TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. 193/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 09/05/2025, ad ore 9,20, innanzi al got AU OD sono comparsi: per parte attrice l'avv. LI MARIA CHRISTILLIN e l'avv. MARCO PALERMITI, oggi sostituiti dall'avv. Francesca Aguzzi per parte convenuta l'avv. OL LI OF, oggi sostituito dall'avv. Fabio Gentile
Parte attrice precisa che nella distrazione delle spese sono ricomprese anche le spese di CTP, pari ad € 610,00 come da fattura già depositata e precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettata:
- accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto , in persona del Controparte_1 Sindaco pro tempore, in relazione all'infortunio occorso all'attrice il giorno Parte_1 25.7.2021, come meglio descritto in narrativa, dichiarare tenuto e condannare il medesimo
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
di tutti i danni non patrimoniali dalla stessa patiti e quantificati in complessivi € Parte_1 19.881,800, o nella somma veriore da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito sino alla data della presente domanda;
- dichiarare altresì tenuto e condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al rimborso, in favore dell'attrice di tutte le spese mediche dalla Parte_1 stessa sostenute per le ragioni di cui in narrativa, quantificate in complessivi € 1.557,00 (Euro millecinquecentocinquantasette/00), oltre interessi legali sino alla data della presente domanda;
oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. sulle somme liquidate in sentenza, dalla data della domanda al saldo effettivo.
- dichiarare altresì tenuto e condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al rimborso, in favore dell'attrice dei n. 2 acconti di € 610,00 Parte_1 caduno corrisposti al CTU oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
Con il favore di spese e competenze di lite, ivi compresa la fase di attivazione della convenzione di negoziazione assistita, della quale si chiede la liquidazione con nota redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c. e sulla base dei parametri di cui alle Tabella 25-bis (“Procedimento di Mediazione e Procedura
Negoziazione Assistita”) allegata all'art. 20 del DM 55/2014, pari ad € 441,00 oltre spese generali e accessori di legge, oltre spese di CTP pari ad € 610,00, rimborso del contributo unificato e marca da bollo, con distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Marco PALERMITI, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Parte convenuta precisa le conclusioni come segue:
In via principale “piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto dichiarare che l'infortunio occorso in Controparte_1 il 25/7/21, lungo la via Bruno Buozzi, è ascrivibile a responsabilità esclusiva (o comunque di gran lunga prevalente) dell'attrice alla luce dell'effettivo stato dei luoghi (come Parte_1 documentato dalla stessa attrice) oltre che della imprudente e/o disattenta condotta della medesima, anche in forza dell'esimente del c.d. caso fortuito incidentale di cui all'Art. 2051 CC, o comunque in considerazione del prevalente apporto causale ascrivibile alla stessa attrice ex Art. 1227 comma 1 CC, e pagina 1 di 10 piaccia pertanto dichiarare l'assenza di responsabilità del convenuto in Controparte_1 riferimento ai danni (patrimoniali e non) che ne sarebbero derivati;
per l'effetto, piaccia a codesto Ill.mo Tribunale rigettare, in tutto o in parte, la domanda risarcitoria avanzata da , Parte_1 avendo peraltro confermato l'espletata istruttoria la tenuta da parte della medesima di una condotta di cautela non correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, e comunque per le ragioni tutte come esposte nei precedenti scritti difensivi, come integrate nella presente comparsa”;
In via subordinata, e soltanto nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle ragioni esposte in via principale, piaccia all'adita Giustizia dichiarare l'esorbitanza della domanda risarcitoria e delle indicate spese mediche, nonché la carenza di prova in punto alla pretesa personalizzazione per danno da cenestesi lavorativa e, in ogni caso, dichiarare che tanto il danno alla persona realmente sofferto dall'attrice , quanto il lamentato danno da personalizzazione sono comunque Parte_1 inferiori a quanto preteso, e liquidare dunque la minore somma che risulterà di Giustizia, per le ragioni tutte come esposte nei precedenti scritti difensivi, come integrate nella presente comparsa”.
In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale ciascuno si riporta alle note conclusive depositate ed alle rispettive difese tutte, alle ore 9,38, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU OD, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 193/2024 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 con l'avv. MARCO PALERMITI e l'avv. LI MARIA CHRISTILLIN e con domicilio eletto presso i difensori
Email_1
Email_2
ATTRICE contro
, Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. OL LI OF e domicilio eletto presso il difensore
Email_3
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 9.2.24 ha convenuto in Parte_1 giudizio il per ottenerne il risarcimento dei danni subiti in data Controparte_1 25.7.2021, alle ore 12:00 circa, mentre – ivi trovandosi in vacanza - stava passeggiando in compagnia del marito, , tra i banchi del mercato settimanale del paese e, in Persona_1 particolare, lungo il marciapiede “lato sud” di Via Bruno Buozzi, quando, all'altezza del civico 35, in corrispondenza dell'angolo con la traversa rappresentata da Via Tommaso Salvadori, nell'atto di attraversare quest'ultima e passando accanto ad un banco del mercato, poggiava il piede destro su una disconnessione della pavimentazione stradale, perdendo così l'equilibrio e cadendo a terra.
Deduceva:
- che la disconnessione del manto stradale, causa della propria caduta, era dovuta alla rottura e al conseguente distaccamento di una delle piastrelle della pavimentazione in pietra che in quel punto, e in sostanziale continuità con la pavimentazione dell'adiacente marciapiede, ricopre l'attraversamento pedonale di Via Tommaso Salvadori (doc. 1);
pagina 3 di 10 - che il distacco della piastrella aveva creato un dislivello rispetto al piano di calpestio, assimilabile a una vera e propria “buca”, non segnalata e non facilmente visibile in quanto posta quasi “a filo” del bordo della prima bancarella espositiva posizionata su via Tommaso Salvadori;
- di aver, proprio nell'atto di “costeggiare” la suddetta bancarella, poggiato il piede destro in corrispondenza di uno dei bordi di tale buca, subendo così un'innaturale distorsione della caviglia, con la conseguente improvvisa perdita dell'equilibrio e la successiva, inevitabile, caduta a terra;
- di essersi, per l'impatto col terreno, infortunata il braccio sinistro, all'altezza della spalla;
- di esser stata immediatamente soccorsa, oltre che dal marito, anche dal sig. Persona_2 titolare di un banco fisso al mercato settimanale di Via Bruno Buozzi posizionato nei pressi del luogo dell'evento;
- che quest'ultimo, in attesa dell'arrivo dei soccorsi prontamente allertati dal sig. , le Per_1 aveva offerto del ghiaccio da posizionare sul braccio sinistro e sulla caviglia destra, doloranti per la caduta;
- che dopo circa mezz'ora era giunta sul posto l'autoambulanza, che l'aveva trasportata al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero “A. Murri” di Fermo dove, eseguiti gli esami del caso, le erano stati diagnosticati la frattura con distacco del trochite omerale sinistro e un trauma distorsivo alla caviglia destra;
- che ne era seguito il lungo iter di visite mediche ed esami specialistici di cui alla documentazione allegata;
- di aver, in relazione al sinistro occorsole il 25.7.21, in data 27.8.21 sporto querela orale presso la Stazione dei Carabinieri di Venaria Reale (TO), chiedendo che venisse esercitata l'azione penale nei confronti di chiunque fosse stato individuato quale responsabile degli eventuali reati ravvisabili nei fatti ivi descritti (doc. 2);
- di aver, con pec 27.7.21 del proprio legale, contenente anche la procura con espresso invito alla negoziazione assistita, formalmente diffidato il per il Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della caduta causata dal cattivo stato di manutenzione della pavimentazione della strada comunale (doc. 3);
- che con nota 17.11.21 il di San l'aveva informata di aver avviato CP_1 CP_1 CP_1 l'istruttoria in relazione al sinistro di cui alla diffida del 27.7.21, chiedendo alla danneggiata di inviare il modulo di “denuncia di sinistro per risarcimento danni” debitamente compilato, e accompagnato da ogni ulteriore documentazione attinente all'incidente (doc. 4);
- di aver in data 29.11.21 inviato al Comune il modulo di denuncia di sinistro dallo stesso richiesto, corredato dalla dichiarazione testimoniale del sig. (doc. 5); Persona_1
- che con nota 20.12.21, il comunicava il rigetto della richiesta di CP_1 Controparte_1 risarcimento danni, ritenendo non potersi nel caso di specie configurare, “la fattispecie di danno cagionato da insidia occulta ed imprevedibile” (doc. 6);
- che in data 28.1.22, dando seguito alla denuncia/querela da lei sporta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo (P.M. dr. Alessandro Pazzaglia) notificava all'odierna attrice, in qualità di persona offesa dal reato, la citazione a giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Fermo, per l'udienza 20.6.22, emessa nei confronti dell'imputato ui, in qualità di CP_2 Dirigente del IV Settore – Ufficio Tecnico – del , veniva contestato Controparte_1 il reato di cui all'art. 590 c.p. (“Lesioni personali colpose”), perché “omettendo di segnalare la mancanza di una mattonella sulla pavimentazione di via Tommaso Salvadori, determinava la caduta di p.o., la quale riportava lesioni personali, come da Parte_1 certificazione medica agli atti” (doc. 7).
- di aver, nel frattempo, terminato il percorso di guarigione e con pec 27.5.2022 del proprio difensore, inviato al convenuto la quantificazione dei danni sofferti in conseguenza CP_1 della caduta sollecitando, nel tentativo di comporre bonariamente la vertenza, il risarcimento in via stragiudiziale (doc. 8);
- che la richiesta restava tuttavia priva di riscontro;
- che il giudizio penale n. 422/2021 R.G.N.R. dinnanzi al Giudice di Pace di Fermo, introdotto pagina 4 di 10 con la citazione a giudizio notificata in data 28.1.2022 e nel quale ella si era costituita parte civile con atto 17.6.22, si era concluso con la sentenza di non luogo a procedere n. 161/2022, pronunciata ex art. 129 c.p.p., avendo il Giudice rilevato e appurato, in fase preliminare e sulla base della documentazione prodotta dalla difesa, che l'imputato all'epoca dei fatti CP_2 contestati, “non fosse responsabile del settore indicato nel capo d'imputazione” e “non fosse quindi destinatario dell'obbligo di vigilanza e intervento in merito allo stato o alla pericolosità della pavimentazione stradale del (doc. 9); CP_1
- che, nel frattempo, il aveva provveduto alla messa in sicurezza Controparte_1 della pavimentazione di Via Bruno Buozzi, nel punto in cui si era verificata la caduta de qua (doc. 10);
- di essersi determinata, non avendo trovato soddisfazione alcuna, né in sede penale, né in sede stragiudiziale, ad intraprendere la presente azione nei confronti del convenuto al CP_1 fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro occorsole il 25.7.2021;
- che sussistono i presupposti che fondano il suo diritto al risarcimento per tutti i danni sofferti in conseguenza del sinistro verificatosi in nella mattinata del 25.7.2021 ex art. Controparte_1 2051 cc, essendo il ente proprietario e custode della strada Controparte_1 pubblica in cui si sono verificati i fatti descritti.
Formulava la richiesta di liquidazione danni in conformità al parere del proprio medico legale di fiducia (doc. 25).
Si è costituito il convenuto, per contrastare l'avversa domanda, contestandone ogni CP_1 assunto ed ogni documento, e chiederne il rigetto, osservando come risulti obbiettivamente contraddittorio che – pur tentando di ascrivere al una Controparte_1 responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc – la controparte possa sostenereche il distacco di una delle piastrelle che componevano la pavimentazione della via Buozzi potesse costituire una
“situazione di oggettivo pericolo” e - al contempo - sostenere che, oltre ad esser di “ridotte dimensioni”, la buca presente sul manto stradale “non fosse agevolmente percepibile”, in quanto se davvero, come deduce l'attrice, le caratteristiche della anomalia stradale fossero tali da costituire un pericolo oggettivo, sarebbe logico ritenere che tale anomalia fosse anche agevolmente percepibile.
L'ente convenuto ha dedotto:
- che le foto di cui al doc. 1 dell'attrice fugano qualunque possibile dubbio al riguardo, laddove è infatti chiaramente documentata la piena visibilità della anomalia in questione (stante la totale assenza di una piastrella di porfido nella pavimentazione stradale della via Buozzi) e, dunque, l'esistenza - sì - di un modesto avvallamento, ma comunque obbiettivamente percepibile;
- che controparte ha sostenuto – in totale assenza di prove – che il ridetto dislivello si sarebbe trovato “quasi 'a filo' del bordo della prima bancarella espositiva posizionata su via Tommaso Salvadori”, e che l'infortunio sarebbe avvenuto mentre la costeggiava la bancarella in Pt_1 questione;
- che nessun altro (fatta eccezione per il coniuge della ) ha assistito alla caduta Pt_1 dell'attrice: circostanza obbiettivamente sorprendente, se si tiene conto della riferita “presenza di un notevole numero di persone”;
- che alla caduta della non abbia assistito neppure il titolare / gestore della bancarella, Pt_1 nei pressi della quale la odierna attrice asserisce esser caduta: come emerge chiaramente dal fascicolo di indagine del Procedimento Penale n. 422/2021 RGNR della Procura della
Repubblica di Fermo, questi ha infatti dichiarato a S.I.T. di aver prestato soccorso alla donna (fornendole del ghiaccio), ma soltanto perché fu lei stessa a riferirgli di esser caduta;
- che controparte sostiene, in via altrettanto strumentale, che tale anomalia sarebbe stata
“confondibile con l'articolato disegno creato sulla superficie stradale dall'incontro, esattamente nel punto in questione, di diverse tipologie di pavimentazione”, ma aggiunge anche che – nel caso di specie – l'attenzione per le condizioni del manto stradale “non poteva che essere
pagina 5 di 10 diminuita, quando non a tratti del tutto distolta, dalla presenza dei banchi di vendita con la merce esposta al pubblico, nonché dalla presenza di un notevole numero di persone”, per cui sostanzialmente la ammette che - in quel frangente - deambulava senza prestare la Pt_1 necessaria attenzione alle condizioni del piano di calpestio, e ciò verosimilmente in quanto la sua attenzione era concentrata sulla merce proposta in vendita dagli ambulanti presenti in loco;
- che il fatto che il sinistro si è verificato alle ore 12.00, dunque in pieno giorno ed in ottimali condizioni di visibilità, tali da rendere certamente percepibile il dislivello presente nella pavimentazione stradale;
- che la situazione notoriamente caotica del mercato settimanale avrebbe dovuto imporle una attenzione nell'incedere addirittura superiore al consueto;
- che tali circostanze, nella loro documentata oggettività, appaiono tali da interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e il danno lamentato e che - come tali - non possono che mandarlo esente da qualunque eventuale responsabilità ex art. 2051 cc, ricorrendo l'esimente del caso fortuito per colpa del danneggiato, segnatamente ravvisabile nel fatto che l'odierna attrice ha omesso di prestare la dovuta attenzione, nonostante condizioni ottimali per avvedersi dell'anomalia del piano stradale;
- che anche il fatto – parimenti indimostrato – che il dislivello si trovasse asseritamente “quasi 'a filo' del bordo della prima bancarella espositiva posizionata su via Tommaso Salvadori” non comporta la responsabilità ex art. 2051 cc, non spettando certo al stabilire la CP_1 collocazione dei banchi espositivi del mercato settimanale;
- che per quanto l'attrice affermi (altrettanto inutilmente) che la piastrella sul manto stradale della via Buozzi sarebbe stata mancante già dal novembre 2020, va considerato però che - prima di lei - nessun altro risulta esser caduto in corrispondenza di quel dislivello, o comunque risulta aver preteso dal risarcimenti per danni alla persona Controparte_1 riconducibili a detta presunta irregolarità, il che conferma che in realtà, la “buca” fosse agevolmente percepibile, e che avvalora perciò l'esimente del caso fortuito per colpa della danneggiata, dovuta a disattenzione e/o all'omessa adozione delle normali cautele;
