento anche nei Persona_4 confronti della piccola . Pertanto, provvedendo in via provvisoria e _2 immediatamente esecutiva, disponeva il collocamento di presso il padre;
_2 disponeva gli incontri madre-figlia unicamente in modalità protetta, alla presenza di personale educativo, secondo tempi e modi individuati dal SS;
disponeva Contr l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali, di del CSM e del SERD, per approfondire il rapporto dei genitori con le sostanze alcoliche/stupefacenti, tramite test urinari e del capello, alla luce del passato di tossicodipendenza di entrambi i genitori e del sospetto di abuso alcolico per la madre. A seguito dell'ordinanza, dall'1.12.2023 veniva collocata presso il _2 padre. All'esito dell'istruttoria (durante la quale sono stati sentiti i genitori e sono state acquisite relazioni di aggiornamento dai Servizi incaricati), il Tribunale perveniva alla decisione di cui sopra osservando quanto segue. Il Tribunale rappresentava che dall'ultimo aggiornamento del Servizio sociale (datato 16.10.2024) erano emerse le seguenti circostanze:
- Il collocamento della minore presso il padre, avvenuto ormai l'anno precedente, proseguiva positivamente e il padre aveva dimostrato, anche con l'ausilio dei familiari dei rami paterno e materno, di essere in grado di occuparsi della minore;
- La madre aveva mostrato di recente un atteggiamento minaccioso e oppositivo nei confronti del Servizio sociale, che non le aveva consentito di instaurare un dialogo nell'ottica di un cambiamento nel rapporto con la figlia;
- Gli incontri in luogo neutro tra la madre e la figlia proseguivano, ma non permettevano di raggiungere alcun positivo risultato, dal momento che la madre non cercava un dialogo con la figlia e il rapporto continuava ad essere distaccato e basato unicamente sul rapporto delle rispettive quotidianità con rari momenti di coinvolgimento emotivo (cercati principalmente dalla minore);
- , infine, aveva dimostrato di essere contenta di vivere con il padre, _2 non intendeva tornare a vivere con la madre ed esprimeva fatica rispetto agli incontri, non avanzando alcuna richiesta di ulteriori incontri con la madre.
Alla luce di tali risultanze, il Tribunale riteneva l'attuale collocamento paterno della minore adeguato e più che tutelante, dal momento che aveva permesso a di affrancarsi dalla violenza diretta e assistita che aveva subito quando era _2 collocata presso la madre. Il Tribunale, quindi, riteneva non sussistessero i presupposti né per un rientro di presso la madre, né per la liberalizzazione _2 degli incontri: ciò alla luce delle esternazioni di fatica della minore rispetto all'idea di trovarsi da sola con la madre e dell'atteggiamento di chiusura e di mancata problematizzazione delle proprie condotte tenuto dalla madre. Avverso detto provvedimento ha proposto appello la madre della minore (sulle conclusioni di cui analiticamente in epigrafe). La madre lamentava che il Giudice di prime cure avesse erroneamente, e con scarsa motivazione, disposto il collocamento della minore presso il padre, ritenendo tale decisione maggiormente corrispondente all'interesse di , basandosi essenzialmente sulle relazioni _2 dell'Educatrice. Secondo la madre, infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto, da un lato, del comportamento del SI. il quale in passato aveva Per_1 abusato di sostanze stupefacenti e aveva posto in essere atteggiamenti aggressivi nei confronti della compagna (la quale aveva provveduto a segnalare tutto alle forze dell'ordine, al fine di tutelare sé stessa e la figlia), e, dall'altro, della circostanza che in 7 anni di supervisione e percorsi con il Servizio sociale, la madre non aveva mai posto in essere alcun maltrattamento nei confronti non solo di , ma anche della sorellina . La SI.ra lamentava inoltre _2 Per_3 Pt_1
l'omessa motivazione in ordine alla mancata effettuazione di CTU volta all'accertamento delle capacità genitoriali di entrambi e alla qualità della relazione padre-figlia. L'appellante lamentava infine l'omessa audizione della minore , _2 nonostante avesse undici anni e fosse dotata di piena capacità di discernimento e nonostante le numerose e reiterate richieste avanzate dalla madre.
