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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: assicurazione contro i danni nella causa iscritta al n. 217 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
con sede legale in Milano, (c.f.: ; p.iva: Parte_1 P.IVA_1
), in persona del Procuratore Speciale della Società, dott. P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano, Via Pontaccio n. 19, Persona_1 presso lo studio dell'avv. Franco Giudici del Foro di Milano che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante in carica, con sede in CP_1
Cagliari, (c.f./p.iva: ), elettivamente domiciliata in Cagliari, via P.IVA_3
Sonnino n. 84, presso lo studio dell'avv. prof. Franco Bandiera che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
All'udienza del 14 febbraio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da foglio di precisazione delle conclusioni del 4 febbraio 2025): “ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere i motivi di gravame proposti e le conclusioni formulate dall'odierna appellante in primo grado, così come trascritte alle pagine nn. 2 e 3 dell'atto di citazione in appello;
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 607/2023 emessa dal Tribunale di
Cagliari nell'ambito del giudizio sub R.G. 12011/2017, G.U. dott. Ariu, pubblicata in data 23 marzo 2023 e notificata in data 11 maggio 2023, accertare e dichiarare, per i motivi esposti e richiamati in atti o come meglio ritenuto, l'inoperatività della garanzia assicurativa R.C.T. di cui alla Polizza
n. 059613500 in ordine all'evento dedotto in giudizio e l'inopponibilità ad del giudicato di cui ai giudizi celebratisi avanti il Tribunale di Parte_1
Oristano e la Corte d'Appello di Cagliari;
per ulteriore effetto respingere la domanda azionata verso mandando CP_1 Parte_1
integralmente assolta la concludente Compagnia dalla detta domanda, e, conseguentemente, disattendere tutte le domande, eccezioni ed istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Cagliari nonché in codesta sede di gravame, ciò per i motivi esposti in atti.
2) Con vittoria di Spese di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfaitario del 15% delle Spese generali di Studio, C.P.A. ed I.V.A nel rispetto del principio della soccombenza.
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e l'avverso appello, confermando per l'effetto la sentenza di primo grado.
Con condanna al rimborso delle spese di lite.”
Come da foglio di precisazione delle conclusioni del 24 gennaio 2025:
“1. in via principale, rigettare l'avverso appello, confermando per l'effetto la sentenza di primo grado, con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio;
2. in via subordinata, in accoglimento delle domande formulate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., riproposte in tutti i successivi atti difensivi
(indicati in premessa), incluse le note conclusionali depositate nel presente grado di giudizio (v. pp. 12-13), nella denegata ipotesi di soccombenza di in conseguenza dell'eccezione di formulata a CP_1 Parte_1
p. 6, punto 1 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, eccezione rinnovata negli atti successivi, compensare le spese legali di entrambi i gradi del giudizio e condannare inoltre al Parte_1 risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell'obbligo/dovere di buona fede per le ragioni indicate nelle note conclusionali e nei precedenti scritti difensivi sopra citati, in misura almeno pari alle somme dovute da al proprio difensore per la difesa nei due gradi di giudizio, spese CP_1
da liquidarsi in base al d.m. n. 55/2014 nel testo in vigore al momento della conclusione dell'attività difensiva, o comunque nella misura che l'Ecc.ma
Corte riterrà equa;
3. in via ulteriormente subordinata, sempre in accoglimento delle domande formulate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., riproposte in tutti i successivi atti difensivi, incluse le note conclusionali depositate nel presente grado di giudizio (v. pp. 12-13), nella denegata ipotesi di cui al precedente punto 2, compensare comunque il credito risarcitorio di indicato CP_1 nel medesimo punto 2 con l'eventuale credito riconosciuto ad Pt_1
a titolo di rimborso delle spese di lite.”
[...]
