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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1552/2023
Tribunale di Firenze
Sezione Lavoro
SENTENZA
Il Giudice onorario del Tribunale di Firenze, dott. Massimo Carrattieri, a seguito dell'udienza del 9 dicembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1552/2023 R.G. Sez. lavoro, promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...], Pt_1
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Lia per procura in atti;
- C.F._1
Ricorrente –
CONTRO
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni, Marco
Fallaci, Antonello Zaffina e Silvano Imbriaci, giusta procura generale alle liti a ministero Notaio del 22/01/2023 Repertorio n. 37590 Raccolta n.7131; - Resistente – Persona_1
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/05/2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. nel procedimento n. 1262/22 R.G., presentava rituale opposizione chiedendo di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, com. 3 L. 104/92, non riconosciuta in sede amministrativa. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del ricorso, contestando nel merito il ricorso e opponendosi alla richiesta di rinnovo della c.t.u. La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale, depositata il 1°.02.2024. A seguito assegnazione a nuovo giudice, con decreto dell'11.11.2024 veniva fissata l'udienza di discussione del 9.12.2024, con termine anteriore per il deposito di note difensive autorizzate, udienza sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione. Parte ricorrente deduce di essere affetta da infermità che legittimano il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità ed agisce per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il relativo status (art. 3, com. 3 L. 104/92). Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente (“diplegia spastica conseguente a paralisi infantile, trattata con interventi chirurgici di artrodesi di caviglia, cui si associa un alluce valgo bilaterale”) e la complessiva condizione integrino una minorazione fisica non integrante le condizioni previste dall'art. 3, comma 3 della L. 104/92.
A seguito della trasmissione della bozza della consulenza alle parti, il c.t.p. del ricorrente ha formulato delle osservazioni critiche all'elaborato, alle quali il c.t.u. incaricato a fornito puntuale e adeguato riscontro, ribadendo le conclusioni a cui era pervenuto. In merito alla sottolineatura operata dal c.t.p. per cui la condizione di necessità di assistenza attuale sarebbe la conferma di quanto già presente in fin dalle verifiche effettuate nell'anno 2006 e nei successivi, il c.t.u. ha replicato che le condizioni del ricorrente ad un'epoca così risalente, in cui lo stesso era un minorenne, per sua natura non del tutto autonomo, non possano paragonarsi a quelle attuali, che sono relative a un uomo adulto che, pur con le difficoltà motorie legate alle sue condizioni fisiche, conduce da sempre una vita autonoma.
Come correttamente argomentato dal c.t.u., anche il richiamo e il tentativo di valorizzare la circostanza per cui il ricorrente si avvale del servizio di spesa a domicilio non pare sufficiente di per sé sola a dimostrare la necessità di un'assistenza continuativa, integrando piuttosto una modalità differente di acquisto, comunque attuabile in autonomia.
Da quanto riferito ed emerso in sede di visita, di fatto il ricorrente conduce una vita autonoma da quando è diventato adulto, vivendo da solo in un appartamento al terzo piano senza ascensore, recandosi al lavoro con la propria automobile, che non presenta ausili per la guida, in assenza di qualsiasi assistenza di terze persone.
Anche la documentazione medica depositata poco prima dell'udienza di conferimento dell'incarico e quella depositata successivamente a tale incombenza è stata valutata dal c.t.u., che non vi ha ravvisato elementi atti a testimoniare un aggravamento rispetto a quella che appare una situazione stabilizzata, nella quale si riscontra solamente il possibile beneficio temporaneo conseguente a terapie riabilitative saltuarie e non continuative.
Nelle note difensive autorizzate successive al deposito della c.t.u. il ricorrente dichiara di concordare tendenzialmente con le premesse della c.t.u., ma di non condividerne le conclusioni, in tal modo concentrando la propria critica sull'interpretazione dei dati medici esaminati e di quelli empirici riscontrati.
In particolare, la difesa si concentra su asserite lacune d'indagine sugli aspetti psicologici e relazionali connessi alle infermità; esaminando il documento da cui il ricorrente desumerebbe tali lacune ( all. 7, relazione neurologica del 29.04.2022) la telegrafica descrizione circa la presenza di alopecia e di difficoltà relazionali, menzionate nell'anamnesi, non sembrano sufficienti a giustificare maggiori approfondimenti, alla luce di quanto descritto nella parte dedicata alla visita e all'esame obbiettivo.