Il padre della minore, costituitosi, chiedeva di rigettare tutti i motivi di appello, in quanto inammissibili e infondati. Il SI. premetteva, innanzitutto, che Per_1
l'odierna appellante ha un'altra figlia, , nata ad [...] 2020 dalla relazione Per_3 con il SI. Poco dopo la nascita della bambina, nel mese di marzo Persona_5
2021 la SI.ra lasciava il SI. e si trasferiva con le figlie presso Pt_1 Per_5
l'abitazione del nonno materno, SI. ; in seguito denunciava anche il Persona_6 SI. per maltrattamenti e il Tribunale per i Minorenni sospendeva, in via Per_5 cautelare, le visite paterne dando incarico ai Servizi sociali di verificare la situazione. Nel frattempo, il SI. radicava avanti al Tribunale ordinario di Per_5
Biella il procedimento per la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia , domandando disporsi l'affido Per_3 condiviso con il collocamento presso di sé, motivato dai numerosi comportamenti violenti della SI.ra nei confronti della figlia più grande a cui egli Pt_1 _2 aveva assistito durante la convivenza (denigrazioni, insulti, sberle). A tal proposito il SInor depositava altresì denuncia-querela con cui descriveva i Per_5 comportamenti violenti della nei confronti si a cui egli aveva Pt_1 _2 assistito durante la convivenza. I servizi sociali incaricati prima dal Tribunale per i minorenni e poi dal Tribunale di Biella, verificando la situazione familiare, non rilevavano alcun genere di maltrattamento da parte del padre verso le minori, ma al contrario un ottimo rapporto tra lo stesso e le bambine e, pertanto, le accuse mosse dalla venivano rigettate in quanto prive di qualsiasi fondamento Pt_1 probatorio. Il procedimento si concludeva con la sentenza n. 5/2025 pubbl. il 14/01/2025 con la quale il Tribunale di Biella ha disposto, anche in questo caso, l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con la collocazione presso il padre Per_3
e facoltà per la madre di vedere la figlia in un luogo neutro alla presenza di un assistente o educatrice dei Servizi Sociali territorialmente competenti un pomeriggio a settimana ed il sabato pomeriggio. Ciò premesso, il padre evidenziava che nel corso degli incontri tra i Servizi territoriali e erano _2 emersi diversi segnali di malessere: la bambina comunicava di essere stanca, triste e di stare male (aveva frequentemente mal di pancia e mal di testa) e di non voler stare più con la madre;
in data 09.01.2023 era addirittura arrivata al _2 colloquio con un evidente livido sul lato destro della fronte che sembrava essere lo stampo di una mano. Alla luce di tali elementi, il Servizio sociale decideva di approfondire la situazione della minore. Il SI. rappresentava che, dagli Per_1 incontri svolti successivamente con il padre e i parenti materni e paterni della bambina e dalle affermazioni della bambina stessa, i Servizi sociali avevano evidenziato l'esistenza di una chiara condizione di profondo malessere della minore, derivante dagli atteggiamenti aggressivi e vessatori della madre, dalla quale chiedeva di essere allontanata. Tutti i parenti sentiti (padre, nonna _2 materna, zia materna, prozia materna, nonni paterni) avevano ribadito la loro preoccupazione per l'incolumità di e della LL;
peraltro, la _2 Per_3 situazione era ulteriormente peggiorata a causa della presenza del nuovo fidanzato della SI.ra , descritto dai parenti come “violento e Pt_1 prepotente”, con il quale aveva dichiarato espressamente di non voler _2 convivere. Diversamente, dagli incontri effettuati tra e i Servizi sociali _2 successivamente alla collocazione della minore presso il padre, era emerso immediatamente un forte miglioramento della condizione psicofisica della minore, che appariva via via più serena e allegra. Il SI. rappresentava, ancora, Per_1 che dagli incontri tra i Servizi e l'odierna appellante non erano emersi miglioramenti della SI.ra , la quale si era limitata ad arrivare puntuale Pt_1
e a raccontare alla figlia la quotidianità (alcune volte addirittura sbagliando il nome e chiamandola “ , che sarebbe il diminutivo di , la figlia del Per_7 Per_8 nuovo compagno), senza mai mettersi in discussione. Anzi, da quando _2 veniva collocata presso il padre, la madre non aveva mai contribuito in alcun modo al mantenimento della figlia, continuando a percepire l'assegno unico (nonostante le richieste del padre) e aveva posto in essere atteggiamenti aggressivi e prepotenti nei confronti del Servizio sociale e del personale scolastico, causando un forte disagio e malessere in . In riferimento alla richiesta di CTU, il padre _2 rilevava la superfluità della domanda. Infine, rispetto alla richiesta di audizione della minore, il SI. rilevava che , nel corso del tempo, aveva Per_1 _2 espresso chiaramente il suo punto di vista, manifestando la sua volontà di rimanere con il padre e di non voler ritornare con la madre. Pertanto, il padre riteneva opportuno, nell'interesse della figlia, evitare di sottoporre la minore ad una situazione di possibile tensione derivante dall'audizione dinanzi ad un Giudice. Si rimetteva in ogni caso alla decisione della Corte sulla domanda.