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 68 del 29 gennaio 2015 il Tribunale di Oristano ha condannato la società a corrispondere ad in proprio CP_1 CP_2
e quale genitore esercente la potestà sui figli minori, e , Per_2 Persona_3
la somma di euro 981.984,72 oltre interessi e spese a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio in conseguenza della morte del coniuge e padre, deceduto il 15 giugno 2007 a seguito di uno Persona_4
scontro di un treno ordinario passeggeri, di cui egli era il macchinista, e di un treno speciale merci nella tratta Macomer-Nuoro, scontro che il Tribunale aveva ascritto all'esclusiva responsabilità del dirigente di movimento della stazione di Nuoro.
La sentenza, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
è stata parzialmente riformata dalla sentenza n. 851 dell'11 novembre CP_2
2016 della Corte d'Appello di Cagliari che ha rideterminato “in euro
390.716,49 ciascuno, in favore di , e , CP_2 Parte_2 Persona_3 il risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale”.
Con atto di citazione del 21 dicembre 2017 l' ha CP_1
convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la propria Compagnia coassicuratrice al fine di accertare e dichiarare il suo obbligo Parte_1
di manleva e vederla pertanto condannare alla rifusione della metà delle somme corrisposte ai danneggiati a titolo di risarcimento del danno nonché della metà delle somme pagate al proprio legale a titolo di compensi per la difesa espletata nei suddetti giudizi e delle spese sostenute nel procedimento di mediazione, oltre interessi ex art. 1282 c.c. dal momento del pagamento ed interessi ex art. 1282 c.c., comma 4 e art. 1283 c.c. dal momento della domanda giudiziale.
L'attrice ha in particolare esposto che:
- in data 12 aprile 2006 il Ministero dei Trasporti - Gestione Ferrovie della
Sardegna aveva stipulato con la ora - un contratto CP_3 Parte_1
di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile verso terzi alle condizioni di cui alla polizza n. 059613500, avente durata 20/4/2006 -
31/12/2007, in forza della quale la compagnia aveva assunto il rischio nei limiti del 50%, polizza i cui massimali pattuiti erano stati aumentati in data 5 marzo 2007 con appendice di variazione n. 062110092;
- a seguito dell'approvazione del D.Lgs. n.46/2008, era subentrata alla
Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna nei rapporti facenti capo a quest'ultima, incluso il contratto di assicurazione per cui era causa;
- l' con riferimento alla domanda risarcitoria proposta da Parte_1 [...]
prima dell'instaurazione del giudizio aveva comunicato di non essere CP_2
obbligata a tenerla indenne dalla pretesa risarcitoria inerente i danni subiti dai propri dipendenti coinvolti nel sinistro per ragioni di servizio, non dando successivamente riscontro alle richieste di manleva formulate da essa
[...]
non partecipando alla procedura di mediazione e rimanendo inerte e CP_1 disinteressandosi all'esito del giudizio instaurato dalla danneggiata.
In diritto, ha contestato il motivo ostativo all'operatività della polizza addotto dalla Compagnia assicurativa, ossia che i danneggiati non avrebbero agito in qualità di terzi, ma quali eredi di un prestatore di lavoro dell'assicurata in quanto aveva agito iure proprio, avendo chiesto CP_2 il risarcimento dei danni subiti in proprio da essa e dai figli minori a causa della morte del loro congiunto.
Nelle prime memorie dell'art. 183 c.p.c., ha integrato le conclusioni rassegnate, domandando, in via subordinata, la compensazione delle spese legali e la condanna di al risarcimento dei danni derivanti dalla Pt_1 violazione dell'obbligo di buona fede di cui agli artt. 1375 e 1175 c.c., evidenziando che l' non aveva mai sollevato l'eccezione CP_1 formulata al punto 1, p. 6 dell'avversa comparsa, impedendo così all'assicurata di avere un quadro completo ai fini di poter valutare se nel caso di specie la polizza operasse o meno. Tale condotta appariva palesemente in contrasto con il principio di buona fede regolante, ex artt. 1375 e 1175 cc., i rapporti fra le parti del contratto.
