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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/11/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 326/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
OR FL pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
10.9.2025
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Truscello pec Email_1
ricorrente in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 7
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E IZ pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
RI (PEC) pec t Email_4
convenuto opposto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE OPPONENTE
“Nel merito:
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
134/2025, emesso dal Tribunale di Trento per l'importo complessivo di €
44.887,26 per i motivi di cui in narrativa.
- accertare e dichiarare non dovuti gli importi:
• € 11.173,00 per intervenuto adempimento da parte dell'opponente dei contributi relativi all'anno di imposta 2016, anteriormente alla proposizione del ricorso monitorio;
• € 7.132,00 a titolo di contributi relativi all'anno d'imposta 2017, e € 3.210,00 a titolo di sanzioni riferite ai medesimi contributi, per un totale complessivo di €
10.342,00, in quanto prescritti al momento della proposizione del ricorso monitorio, con conseguente rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto, ove accertato, detraendo le suddette somme dall'importo originariamente ingiunto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Nel merito:
voglia rigettare il ricorso in opposizione perché infondato in fatto e in diritto e non provato e respingere tutte le domande formulate nei confronti dell' con CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di € 33.682,9# e con condanna del signor al pagamento della somma di € 33.682,9# per contributi e Parte_1
sanzioni civili per i titoli dettagliatamente riportati nella narrativa della presente memoria.
Spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1 il ricorso monitorio proposto dall' CP_2
ha agito in via monitoria nei confronti di
[...] Parte_1
per il pagamento della somma di € 44.887,26, di cui € 26.326,87 a titolo di contributi previdenziali in favore della Gestione separata liberi professionisti relativamente agli anni dal 2009 al 2017, ed € 18.560,39 a titolo di sanzioni civili.
La domanda è stata accolta con decreto ingiuntivo emesso sub n. 134/2025, in data
9.7.2025.
§2
l'opposizione proposta da Parte_1
propone opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo in Parte_1
ragione di due motivi:
pagina 3 di 7 1) eccepisce l'intervenuta estinzione parziale del debito - in particolare per la parte riguardante i contributi previdenziali relativi all'anno 2016 ed ammontanti a €
11.173,00 - mediante pagamento con bonifico bancario della somma di € 8.304,00 e compensazione con i crediti fiscali afferenti all'anno 2024 per € 2.869,00 (doc. 2 fasc. ric.);
2) eccepisce la prescrizione dei crediti riguardanti i contributi previdenziali aventi a oggetto i contributi previdenziali e le sanzioni civili relativi all'anno 2017, i quali, a suo dire, sono stati pretesi dall' per la prima volta, con raccomandata CP_1
dell'1.4.2025 (doc. 6 fasc. ric.).
§2 le difese svolte dall'opposti CP_1
Costituendosi in giudizio, l' così replica ai motivi svolti da CP_1 [...]
nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo emesso sub n. 134/2025, Parte_1
in data 9.7.2025.
a 1)
In proposito l'Istituto dichiara di prendere “atto dell'intervenuto pagamento della contribuzione relativa all'anno 2016, tuttavia, rileva che detto pagamento è stato effettuato in data
27.6.2025, anche mediante compensazione di crediti fiscali, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo CP_ è stato depositato solo pochi giorni dopo, in data 4.7.2025, pertanto, da parte non vi è stato CP_ nessun abuso intenzionale, tenuto conto l'elevato numero di pagamenti che l' riceve ogni giorno. CP_ CP_ L aveva rassicurato la parte opponente che calcolo del debito complessivo dovuto l si sarebbe tenuto conto dell'intervenuto pagamento, anche ai fini delle spese liquidate nel monitorio.
pagina 4 di 7 In ogni caso, si evidenzia che la parte opponente ha pagato solo la contribuzione per l'anno 2016, ma non le sanzioni civili che ricalcolate ad oggi ammontano ad € 5.282,8”.
a 2)
Ad avviso dell' l'eccezione di prescrizione dei crediti, aventi a oggetto i CP_1
contributi previdenziali e le sanzioni civili afferenti all'anno 2017, non è fondata per le seguenti ragioni:
“La contribuzione dovuta per l'anno 2017 aveva come scadenza di pagamento la data del CP_ CP_ 2.7.2018, come dettagliatamente previsto dalla Circolare n. 82 del 14.6.2018, in atti
[doc. 10 fasc. conv.].