La Curatrice speciale della minore, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata. La Curatrice evidenziava che per tutta la durata del procedimento di primo grado non erano mai emersi elementi tali da determinare la modifica della collocazione della minore presso il padre, come statuito nel decreto del 27.11.2023. Rappresentava, inoltre, che nonostante il Primo Giudice avesse sempre previsto la possibilità per i Servizi di liberalizzare gli incontri tra madre e figlia, tenuto conto dell'andamento degli stessi e dei bisogni emotivi della minore, i Servizi non avevano mai registrato un'evoluzione del rapporto madre-figlia tale da ritenere opportuno e confacente all'interesse di ampliare gli incontri, che tuttora si svolgono in modalità protetta. Quanto, _2 poi, alle richieste istruttorie relative alla richiesta di CTU e di audizione della minore, la Curatrice premetteva, innanzitutto, che tali richieste erano state inizialmente formulate dalla SI.ra nella comparsa di costituzione e Pt_1 risposta e non riportate successivamente nelle conclusioni di cui alla memora di replica in data 04.11.2024. In merito alla richiesta di CTU, quindi, la Curatrice chiedeva il rigetto della domanda, in quanto accertamento meramente esplorativo e, in ogni caso, superfluo. Infine, rispetto alla richiesta di audizione di , la _2
Curatrice, pur non ritenendo tale adempimento istruttorio necessario ai fini della decisione, si rimetteva alla decisione della Corte, specificando che in ogni caso sarebbe opportuno chiedere un parere preventivo al Servizio di NPI che ha in carico la minore, al fine di accertare che l'audizione in giudizio non sia pregiudizievole per , trattandosi di minore che non ha ancora compiuto i 12 _2 anni.
***
All'udienza dell'11.06.2025 le parti richiamavano le proprie rispettive conclusioni, come in epigrafe, e la Corte tratteneva in decisione senza termini.
***
L'appello è infondato e deve essere pertanto integralmente respinto.
Invero, vi sono elementi univoci circa l'attuale adeguatezza della collocazione della minore presso il padre, desumibili dalle relazioni sociali in atti, peraltro già ampiamente e condivisibilmente ricordate dal Giudice a quo nella propria parte motivazionale.
A solo titolo esemplificativo, si ricorda che i Servizi hanno relazionato che “ , _2 attualmente manifesta di stare bene, e non vengono riferiti più i disturbi che aveva prima del collocamento presso il padre (mal di pancia e vomito e mal di testa). Ha instaurato un buon rapporto con i nomi e lo zio paterno con i quali trascorre molti momenti piacevoli (camminate, uscite sul territorio, gite fuori porta ecc.). Anche con i parenti materni trascorre vari momenti ludici, ricreativi e vacanzieri (quest'estate è andata con loro a Napoli) e la SI.ra era stata informata. Il SI. si Pt_1 Per_1 occupa di tutte le spese ordinarie e straordinarie della figlia senza ricevere alcun contributo da parte della SI.ra che continua a percepire metà degli assegni Pt_1 famigliari e l'assegno unico che aspetta alla figlia.” (Relazione dei Servizi Sociali, datata 16.10.2024). Peraltro, anche gli interventi educativi documentano una situazione di tranquillità e serenità della minore presso la casa paterna (svolgimento regolare dei compiti scolastici, vacanze ecc.). I Servizi, in particolare, hanno altresì riferito che: “Durante gli incontri con la bambina, la scrivente ogni tanto le chiede come stanno andando le cose con il padre e i nonni paterni. _2 risponde sempre "molto, ma molto bene", con un grande sorriso. Durante l'incontro in data 20 settembre chiede alla scrivente "posso dirti una cosa? Posso _2 restare sempre con il PA Non voglio più ritornare dalla mamma". Le viene risposto che si sta cercando di fare tutti insieme il meglio possibile per farla stare bene. rimanda “sì, ma io non voglio più stare come prima, voglio stare con il _2 PÀ. (Relazione dei Servizi Sociali, datata 16.10.2024). Appare evidente, quindi, che non vi sia alcun spazio per una modifica della attuale collocazione della minore.
Neppure vi sono peraltro i presupposti per una immediata liberalizzazione degli incontri madre/figlia (come richiesto in via subordinata dalla appellante), atteso che gli operatori hanno riferito sul punto che: “Durante tutto il tempo in cui sono stati svolti fino ad ora gli incontri, la SI.ra non ha mai affrontato alcun Pt_1 argomento relativo al vissuto di e alle cause che hanno portato ad un _2 allontanamento da lei. Come già relazionato nella prima parte di questo report, la stessa non ha mai accettato un confronto con il servizio sociale, rispetto ai suoi metodi educativi, negando sempre che fossero inadeguati, Per cui, gli incontri con la bambina risultano ad oggi essere superficiali, che non portano a nessun passo avanti, né ad un dialogo costruttivo con la figlia. Sempre durante tali incontri protetti, si osserva che non vi sono mai particolari manifestazioni di affettività, né di attaccamento da parte di o della madre. Pertanto, i brevi momenti di _2 affettività rimangono relegati ai saluti finali, prima del termine degli stessi e _2 non ha mai difficoltà nel distacco dalla madre e si allontana allegramente con qualsiasi adulto di riferimento venga a riprenderla”. Alla luce di ciò, non resta che confermare integralmente la sentenza appellata, ricordando che la stessa già prevede, in ogni caso, la facoltà di una graduale liberalizzazione degli incontri madre/minore, tenendo conto delle emergenze risultanti dagli incontri stessi e dei desideri e bisogni emotivi della minore. Tenuto presente quanto sopra osservato, devono respingersi anche le istanze istruttorie formulate dall'appellante, atteso il carattere superfluo della richiesta CTU e anche dell'audizione della minore (che si è già univocamente espressa con gli operatori sociali), trattandosi peraltro di bambina che non ha ancora compiuto 12 anni e che potrebbe essere ulteriormente pregiudicata da una audizione giudiziale, considerati i suoi trascorsi e vissuti già difficili e l'attuale serenità ritrovata solo nella odierna situazione abitativa e familiare.
Alla luce di tali elementi deve condividersi il decisum del provvedimento reclamato, con conseguente rigetto dell'appello azionato e, per l'effetto, deve confermarsi quindi integralmente la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Torino in data 4.12.2024.
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza;
si pongono, pertanto, a carico della appellante (SI.ra ) le spese di Parte_1 lite sia della sia del convenuto, SI. , spese che Parte_2 Persona_1 si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 (cause in materia di volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminato, fascia da € 26.000,01 ad € 52.000,00) in € 2.336,00, in favore della ed in € 2.336,00 Parte_2 in favore del convenuto , oltre al 15% rimborso per spese Persona_1 forfetarie, IVA e CPA, spese da versarsi a favore dell'Erario quanto alla Parte_2
, essendo la minore ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello
[...]
Stato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni – Famiglia
Respinge l'appello proposto nei confronti della sentenza n. 617/24 emessa in data 04.12.2024 dal Tribunale per i Minorenni di Torino e, per l'effetto, conferma integralmente la stessa.
Pone a carico della appellante (SI.ra ) le spese di lite sia della Parte_1
sia del convenuto, SI. , spese che si liquidano Parte_2 Persona_1 secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 (cause in materia di volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminato, fascia da € 26.000,01 ad € 52.000,00) in € 2.336,00, in favore della ed in € 2.336,00 in Parte_2 favore del convenuto , oltre al 15% rimborso per spese forfetarie, Persona_1
IVA e CPA, spese da versarsi a favore dell'Erario quanto alla , Parte_2 essendo la minore ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in data 11.06.2025 nella Camera di ConSIlio della Sezione Minorenni e Famiglia della Corte di Appello di Torino.
Il Cons. est.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela MASCARELLO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni – Famiglia
Composta dai IGnori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE ConSIliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI ConSIliere rel.
Dott.ssa Laura PIACENTI ConSIliere on.
Dott. Luca ALBANA ConSIliere on.
Ha pronunciato, all'udienza dell'11.06.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello n. 45/2025 Reg. V.G. avente per oggetto:
appello avverso la sentenza n. 617/2024 emessa in data 04.12.2024, depositata in data 12.12.2024, dal Tribunale per i Minorenni di Torino promosso da:
(madre della minore) Parte_1 elettivamente domiciliata in Modena, via Rainusso n. 118, presso lo studio dell'Avv. Pasqualino Miraglia che la rappresenta e difende per delega in atti;
nei confronti di:
(padre della minore) Persona_1 elettivamente domiciliato in Biella, via Pietro Micca n. 10, presso lo studio dell'Avv. Deborah Mancin che lo rappresenta e difende per delega in atti;
e
CURATRICE SPECIALE della minore (nata a [...] il Persona_2
05.03.2014), in persona dell'Avv. Daniela Ardizzone (con studio in Biella, via Serralunga n. 2).
e con l'intervento: del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, che ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Difesa della madre della minore, “NEL MERITO, IN VIA Parte_1
PRINCIPALE:
-Disporre il collocamento prevalente di presso la dimora della madre, e _2 stabilire che il padre possa tenere seco la figlia secondo le modalità del seguente calendario:
●durante la settimana il padre trascorrerà con la figlia due pomeriggi indicativamente il martedì e giovedì dall'uscita dalla scuola con pernottamento, riaccompagnandola dalla madre o a scuola la mattina successiva
●nei weekend, a settimane alterne, la bambina starà col padre dalle ore 9.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica. In ipotesi di gite fuori porta, ciascuno dei genitori comunicherà all'altro dove si recherà con il figlio;
sarà cura del padre andare a prendere e riaccompagnare presso l'abitazione della IG.ra _2
; Pt_1
●nel periodo estivo, previo accordo tra i genitori entro il mese di maggio, la figlia trascorrerà due settimane anche non consecutive, con ciascun genitore, previa comunicazione all'altro del luogo di permanenza;
●nel periodo natalizio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni dal _2
23 al 30 dicembre, o dal 31 al 06 gennaio;
nel periodo pasquale la minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, comprendenti la Domenica di Pasqua
o il Lunedì di Pasquetta ad anni alterni;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle istanze promosse in via principale,
-Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con monitoraggio del Servizio Sociale nel caso in cui il padre assumesse decisioni in via unilaterale e senza consultazione della madre della minore.
-Disporre che la madre possa vedere liberamente la minore almeno per due pomeriggi infrasettimanali ed a fine settimana alternati come da calendario sopra riportato.
IN VIA ISTRUTTORIA
-Disporre CTU tecnica volta a valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori, e la qualità del rapporto genitori minore.
-Disporre l'audizione della minore in qualità di parte del Persona_2 procedimento, al fine di consentirle di esprimere il proprio punto di vista, in relazione ad una situazione che la coinvolge in prima persona. -Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed eccepire.
-Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Difesa del padre della minore, : “In via principale: Rigettare, Persona_1 in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla SInora , e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 617/2024 in data 4 dicembre 2024 e pubblicata in data 12.12.2024, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre iva, c.p.a come dovute per legge”.
Curatrice speciale della minore: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere il ricorso in appello proposto dalla IG.ra , madre della minore, e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Torino n. 617/2024 del 04.12.2024, pubblicata il 12.12.2024”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, emessa in data 04.12.2024 (dep. il 12.12.2024), il Tribunale per i minorenni di Torino ha confermato il collocamento della minore presso il padre;
ha confermato la definizione degli incontri protetti Persona_2 madre-minore alla presenza di un educatore secondo le modalità e i tempi definiti dal Servizio Sociale e dalla NPI, con facoltà di graduale liberalizzazione e/o sospensione secondo le emergenze risultanti dall'osservazione degli incontri e, in ogni caso, tenuto conto dei desideri e dei bisogni emotivi della minore;
ha disposto la prosecuzione delle prese in carico in atto (Servizio Sociale, NPI e SERD per il monitoraggio dell'astensione dall'uso di sostanze stupefacenti per entrambi i genitori e dall'abuso di alcolici per la sola madre) per tutti gli interventi ritenuti opportuni a sostegno del minore e della genitorialità per tutto il tempo ritenuto necessario dai Servizi;
ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Il presente procedimento (RG 470/2023) originava dal ricorso del PM in data 22.06.2023 con il quale veniva segnalata una situazione di possibile pregiudizio per la minore , descritta dai congiunti come triste e angosciata, costretta a _2 intrattenere rapporti con il nuovo compagno della madre e la figlia di quest'ultimo. Il PM dava atto che: i genitori della minore erano separati da tempo e che viveva con la madre e la LL minore (figlia di padre diverso); in _2 passato i CC aveva segnalato una ritardata riconsegna di alla madre da _2 parte del padre, in possibile stato di ebbrezza;
la madre era stata descritta come poco adeguata e facile ad alterarsi. Veniva quindi chiesto di nominare un curatore speciale, valutare lo stato psicologico della minore, approfondire le capacità genitoriali delle parti e valutare un'eventuale collocazione della minore in affidamento a terzi.
Il Tribunale, pertanto, con decreto del 26.06.2023, nominava un Curatore speciale per , fissava le udienze per l'audizione dei genitori e incaricava il _2
Servizio sociale per lo svolgimento di un'approfondita indagine sul nucleo. Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 27.11.2023, il Giudice delegato del TM dava atto che, dalla parziale attività istruttoria espletata, era emersa la condizione di profondo malessere della minore, descritta dai Servizi, dal padre, da tutti i parenti (materni e paterni), nonché dalla stessa bambina a fronte delle condotte aggressive e vessatorie della madre, dalla quale aveva chiesto di _2 essere allontanata: nello specifico, era emerso che la SI.ra percuoteva Pt_1
e insultava la piccola (e anche la figlia minore ), anche alla presenza _2 Per_3 della nonna e della zia materne e del bisnonno materno, con il quale madre e figlia convivevano. Era altresì emerso che anche il nuovo compagno della madre, SI. si era mostrato verbalmente violento anche nei Persona_4 confronti della piccola . Pertanto, provvedendo in via provvisoria e _2 immediatamente esecutiva, disponeva il collocamento di presso il padre;
_2 disponeva gli incontri madre-figlia unicamente in modalità protetta, alla presenza di personale educativo, secondo tempi e modi individuati dal SS;
disponeva Contr l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali, di del CSM e del SERD, per approfondire il rapporto dei genitori con le sostanze alcoliche/stupefacenti, tramite test urinari e del capello, alla luce del passato di tossicodipendenza di entrambi i genitori e del sospetto di abuso alcolico per la madre. A seguito dell'ordinanza, dall'1.12.2023 veniva collocata presso il _2 padre. All'esito dell'istruttoria (durante la quale sono stati sentiti i genitori e sono state acquisite relazioni di aggiornamento dai Servizi incaricati), il Tribunale perveniva alla decisione di cui sopra osservando quanto segue. Il Tribunale rappresentava che dall'ultimo aggiornamento del Servizio sociale (datato 16.10.2024) erano emerse le seguenti circostanze:
- Il collocamento della minore presso il padre, avvenuto ormai l'anno precedente, proseguiva positivamente e il padre aveva dimostrato, anche con l'ausilio dei familiari dei rami paterno e materno, di essere in grado di occuparsi della minore;
- La madre aveva mostrato di recente un atteggiamento minaccioso e oppositivo nei confronti del Servizio sociale, che non le aveva consentito di instaurare un dialogo nell'ottica di un cambiamento nel rapporto con la figlia;
- Gli incontri in luogo neutro tra la madre e la figlia proseguivano, ma non permettevano di raggiungere alcun positivo risultato, dal momento che la madre non cercava un dialogo con la figlia e il rapporto continuava ad essere distaccato e basato unicamente sul rapporto delle rispettive quotidianità con rari momenti di coinvolgimento emotivo (cercati principalmente dalla minore);
- , infine, aveva dimostrato di essere contenta di vivere con il padre, _2 non intendeva tornare a vivere con la madre ed esprimeva fatica rispetto agli incontri, non avanzando alcuna richiesta di ulteriori incontri con la madre.