La società costituitasi in giudizio, ha sotto un primo Parte_1 profilo eccepito che l'esito dei giudizi risarcitori non le era opponibile in quanto ad essi era rimasta estranea, non essendo mai stata chiamata in giudizio. Sotto altro profilo ha sostenuto che la polizza n. 059613500 non poteva ritenersi operante nel caso di specie in quanto il rischio che con essa era stato assicurato non comprendeva la garanzia R.C.O. ossia la garanzia contro il rischio della responsabilità civile dell'assicurata verso i propri prestatori di lavoro;
infatti l'unica copertura prevista in polizza era la garanzia R.C.T. ossia quella volta a coprire il rischio della responsabilità civile dell'assicurata verso soggetti terzi, diversi dai prestatori di lavoro della stessa assicurata, quale invece era che, al momento Persona_4
del sinistro a causa del quale era deceduto, prestava servizio sul treno passeggeri in qualità di macchinista. Correlativamente neanche i suoi congiunti, i quali avevano agito per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, potevano essere qualificati terzi agli effetti della garanzia
R.C.T. In ogni caso, anche a voler ritenere terzi i danneggiati dalla perdita del rapporto parentale, la garanzia non sarebbe stata comunque operante considerato che gli eventi dedotti nel rischio assicurativo erano soltanto i
“danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose”.
Il Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 607/2023 pubblicata il 23 marzo 2023 ha accolto la domanda dell'attrice così statuendo: “1) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
seguenti somme:
- euro 519.421,67, oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dal 29.12.2017 al saldo;
- euro 55.593,46, oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dal 29.12.2017 al saldo;
- euro 156.770,30, oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dal 29.12.2017 al saldo;
- euro 81.262,48, oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dal 29.7.2022 al saldo;
- euro 49,26, oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dal 29.12.2017 al saldo;
- euro 7.797,08, oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dal 29.12.2017 al saldo;
- euro 1.450,41, oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dal 20.6.2018 al saldo;
2) rigetta le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti;
3) condanna la società convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 24.000,00 per compenso al difensore ed euro 1.724,88 per spese, oltre spese generali, cpa e iva, dovute come per legge.”
Il giudice di prime cure ha, infatti, ritenuto che il caso di specie rientrasse tra i rischi assicurati, interpretando le disposizioni contrattuali in questione e, accertata l'operatività della garanzia, ha quindi rigettato l'eccezione sollevata dall'assicurazione relativa all'inopponibilità dei giudizi risarcitori all'esito dei quali l'assicurata era stata condannata al CP_1
risarcimento, trattandosi di giudizi nei quali non era stata chiamata in causa.
Riguardo all'accertamento dell'operatività della garanzia il percorso motivazionale può essere riassunto nei seguenti termini.
Premesso che “L'interpretazione non può che avvenire secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., sia tenendo conto del tenore letterale delle disposizioni contrattuali in parola, che della ratio delle stesse, della loro conseguente finalità e del loro rapporto sistematico e, in caso di dubbio, dando prevalenza al senso più favorevole al contraente assicurato.”, il Tribunale ha in primo luogo precisato che le Ferrovie della Sardegna avevano scelto di essere assicurate contro il rischio della responsabilità civile verso terzi ovvero l'assicurazione si era obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto questi avrebbe dovuto pagare quale civilmente responsabile dei danni involontariamente cagionati a terzi.
Il confine di detto rischio era determinato, per quanto interessa il presente giudizio, agli artt.
3.1. e 3.2.:
- art. 3.1. - Oggetto dell'assicurazione “La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:
- morte, lesioni personali;
- distruzione e deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per
i quali è stipulata l'assicurazione […]”;
- art. 3.2. - Persone non considerate terzi “Non sono considerati terzi […]
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
[…]”.