Circa la rilevanza, ai fini del riconoscimento dell'handicap grave, di interventi assistenziali anche se non continuativi, condizione che secondo il c.t.u. escluderebbe la ricorrenza del beneficio richiesto, il ricorrente ha citato parte della motivazione della sentenza n. 25255/2014 della Suprema Corte, ma tale pronuncia riguarda la fattispecie dell'indennità di accompagnamento, prestazione di tutt'altra natura.
Invero, non va sottaciuto che nel procedimento di a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. il ricorrente ha espressamente chiesto l'integrazione del quesito relativo all'accertamento dell'handicap in situazione di gravità con richiesta di accertamento: della grave limitazione della capacità di deambulazione ex art. 30 com. 7 L. 338/2000; della capacità di deambulare sensibilmente ridotta ex art. 381 d.P.R. 495/1992; delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti ex art. 8 L.
44971997, dimostrando così di avere fin dall'inizio fondato la richiesta di accertamento principalmente sulle compromissioni fisiche, salvo poi spostare l'attenzione sugli aspetti psicologici-relazionali, visto l'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
In conclusione, il c.t.u. del presente procedimento ha concluso ritenendo che la condizione di minorazione fisica del ricorrente non integri i presupposti per il riconoscimento dell'handicap grave, esattamente come già aveva concluso il c.t.u. nell'antecedente procedimento di a.t.p., e il giudizio espresso dall'ausiliario del giudice risulta logicamente motivato, esente da vizi ed esaustivo, dimodoché non vi sono ragioni per il Giudice di discostarsi da tali conclusioni.
Il ricorso dev'essere pertanto rigettato perché infondato e le spese di lite e di consulenza, anche per la fase di a.t.p., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso e dichiara che non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'handicap Pt_1 grave ex art. 3, com. 3 l. 104/92.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 1.040,00, oltre accessori, per la fase di a.t.p., nella misura di € 2.500,00 oltre accessori per il presente giudizio;
pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u. relative all'a.t.p. e al presente giudizio, entrambe già liquidate con decreto.
Così deciso in Firenze, in data 27/03/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Tribunale di Firenze
Sezione Lavoro
SENTENZA
Il Giudice onorario del Tribunale di Firenze, dott. Massimo Carrattieri, a seguito dell'udienza del 9 dicembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1552/2023 R.G. Sez. lavoro, promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...], Pt_1
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Lia per procura in atti;
- C.F._1
Ricorrente –
CONTRO
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni, Marco
Fallaci, Antonello Zaffina e Silvano Imbriaci, giusta procura generale alle liti a ministero Notaio del 22/01/2023 Repertorio n. 37590 Raccolta n.7131; - Resistente – Persona_1
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/05/2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. nel procedimento n. 1262/22 R.G., presentava rituale opposizione chiedendo di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, com. 3 L. 104/92, non riconosciuta in sede amministrativa. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del ricorso, contestando nel merito il ricorso e opponendosi alla richiesta di rinnovo della c.t.u. La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale, depositata il 1°.02.2024. A seguito assegnazione a nuovo giudice, con decreto dell'11.11.2024 veniva fissata l'udienza di discussione del 9.12.2024, con termine anteriore per il deposito di note difensive autorizzate, udienza sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione. Parte ricorrente deduce di essere affetta da infermità che legittimano il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità ed agisce per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il relativo status (art. 3, com. 3 L. 104/92). Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente (“diplegia spastica conseguente a paralisi infantile, trattata con interventi chirurgici di artrodesi di caviglia, cui si associa un alluce valgo bilaterale”) e la complessiva condizione integrino una minorazione fisica non integrante le condizioni previste dall'art. 3, comma 3 della L. 104/92.
A seguito della trasmissione della bozza della consulenza alle parti, il c.t.p. del ricorrente ha formulato delle osservazioni critiche all'elaborato, alle quali il c.t.u. incaricato a fornito puntuale e adeguato riscontro, ribadendo le conclusioni a cui era pervenuto. In merito alla sottolineatura operata dal c.t.p. per cui la condizione di necessità di assistenza attuale sarebbe la conferma di quanto già presente in fin dalle verifiche effettuate nell'anno 2006 e nei successivi, il c.t.u. ha replicato che le condizioni del ricorrente ad un'epoca così risalente, in cui lo stesso era un minorenne, per sua natura non del tutto autonomo, non possano paragonarsi a quelle attuali, che sono relative a un uomo adulto che, pur con le difficoltà motorie legate alle sue condizioni fisiche, conduce da sempre una vita autonoma.