Alla luce di tali risultanze, il Tribunale riteneva l'attuale collocamento paterno della minore adeguato e più che tutelante, dal momento che aveva permesso a di affrancarsi dalla violenza diretta e assistita che aveva subito quando era _2 collocata presso la madre. Il Tribunale, quindi, riteneva non sussistessero i presupposti né per un rientro di presso la madre, né per la liberalizzazione _2 degli incontri: ciò alla luce delle esternazioni di fatica della minore rispetto all'idea di trovarsi da sola con la madre e dell'atteggiamento di chiusura e di mancata problematizzazione delle proprie condotte tenuto dalla madre. Avverso detto provvedimento ha proposto appello la madre della minore (sulle conclusioni di cui analiticamente in epigrafe). La madre lamentava che il Giudice di prime cure avesse erroneamente, e con scarsa motivazione, disposto il collocamento della minore presso il padre, ritenendo tale decisione maggiormente corrispondente all'interesse di , basandosi essenzialmente sulle relazioni _2 dell'Educatrice. Secondo la madre, infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto, da un lato, del comportamento del SI. il quale in passato aveva Per_1 abusato di sostanze stupefacenti e aveva posto in essere atteggiamenti aggressivi nei confronti della compagna (la quale aveva provveduto a segnalare tutto alle forze dell'ordine, al fine di tutelare sé stessa e la figlia), e, dall'altro, della circostanza che in 7 anni di supervisione e percorsi con il Servizio sociale, la madre non aveva mai posto in essere alcun maltrattamento nei confronti non solo di , ma anche della sorellina . La SI.ra lamentava inoltre _2 Per_3 Pt_1
l'omessa motivazione in ordine alla mancata effettuazione di CTU volta all'accertamento delle capacità genitoriali di entrambi e alla qualità della relazione padre-figlia. L'appellante lamentava infine l'omessa audizione della minore , _2 nonostante avesse undici anni e fosse dotata di piena capacità di discernimento e nonostante le numerose e reiterate richieste avanzate dalla madre.
Il padre della minore, costituitosi, chiedeva di rigettare tutti i motivi di appello, in quanto inammissibili e infondati. Il SI. premetteva, innanzitutto, che Per_1
l'odierna appellante ha un'altra figlia, , nata ad [...] 2020 dalla relazione Per_3 con il SI. Poco dopo la nascita della bambina, nel mese di marzo Persona_5
2021 la SI.ra lasciava il SI. e si trasferiva con le figlie presso Pt_1 Per_5
l'abitazione del nonno materno, SI. ; in seguito denunciava anche il Persona_6 SI. per maltrattamenti e il Tribunale per i Minorenni sospendeva, in via Per_5 cautelare, le visite paterne dando incarico ai Servizi sociali di verificare la situazione. Nel frattempo, il SI. radicava avanti al Tribunale ordinario di Per_5
Biella il procedimento per la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia , domandando disporsi l'affido Per_3 condiviso con il collocamento presso di sé, motivato dai numerosi comportamenti violenti della SI.ra nei confronti della figlia più grande a cui egli Pt_1 _2 aveva assistito durante la convivenza (denigrazioni, insulti, sberle). A tal proposito il SInor depositava altresì denuncia-querela con cui descriveva i Per_5 comportamenti violenti della nei confronti si a cui egli aveva Pt_1 _2 assistito durante la convivenza. I servizi sociali incaricati prima dal Tribunale per i minorenni e poi dal Tribunale di Biella, verificando la situazione familiare, non rilevavano alcun genere di maltrattamento da parte del padre verso le minori, ma al contrario un ottimo rapporto tra lo stesso e le bambine e, pertanto, le accuse mosse dalla venivano rigettate in quanto prive di qualsiasi fondamento Pt_1 probatorio. Il procedimento si concludeva con la sentenza n. 5/2025 pubbl. il 14/01/2025 con la quale il Tribunale di Biella ha disposto, anche in questo caso, l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con la collocazione presso il padre Per_3
e facoltà per la madre di vedere la figlia in un luogo neutro alla presenza di un assistente o educatrice dei Servizi Sociali territorialmente competenti un pomeriggio a settimana ed il sabato pomeriggio. Ciò premesso, il padre evidenziava che nel corso degli incontri tra i Servizi territoriali e erano _2 emersi diversi segnali di malessere: la bambina comunicava di essere stanca, triste e di stare male (aveva frequentemente mal di pancia e mal di testa) e di non voler stare più con la madre;