Dalla lettura di dette disposizioni si evinceva che la copertura assicurativa e la sua esclusione fossero incentrate sulla persona del soggetto danneggiato al quale l'assicurata avrebbe dovuto risarcire il danno;
i terzi esclusi sono individuati esclusivamente nella persona dei dipendenti dell'assicurato e quindi i parenti del dipendente, che agiscono facendo valere un diritto al risarcimento dei danni iure proprio, rientrerebbero nella categoria dei terzi di cui all'art.3.1
“Nello stesso senso, in successione logica e sistematica con tali disposizioni, si pone il successivo art.3.4, che individua l'oggetto della
“Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro” nei seguenti termini: “la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato … di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile … a titolo di risarcimento di danni … cagionati ai prestatori di lavoro … per morte e lesioni personali da infortunio …”.
Anche quest'ultima disposizione si riferisce letteralmente al risarcimento di danni cagionati a prestatori di lavoro. Quindi, attraverso l'interpretazione letterale, logica e sistematica delle norme esaminate, era sorto in capo all'assicurata legittimo affidamento che i danni risarcibili esclusi dalla copertura assicurativa di cui all'art. 3.1., in quanto compresi nella copertura di cui all'art. 3.4., fossero i danni subiti dai prestatori di lavoro.”
Premesso che il senso delle disposizioni esaminate e la loro
Contr interpretazione logica poteva condurre a ritenere che la avesse inteso distinguere i due rischi assicurati non tanto in ragione del soggetto che subisca il danno oggetto del risarcimento, e quindi del titolare del relativo diritto, quanto in ragione del soggetto che subisca l'evento lesivo, a prescindere che il danno ad esso conseguente sia subito dallo stesso soggetto o da un terzo, tuttavia, il riferimento di dette disposizioni al danno da risarcire ed al soggetto che subisce il danno oggetto di risarcimento, imponevano di ritenere che fosse escluso dalla copertura della RCT, siccome compreso solo nella copertura
RCO, esclusivamente il risarcimento dei danni cagionati ai prestatori di lavoro e non anche il risarcimento dei danni cagionati iure proprio a terzi a causa di eventi lesivi coinvolgenti i prestatori di lavoro.
Il dubbio in esame, dipendente dal plurimo senso attribuibile alle clausole contrattuali, imponeva necessariamente di dare prevalenza al senso più favorevole all'assicurato secondo il disposto dell'art. 1370 c.c.
Con riguardo all'assunto della compagnia che aveva eccepito che il danno da perdita del rapporto parentale non sarebbe comunque ricompreso tra i rischi assicurati, in quanto ai sensi del richiamato art.
3.1. gli unici eventi lesivi ricompresi nel rischio assicurato sarebbero “morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose.”, il Tribunale lo ha disatteso con la seguente motivazione: “Richiamando i principi in materia di interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione ed in particolare i criteri letterale, logico e sistematico delle norme esaminate, si deve ritenere che il riferimento “a quanto l'assicurata sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi” per la sua portata inclusiva non può che avere ingenerato nell'assicurata il legittimo affidamento sulla portata onnicomprensiva della nozione di danno. Di talché si deve escludere che le successive precisazioni “per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose” avessero il senso di comprendere solo i danni da morte o lesioni patiti direttamente dai terzi danneggiati. Il termine utilizzato
“per morte”, difatti, ben è idoneo a significare che è indennizzabile anche il risarcimento del danno derivante dall'evento morte, che poco senso avrebbe se fosse da intendere come morte del danneggiato, considerato che è notorio che nel caso di morte i maggiori danni da risarcire sono proprio quelli patiti dai congiunti della vittima quali danni patiti iure proprio a causa della perdita del rapporto parentale, e che la formulazione della norma contrattuale è sicuramente idonea a fare sorgere sull'assicurato
l'affidamento che la copertura assicurativa contro il rischio della propria responsabilità civile comprenda anche il risarcimento di tali danni, siccome dipendenti dall'evento morte.
Non è peraltro superfluo precisare che anche in questo caso il dubbio interpretativo sulla corretta formulazione e portata della clausola contrattuale deve essere risolto nel senso dell'interpretatio contra stipulatorem ai sensi dell'art. 1370 c.c.”
