Provvedimento: […] In base all'art. 495 c.c. l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503 c.c., paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvo i loro diritti di poziorità: la procedura liquidatoria, quindi, può essere individuale ovvero concorsuale, a scelta dell'erede; questi, però, è obbligato a seguire la seconda se (art. 498
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