Il decorso della prescrizione quinquennale, per effetto della legislazione emergenziale della pandemia COVID 19, è stato sospeso per la prima volta dall'art. 37 del DL n. 18/2020 convertito con L. 27/2020, per il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (per 129 giorni) e una seconda volta dall'art. 11 del DL n. 183/2020 convertito in L. 21/2021, per il periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021
(per 182 giorni). CP_ Per effetto delle suddette sospensioni, il termine finale entro il quale l possa recuperare il credito senza incorrere nella prescrizione quinquennale è rappresentato dalla data del 7.5.2024. CP_ In data 9.3.2024 è stato notificato alla parte opponente da parte dell la comunicazione di CP_ debito, in atti sub. doc. 5) [comunicazione di debito del 14.2.2024], relativa alla contribuzione e sanzioni dovuti per l'anno 2017, con effetto interruttivo della prescrizione nel termine del 7.4.2024”.
§3 le ragioni della decisione
a)
pagina 5 di 7 E' fondata l'eccezione, sollevata dall'opponente , di intervenuta Parte_1
estinzione parziale del debito concernente il decreto ingiuntivo opposto, in particolare per la parte riguardante i contributi previdenziali relativi all'anno 2016 ed ammontanti a
€ 11.173,00, mediante pagamento con bonifico bancario della somma di € 8.304,00 e compensazione con i crediti fiscali afferenti all'anno 2024 per € 2.869,00.
Infatti le circostanze, su cui si fonda l'eccezione, appaiono in parte provate per tabulas
(doc. 2 fasc. ric.) e comunque non sono state contestate da CP_1
b)
E', invece, infondata l'eccezione, sollevata dall'opponente , di Parte_1
prescrizione dei crediti aventi a oggetto i contributi previdenziali e le sanzioni civili relativi all'anno 2017.
Infatti l'opponente non ha contestato gli assunti svolti dall' in memoria di CP_1
costituzione, secondo cui:
✓ i crediti aventi a oggetto i contributi previdenziali afferenti all'anno 2017 sono divenuti esigibili in data 2.7.2018, di talché è da questa data che è iniziata a decorrere la prescrizione, secondo il principio generale ex art. 2935 cod.civ.;
✓ il decorso della prescrizione quinquennale è stato sospeso per la prima volta dall'art. 37 D.L. 17.3.2020, n. 18 convertito dalla L. 24.4.2020, n. 27, per il periodo dal
23.2.2020 al 30.6.2020 (per 129 giorni) e una seconda volta dall'art. 11 D.L.
31.1.2020, n. 183 convertito dalla L. 26.2.2021, n. 21, per il periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021 (per 182 giorni), di talché la prescrizione de qua è maturata in data
7.5.2024;
✓ tuttavia tale prescrizione è stata interrotta in data 9.3.3034 mediante la notificazione a della comunicazione di debito afferente ai contributi di cui Parte_1
si controverte, come emerge per tabulas (doc. 5 fasc. ric.). pagina 6 di 7 In definitiva:
❖ il decreto ingiuntivo emesso sub n. 134/2025, in data 9.7.2025, deve esser revocato;
❖ i crediti residuati in favore dell' ammontano a € (44.887,26 - € 8.304,00 – CP_1
2869,00=) 33.714,26;
❖ stante la soccombenza reciproca, si dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. OR FL, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti dell' revoca il decreto ingiuntivo emesso sub n. 134/2025, in data CP_1
9.7.2025.