Come correttamente argomentato dal c.t.u., anche il richiamo e il tentativo di valorizzare la circostanza per cui il ricorrente si avvale del servizio di spesa a domicilio non pare sufficiente di per sé sola a dimostrare la necessità di un'assistenza continuativa, integrando piuttosto una modalità differente di acquisto, comunque attuabile in autonomia.
Da quanto riferito ed emerso in sede di visita, di fatto il ricorrente conduce una vita autonoma da quando è diventato adulto, vivendo da solo in un appartamento al terzo piano senza ascensore, recandosi al lavoro con la propria automobile, che non presenta ausili per la guida, in assenza di qualsiasi assistenza di terze persone.
Anche la documentazione medica depositata poco prima dell'udienza di conferimento dell'incarico e quella depositata successivamente a tale incombenza è stata valutata dal c.t.u., che non vi ha ravvisato elementi atti a testimoniare un aggravamento rispetto a quella che appare una situazione stabilizzata, nella quale si riscontra solamente il possibile beneficio temporaneo conseguente a terapie riabilitative saltuarie e non continuative.
Nelle note difensive autorizzate successive al deposito della c.t.u. il ricorrente dichiara di concordare tendenzialmente con le premesse della c.t.u., ma di non condividerne le conclusioni, in tal modo concentrando la propria critica sull'interpretazione dei dati medici esaminati e di quelli empirici riscontrati.
In particolare, la difesa si concentra su asserite lacune d'indagine sugli aspetti psicologici e relazionali connessi alle infermità; esaminando il documento da cui il ricorrente desumerebbe tali lacune ( all. 7, relazione neurologica del 29.04.2022) la telegrafica descrizione circa la presenza di alopecia e di difficoltà relazionali, menzionate nell'anamnesi, non sembrano sufficienti a giustificare maggiori approfondimenti, alla luce di quanto descritto nella parte dedicata alla visita e all'esame obbiettivo.
Circa la rilevanza, ai fini del riconoscimento dell'handicap grave, di interventi assistenziali anche se non continuativi, condizione che secondo il c.t.u. escluderebbe la ricorrenza del beneficio richiesto, il ricorrente ha citato parte della motivazione della sentenza n. 25255/2014 della Suprema Corte, ma tale pronuncia riguarda la fattispecie dell'indennità di accompagnamento, prestazione di tutt'altra natura.
Invero, non va sottaciuto che nel procedimento di a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. il ricorrente ha espressamente chiesto l'integrazione del quesito relativo all'accertamento dell'handicap in situazione di gravità con richiesta di accertamento: della grave limitazione della capacità di deambulazione ex art. 30 com. 7 L. 338/2000; della capacità di deambulare sensibilmente ridotta ex art. 381 d.P.R. 495/1992; delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti ex art. 8 L.
44971997, dimostrando così di avere fin dall'inizio fondato la richiesta di accertamento principalmente sulle compromissioni fisiche, salvo poi spostare l'attenzione sugli aspetti psicologici-relazionali, visto l'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
In conclusione, il c.t.u. del presente procedimento ha concluso ritenendo che la condizione di minorazione fisica del ricorrente non integri i presupposti per il riconoscimento dell'handicap grave, esattamente come già aveva concluso il c.t.u. nell'antecedente procedimento di a.t.p., e il giudizio espresso dall'ausiliario del giudice risulta logicamente motivato, esente da vizi ed esaustivo, dimodoché non vi sono ragioni per il Giudice di discostarsi da tali conclusioni.
Il ricorso dev'essere pertanto rigettato perché infondato e le spese di lite e di consulenza, anche per la fase di a.t.p., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso e dichiara che non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'handicap Pt_1 grave ex art. 3, com. 3 l. 104/92.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 1.040,00, oltre accessori, per la fase di a.t.p., nella misura di € 2.500,00 oltre accessori per il presente giudizio;
pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u. relative all'a.t.p. e al presente giudizio, entrambe già liquidate con decreto.
Così deciso in Firenze, in data 27/03/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.