Con atto di citazione notificato l'8 giugno 2023 propone appello la società “in relazione Parte_1
1) al capo in cui il Giudice di primo grado ha (erroneamente) ritenuto di respingere le eccezioni sollevate da di inoperatività della garanzia Pt_1
assicurativa R.C.T. portata dalla Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi
n. 059613500 (pagg. 9, 10, 11, 12 della sentenza).
2) al capo in cui il Giudice di primo grado ha (erroneamente) riconosciuto
l'opponibilità ad del giudicato di cui ai giudizi risarcitori avanti il Pt_1
Tribunale di Oristano e la Corte di Appello di Cagliari all'esito dei quali
è stata condannata al risarcimento in favore degli (pagg. CP_1 Parte_3 nn. 12, 13, 14, 15 della sentenza).”
Costituitasi in giudizio la sospesa con ordinanza del 5 CP_1 gennaio 2024 l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del
14 febbraio 2025 la causa è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare devono disattendersi le contestazioni reciproche delle parti riguardo alle conclusioni definitivamente rassegnate.
Giova rammentare in primo luogo il principio sancito da Cass., n.
118/2016: “Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non
è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.”.
Per quanto riguarda l' si evidenzia che essa fin dalla Parte_1
comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado ha eccepito l'inopponibilità dell'esito dei giudizi risarcitori ai quali essa non aveva preso parte, ribadendo con forza tale assunto anche nei successivi atti difensivi e nell'atto di appello.
Per quanto riguarda l' se è vero che nelle conclusioni CP_1
rassegnate nella comparsa di costituzione in appello si è limitata a concludere per il rigetto dell'impugnazione, è altrettanto vero che nella stessa comparsa a pag. 40 par. IV ha riproposto le conclusioni già formulate al capo 8 nel giudizio di primo grado, poi riportate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositate il 24 gennaio 2025.
Alla luce del principio della giurisprudenza di legittimità sopra riportato è di tutta evidenza che per nessuna delle parti sono ravvisabili profili di inammissibilità delle domande rassegnate definitivamente davanti a questa
Corte per loro novità.
Primo motivo di appello: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362
e 1370 c.c. ed erronea interpretazione generale del contratto assicurativo n.
059613500.
L'appellante ha ribadito gli assunti già formulati in primo grado ovvero l'inoperatività della polizza per due ordini di ragioni:
a) in quanto i congiunti del , se anche considerati soggetti terzi, non Per_3 avevano subito un danno “per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose.”, avendo chiesto ed ottenuto il riconoscimento del danno per perdita del rapporto parentale;
b) il danno lamentato, ossia il danno da perdita del rapporto parentale, era in nesso di causa con la morte del il quale, essendo un dipendente deceduto Per_3 in servizio, non era terzo agli effetti della copertura assicurativa;
“in altri termini: non essendo operante “a monte” la garanzia R.C.T. in relazione al soggetto direttamente colpito dal sinistro, è di tutta evidenza come la medesima garanzia non possa, A , essere invocata da Parte_4
soggetti quali i congiunti del de cuius, che hanno reclamato, e dei quali è stato riconosciuto, un danno di natura meramente indiretta”. (così atto di appello;
il grassetto, il maiuscolo ed il sottolineato sono dell'autore).
Tanto premesso censura l'interpretazione del Tribunale in quanto:
- aveva posto in correlazione le disposizioni contrattuali regolanti la garanzia prevista dal contratto con una disposizione, l'art. 3.4, relativa alla garanzia
RCO non acquistata e, pertanto, da ritenersi inesistente;
- il chiarissimo significato letterale dell'art.
3.1. non consentiva alcun legittimo affidamento dell'assicurato sulla portata onnicomprensiva della nozione di danno;
- aveva affermato che il riferimento al termine morte di cui all'art.