- che quand'anche nella eziologia degli eventi il comportamento incauto dell'odierna attrice non dovesse esser ritenuto tale da escludere totalmente il nesso causale tra la cosa e il danno (e da integrare il caso fortuito), il contegno della andrà comunque valutato quantomeno in Pt_1 termini di concorso causale colposo ex art. 1227 cc, con conseguente decurtazione del risarcimento ella eventualmente spettante;
- che comunque la domanda attorea è eccessiva e che manca la prova relativamente a talune voci di danno e/o di spesa, e ciò anche in ragione della rilevata incongruenza tra il numero di documenti indicati nella narrativa dell'atto di citazione (29), e il numero di quelli che risultano esser stati effettivamente depositati al fascicolo telematico (4)
- che la relazione medico-legale del consulente attoreo, dr. , proprio in quanto di parte, Per_3 non può certo costituire prova oggettiva ed attendibile dei danni alla persona asseritamente riportati dalla in conseguenza del sinistro in parola;
Pt_1
- che l'odierna attrice si è sottoposta ad ingiustificate visite specialistiche non solo in assenza di specifiche prescrizioni in tal senso, ma addirittura anche in un periodo successivo alla dichiarata guarigione clinica;
- che la richiesta risarcitoria a titolo di personalizzazione per danno da cenestesi lavorativa, motivata ex adverso sulla base dell'assunto (meramente di parte) che le patite lesioni comporterebbero alla una significativa limitazione nei movimenti della spalla sinistra, Pt_1 con conseguenti difficoltà nel quotidiano svolgimento del lavoro di parrucchiera, tali da rendere addirittura “penosa (sic!) l'esecuzione delle più elementari azioni” connesse a detta attività, è immotivata;
- che i presupposti della personalizzazione impongono a chi la invoca la prova del maggior pregiudizio sofferto rispetto alla norma, atteso che “i criteri di liquidazione tabellari considerano già la maggior parte degli aspetti dinamico relazionali che vengono inficiati da pregiudizi fisici, sicché nella quantificazione del danno biologico sono ricomprese le conseguenze ordinarie dell'illecito: spetta, quindi, al danneggiato allegare e provare le ulteriori conseguenze
pagina 6 di 10 eccezionali che i punteggi tabellari potrebbero non aver preso in considerazione” (fra le altre, Trib. Asti, sez. I, 24/5/2023 n. 372);
- che anche l'importo preteso a titolo di spese mediche deve ritenersi incongruo e del tutto sproporzionato, se valutato in ragione della reale e ben più contenuta entità delle lesioni effettivamente subìte dall'odierna attrice, ma anche alla luce del fatto che talune spese (in primis, quelle per le sedute di tecarterapia e laserterapia) sono riconducibili a terapie prescritte e/o effettuate in una fase in cui (sempre tenuto conto del periodo complessivamente indicato dal CTP attoreo a titolo di IT, 115 gg.) la risultava già clinicamente guarita. Pt_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti, l'espletamento delle prove testimoniali e di CTU medico legale sulla persona dell'attrice, affidata al dr. con la collaborazione del CTU radiologo dr. . Controparte_3 Per_4
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza odierne per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
La domanda di è risultata fondata e va accolta, nei limiti che seguono. Parte_1 Come noto, i presupposti applicativi dell'art. 2051 cc, invocato dall'attrice, sono la custodia e la derivazione del danno dalla cosa, della cui prova è onerato l'attore.
La custodia consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005), perciò anzitutto i proprietari, ma anche conduttori, depositari e comodatari.
La responsabilità sancita dall'art. 2051 cc, fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, nonché sull'esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa - ossia l'essere il soggetto in condizioni di controllarne i rischi – è un portato dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Conseguentemente a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa sussiste una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato (cfr Cass. 23.1.1985, n. 288; 25.11.1988, n. 6340;
26.5.1993, n. 5925), rilevante anche ex art. 1227 cc.
Ne consegue ancora che, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso insorto nella cosa, nonché l'esistenza di un potere fisico di un soggetto sulla cosa (al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa e quindi di vigilarla e di mantenerla in modo da impedire che produca danni a terzi), a quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, incombe l'onere di indicare e provare rigorosamente la causa del danno estranea alla sua sfera di azione, rimanendo a suo carico la causa ignota.
La prova della derivazione dell'evento dannoso dalla "cosa" – dal doppio dislivello presente tra la fuga e le due lastre di cemento e ghiaia di fiume, lungo il marciapiede del lungomare - va ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa (p.e. Cass.
n. 2075/2002 e Cass. n. 2331/2001).
CP_ La custodia in capo all' convenuto è pacifica ed incontestata.
L'evento dannoso in se stesso non è stato contestato dal convenuto, se non sotto il profilo della mancanza di prova – normale in citazione – dell'effettivo suo verificarsi così come dedotto pagina 7 di 10 dall'attrice, della dipendenza causale dalla “buca” o da altro titolo di responsabilità per propria colpa e della quantificazione del danno operata sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di parte.
Le foto prodotte dall'attrice (incontestate ex adverso) e le prove orali espletate – il teste
[...]
, coniuge dell'attrice, che risulta non incapace (posto che il credito da risarcimento Per_1 danni non entra in comunione) e del tutto affidabile, ed il sig. bancarellaro che ha Per_2 procurato il ghiaccio alla attrice – hanno consentito di confermare tutte le circostanze dedotte in citazione.
Come è evidente dalle foto prodotte dall'attrice, confermato anche dall'ente convenuto e noto a chiunque frequenti anche solo per raggiungere la stazione ferroviaria, ogni Controparte_1 traversa di via Buozzi (viale che porta alla stazione ferroviaria) ha una fascia lastricata a porfido, che pare essere un attraversamento pedonale o una ideale prosecuzione del marciapiede, ed al momento del sinistro una delle rettangolari lastre di porfido al confine fra via Buozzi e via Tomassini, precisamente quella più vicina all'angolo verso la stazione, era del tutto mancante, per cui si era di fatto creato un dislivello nel piano di calpestio.
Il fatto che la mancanza della lastra di porfido sia perfettamente visibile dalle foto prodotte implica certamente per gli utenti la necessità di utilizzare una certa prudenza nel camminare ai lati di via Buozzi ma pure la pacifica possibilità per l'ente convenuto - notoriamente molto attivo nell'organizzare manifestazioni, evidentemente per attirare visitatori, di tutti i tipi ed in tutte le stagioni in via Buozzi, limitandone la circolazione veicolare – di avvedersi della evidente mancanza e di porvi rapidamente rimedio, soprattutto ove animato da indiscussa vocazione turistica, come . Controparte_1
Durante il mercato, così come durante le numerose fiere e manifestazioni organizzate a
[...]
in via Buozzi, invece, l'attenzione dell'utente medio è normalmente attirata dai CP_1 banchi e dalle relative mercanzie, così come l'attenzione dei bancarellari è concentrata sul banco e sui possibili clienti, sicché non pare così insolito che l'attrice non abbia notato il dislivello nella pavimentazione e che nessuno, a parte il coniuge dell'attrice, che con lei visitava il mercato, abbia notato la sua caduta, nemmeno il titolare del banco che l'attrice stava cercando di aggirare o il teste titolare del banco di fronte, che ha notato la donna a Per_2 terra sanguinante e dolorante solo perché era andato al suo furgone a prendere qualcosa.
Non può, quindi, il pretendere che gli utenti del mercato stiano attenti a “scavalcare” le CP_1 buche che si creano lungo i percorsi pedonali, dovendo invece assicurare ai propri utenti di ogni età – tanto più avendo spiccata vocazione turistica – una sicura e interessante passeggiata lungo i propri marciapiedi.
Peraltro, parte convenuta non ha richiesto prove orali né documentato in alcun modo che il fatto fosse accaduto in circostanze diverse da quelle rappresentate in citazione o che la sig.ra stesse percorrendo il marciapiede e/o le traverse di via Buozzi con modalità incongrua. Pt_1
Non può condividersi quindi la tesi del convenuto secondo cui la condotta colposa dell'attrice avrebbe interrotto il nesso causale, in mancanza di prova - il cui onere ricadeva sul custode convenuto - che l'attrice stesse facendo un uso del percorso pedonale diverso dal camminarci normalmente sopra, condotta tutt'altro che incongrua, imprevista e/o imprevedibile, che non può legittimamente ritenersi integrare "caso fortuito" ed interrompere il nesso causale, né può rilevare ex art. 1227/1 cc.
Avuto riguardo a tali elementi di valutazione va dunque affermata la piena responsabilità ex art. 2051 cc dell'amministrazione comunale convenuta in ordine al danno subito dall'attrice in dipendenza dall'inatteso dislivello.
La liquidazione del danno va effettuata sulla base delle risultanze della CTU medico legale, le cui conclusioni devono essere necessariamente condivise, risultando basate su un attento esame della documentazione in atti e della persona dell'attrice, ampiamente e congruamente motivate, nonché immuni da vizi logici o metodologici apparenti e non contraddette da alcuna valida osservazione da parte dei CTP nominati dalle parti.
Il Ctu ha riconosciuto il nesso causale fra le lesioni e l'evento così come rappresentato e prova- to dall'attrice e concluso che:
pagina 8 di 10 - l'attrice, a seguito della caduta, riportava trauma contusivo spalla sx con frattura del collo chirurgico dell'omero sx. e lesione concausata dei tendini sovraspinoso e CLB in soggetto con arco acromiale di tipo II – impingement sotto-acromiale e deformazione artosica dell'articolazione acromion-claveare (concause preesistenti e concorrenti di menomazione) e trauma contusivo caviglia dx;
- il periodo di incapacità parziale conseguenti all'evento lesivo può essere quantificato in ITP al
75% 15 gg. al 50% 30 gg, al 25% 60 gg;
- sono residuati all'attrice postumi, rilevanti sotto il profilo biologico, complessivamente quantificabili nella misura del 7%;
- tenuto conto del lavoro della perizianda, delle sue mansioni, del suo orario di lavoro
(parrucchiera), i postumi incidono in misura moderata sulla cenestesi lavorativa;
- la perizianda non può attenuare o eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc;
- sono congrue le spese mediche come in atti documentate ed ammontanti a complessivi € 1.557,00.
Su tali basi, con l'applicazione delle note tabelle di liquidazione redatte dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano dell'anno 2024, la liquidazione del danno subito dalla sig.ra – 68 Pt_1 anni al tempo del sinistro - è riportata nella tabella che segue. giorni
DB 7% 9.729,00
ITT 0
ITP 75% 15 1.350,00
ITP 50% 30 1.800,00
ITP 25% 60 225,00
13.104,00
In mancanza di prova del fatto che le lesioni abbiano comportato all'attrice sofferenza o patema d'animo o compressione delle precedenti abitudini di vita superiori alla media, non pare sia legittimo applicare alcuna personalizzazione del danno, così come non pare legittimamente liquidabile alcun danno da cenestesi lavorativa.
Pertanto il convenuto andrà condannato a versare all'attrice l'importo di € 13.104,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e, considerato che la liquidazione è operata nell'attualità, l'importo va devalutato al momento del sinistro (25.7.21) e poi maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284/1 cc dal giorno del sinistro (25.7.21) al giorno precedente la proposizione del giudizio (8.2.24) e poi, dalla proposizione del giudizio (9.2.24) all'effettivo saldo, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284/4 cc.
Il convenuto andrà inoltre condannato al rimborso delle spese mediche documentate per € 1.557,00, ritenute congrue dal CTU, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno di ogni singolo pagamento al giorno precedente la proposizione del giudizio (8.2.24) ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284/4 cc dalla proposizione del giudizio (9.2.24) all'effettivo pagamento.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e 147/22, come da nota spese, riferita al decisum e parametrata ai medi tariffari, anche per la fase di attivazione della convenzione di negoziazione assistita.
Le spese di CTU e di CTP – che si liquidano in misura pari a quanto liquidato ai CTU, ossia in € 610,00 complessivi - vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta (queste ultime, di cui il procuratore si è dichiarato antistatario, in favore di lui a titolo di anticipazioni).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda avanzata da , accertata e dichiarata Parte_1
pagina 9 di 10 la responsabilità ex art. 2051 cc del , in persona del sindaco in Controparte_1 carica p.t., per le lesioni riportate dall'attrice in data 25.7.25, condanna l'ente convenuto a versare all'attrice l'importo di € 13.104,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione, nonché l'importo di € 1.557,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione, e le spese di CTP, liquidate in € 610,00 complessivi;
2) condanna parte convenuta a rimborsare le spese di lite di parte attrice, che si liquidano in € 894,00 per anticipazioni, in € 572,30 per spese di trasferta ed in € 5.518,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti, sugli importi imponibili, in favore dell'avv. Marco Palermiti, che se ne è dichiarato antistatario;
3) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate in € 1.220,00 complessivi, con separati provvedimenti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 12,50, non presenti le parti nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 09/05/2025
Il got avv. AU OD
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 09/05/2025, ad ore 9,20, innanzi al got AU OD sono comparsi: per parte attrice l'avv. LI MARIA CHRISTILLIN e l'avv. MARCO PALERMITI, oggi sostituiti dall'avv. Francesca Aguzzi per parte convenuta l'avv. OL LI OF, oggi sostituito dall'avv. Fabio Gentile
Parte attrice precisa che nella distrazione delle spese sono ricomprese anche le spese di CTP, pari ad € 610,00 come da fattura già depositata e precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettata:
- accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto , in persona del Controparte_1 Sindaco pro tempore, in relazione all'infortunio occorso all'attrice il giorno Parte_1 25.7.2021, come meglio descritto in narrativa, dichiarare tenuto e condannare il medesimo
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
di tutti i danni non patrimoniali dalla stessa patiti e quantificati in complessivi € Parte_1 19.881,800, o nella somma veriore da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito sino alla data della presente domanda;
- dichiarare altresì tenuto e condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al rimborso, in favore dell'attrice di tutte le spese mediche dalla Parte_1 stessa sostenute per le ragioni di cui in narrativa, quantificate in complessivi € 1.557,00 (Euro millecinquecentocinquantasette/00), oltre interessi legali sino alla data della presente domanda;
oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. sulle somme liquidate in sentenza, dalla data della domanda al saldo effettivo.
- dichiarare altresì tenuto e condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al rimborso, in favore dell'attrice dei n. 2 acconti di € 610,00 Parte_1 caduno corrisposti al CTU oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
Con il favore di spese e competenze di lite, ivi compresa la fase di attivazione della convenzione di negoziazione assistita, della quale si chiede la liquidazione con nota redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c. e sulla base dei parametri di cui alle Tabella 25-bis (“Procedimento di Mediazione e Procedura
Negoziazione Assistita”) allegata all'art. 20 del DM 55/2014, pari ad € 441,00 oltre spese generali e accessori di legge, oltre spese di CTP pari ad € 610,00, rimborso del contributo unificato e marca da bollo, con distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Marco PALERMITI, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Parte convenuta precisa le conclusioni come segue:
In via principale “piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto dichiarare che l'infortunio occorso in Controparte_1 il 25/7/21, lungo la via Bruno Buozzi, è ascrivibile a responsabilità esclusiva (o comunque di gran lunga prevalente) dell'attrice alla luce dell'effettivo stato dei luoghi (come Parte_1 documentato dalla stessa attrice) oltre che della imprudente e/o disattenta condotta della medesima, anche in forza dell'esimente del c.d. caso fortuito incidentale di cui all'Art. 2051 CC, o comunque in considerazione del prevalente apporto causale ascrivibile alla stessa attrice ex Art. 1227 comma 1 CC, e pagina 1 di 10 piaccia pertanto dichiarare l'assenza di responsabilità del convenuto in Controparte_1 riferimento ai danni (patrimoniali e non) che ne sarebbero derivati;
per l'effetto, piaccia a codesto Ill.mo Tribunale rigettare, in tutto o in parte, la domanda risarcitoria avanzata da , Parte_1 avendo peraltro confermato l'espletata istruttoria la tenuta da parte della medesima di una condotta di cautela non correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, e comunque per le ragioni tutte come esposte nei precedenti scritti difensivi, come integrate nella presente comparsa”;
In via subordinata, e soltanto nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle ragioni esposte in via principale, piaccia all'adita Giustizia dichiarare l'esorbitanza della domanda risarcitoria e delle indicate spese mediche, nonché la carenza di prova in punto alla pretesa personalizzazione per danno da cenestesi lavorativa e, in ogni caso, dichiarare che tanto il danno alla persona realmente sofferto dall'attrice , quanto il lamentato danno da personalizzazione sono comunque Parte_1 inferiori a quanto preteso, e liquidare dunque la minore somma che risulterà di Giustizia, per le ragioni tutte come esposte nei precedenti scritti difensivi, come integrate nella presente comparsa”.
In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale ciascuno si riporta alle note conclusive depositate ed alle rispettive difese tutte, alle ore 9,38, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU OD, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 193/2024 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 con l'avv. MARCO PALERMITI e l'avv. LI MARIA CHRISTILLIN e con domicilio eletto presso i difensori
Email_1
Email_2
ATTRICE contro
, Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. OL LI OF e domicilio eletto presso il difensore
Email_3
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 9.2.24 ha convenuto in Parte_1 giudizio il per ottenerne il risarcimento dei danni subiti in data Controparte_1 25.7.2021, alle ore 12:00 circa, mentre – ivi trovandosi in vacanza - stava passeggiando in compagnia del marito, , tra i banchi del mercato settimanale del paese e, in Persona_1 particolare, lungo il marciapiede “lato sud” di Via Bruno Buozzi, quando, all'altezza del civico 35, in corrispondenza dell'angolo con la traversa rappresentata da Via Tommaso Salvadori, nell'atto di attraversare quest'ultima e passando accanto ad un banco del mercato, poggiava il piede destro su una disconnessione della pavimentazione stradale, perdendo così l'equilibrio e cadendo a terra.
Deduceva:
- che la disconnessione del manto stradale, causa della propria caduta, era dovuta alla rottura e al conseguente distaccamento di una delle piastrelle della pavimentazione in pietra che in quel punto, e in sostanziale continuità con la pavimentazione dell'adiacente marciapiede, ricopre l'attraversamento pedonale di Via Tommaso Salvadori (doc. 1);
pagina 3 di 10 - che il distacco della piastrella aveva creato un dislivello rispetto al piano di calpestio, assimilabile a una vera e propria “buca”, non segnalata e non facilmente visibile in quanto posta quasi “a filo” del bordo della prima bancarella espositiva posizionata su via Tommaso Salvadori;
- di aver, proprio nell'atto di “costeggiare” la suddetta bancarella, poggiato il piede destro in corrispondenza di uno dei bordi di tale buca, subendo così un'innaturale distorsione della caviglia, con la conseguente improvvisa perdita dell'equilibrio e la successiva, inevitabile, caduta a terra;
- di essersi, per l'impatto col terreno, infortunata il braccio sinistro, all'altezza della spalla;
- di esser stata immediatamente soccorsa, oltre che dal marito, anche dal sig. Persona_2 titolare di un banco fisso al mercato settimanale di Via Bruno Buozzi posizionato nei pressi del luogo dell'evento;
- che quest'ultimo, in attesa dell'arrivo dei soccorsi prontamente allertati dal sig. , le Per_1 aveva offerto del ghiaccio da posizionare sul braccio sinistro e sulla caviglia destra, doloranti per la caduta;
- che dopo circa mezz'ora era giunta sul posto l'autoambulanza, che l'aveva trasportata al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero “A. Murri” di Fermo dove, eseguiti gli esami del caso, le erano stati diagnosticati la frattura con distacco del trochite omerale sinistro e un trauma distorsivo alla caviglia destra;
- che ne era seguito il lungo iter di visite mediche ed esami specialistici di cui alla documentazione allegata;
- di aver, in relazione al sinistro occorsole il 25.7.21, in data 27.8.21 sporto querela orale presso la Stazione dei Carabinieri di Venaria Reale (TO), chiedendo che venisse esercitata l'azione penale nei confronti di chiunque fosse stato individuato quale responsabile degli eventuali reati ravvisabili nei fatti ivi descritti (doc. 2);
- di aver, con pec 27.7.21 del proprio legale, contenente anche la procura con espresso invito alla negoziazione assistita, formalmente diffidato il per il Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della caduta causata dal cattivo stato di manutenzione della pavimentazione della strada comunale (doc. 3);
- che con nota 17.11.21 il di San l'aveva informata di aver avviato CP_1 CP_1 CP_1 l'istruttoria in relazione al sinistro di cui alla diffida del 27.7.21, chiedendo alla danneggiata di inviare il modulo di “denuncia di sinistro per risarcimento danni” debitamente compilato, e accompagnato da ogni ulteriore documentazione attinente all'incidente (doc. 4);
- di aver in data 29.11.21 inviato al Comune il modulo di denuncia di sinistro dallo stesso richiesto, corredato dalla dichiarazione testimoniale del sig. (doc. 5); Persona_1
- che con nota 20.12.21, il comunicava il rigetto della richiesta di CP_1 Controparte_1 risarcimento danni, ritenendo non potersi nel caso di specie configurare, “la fattispecie di danno cagionato da insidia occulta ed imprevedibile” (doc. 6);
- che in data 28.1.22, dando seguito alla denuncia/querela da lei sporta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo (P.M. dr. Alessandro Pazzaglia) notificava all'odierna attrice, in qualità di persona offesa dal reato, la citazione a giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Fermo, per l'udienza 20.6.22, emessa nei confronti dell'imputato ui, in qualità di CP_2 Dirigente del IV Settore – Ufficio Tecnico – del , veniva contestato Controparte_1 il reato di cui all'art. 590 c.p. (“Lesioni personali colpose”), perché “omettendo di segnalare la mancanza di una mattonella sulla pavimentazione di via Tommaso Salvadori, determinava la caduta di p.o., la quale riportava lesioni personali, come da Parte_1 certificazione medica agli atti” (doc. 7).
