Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 503.
(Liquidazione promossa dall'erede).
Anche quando non vi e' opposizione di creditori o di legatari, l'erede puo' valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.
Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.
(Liquidazione promossa dall'erede).
Anche quando non vi e' opposizione di creditori o di legatari, l'erede puo' valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.
Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.
Commentari • 62
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 4 gennaio 2024 · 250.9975
L'articolo 503 del Codice Civile, rubricato "Liquidazione promossa dall'erede", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 503 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 503 del Codice Civile: Comma 1 dell'art. 503 c.c. "Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti". […]
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Giurisprudenza • 297
- 1. Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10771Provvedimento: […] A seguito della morte dell'esecutato, Parte_1 Parte_2 e Parte_3 chiamati all'eredità, accettavano l'eredità con beneficio di inventario scegliendo di attivare la procedura di liquidazione ex art. 503 c.c. e si costituivano nella procedura esecutiva avanzando istanza, ai sensi dell'art. 506 c.c., a che la somma residuata dalla divisione dell'immobile in comproprietà fosse trasferita alla procedura di liquidazione.Leggi di più...
- trascrizione atti·
- de cuius·
- eredità beneficiata·
- par condicio creditorum·
- liquidazione concorsuale·
- interesse ad agire·
- art. 2915 c.c.·
- procedura esecutiva·
- opposizione ex art. 617 c.p.c.·
- art. 506 c.c.