3.1. imponeva di ritenere sussistente, a tutela dell'affidamento dell'assicurato, la copertura assicurativa anche per i danni patiti iure proprio dai congiunti per la perdita del rapporto parentale siccome dipendenti dall'evento morte, mentre tale affermazione si poneva in contrasto con l'art 3.2. che escludeva la copertura assicurativa per i danni conseguenti alla morte del prestatore di lavoro;
- era del tutto inconferente il richiamo all'art.1370 c.c. in quanto non vi era alcun dubbio sul significato letterale delle clausole, che erano chiarissime e del tutto intellegibili, non richiedendo alcun minimo sforzo ed esercizio interpretativo.
L'appello è fondato e, conseguentemente, deve essere rigettata la domanda di manleva spiegata dall' nei confronti dell' CP_1 Pt_1
in quanto il danno da risarcire ai congiunti del è estraneo
[...] Per_3 all'oggetto della polizza assicurativa.
Ad avviso della Corte, che condivide le doglianze dell'appellante, infatti, il giudice di prime cure ha interpretato erroneamente il contratto, violando le regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c.
Pare in primo luogo opportuno richiamare i principi sanciti in materia di interpretazione del contratto di assicurazione dalla sentenza n. 10825/2020 della Corte di Cassazione, richiamata anche nella sentenza appellata: “
3.2. Al riguardo, questa Corte, pur affermando che "in tema di interpretazione dei contratti, è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ., sicché, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa" ( cfr. Cass. 5595/2014) ha tuttavia precisato, proprio nella materia assicurativa, che il contratto va redatto in modo chiaro
e comprensibile e che, "il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., ed, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c." ( cfr.
Cass. 668/2016).” (in motivazione).
Le clausole contrattuali 3.1. e 3.2. sopra riportate, per il chiaro tenore letterale, non possono ritenersi clausole polisenso.
L'art.
3.1. ha circoscritto il rischio assicurato all'ipotesi di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
Si condivide l'assunto del Tribunale, che ha richiamato Cass., n.
18284/2021, secondo cui i prossimi congiunti del soggetto, vittima dell'incidente mortale, siano terzi laddove facciano valere il diritto proprio di vedersi risarcire il danno per la perdita del rapporto parentale patito a seguito del decesso del loro caro. In tal senso anche Cass. n. 4043/2013 che richiama la sentenza a Sezioni Unite n. 9556/2002.
Tuttavia il danno subito, conseguente alla perdita del rapporto parentale, non è riconducibile al rischio assicurato, individuato con chiarezza inequivocabile dalla riportata clausola contrattuale, non potendo essere qualificato quale danno subito dal terzo per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
L'interpretazione nei suddetti termini della clausola contrattuale trova riscontro nella sentenza della Corte di Cassazione n. 22690/2018 che ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 496/2013 che ha escluso la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti iure proprio dalla moglie quale conseguenza di un infortunio sul lavoro occorso al coniuge a fronte di una clausola contrattuale dell'identico tenore letterale di quella per cui è causa.
Sul fatto che il danno da perdita del rapporto parentale non sia riconducibile al danno da lesione personale, così come affermano Cass., n.
4043/2013 e la Corte d'Appello di Trieste (sent. n. 496/2013), concorda anche l'appellata nelle note conclusionali (vedasi pag. 3), al contrario di quanto sostenuto nella comparsa di costituzione (pag. 29) nella quale si legge che per lesione personale si deve intendere la lesione di qualsiasi diritto della personalità e quindi anche il danno derivante dalla perdita del rapporto parentale.
Né può condividersi la decisione del Tribunale laddove afferma che l'espressione della clausola contrattuale per la sua portata inclusiva non poteva non aver ingenerato nell'assicurata il legittimo affidamento sulla portata onnicomprensiva della nozione di danno, dovendosi escludere che l'espressione “per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose” avesse il senso di comprendere soltanto i danni da morte o lesioni patiti direttamente dai terzi danneggiati e non da morte di un soggetto terzo.