in data 09.01.2023 era addirittura arrivata al _2 colloquio con un evidente livido sul lato destro della fronte che sembrava essere lo stampo di una mano. Alla luce di tali elementi, il Servizio sociale decideva di approfondire la situazione della minore. Il SI. rappresentava che, dagli Per_1 incontri svolti successivamente con il padre e i parenti materni e paterni della bambina e dalle affermazioni della bambina stessa, i Servizi sociali avevano evidenziato l'esistenza di una chiara condizione di profondo malessere della minore, derivante dagli atteggiamenti aggressivi e vessatori della madre, dalla quale chiedeva di essere allontanata. Tutti i parenti sentiti (padre, nonna _2 materna, zia materna, prozia materna, nonni paterni) avevano ribadito la loro preoccupazione per l'incolumità di e della LL;
peraltro, la _2 Per_3 situazione era ulteriormente peggiorata a causa della presenza del nuovo fidanzato della SI.ra , descritto dai parenti come “violento e Pt_1 prepotente”, con il quale aveva dichiarato espressamente di non voler _2 convivere. Diversamente, dagli incontri effettuati tra e i Servizi sociali _2 successivamente alla collocazione della minore presso il padre, era emerso immediatamente un forte miglioramento della condizione psicofisica della minore, che appariva via via più serena e allegra. Il SI. rappresentava, ancora, Per_1 che dagli incontri tra i Servizi e l'odierna appellante non erano emersi miglioramenti della SI.ra , la quale si era limitata ad arrivare puntuale Pt_1
e a raccontare alla figlia la quotidianità (alcune volte addirittura sbagliando il nome e chiamandola “ , che sarebbe il diminutivo di , la figlia del Per_7 Per_8 nuovo compagno), senza mai mettersi in discussione. Anzi, da quando _2 veniva collocata presso il padre, la madre non aveva mai contribuito in alcun modo al mantenimento della figlia, continuando a percepire l'assegno unico (nonostante le richieste del padre) e aveva posto in essere atteggiamenti aggressivi e prepotenti nei confronti del Servizio sociale e del personale scolastico, causando un forte disagio e malessere in . In riferimento alla richiesta di CTU, il padre _2 rilevava la superfluità della domanda. Infine, rispetto alla richiesta di audizione della minore, il SI. rilevava che , nel corso del tempo, aveva Per_1 _2 espresso chiaramente il suo punto di vista, manifestando la sua volontà di rimanere con il padre e di non voler ritornare con la madre. Pertanto, il padre riteneva opportuno, nell'interesse della figlia, evitare di sottoporre la minore ad una situazione di possibile tensione derivante dall'audizione dinanzi ad un Giudice. Si rimetteva in ogni caso alla decisione della Corte sulla domanda.
La Curatrice speciale della minore, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata. La Curatrice evidenziava che per tutta la durata del procedimento di primo grado non erano mai emersi elementi tali da determinare la modifica della collocazione della minore presso il padre, come statuito nel decreto del 27.11.2023. Rappresentava, inoltre, che nonostante il Primo Giudice avesse sempre previsto la possibilità per i Servizi di liberalizzare gli incontri tra madre e figlia, tenuto conto dell'andamento degli stessi e dei bisogni emotivi della minore, i Servizi non avevano mai registrato un'evoluzione del rapporto madre-figlia tale da ritenere opportuno e confacente all'interesse di ampliare gli incontri, che tuttora si svolgono in modalità protetta. Quanto, _2 poi, alle richieste istruttorie relative alla richiesta di CTU e di audizione della minore, la Curatrice premetteva, innanzitutto, che tali richieste erano state inizialmente formulate dalla SI.ra nella comparsa di costituzione e Pt_1 risposta e non riportate successivamente nelle conclusioni di cui alla memora di replica in data 04.11.2024. In merito alla richiesta di CTU, quindi, la Curatrice chiedeva il rigetto della domanda, in quanto accertamento meramente esplorativo e, in ogni caso, superfluo. Infine, rispetto alla richiesta di audizione di , la _2
Curatrice, pur non ritenendo tale adempimento istruttorio necessario ai fini della decisione, si rimetteva alla decisione della Corte, specificando che in ogni caso sarebbe opportuno chiedere un parere preventivo al Servizio di NPI che ha in carico la minore, al fine di accertare che l'audizione in giudizio non sia pregiudizievole per , trattandosi di minore che non ha ancora compiuto i 12 _2 anni.
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All'udienza dell'11.06.2025 le parti richiamavano le proprie rispettive conclusioni, come in epigrafe, e la Corte tratteneva in decisione senza termini.
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L'appello è infondato e deve essere pertanto integralmente respinto.
Invero, vi sono elementi univoci circa l'attuale adeguatezza della collocazione della minore presso il padre, desumibili dalle relazioni sociali in atti, peraltro già ampiamente e condivisibilmente ricordate dal Giudice a quo nella propria parte motivazionale.
