Sentenza 11 febbraio 1978
Massime • 3
L'art 4 della legge n 814 del 1973 - che impone al giudice, adito per la risoluzione per inadempimento dell'affitto agrario, di assegnare all'affittuario moroso un termine non inferiore a trenta giorni per la purgazione della mora - dev'essere applicato anche se la legge sia entrata in vigore nel corso del giudizio di merito, vale a dire anche se l'entrata in vigore sia successiva allo inadempimento dell'affittuario. (nella specie, il giudice del merito aveva risolto il contratto, ravvisando il grave inadempimento, ancorche l'affittuario avesse offerto la prestazione nel corso del giudizio ed il concedente la avesse rifiutata. La Corte ha cassato con rinvio, seguendo il principio di cui in massima). ( V 635/78, mass n 389953).*
A norma dell'art 2, terzo comma della legge 9 agosto 1973 n 508, applicabile anche nei giudizi in corso, pur permanendo il principio che la morosita colpevole dell'affittuario costituisce causa di risoluzione dell'affitto, e che ad escluderla non basta la soggettiva opinione dell'affittuario di essere creditore per il rimborso di somme maggiori erogate in passato in piu del canone dovuto, e tuttavia sufficiente che l'affittuario convenuto per la risoluzione eccepisca e provi l'avvenuto versamento di tali somme, perche il giudice debba, ai fini dell'esame della fondatezza della domanda, stabilire l'ammontare del canone che si sarebbe dovuto corrispondere in base alle tabelle e conoscere dell'eccezione di compensazione. ( V 635/78, mass n 389953).*
In tema di risoluzione dell'affitto agrario per grave inadempimento dell'affittuario, poiche l'art 7 della legge n 11 del 1971 non richiede il giudizio di perequazione se il canone viene pagato nella misura massima delle tabelle, il giudice deve - nel valutare la gravita della morosita dell'affittuario, che abbia pagato il canone convenuto solo in parte - raffrontare quanto gia pagato con la misura massima tabellare.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/1978, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1978 |
Testo completo
A norma dell'art 2, terzo comma della legge 9 agosto 1973 n 508, applicabile anche nei giudizi in corso, pur permanendo il principio che la morosita colpevole dell'affittuario costituisce causa di risoluzione dell'affitto, e che ad escluderla non basta la soggettiva opinione dell'affittuario di essere creditore per il rimborso di somme maggiori erogate in passato in piu del canone dovuto, e tuttavia sufficiente che l'affittuario convenuto per la risoluzione eccepisca e provi l'avvenuto versamento di tali somme, perche il giudice debba, ai fini dell'esame della fondatezza della domanda, stabilire l'ammontare del canone che si sarebbe dovuto corrispondere in base alle tabelle e conoscere dell'eccezione di compensazione. ( V 635/78, mass n 389953).*