- di aver, nel frattempo, terminato il percorso di guarigione e con pec 27.5.2022 del proprio difensore, inviato al convenuto la quantificazione dei danni sofferti in conseguenza CP_1 della caduta sollecitando, nel tentativo di comporre bonariamente la vertenza, il risarcimento in via stragiudiziale (doc. 8);
- che la richiesta restava tuttavia priva di riscontro;
- che il giudizio penale n. 422/2021 R.G.N.R. dinnanzi al Giudice di Pace di Fermo, introdotto pagina 4 di 10 con la citazione a giudizio notificata in data 28.1.2022 e nel quale ella si era costituita parte civile con atto 17.6.22, si era concluso con la sentenza di non luogo a procedere n. 161/2022, pronunciata ex art. 129 c.p.p., avendo il Giudice rilevato e appurato, in fase preliminare e sulla base della documentazione prodotta dalla difesa, che l'imputato all'epoca dei fatti CP_2 contestati, “non fosse responsabile del settore indicato nel capo d'imputazione” e “non fosse quindi destinatario dell'obbligo di vigilanza e intervento in merito allo stato o alla pericolosità della pavimentazione stradale del (doc. 9); CP_1
- che, nel frattempo, il aveva provveduto alla messa in sicurezza Controparte_1 della pavimentazione di Via Bruno Buozzi, nel punto in cui si era verificata la caduta de qua (doc. 10);
- di essersi determinata, non avendo trovato soddisfazione alcuna, né in sede penale, né in sede stragiudiziale, ad intraprendere la presente azione nei confronti del convenuto al CP_1 fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro occorsole il 25.7.2021;
- che sussistono i presupposti che fondano il suo diritto al risarcimento per tutti i danni sofferti in conseguenza del sinistro verificatosi in nella mattinata del 25.7.2021 ex art. Controparte_1 2051 cc, essendo il ente proprietario e custode della strada Controparte_1 pubblica in cui si sono verificati i fatti descritti.
Formulava la richiesta di liquidazione danni in conformità al parere del proprio medico legale di fiducia (doc. 25).
Si è costituito il convenuto, per contrastare l'avversa domanda, contestandone ogni CP_1 assunto ed ogni documento, e chiederne il rigetto, osservando come risulti obbiettivamente contraddittorio che – pur tentando di ascrivere al una Controparte_1 responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc – la controparte possa sostenereche il distacco di una delle piastrelle che componevano la pavimentazione della via Buozzi potesse costituire una
“situazione di oggettivo pericolo” e - al contempo - sostenere che, oltre ad esser di “ridotte dimensioni”, la buca presente sul manto stradale “non fosse agevolmente percepibile”, in quanto se davvero, come deduce l'attrice, le caratteristiche della anomalia stradale fossero tali da costituire un pericolo oggettivo, sarebbe logico ritenere che tale anomalia fosse anche agevolmente percepibile.
L'ente convenuto ha dedotto:
- che le foto di cui al doc. 1 dell'attrice fugano qualunque possibile dubbio al riguardo, laddove è infatti chiaramente documentata la piena visibilità della anomalia in questione (stante la totale assenza di una piastrella di porfido nella pavimentazione stradale della via Buozzi) e, dunque, l'esistenza - sì - di un modesto avvallamento, ma comunque obbiettivamente percepibile;
- che controparte ha sostenuto – in totale assenza di prove – che il ridetto dislivello si sarebbe trovato “quasi 'a filo' del bordo della prima bancarella espositiva posizionata su via Tommaso Salvadori”, e che l'infortunio sarebbe avvenuto mentre la costeggiava la bancarella in Pt_1 questione;
- che nessun altro (fatta eccezione per il coniuge della ) ha assistito alla caduta Pt_1 dell'attrice: circostanza obbiettivamente sorprendente, se si tiene conto della riferita “presenza di un notevole numero di persone”;
- che alla caduta della non abbia assistito neppure il titolare / gestore della bancarella, Pt_1 nei pressi della quale la odierna attrice asserisce esser caduta: come emerge chiaramente dal fascicolo di indagine del Procedimento Penale n. 422/2021 RGNR della Procura della
Repubblica di Fermo, questi ha infatti dichiarato a S.I.T. di aver prestato soccorso alla donna (fornendole del ghiaccio), ma soltanto perché fu lei stessa a riferirgli di esser caduta;
- che controparte sostiene, in via altrettanto strumentale, che tale anomalia sarebbe stata
“confondibile con l'articolato disegno creato sulla superficie stradale dall'incontro, esattamente nel punto in questione, di diverse tipologie di pavimentazione”, ma aggiunge anche che – nel caso di specie – l'attenzione per le condizioni del manto stradale “non poteva che essere
pagina 5 di 10 diminuita, quando non a tratti del tutto distolta, dalla presenza dei banchi di vendita con la merce esposta al pubblico, nonché dalla presenza di un notevole numero di persone”, per cui sostanzialmente la ammette che - in quel frangente - deambulava senza prestare la Pt_1 necessaria attenzione alle condizioni del piano di calpestio, e ciò verosimilmente in quanto la sua attenzione era concentrata sulla merce proposta in vendita dagli ambulanti presenti in loco;
- che il fatto che il sinistro si è verificato alle ore 12.00, dunque in pieno giorno ed in ottimali condizioni di visibilità, tali da rendere certamente percepibile il dislivello presente nella pavimentazione stradale;
- che la situazione notoriamente caotica del mercato settimanale avrebbe dovuto imporle una attenzione nell'incedere addirittura superiore al consueto;
- che tali circostanze, nella loro documentata oggettività, appaiono tali da interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e il danno lamentato e che - come tali - non possono che mandarlo esente da qualunque eventuale responsabilità ex art. 2051 cc, ricorrendo l'esimente del caso fortuito per colpa del danneggiato, segnatamente ravvisabile nel fatto che l'odierna attrice ha omesso di prestare la dovuta attenzione, nonostante condizioni ottimali per avvedersi dell'anomalia del piano stradale;
- che anche il fatto – parimenti indimostrato – che il dislivello si trovasse asseritamente “quasi 'a filo' del bordo della prima bancarella espositiva posizionata su via Tommaso Salvadori” non comporta la responsabilità ex art. 2051 cc, non spettando certo al stabilire la CP_1 collocazione dei banchi espositivi del mercato settimanale;
- che per quanto l'attrice affermi (altrettanto inutilmente) che la piastrella sul manto stradale della via Buozzi sarebbe stata mancante già dal novembre 2020, va considerato però che - prima di lei - nessun altro risulta esser caduto in corrispondenza di quel dislivello, o comunque risulta aver preteso dal risarcimenti per danni alla persona Controparte_1 riconducibili a detta presunta irregolarità, il che conferma che in realtà, la “buca” fosse agevolmente percepibile, e che avvalora perciò l'esimente del caso fortuito per colpa della danneggiata, dovuta a disattenzione e/o all'omessa adozione delle normali cautele;