A solo titolo esemplificativo, si ricorda che i Servizi hanno relazionato che “ , _2 attualmente manifesta di stare bene, e non vengono riferiti più i disturbi che aveva prima del collocamento presso il padre (mal di pancia e vomito e mal di testa). Ha instaurato un buon rapporto con i nomi e lo zio paterno con i quali trascorre molti momenti piacevoli (camminate, uscite sul territorio, gite fuori porta ecc.). Anche con i parenti materni trascorre vari momenti ludici, ricreativi e vacanzieri (quest'estate è andata con loro a Napoli) e la SI.ra era stata informata. Il SI. si Pt_1 Per_1 occupa di tutte le spese ordinarie e straordinarie della figlia senza ricevere alcun contributo da parte della SI.ra che continua a percepire metà degli assegni Pt_1 famigliari e l'assegno unico che aspetta alla figlia.” (Relazione dei Servizi Sociali, datata 16.10.2024). Peraltro, anche gli interventi educativi documentano una situazione di tranquillità e serenità della minore presso la casa paterna (svolgimento regolare dei compiti scolastici, vacanze ecc.). I Servizi, in particolare, hanno altresì riferito che: “Durante gli incontri con la bambina, la scrivente ogni tanto le chiede come stanno andando le cose con il padre e i nonni paterni. _2 risponde sempre "molto, ma molto bene", con un grande sorriso. Durante l'incontro in data 20 settembre chiede alla scrivente "posso dirti una cosa? Posso _2 restare sempre con il PA Non voglio più ritornare dalla mamma". Le viene risposto che si sta cercando di fare tutti insieme il meglio possibile per farla stare bene. rimanda “sì, ma io non voglio più stare come prima, voglio stare con il _2 PÀ. (Relazione dei Servizi Sociali, datata 16.10.2024). Appare evidente, quindi, che non vi sia alcun spazio per una modifica della attuale collocazione della minore.
Neppure vi sono peraltro i presupposti per una immediata liberalizzazione degli incontri madre/figlia (come richiesto in via subordinata dalla appellante), atteso che gli operatori hanno riferito sul punto che: “Durante tutto il tempo in cui sono stati svolti fino ad ora gli incontri, la SI.ra non ha mai affrontato alcun Pt_1 argomento relativo al vissuto di e alle cause che hanno portato ad un _2 allontanamento da lei. Come già relazionato nella prima parte di questo report, la stessa non ha mai accettato un confronto con il servizio sociale, rispetto ai suoi metodi educativi, negando sempre che fossero inadeguati, Per cui, gli incontri con la bambina risultano ad oggi essere superficiali, che non portano a nessun passo avanti, né ad un dialogo costruttivo con la figlia. Sempre durante tali incontri protetti, si osserva che non vi sono mai particolari manifestazioni di affettività, né di attaccamento da parte di o della madre. Pertanto, i brevi momenti di _2 affettività rimangono relegati ai saluti finali, prima del termine degli stessi e _2 non ha mai difficoltà nel distacco dalla madre e si allontana allegramente con qualsiasi adulto di riferimento venga a riprenderla”. Alla luce di ciò, non resta che confermare integralmente la sentenza appellata, ricordando che la stessa già prevede, in ogni caso, la facoltà di una graduale liberalizzazione degli incontri madre/minore, tenendo conto delle emergenze risultanti dagli incontri stessi e dei desideri e bisogni emotivi della minore. Tenuto presente quanto sopra osservato, devono respingersi anche le istanze istruttorie formulate dall'appellante, atteso il carattere superfluo della richiesta CTU e anche dell'audizione della minore (che si è già univocamente espressa con gli operatori sociali), trattandosi peraltro di bambina che non ha ancora compiuto 12 anni e che potrebbe essere ulteriormente pregiudicata da una audizione giudiziale, considerati i suoi trascorsi e vissuti già difficili e l'attuale serenità ritrovata solo nella odierna situazione abitativa e familiare.
Alla luce di tali elementi deve condividersi il decisum del provvedimento reclamato, con conseguente rigetto dell'appello azionato e, per l'effetto, deve confermarsi quindi integralmente la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Torino in data 4.12.2024.
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza;
si pongono, pertanto, a carico della appellante (SI.ra ) le spese di Parte_1 lite sia della sia del convenuto, SI. , spese che Parte_2 Persona_1 si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 (cause in materia di volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminato, fascia da € 26.000,01 ad € 52.000,00) in € 2.336,00, in favore della ed in € 2.336,00 Parte_2 in favore del convenuto , oltre al 15% rimborso per spese Persona_1 forfetarie, IVA e CPA, spese da versarsi a favore dell'Erario quanto alla Parte_2
, essendo la minore ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello
[...]
Stato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni – Famiglia
Respinge l'appello proposto nei confronti della sentenza n. 617/24 emessa in data 04.12.2024 dal Tribunale per i Minorenni di Torino e, per l'effetto, conferma integralmente la stessa.
Pone a carico della appellante (SI.ra ) le spese di lite sia della Parte_1
sia del convenuto, SI. , spese che si liquidano Parte_2 Persona_1 secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 (cause in materia di volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminato, fascia da € 26.000,01 ad € 52.000,00) in € 2.336,00, in favore della ed in € 2.336,00 in Parte_2 favore del convenuto , oltre al 15% rimborso per spese forfetarie, Persona_1
IVA e CPA, spese da versarsi a favore dell'Erario quanto alla , Parte_2 essendo la minore ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in data 11.06.2025 nella Camera di ConSIlio della Sezione Minorenni e Famiglia della Corte di Appello di Torino.
Il Cons. est.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela MASCARELLO