Articolo 11 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 10Articolo 12
Versione
18 aprile 1943
Art. 11.

I criteri per l'accertamento del diritto alla assistenza e dell'obbligo contributivo saranno determinati dal regolamento.

Il datore di lavoro e' obbligato a dare all'Ente le notizie necessarie per l'iscrizione dei propri dipendenti e per l'accertamento dei contributi.

Il lavoratore ha diritto alle prestazioni da parte dell'Ente anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo di cui nel precedente comma o non sia in regola con i versamenti dei contributi maturati.
Entrata in vigore il 18 aprile 1943
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