- che quand'anche nella eziologia degli eventi il comportamento incauto dell'odierna attrice non dovesse esser ritenuto tale da escludere totalmente il nesso causale tra la cosa e il danno (e da integrare il caso fortuito), il contegno della andrà comunque valutato quantomeno in Pt_1 termini di concorso causale colposo ex art. 1227 cc, con conseguente decurtazione del risarcimento ella eventualmente spettante;
- che comunque la domanda attorea è eccessiva e che manca la prova relativamente a talune voci di danno e/o di spesa, e ciò anche in ragione della rilevata incongruenza tra il numero di documenti indicati nella narrativa dell'atto di citazione (29), e il numero di quelli che risultano esser stati effettivamente depositati al fascicolo telematico (4)
- che la relazione medico-legale del consulente attoreo, dr. , proprio in quanto di parte, Per_3 non può certo costituire prova oggettiva ed attendibile dei danni alla persona asseritamente riportati dalla in conseguenza del sinistro in parola;
Pt_1
- che l'odierna attrice si è sottoposta ad ingiustificate visite specialistiche non solo in assenza di specifiche prescrizioni in tal senso, ma addirittura anche in un periodo successivo alla dichiarata guarigione clinica;
- che la richiesta risarcitoria a titolo di personalizzazione per danno da cenestesi lavorativa, motivata ex adverso sulla base dell'assunto (meramente di parte) che le patite lesioni comporterebbero alla una significativa limitazione nei movimenti della spalla sinistra, Pt_1 con conseguenti difficoltà nel quotidiano svolgimento del lavoro di parrucchiera, tali da rendere addirittura “penosa (sic!) l'esecuzione delle più elementari azioni” connesse a detta attività, è immotivata;
- che i presupposti della personalizzazione impongono a chi la invoca la prova del maggior pregiudizio sofferto rispetto alla norma, atteso che “i criteri di liquidazione tabellari considerano già la maggior parte degli aspetti dinamico relazionali che vengono inficiati da pregiudizi fisici, sicché nella quantificazione del danno biologico sono ricomprese le conseguenze ordinarie dell'illecito: spetta, quindi, al danneggiato allegare e provare le ulteriori conseguenze
pagina 6 di 10 eccezionali che i punteggi tabellari potrebbero non aver preso in considerazione” (fra le altre, Trib. Asti, sez. I, 24/5/2023 n. 372);
- che anche l'importo preteso a titolo di spese mediche deve ritenersi incongruo e del tutto sproporzionato, se valutato in ragione della reale e ben più contenuta entità delle lesioni effettivamente subìte dall'odierna attrice, ma anche alla luce del fatto che talune spese (in primis, quelle per le sedute di tecarterapia e laserterapia) sono riconducibili a terapie prescritte e/o effettuate in una fase in cui (sempre tenuto conto del periodo complessivamente indicato dal CTP attoreo a titolo di IT, 115 gg.) la risultava già clinicamente guarita. Pt_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti, l'espletamento delle prove testimoniali e di CTU medico legale sulla persona dell'attrice, affidata al dr. con la collaborazione del CTU radiologo dr. . Controparte_3 Per_4
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza odierne per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
La domanda di è risultata fondata e va accolta, nei limiti che seguono. Parte_1 Come noto, i presupposti applicativi dell'art. 2051 cc, invocato dall'attrice, sono la custodia e la derivazione del danno dalla cosa, della cui prova è onerato l'attore.
La custodia consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005), perciò anzitutto i proprietari, ma anche conduttori, depositari e comodatari.
La responsabilità sancita dall'art. 2051 cc, fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, nonché sull'esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa - ossia l'essere il soggetto in condizioni di controllarne i rischi – è un portato dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Conseguentemente a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa sussiste una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato (cfr Cass. 23.1.1985, n. 288; 25.11.1988, n. 6340;
26.5.1993, n. 5925), rilevante anche ex art. 1227 cc.
Ne consegue ancora che, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso insorto nella cosa, nonché l'esistenza di un potere fisico di un soggetto sulla cosa (al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa e quindi di vigilarla e di mantenerla in modo da impedire che produca danni a terzi), a quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, incombe l'onere di indicare e provare rigorosamente la causa del danno estranea alla sua sfera di azione, rimanendo a suo carico la causa ignota.
La prova della derivazione dell'evento dannoso dalla "cosa" – dal doppio dislivello presente tra la fuga e le due lastre di cemento e ghiaia di fiume, lungo il marciapiede del lungomare - va ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa (p.e. Cass.
n. 2075/2002 e Cass. n. 2331/2001).
CP_ La custodia in capo all' convenuto è pacifica ed incontestata.
L'evento dannoso in se stesso non è stato contestato dal convenuto, se non sotto il profilo della mancanza di prova – normale in citazione – dell'effettivo suo verificarsi così come dedotto pagina 7 di 10 dall'attrice, della dipendenza causale dalla “buca” o da altro titolo di responsabilità per propria colpa e della quantificazione del danno operata sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di parte.
Le foto prodotte dall'attrice (incontestate ex adverso) e le prove orali espletate – il teste
[...]
, coniuge dell'attrice, che risulta non incapace (posto che il credito da risarcimento Per_1 danni non entra in comunione) e del tutto affidabile, ed il sig. bancarellaro che ha Per_2 procurato il ghiaccio alla attrice – hanno consentito di confermare tutte le circostanze dedotte in citazione.
Come è evidente dalle foto prodotte dall'attrice, confermato anche dall'ente convenuto e noto a chiunque frequenti anche solo per raggiungere la stazione ferroviaria, ogni Controparte_1 traversa di via Buozzi (viale che porta alla stazione ferroviaria) ha una fascia lastricata a porfido, che pare essere un attraversamento pedonale o una ideale prosecuzione del marciapiede, ed al momento del sinistro una delle rettangolari lastre di porfido al confine fra via Buozzi e via Tomassini, precisamente quella più vicina all'angolo verso la stazione, era del tutto mancante, per cui si era di fatto creato un dislivello nel piano di calpestio.
