Articolo 9 della Legge 13 maggio 1983, n. 213
Articolo 8Articolo 10
Versione
8 giugno 1983
Art. 9.

L' articolo 771 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 771 - (Documenti di bordo). - Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti, devono avere a bordo durante il volo:
a) il certificato di immatricolazione;
b) il certificato di navigabilita';
c) i documenti doganali e sanitari;
d) il giornale di bordo;
e) il certificato acustico e gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti.
Gli aeromobili da turismo sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.
Gli alianti devono avere a bordo durante il volo i certificati di immatricolazione e di navigabilita', nonche' gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti".
Entrata in vigore il 8 giugno 1983