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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/06/2025, n. 5436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5436 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14376/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 co.
1. c.p.c e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. Ferdinandi Accini (C.F. ) e avv. Renato Accinni (C.F. C.F._3
), in virtù di procura allegata in atti C.F._3
-attori opponenti-
E in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Vittoria Lagani (C.F. ), in virtù di procura in atti C.F._4
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI Come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L'opposizione è infondata.
e hanno presentato opposizione avverso il precetto a Parte_1 Parte_2 loro notificato in data 4.05.2021 da per l'importo complessivo di euro Controparte_2
48.689,98, in virtù della sentenza n. 3689/2019 del Tribunale di Napoli, con cui gli opponenti erano stati condannati al pagamento della somma di euro 24.769,41, oltre interessi convenzionali nella misura dell'8.75% dall'1.10.13 fino al soddisfo nonché alle spese e competenze di giudizio liquidate in euro 219,47 per spese ed euro 5.779,72 per compenso, oltre accessori, in favore della CP_3
quale mandataria di . CP_4
In particolare gli opponenti hanno eccepito: 1) l'illegittimità del precetto per erronea indicazione della voce relativa al rimborso forfettario, avendo il Tribunale liquidato la somma di euro 1.088,10 a fronte dell'importo precettato di euro
772,50;
2) la nullità del precetto per mancanza di procura allegata al precetto notificato;
3) il difetto di legittimazione attiva della per non aver notificato agli Controparte_1 opponenti l'avvenuta cessione del credito né la cedente né la cessionaria (oggi CP_4 Parte_3
); CP_3
4) la mancanza del titolo esecutivo per caducazione dello stesso.
Si è costituita in giudizio la la quale ha concluso per il rigetto dell'opposizione Controparte_1
in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto, con richiesta di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c..
2.Va, in primo luogo, rilevato che parte opponente ha chiesto, in comparsa conclusionale, di essere rimessa nei termini per la formulazione delle istanze istruttorie, non avendo il giudice concesso i termini di cui all'art. 183 cp. VI cpc.
Sul punto va rilevato che parte opponente ha chiesto testualmente al Tribunale, “se ritenuto, fissarsi udienza di conclusioni essendo la causa di pronta soluzione, in linea subordinata concedersi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.”.
Alla luce di detta istanza, correttamente, il primo Giudice, titolare del fascicolo, ha concesso il rinvio della precisazione delle conclusioni, che è stata la richiesta in via principale di parte opponente.
Inoltre è evidente che la richiesta di fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni in via principale, è incompatibile con quella di concessione dei termini di cui all'art. 183 co VI cpc in via subordinata, potendo quest'ultima solo precedere, logicamente, l'udienza di precisazione delle conclusione. Inoltre, l'istanza non è correttamente formulata.
Va, dunque, rigettata l'istanza di rimessione nei termini.
3.Ciò precisato, va, preliminarmente, esaminata l'eccezione sollevata dall'opponente relativa al difetto di legittimazione attiva di parte opposta per non aver provato la cessione del credito azionato.
In particolare l'opposta ha documentato che, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, la in forza di un contratto di cessione di Controparte_1
crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge n. 130/99 concluso in data 14/07/2017 e con effetto dal giorno 14/07/2017, ha acquistato pro-soluto da tutti i crediti di quest'ultima derivanti Controparte_4
da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, come risulta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale parte 2° n.
93 dell'8/8/2017 e dalla successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nel foglio delle inserzioni n.
126 del 24/10/2019.
L'avviso di cessione dei crediti è stato anche iscritto in data 4.8.2017 nel Registro delle Imprese dalla cessionaria come risulta dalla visura camerale storica della Controparte_1 [...]
che si deposita in atti. Controparte_1
Tali adempimenti, necessari ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti ai debitori ceduti, sostituiscono la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti ai singoli debitori ceduti.
Va evidenziato, infatti, che l'art. 58 dlgs 385/1993 (T.U.B.) deroga parzialmente alla disciplina dettata in tema di cessione dei crediti ordinari, introdotta dagli artt.1260 e ss c.c., poiché il TUB onera l'istituto cessionario di crediti bancari a dare notizia della conclusa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La ratio della previsione si rinviene nella necessità di dispensare “la banca concessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione delle singole controparti dai rapporti acquisiti”, diversamente l'istituto creditizio sarebbe gravato da un peso eccessivo (Cass. n. 20495 del
29.09.2020).
La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito tuttavia che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass 24798/2020).
Secondo la giurisprudenza “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione” (Corte di Appello Ancona, 3 maggio 2022).