Il fatto che la mancanza della lastra di porfido sia perfettamente visibile dalle foto prodotte implica certamente per gli utenti la necessità di utilizzare una certa prudenza nel camminare ai lati di via Buozzi ma pure la pacifica possibilità per l'ente convenuto - notoriamente molto attivo nell'organizzare manifestazioni, evidentemente per attirare visitatori, di tutti i tipi ed in tutte le stagioni in via Buozzi, limitandone la circolazione veicolare – di avvedersi della evidente mancanza e di porvi rapidamente rimedio, soprattutto ove animato da indiscussa vocazione turistica, come . Controparte_1
Durante il mercato, così come durante le numerose fiere e manifestazioni organizzate a
[...]
in via Buozzi, invece, l'attenzione dell'utente medio è normalmente attirata dai CP_1 banchi e dalle relative mercanzie, così come l'attenzione dei bancarellari è concentrata sul banco e sui possibili clienti, sicché non pare così insolito che l'attrice non abbia notato il dislivello nella pavimentazione e che nessuno, a parte il coniuge dell'attrice, che con lei visitava il mercato, abbia notato la sua caduta, nemmeno il titolare del banco che l'attrice stava cercando di aggirare o il teste titolare del banco di fronte, che ha notato la donna a Per_2 terra sanguinante e dolorante solo perché era andato al suo furgone a prendere qualcosa.
Non può, quindi, il pretendere che gli utenti del mercato stiano attenti a “scavalcare” le CP_1 buche che si creano lungo i percorsi pedonali, dovendo invece assicurare ai propri utenti di ogni età – tanto più avendo spiccata vocazione turistica – una sicura e interessante passeggiata lungo i propri marciapiedi.
Peraltro, parte convenuta non ha richiesto prove orali né documentato in alcun modo che il fatto fosse accaduto in circostanze diverse da quelle rappresentate in citazione o che la sig.ra stesse percorrendo il marciapiede e/o le traverse di via Buozzi con modalità incongrua. Pt_1
Non può condividersi quindi la tesi del convenuto secondo cui la condotta colposa dell'attrice avrebbe interrotto il nesso causale, in mancanza di prova - il cui onere ricadeva sul custode convenuto - che l'attrice stesse facendo un uso del percorso pedonale diverso dal camminarci normalmente sopra, condotta tutt'altro che incongrua, imprevista e/o imprevedibile, che non può legittimamente ritenersi integrare "caso fortuito" ed interrompere il nesso causale, né può rilevare ex art. 1227/1 cc.
Avuto riguardo a tali elementi di valutazione va dunque affermata la piena responsabilità ex art. 2051 cc dell'amministrazione comunale convenuta in ordine al danno subito dall'attrice in dipendenza dall'inatteso dislivello.
La liquidazione del danno va effettuata sulla base delle risultanze della CTU medico legale, le cui conclusioni devono essere necessariamente condivise, risultando basate su un attento esame della documentazione in atti e della persona dell'attrice, ampiamente e congruamente motivate, nonché immuni da vizi logici o metodologici apparenti e non contraddette da alcuna valida osservazione da parte dei CTP nominati dalle parti.
Il Ctu ha riconosciuto il nesso causale fra le lesioni e l'evento così come rappresentato e prova- to dall'attrice e concluso che:
pagina 8 di 10 - l'attrice, a seguito della caduta, riportava trauma contusivo spalla sx con frattura del collo chirurgico dell'omero sx. e lesione concausata dei tendini sovraspinoso e CLB in soggetto con arco acromiale di tipo II – impingement sotto-acromiale e deformazione artosica dell'articolazione acromion-claveare (concause preesistenti e concorrenti di menomazione) e trauma contusivo caviglia dx;
- il periodo di incapacità parziale conseguenti all'evento lesivo può essere quantificato in ITP al
75% 15 gg. al 50% 30 gg, al 25% 60 gg;
- sono residuati all'attrice postumi, rilevanti sotto il profilo biologico, complessivamente quantificabili nella misura del 7%;
- tenuto conto del lavoro della perizianda, delle sue mansioni, del suo orario di lavoro
(parrucchiera), i postumi incidono in misura moderata sulla cenestesi lavorativa;
- la perizianda non può attenuare o eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc;
- sono congrue le spese mediche come in atti documentate ed ammontanti a complessivi € 1.557,00.
Su tali basi, con l'applicazione delle note tabelle di liquidazione redatte dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano dell'anno 2024, la liquidazione del danno subito dalla sig.ra – 68 Pt_1 anni al tempo del sinistro - è riportata nella tabella che segue. giorni
DB 7% 9.729,00
ITT 0
ITP 75% 15 1.350,00
ITP 50% 30 1.800,00
ITP 25% 60 225,00
13.104,00
In mancanza di prova del fatto che le lesioni abbiano comportato all'attrice sofferenza o patema d'animo o compressione delle precedenti abitudini di vita superiori alla media, non pare sia legittimo applicare alcuna personalizzazione del danno, così come non pare legittimamente liquidabile alcun danno da cenestesi lavorativa.
Pertanto il convenuto andrà condannato a versare all'attrice l'importo di € 13.104,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e, considerato che la liquidazione è operata nell'attualità, l'importo va devalutato al momento del sinistro (25.7.21) e poi maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284/1 cc dal giorno del sinistro (25.7.21) al giorno precedente la proposizione del giudizio (8.2.24) e poi, dalla proposizione del giudizio (9.2.24) all'effettivo saldo, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284/4 cc.
Il convenuto andrà inoltre condannato al rimborso delle spese mediche documentate per € 1.557,00, ritenute congrue dal CTU, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno di ogni singolo pagamento al giorno precedente la proposizione del giudizio (8.2.24) ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284/4 cc dalla proposizione del giudizio (9.2.24) all'effettivo pagamento.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e 147/22, come da nota spese, riferita al decisum e parametrata ai medi tariffari, anche per la fase di attivazione della convenzione di negoziazione assistita.
Le spese di CTU e di CTP – che si liquidano in misura pari a quanto liquidato ai CTU, ossia in € 610,00 complessivi - vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta (queste ultime, di cui il procuratore si è dichiarato antistatario, in favore di lui a titolo di anticipazioni).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda avanzata da , accertata e dichiarata Parte_1
pagina 9 di 10 la responsabilità ex art. 2051 cc del , in persona del sindaco in Controparte_1 carica p.t., per le lesioni riportate dall'attrice in data 25.7.25, condanna l'ente convenuto a versare all'attrice l'importo di € 13.104,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione, nonché l'importo di € 1.557,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione, e le spese di CTP, liquidate in € 610,00 complessivi;
2) condanna parte convenuta a rimborsare le spese di lite di parte attrice, che si liquidano in € 894,00 per anticipazioni, in € 572,30 per spese di trasferta ed in € 5.518,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti, sugli importi imponibili, in favore dell'avv. Marco Palermiti, che se ne è dichiarato antistatario;
3) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate in € 1.220,00 complessivi, con separati provvedimenti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 12,50, non presenti le parti nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 09/05/2025
Il got avv. AU OD
pagina 10 di 10