Articolo 20 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 19Articolo 21
Versione
18 aprile 1943
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Versione
1 giugno 1948
Art. 20.

Il Comitato esecutivo:

1) fissa le direttive per il conseguimento dei fini dell'Ente;

2) esamina le proposte da sottoporre al ((Consiglio di amministrazione))

3) adotta, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di competenza del ((Consiglio di amministrazione)) necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente - salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione - tranne quelli di cui all'art. 17, numeri 1, 2 e 3;

4) fissa le direttive ed approva le norme da seguirsi per la risoluzione delle controversie;

5) procede alla nomina di Commissioni tecniche per lo studio, la propaganda e lo sviluppo dei problemi dell'assistenza;

6) nomina il direttore generale dell'Ente secondo le norme del regolamento del personale di cui all'art. 17;

7) nomina i presidenti dei Comitati provinciali;

8) decide sui criteri di ripartizione, tra i vari settori, degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi comuni;

9) adempie a tutte le altre mansioni che gli siano demandate dalla presente legge e dai regolamenti.
Entrata in vigore il 1 giugno 1948
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