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Ordinanza collegiale 20 dicembre 2021
Sentenza 8 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/02/2022, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2022
N. 00222/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00858/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 858 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Troso, Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, sede di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la declaratoria del diritto
del ricorrente ad esercitare l'accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione ed il valore retributivo degli stessi, come è stata calcolata la retribuzione media settimanale, nonché al fine di comprendere il sistema di calcolo utilizzato nella liquidazione della pensione medesima,
e per la condanna
di INPS all'esibizione dell'estratto contributivo analitico (c.d. “modello UNICARPE”) nonché del modello RETR. PENS. e del modello TE08 relativi alla ultima ricostituzione contributiva effettuata sulla pensione n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. F.sco Cannoletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- premesso che la parte ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire la condanna dell’INPS, sede di Lecce, all’esibizione dei seguenti documenti amministrativi: modello RETR-PENS, modello UNICARPE, modello TE/08.
- rilevato che:
a) l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
b) ciò detto, e preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS, nonché del mancato adempimento di quest’ultimo agli incombenti istruttori disposti da questo TAR con ordinanza n. 1647/21, tesi ad acquisire “una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso del ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (Mod. Unicarpe; Mod. Retr.-Pens; Mod. TE08), fornendo, tra l’altro, espressa evidenza - per completezza – della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati, e ciò al fine di concretamente valutare l’operatività della disciplina inerente l’accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990”, questo Collegio, con successiva ordinanza n. 1837/21, ha reiterato l’ordine impartito, preavvisando altresì che: “ in mancanza di detto deposito, la condotta dell’Amministrazione costituirà oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 64 co. 4 c.p.a. ” (cfr. ord. n. 1837/21 cit.), disponendo – nel contempo – il rinvio, “per ulteriori determinazioni, all’udienza camerale del 2.2.2022”;
c) nel termine fissato da questo TAR con la precitata ordinanza n. 1837/21 (gg. 15 decorrenti dalla data di notificazione della presente ordinanza presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui il ricorrente è stato espressamente onerato), l’INPS non ha fornito i chiarimenti richiesti;
d) per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ Laddove l'Amministrazione non abbia svolto le attività istruttorie ordinate dal giudice né fornito elementi idonei a confutare la veridicità dei fatti, ai sensi dell' art. 64 c.p.a, possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente, in virtù dell' art. 116 comma 2, c.p.c. ” (TAR Napoli, IV, 1.6.2020, n. 2113);
e) in assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, e tenuto conto della documentazione ritualmente presentata dalla parte ricorrente, reputa il Collegio che con riferimento ai chiesti modelli RETR PENS, UNICARPE e TE08, è senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione della richiesta documentazione, trattandosi, per un verso, di documentazione già formata e detenuta dall’Amministrazione, che come tale preesiste alla richiesta ostensiva, e per altro verso, di documentazione strettamente correlata alla verifica della propria regolare posizione pensionistica;
- ritenuto, pertanto, per tali ragioni, di accogliere di il ricorso, con conseguente ordine all’INPS, sede di Lecce, di mettere a disposizione del ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, i modelli RETR PENS, UNICARPE e TE/08 – ovvero, nell’eventualità in cui il ricorrente sia stato collocato in congedo prima dell’introduzione dei chiesti modelli, un modello equivalente – con facoltà per il ricorrente di estrarre copia dei documenti ritenuti d’interesse;
- ritenuto di porre le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, e di liquidarle nei termini di cui in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l’effetto all’Inps, sede di Lecce, di mettere a disposizione del ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, i modelli RETR PENS, UNICARPE e TE/08 – ovvero, nell’eventualità in cui il ricorrente sia stato collocato in congedo prima dell’introduzione dei chiesti modelli, un modello equivalente – con facoltà per il ricorrente di estrarre copia dei documenti ritenuti d’interesse.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 500 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente, avv.ti U. Troso e F. Cannoletta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO