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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9207 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 23/09/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 46918 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. FERRELLI EMANUELA, giusta Parte_1 delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE CARLO ANNA ROSA MARIA per procura CP_1
generale alle liti
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 19/12/2024, premesso di essere Parte_1
titolare di rendita corrispondente alla invalidità del 30%, riconosciuta – a seguito di CP_1 ricorso giurisdizionale definito con sentenza n. 8178 del 18/9/2023 - in relazione ad un infortunio sul lavoro occorso il 15.4.2014, previa unificazione con un precedente infortunio del 30.5.2013, ha esposto che, a seguito di aggravamento, ha presentato domanda di revisione nella misura del 40%, tuttavia rigettata dall' che ha confermato la CP_2
percentuale del 30% con provvedimento del 26.6.2024 già oggetto di opposizione, rimasta tuttavia senza riscontro. Ha quindi convenuto in giudizio l per vedere accertati i CP_1
maggiori postumi derivanti dall'aggravamento, con condanna dell'Istituto al riconoscimento 1 di una rendita corrispondente all'invalidità del 40%, oltre accessori e con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituito l' , contestando l'avversa pretesa evidenziando anzitutto che la CP_1
domanda di revisione è stata avanzata in data 26.3.2024 a distanza di soli sei mesi dalla sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto la percentuale del 30% in relazione ad una precedente domanda di aggravamento (che aveva condotto al riconoscimento in via amministrativa di postumi pari al 26%), con conseguente necessaria conferma della percentuale riconosciuta in sede giudiziale, in quanto, ai sensi dell'art. 83, comma 7 d.P.R.
1124/1965, l'aggravamento intervenuto dopo il quarto anno dalla revisione della rendita può essere fatto valere per due volte ma soltanto decorso il triennio successivo e, successivamente, dopo il decorso di un altro triennio. Ha quindi eccepito, sul punto,
l'inammissibilità o improponibilità della domanda di aggravamento in quanto avanzata prima della scadenza del secondo triennio successivo al termine di 4 anni, che sarebbe infatti scaduto al termine del decennio dalla costituzione della rendita (risalente al giugno
2015) e, quindi, nel giugno 2025. Nel merito ha in ogni caso evidenziato che eventuali modifiche in peius rilevanti ai fini dell'aggravamento assumono rilevanza solo se intervenute entro dieci anni dalla costituzione della rendita e se connesse alle lesioni e menomazioni afferenti allo specifico evento invalidante.
Ha quindi concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Depositate note autorizzate, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile per violazione dei termini di cui all'art. 83, comma 7 d.P.R.
1124/1965.
2. Non nuoce rammentare che la disposizione invocata dalla difesa dell' , dopo CP_1 aver previsto, al comma 6., che “Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dei l'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno 2 dalla precedente.”, cosi dispone: “Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.”
3. Ebbene, dalla stessa relazione amministrativa prodotta dall' e non CP_1
specificamente contestata dalla controparte è emerso che il ricorrente, nel quadriennio dalla costituzione della rendita, risalente al 1.6.2015, ha richiesto due revisioni passive ai sensi del comma 6 dell'art. 83 cit., la seconda delle quali in data 28.2.2018, cui ha fatto seguito il riconoscimento in via amministrativa della percentuale unificata del 23% in prima istanza e del 26% in sede collegiale, a seguito di opposizione, con provvedimento del 23.2.2021 e, infine, il riconoscimento del 30% di invalidità a seguito di ricorso giudiziario, con sentenza del 26.9.2023, su perizia redatta il 14.7.2023.
Concluso il quadriennio in data 1/6/2019 e decorso il primo triennio successivo, scaduto infatti il 1.6.2022, il ricorrente ha presentato la prima istanza di revisione ai sensi del comma 7 dell'art. 83 cit. con la domanda del 26.3.2024, oggetto del presente giudizio.
4. La domanda di aggravamento del 26.3.2024 potrebbe ritenersi, pertanto, conforme al disposto di cui all'art. 83 comma 7 d.P.R. 1124/1965 - in quanto intervenuta dopo i 7 anni dalla costituzione della rendita - soltanto se volta ad accertare l'aggravamento intercorso nel primo triennio successivo al quadriennio e quindi nel triennio dal 1.6.2019 al 1.6.2022.
Sennonché, come detto, nel caso di specie il detto periodo risulta già coperto dall'accertamento, con efficacia di giudicato, posto a base della sentenza definitiva del
26.9.2023, che ha accertato postumi all'attualità del 30% sulla base di una perizia redatta il
14.7.2023.
Ne discende che l'unico triennio ancora suscettibile di valutazione ai fini dell'aggravamento è quello decorrente dal 1.6.2022 al 1.6.2025, in relazione al quale, tuttavia, la domanda spiegata il 26.3.2024 appare intempestiva, dovendo essa essere proposta, a norma del comma 7 cit., soltanto alla scadenza del triennio dal precedente triennio (e quindi alla scadenza dei dieci anni) e, pertanto, soltanto dopo il 1.6.2025.
5. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.
3 6. Le spese di lite ben possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della novità della specifica questione scrutinata e della particolare complessità dell'iter amministrativo e processuale che ha riguardato l'accertamento dell'aggravamento relativo al primo quadriennio, richiesto con la domanda di revisione del 28.2.2018, ma conclusosi soltanto nel 2023, con la sentenza che ha accertato la percentuale del 30% ma all'attualità.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 con ricorso depositato il 19/12/2024, così provvede:
[...]
1. - Dichiara inammissibile la domanda;
2. - Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 23/09/2025
Il Giudice
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