2. Accerta che i crediti residuati in favore dell ammontano a € 33.714,26. CP_1
3. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Trento, 25 novembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. OR FL
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
OR FL pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
10.9.2025
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Truscello pec Email_1
ricorrente in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 7
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E IZ pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
RI (PEC) pec t Email_4
convenuto opposto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE OPPONENTE
“Nel merito:
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
134/2025, emesso dal Tribunale di Trento per l'importo complessivo di €
44.887,26 per i motivi di cui in narrativa.
- accertare e dichiarare non dovuti gli importi:
• € 11.173,00 per intervenuto adempimento da parte dell'opponente dei contributi relativi all'anno di imposta 2016, anteriormente alla proposizione del ricorso monitorio;
• € 7.132,00 a titolo di contributi relativi all'anno d'imposta 2017, e € 3.210,00 a titolo di sanzioni riferite ai medesimi contributi, per un totale complessivo di €
10.342,00, in quanto prescritti al momento della proposizione del ricorso monitorio, con conseguente rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto, ove accertato, detraendo le suddette somme dall'importo originariamente ingiunto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Nel merito:
voglia rigettare il ricorso in opposizione perché infondato in fatto e in diritto e non provato e respingere tutte le domande formulate nei confronti dell' con CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di € 33.682,9# e con condanna del signor al pagamento della somma di € 33.682,9# per contributi e Parte_1
sanzioni civili per i titoli dettagliatamente riportati nella narrativa della presente memoria.
Spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1 il ricorso monitorio proposto dall' CP_2
ha agito in via monitoria nei confronti di
[...] Parte_1
per il pagamento della somma di € 44.887,26, di cui € 26.326,87 a titolo di contributi previdenziali in favore della Gestione separata liberi professionisti relativamente agli anni dal 2009 al 2017, ed € 18.560,39 a titolo di sanzioni civili.
La domanda è stata accolta con decreto ingiuntivo emesso sub n. 134/2025, in data
9.7.2025.
§2
l'opposizione proposta da Parte_1
propone opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo in Parte_1
ragione di due motivi:
pagina 3 di 7 1) eccepisce l'intervenuta estinzione parziale del debito - in particolare per la parte riguardante i contributi previdenziali relativi all'anno 2016 ed ammontanti a €
11.173,00 - mediante pagamento con bonifico bancario della somma di € 8.304,00 e compensazione con i crediti fiscali afferenti all'anno 2024 per € 2.869,00 (doc. 2 fasc. ric.);
2) eccepisce la prescrizione dei crediti riguardanti i contributi previdenziali aventi a oggetto i contributi previdenziali e le sanzioni civili relativi all'anno 2017, i quali, a suo dire, sono stati pretesi dall' per la prima volta, con raccomandata CP_1
dell'1.4.2025 (doc. 6 fasc. ric.).
§2 le difese svolte dall'opposti CP_1
Costituendosi in giudizio, l' così replica ai motivi svolti da CP_1 [...]
nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo emesso sub n. 134/2025, Parte_1
in data 9.7.2025.
a 1)
In proposito l'Istituto dichiara di prendere “atto dell'intervenuto pagamento della contribuzione relativa all'anno 2016, tuttavia, rileva che detto pagamento è stato effettuato in data
27.6.2025, anche mediante compensazione di crediti fiscali, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo CP_ è stato depositato solo pochi giorni dopo, in data 4.7.2025, pertanto, da parte non vi è stato CP_ nessun abuso intenzionale, tenuto conto l'elevato numero di pagamenti che l' riceve ogni giorno. CP_ CP_ L aveva rassicurato la parte opponente che calcolo del debito complessivo dovuto l si sarebbe tenuto conto dell'intervenuto pagamento, anche ai fini delle spese liquidate nel monitorio.
pagina 4 di 7 In ogni caso, si evidenzia che la parte opponente ha pagato solo la contribuzione per l'anno 2016, ma non le sanzioni civili che ricalcolate ad oggi ammontano ad € 5.282,8”.
a 2)
Ad avviso dell' l'eccezione di prescrizione dei crediti, aventi a oggetto i CP_1
contributi previdenziali e le sanzioni civili afferenti all'anno 2017, non è fondata per le seguenti ragioni:
“La contribuzione dovuta per l'anno 2017 aveva come scadenza di pagamento la data del CP_ CP_ 2.7.2018, come dettagliatamente previsto dalla Circolare n. 82 del 14.6.2018, in atti
[doc. 10 fasc. conv.].