Sia la giurisprudenza di legittimità che di merito non escludono, però, che la cessione del credito possa essere provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purché il contenuto dell'avviso sia tale da non lasciare incertezze sui crediti ceduti.
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5617/2020 è stato statuito che:
“La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione di rapporti giuridici in blocco da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, ragion per cui qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva ad insinuarsi al passivo da parte del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (cfr anche Cass. n. 15884/2019).
Con una recentissima sentenza la Cassazione (sent. n. 12007/2024) ha affermato che “va dato seguito ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali «in tema di cessione di crediti in blocco ex art.
58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 –
01, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»).
In linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è anche la più recente giurisprudenza di merito (cfr Corte di appello Perugia -sez. I, 09/05/2022, n.196; Tribunale Avezzano 29 ottobre 2020
- Tribunale Sciacca sez. I, 03/10/2022, n.407).
Sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati deve rilevarsi, in primo luogo, che, nella fattispecie in esame, non è in contestazione l'esistenza del contratto di cessione di crediti, ma solo la mancata notifica della cessione al cessionario. Ciò significa che la sola riconducibilità dello specifico credito oggetto di contestazione in una delle categorie dei crediti ceduti, contenute nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, è prova rilevante della cessione del credito de quo.
Nel caso di specie, la cessione dei crediti da alla può ritenersi documentata mediante CP_4 CP_1 il deposito di copia della Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8.08.2019 -parte seconda atteso che si deve ritenere che la descrizione delle singole categorie dei crediti ceduti, riportati nelle Gazzette Ufficiali di cui si è detto, già consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, tra cui può essere senz'altro ricompreso anche il credito azionato nei confronti dell' opponente.
Viene poi indicato un link per individuare i crediti ceduti.
Va, dunque, ritenuta infondata l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva della opposta.
4.Quanto all'eccepita nullità del precetto per mancanza di procura, va rilevato che “Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art.125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza
è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto (Cass. 8213/2012)”.
In ogni caso la procura può essere rilasciata anche in un momento successivo con ratifica a posteriori del cliente. Questa forma di "sanatoria" può intervenire in sede di opposizione, con la costituzione in giudizio del legale, in tal caso obbligatoriamente munito della necessaria procura rilasciatagli dal creditore (cfr Cassazione, sent. n. 10497/2006; Tribunale di Bari (sent. n. 3194/2018); Tribunale di
Latina, n. 13976/2019).
Ciò premesso, va comunque rilevato che, nella fattispecie in esame, l'opposta ha depositato in allegato alla comparsa la procura generale alle liti per Notar del 28.11.2017 Persona_1 rep. 70988 Racc. 24429, in virtù della quale è stato notificato l'atto di precetto opposto agli opponenti, per cui deve ritenersi documentato dall'opposta che il precetto è stato notificato dal difensore in virtù della predetta procura.
Inoltre, lo stesso avvocato, che ha sottoscritto il precetto opposto, si è costituito nel presente giudizio di opposizione, depositando la procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Deve, dunque, ritenersi che la mancanza di allegazione della procura al precetto notificato non ha determinato alcuna nullità del precetto.
5. E' infondata anche l'eccezione sulla mancanza del titolo esecutivo, avendo l'opposta agito in virtù della sentenza n. 3689/2019 del Tribunale di Napoli, titolo perfettamente valido che non risulta caducato né all'epoca della notifica del precetto né nel corso del presente giudizio.
Non si vede poi come possa incidere sull'efficacia del precetto la circostanza che l'opposta abbia quantificato una voce del precetto in misura inferiore rispetto a quella indicata nel titolo esecutivo, ben potendo il creditore agire per un credito inferiore, con il limite però che non può poi agire per la differenza, costituendo ciò un abusivo frazionamento del credito.
L'opposizione va dunque rigettata.
6. Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di parte opponente in considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in favore dell'opposta in euro 2906,00 (di cui euro 851,00 fase studio, euro 602,00 fase introduttiva, euro 1453,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M.
147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00, ridotti al minimo in considerazione della semplicità delle questioni trattate, per tutte le fasi.
La domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata dall'opposta ex art. 96 cpc non può essere accolta.
Ai fini della condanna alle spese ex art. 96 cod. proc. civ., il carattere temerario della lite- che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass 9060/2003).
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass
9080/2013)
Nel caso di specie, non può ritenersi fornita da parte opposta la prova del danno ex art. 96 c.p.c. né è desumibile dagli atti di causa.
La parte che invoca il risarcimento per responsabilità aggravata non ha allegato né provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, sicché la relativa richiesta deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sez. V civile - nella persona della dott. ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2906,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, in favore di parte opposta.
Così deciso in Napoli, il 31.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luisa Buono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14376/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 co.
1. c.p.c e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. Ferdinandi Accini (C.F. ) e avv. Renato Accinni (C.F. C.F._3
), in virtù di procura allegata in atti C.F._3
-attori opponenti-
E in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Vittoria Lagani (C.F. ), in virtù di procura in atti C.F._4
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI Come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L'opposizione è infondata.
e hanno presentato opposizione avverso il precetto a Parte_1 Parte_2 loro notificato in data 4.05.2021 da per l'importo complessivo di euro Controparte_2
48.689,98, in virtù della sentenza n. 3689/2019 del Tribunale di Napoli, con cui gli opponenti erano stati condannati al pagamento della somma di euro 24.769,41, oltre interessi convenzionali nella misura dell'8.75% dall'1.10.13 fino al soddisfo nonché alle spese e competenze di giudizio liquidate in euro 219,47 per spese ed euro 5.779,72 per compenso, oltre accessori, in favore della CP_3
quale mandataria di . CP_4
In particolare gli opponenti hanno eccepito: 1) l'illegittimità del precetto per erronea indicazione della voce relativa al rimborso forfettario, avendo il Tribunale liquidato la somma di euro 1.088,10 a fronte dell'importo precettato di euro
772,50;
2) la nullità del precetto per mancanza di procura allegata al precetto notificato;
3) il difetto di legittimazione attiva della per non aver notificato agli Controparte_1 opponenti l'avvenuta cessione del credito né la cedente né la cessionaria (oggi CP_4 Parte_3
); CP_3
4) la mancanza del titolo esecutivo per caducazione dello stesso.
Si è costituita in giudizio la la quale ha concluso per il rigetto dell'opposizione Controparte_1
in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto, con richiesta di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c..
2.Va, in primo luogo, rilevato che parte opponente ha chiesto, in comparsa conclusionale, di essere rimessa nei termini per la formulazione delle istanze istruttorie, non avendo il giudice concesso i termini di cui all'art. 183 cp. VI cpc.
Sul punto va rilevato che parte opponente ha chiesto testualmente al Tribunale, “se ritenuto, fissarsi udienza di conclusioni essendo la causa di pronta soluzione, in linea subordinata concedersi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.”.
Alla luce di detta istanza, correttamente, il primo Giudice, titolare del fascicolo, ha concesso il rinvio della precisazione delle conclusioni, che è stata la richiesta in via principale di parte opponente.
Inoltre è evidente che la richiesta di fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni in via principale, è incompatibile con quella di concessione dei termini di cui all'art. 183 co VI cpc in via subordinata, potendo quest'ultima solo precedere, logicamente, l'udienza di precisazione delle conclusione. Inoltre, l'istanza non è correttamente formulata.
Va, dunque, rigettata l'istanza di rimessione nei termini.
3.Ciò precisato, va, preliminarmente, esaminata l'eccezione sollevata dall'opponente relativa al difetto di legittimazione attiva di parte opposta per non aver provato la cessione del credito azionato.
In particolare l'opposta ha documentato che, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, la in forza di un contratto di cessione di Controparte_1
crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge n. 130/99 concluso in data 14/07/2017 e con effetto dal giorno 14/07/2017, ha acquistato pro-soluto da tutti i crediti di quest'ultima derivanti Controparte_4
da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, come risulta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale parte 2° n.
93 dell'8/8/2017 e dalla successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nel foglio delle inserzioni n.
126 del 24/10/2019.
L'avviso di cessione dei crediti è stato anche iscritto in data 4.8.2017 nel Registro delle Imprese dalla cessionaria come risulta dalla visura camerale storica della Controparte_1 [...]
che si deposita in atti. Controparte_1
Tali adempimenti, necessari ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti ai debitori ceduti, sostituiscono la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti ai singoli debitori ceduti.
Va evidenziato, infatti, che l'art. 58 dlgs 385/1993 (T.U.B.) deroga parzialmente alla disciplina dettata in tema di cessione dei crediti ordinari, introdotta dagli artt.1260 e ss c.c., poiché il TUB onera l'istituto cessionario di crediti bancari a dare notizia della conclusa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La ratio della previsione si rinviene nella necessità di dispensare “la banca concessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione delle singole controparti dai rapporti acquisiti”, diversamente l'istituto creditizio sarebbe gravato da un peso eccessivo (Cass. n. 20495 del
29.09.2020).
La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito tuttavia che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass 24798/2020).
Secondo la giurisprudenza “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione” (Corte di Appello Ancona, 3 maggio 2022).
Sia la giurisprudenza di legittimità che di merito non escludono, però, che la cessione del credito possa essere provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purché il contenuto dell'avviso sia tale da non lasciare incertezze sui crediti ceduti.
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5617/2020 è stato statuito che:
“La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione di rapporti giuridici in blocco da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, ragion per cui qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva ad insinuarsi al passivo da parte del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (cfr anche Cass. n. 15884/2019).
Con una recentissima sentenza la Cassazione (sent. n. 12007/2024) ha affermato che “va dato seguito ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali «in tema di cessione di crediti in blocco ex art.
58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 –
01, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»).
In linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è anche la più recente giurisprudenza di merito (cfr Corte di appello Perugia -sez. I, 09/05/2022, n.196; Tribunale Avezzano 29 ottobre 2020
- Tribunale Sciacca sez. I, 03/10/2022, n.407).
Sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati deve rilevarsi, in primo luogo, che, nella fattispecie in esame, non è in contestazione l'esistenza del contratto di cessione di crediti, ma solo la mancata notifica della cessione al cessionario. Ciò significa che la sola riconducibilità dello specifico credito oggetto di contestazione in una delle categorie dei crediti ceduti, contenute nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, è prova rilevante della cessione del credito de quo.
Nel caso di specie, la cessione dei crediti da alla può ritenersi documentata mediante CP_4 CP_1 il deposito di copia della Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8.08.2019 -parte seconda atteso che si deve ritenere che la descrizione delle singole categorie dei crediti ceduti, riportati nelle Gazzette Ufficiali di cui si è detto, già consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, tra cui può essere senz'altro ricompreso anche il credito azionato nei confronti dell' opponente.
Viene poi indicato un link per individuare i crediti ceduti.
Va, dunque, ritenuta infondata l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva della opposta.
4.Quanto all'eccepita nullità del precetto per mancanza di procura, va rilevato che “Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art.125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza
è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto (Cass. 8213/2012)”.
In ogni caso la procura può essere rilasciata anche in un momento successivo con ratifica a posteriori del cliente. Questa forma di "sanatoria" può intervenire in sede di opposizione, con la costituzione in giudizio del legale, in tal caso obbligatoriamente munito della necessaria procura rilasciatagli dal creditore (cfr Cassazione, sent. n. 10497/2006; Tribunale di Bari (sent. n. 3194/2018); Tribunale di
Latina, n. 13976/2019).
Ciò premesso, va comunque rilevato che, nella fattispecie in esame, l'opposta ha depositato in allegato alla comparsa la procura generale alle liti per Notar del 28.11.2017 Persona_1 rep. 70988 Racc. 24429, in virtù della quale è stato notificato l'atto di precetto opposto agli opponenti, per cui deve ritenersi documentato dall'opposta che il precetto è stato notificato dal difensore in virtù della predetta procura.
Inoltre, lo stesso avvocato, che ha sottoscritto il precetto opposto, si è costituito nel presente giudizio di opposizione, depositando la procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Deve, dunque, ritenersi che la mancanza di allegazione della procura al precetto notificato non ha determinato alcuna nullità del precetto.
5. E' infondata anche l'eccezione sulla mancanza del titolo esecutivo, avendo l'opposta agito in virtù della sentenza n. 3689/2019 del Tribunale di Napoli, titolo perfettamente valido che non risulta caducato né all'epoca della notifica del precetto né nel corso del presente giudizio.
Non si vede poi come possa incidere sull'efficacia del precetto la circostanza che l'opposta abbia quantificato una voce del precetto in misura inferiore rispetto a quella indicata nel titolo esecutivo, ben potendo il creditore agire per un credito inferiore, con il limite però che non può poi agire per la differenza, costituendo ciò un abusivo frazionamento del credito.
L'opposizione va dunque rigettata.
6. Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di parte opponente in considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in favore dell'opposta in euro 2906,00 (di cui euro 851,00 fase studio, euro 602,00 fase introduttiva, euro 1453,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M.
147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00, ridotti al minimo in considerazione della semplicità delle questioni trattate, per tutte le fasi.
La domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata dall'opposta ex art. 96 cpc non può essere accolta.
Ai fini della condanna alle spese ex art. 96 cod. proc. civ., il carattere temerario della lite- che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass 9060/2003).
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass
9080/2013)
Nel caso di specie, non può ritenersi fornita da parte opposta la prova del danno ex art. 96 c.p.c. né è desumibile dagli atti di causa.
La parte che invoca il risarcimento per responsabilità aggravata non ha allegato né provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, sicché la relativa richiesta deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sez. V civile - nella persona della dott. ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2906,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, in favore di parte opposta.
Così deciso in Napoli, il 31.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luisa Buono