Art. 20.
Il Comitato esecutivo:
1) fissa le direttive per il conseguimento dei fini dell'Ente;
2) esamina le proposte da sottoporre al ((Consiglio di amministrazione))
3) adotta, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di competenza del ((Consiglio di amministrazione)) necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente - salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione - tranne quelli di cui all'art. 17, numeri 1, 2 e 3;
4) fissa le direttive ed approva le norme da seguirsi per la risoluzione delle controversie;
5) procede alla nomina di Commissioni tecniche per lo studio, la propaganda e lo sviluppo dei problemi dell'assistenza;
6) nomina il direttore generale dell'Ente secondo le norme del regolamento del personale di cui all'art. 17;
7) nomina i presidenti dei Comitati provinciali;
8) decide sui criteri di ripartizione, tra i vari settori, degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi comuni;
9) adempie a tutte le altre mansioni che gli siano demandate dalla presente legge e dai regolamenti.
Il Comitato esecutivo:
1) fissa le direttive per il conseguimento dei fini dell'Ente;
2) esamina le proposte da sottoporre al ((Consiglio di amministrazione))
3) adotta, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di competenza del ((Consiglio di amministrazione)) necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente - salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione - tranne quelli di cui all'art. 17, numeri 1, 2 e 3;
4) fissa le direttive ed approva le norme da seguirsi per la risoluzione delle controversie;
5) procede alla nomina di Commissioni tecniche per lo studio, la propaganda e lo sviluppo dei problemi dell'assistenza;
6) nomina il direttore generale dell'Ente secondo le norme del regolamento del personale di cui all'art. 17;
7) nomina i presidenti dei Comitati provinciali;
8) decide sui criteri di ripartizione, tra i vari settori, degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi comuni;
9) adempie a tutte le altre mansioni che gli siano demandate dalla presente legge e dai regolamenti.