Il decorso della prescrizione quinquennale, per effetto della legislazione emergenziale della pandemia COVID 19, è stato sospeso per la prima volta dall'art. 37 del DL n. 18/2020 convertito con L. 27/2020, per il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (per 129 giorni) e una seconda volta dall'art. 11 del DL n. 183/2020 convertito in L. 21/2021, per il periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021
(per 182 giorni). CP_ Per effetto delle suddette sospensioni, il termine finale entro il quale l possa recuperare il credito senza incorrere nella prescrizione quinquennale è rappresentato dalla data del 7.5.2024. CP_ In data 9.3.2024 è stato notificato alla parte opponente da parte dell la comunicazione di CP_ debito, in atti sub. doc. 5) [comunicazione di debito del 14.2.2024], relativa alla contribuzione e sanzioni dovuti per l'anno 2017, con effetto interruttivo della prescrizione nel termine del 7.4.2024”.
§3 le ragioni della decisione
a)
pagina 5 di 7 E' fondata l'eccezione, sollevata dall'opponente , di intervenuta Parte_1
estinzione parziale del debito concernente il decreto ingiuntivo opposto, in particolare per la parte riguardante i contributi previdenziali relativi all'anno 2016 ed ammontanti a
€ 11.173,00, mediante pagamento con bonifico bancario della somma di € 8.304,00 e compensazione con i crediti fiscali afferenti all'anno 2024 per € 2.869,00.
Infatti le circostanze, su cui si fonda l'eccezione, appaiono in parte provate per tabulas
(doc. 2 fasc. ric.) e comunque non sono state contestate da CP_1
b)
E', invece, infondata l'eccezione, sollevata dall'opponente , di Parte_1
prescrizione dei crediti aventi a oggetto i contributi previdenziali e le sanzioni civili relativi all'anno 2017.
Infatti l'opponente non ha contestato gli assunti svolti dall' in memoria di CP_1
costituzione, secondo cui:
✓ i crediti aventi a oggetto i contributi previdenziali afferenti all'anno 2017 sono divenuti esigibili in data 2.7.2018, di talché è da questa data che è iniziata a decorrere la prescrizione, secondo il principio generale ex art. 2935 cod.civ.;
✓ il decorso della prescrizione quinquennale è stato sospeso per la prima volta dall'art. 37 D.L. 17.3.2020, n. 18 convertito dalla L. 24.4.2020, n. 27, per il periodo dal
23.2.2020 al 30.6.2020 (per 129 giorni) e una seconda volta dall'art. 11 D.L.
31.1.2020, n. 183 convertito dalla L. 26.2.2021, n. 21, per il periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021 (per 182 giorni), di talché la prescrizione de qua è maturata in data
7.5.2024;
✓ tuttavia tale prescrizione è stata interrotta in data 9.3.3034 mediante la notificazione a della comunicazione di debito afferente ai contributi di cui Parte_1
si controverte, come emerge per tabulas (doc. 5 fasc. ric.). pagina 6 di 7 In definitiva:
❖ il decreto ingiuntivo emesso sub n. 134/2025, in data 9.7.2025, deve esser revocato;
❖ i crediti residuati in favore dell' ammontano a € (44.887,26 - € 8.304,00 – CP_1
2869,00=) 33.714,26;
❖ stante la soccombenza reciproca, si dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. OR FL, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti dell' revoca il decreto ingiuntivo emesso sub n. 134/2025, in data CP_1
9.7.2025.
2. Accerta che i crediti residuati in favore dell ammontano a € 33.714,26. CP_1
3. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Trento, 25 novembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. OR FL
pagina 7 di 7