Al riguardo, la lettura dell'art.
3.4. delle condizioni generali del contratto, sulla cui rilevanza, ai fini della interpretazione degli artt.
3.1. e 3.2., molto insiste la parte appellata nella comparsa di costituzione, conduce ad una conclusione opposta.
L'art.
3.4. individua l'oggetto dell'assicurazione nell'ipotesi di garanzia per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro nei seguenti termini: “La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato….. di quanto questi si è attenuto a pagare quale civilmente responsabile…. a titolo di risarcimento di danni…. cagionati ai prestatori di lavoro…. per morte e lesioni personali da infortunio….”
Non può revocarsi in dubbio, come sostiene l'appellata nelle note conclusionali, che il danno da perdita del rapporto parentale sia un danno
“indiretto” conseguente alla morte di un congiunto e che la copertura operi non solo nel caso in cui la vittima dell'evento mortale o della lesione personale sia un terzo ma anche nei casi in cui il terzo lamenti un danno da lesione del rapporto parentale conseguente alla morte di un congiunto, dovendosi tuttavia distinguere in relazione alla persona del congiunto. Al riguardo, se il congiunto fosse stato un passeggero del treno, deceduto in occasione dello scontro, non può revocarsi in dubbio l'operatività della copertura assicurativa in forza del contratto per cui è causa.
Nel caso scrutinato, il congiunto era tuttavia un dipendente dell'assicurata deceduto in servizio e pertanto il risarcimento di tale danno sarebbe rientrato nella copertura assicurativa prevista dall'art. 3.4., pacificamente non attivata dalla parte appellata.
In altre parole, la lettura delle clausole 3.1., 3.2., 3.4., collocate nel contratto le prime due nelle norme che regolano la garanzia RCT e la terza nelle norme che regolano la garanzia RCO, conduce ad affermare, proprio alla luce dell'art. 1366 c.c. (interpretazione secondo buona fede), che le parti abbiano chiaramente distinto la copertura assicurativa a fronte dei danni causati a terzi e la copertura assicurativa a fronte dei danni riferibili alla sfera dei prestatori di lavoro, attivando contrattualmente soltanto la prima.
A proposito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata nelle note conclusionali, la sentenza n.4043/2013 della Suprema Corte si attaglia alla fattispecie sottoposta allo scrutinio di questa Corte.
Infatti nel caso esaminato in detta sentenza si discuteva della copertura assicurativa a fronte di un risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale patito iure proprio dai congiunti di un lavoratore deceduto.
Premesso che nel caso di specie il datore di lavoro era assicurato nei confronti dei terzi e nei confronti dei prestatori di lavoro con diverso massimale, la Corte, ai fini della individuazione del massimale applicabile, ha condiviso la decisione della Corte d'Appello di ritenere che la fattispecie
“rientrava nell'ipotesi di rischio assicurato di danni conseguenti alle lesioni personali del prestatore di lavoro e non per lesioni personali del terzo”.
All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento del secondo motivo di impugnazione.
Considerato che prima dell'instaurazione del giudizio la copertura assicurativa era stata negata dall'odierna appellante, più volte interpellata, esclusivamente per il fatto che i congiunti di non erano terzi, Persona_4 tesi peraltro ribadita infondatamente anche nell'atto di appello, talché l'
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non aveva avuto un quadro completo della posizione della controparte CP_1 circa l'operatività della garanzia, si ritiene che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno per violazione, da parte dell'assicurazione, dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., non essendo essa configurabile per non aver l'assicurazione prospettato alla controparte tutte le tesi difensive fondanti l'inoperatività della polizza, sviluppate poi in giudizio dal difensore, non potendosi pretendere dalla parte l'individuazione di tutti gli argomenti tecnici a sostegno del proprio assunto, argomenti tecnici che peraltro, specularmente, sarebbero dovuti rientrati anche nella sfera di conoscibilità della controparte.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 Pt_1
[...]
2. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 14 febbraio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru