Art. 11.
I criteri per l'accertamento del diritto alla assistenza e dell'obbligo contributivo saranno determinati dal regolamento.
Il datore di lavoro e' obbligato a dare all'Ente le notizie necessarie per l'iscrizione dei propri dipendenti e per l'accertamento dei contributi.
Il lavoratore ha diritto alle prestazioni da parte dell'Ente anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo di cui nel precedente comma o non sia in regola con i versamenti dei contributi maturati.
I criteri per l'accertamento del diritto alla assistenza e dell'obbligo contributivo saranno determinati dal regolamento.
Il datore di lavoro e' obbligato a dare all'Ente le notizie necessarie per l'iscrizione dei propri dipendenti e per l'accertamento dei contributi.
Il lavoratore ha diritto alle prestazioni da parte dell'Ente anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo di cui nel precedente comma o non sia in regola con i versamenti dei contributi maturati.