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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale
Composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca….……..Presidente est
Dott. Federica Girfatti ………………….Giudice
Dott. Federica Peluso ….. ………………..Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2011/2024 RGAC
Avente ad oggetto SEPARAZIONE Giudiziale
Vertente tra n. IG DìRC 21.5.1970 rapp.tato e difeso da avv. Parte_1
U.Caccia..………………………….………………………...ricorrente
E
n. Napoli 6.12.1972 ……………..resistente non costituita Controparte_1
Nonché
P.M. presso il Tribunale………………………..…………interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2024 parte ricorrente concludeva come da ricorso
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.4.2024 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in data 11.10.2003 con dalal Controparte_2
cui unioone nascevano le figlie n. 15.7.2004 in Napoli e n. Napoli Per_1 Per_2 27.2.2012, assumeva che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità caratteriali . Chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge ed emanazione dei provvedimenti accessori;
precisamente: affido condiviso della minore, assegnazione della casa familiare alla resistente, determinazione in euro 300,00 per il mantenimento di ciascuna figlia All'ud. presidenziale del 28.10.2024 veniva sentito il ricorrente;
la resistente non si costituiva.
Sulle conclusioni in epigrafe riportate , la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
……………………………………..
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto , che ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare i rilievi che il ricorrente ha mosso a parte resistente , l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione , quanto meno nell'interesse della minore , nonché
l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale stando alle risultanze in atti basate sulle dichiarazioni rese dal ricorrente , sulla documentazione versata , nonché sulle risultanze informative dei SS di IG D'RC , il Tribunale ritiene che sia idoneo statuire il regime di affido condiviso della minore : invero dalle Per_2
risultanze in atti è emerso che la conflittualità tra le parti, imputabile verosimilmente a contrasti caratteriali e diversità di vedute organizzative, non appare comunque tale da incidere e condizionare l'attitudine di entrambe le parti al ruolo genitoriale. Infatti dalle risultanze emerge che nel nucleo la madre ha avuto ed ha sicuramente un ruolo di buona dedizione alla cura e formazione della prole , con adeguata attitudine alla organizzazione di vita , alla cura materiale ed affettiva ed alla educazione dei figli;
il padre appare come figura legata alle figlie , amorevole e proteso alla protezione e cura
, responsabile nell'espletamento del ruolo
La minore va collocata presso la madre con cui vive Per_2
L'obbligo di mantenimento della prole trova un proprio referente nella Costituzione
(art. 30) e nel Codice civile.
In particolare ai sensi degli artt 147 e 148 cc il figlio ha il diritto di essere: mantenuto
, educato, istruito, assistito moralmente. In relazione al mantenimento, i genitori devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo e tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
ulteriori parametri ai fini della quantificazione sono: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ebbene nella fattispecie in oggetto il ricorrente svolge attività di avvocato;
la resistente
è laureata in economia.
Alla luce delle complessive risultanze acquisite ed evidenziate il Tribunale ritiene equo determinare in euro 300,00 il contributo al mantenimento della minore
Quanto alla figlia maggiorenne si osserva in punto di diritto che secondo Per_1
consolidata giurisprudenza l'obbligo di mantenimento degli stessi sussiste a carico dei genitori ai sensi degli artt. 147 e 148 cc anche dopo la separazione considerando il loro stato di non autonomia economica come presunzione iuris et de iure , nel senso che la determinazione del contributo al mantenimento è previsto ex lege, a meno che la parte obbligata non offra la prova liberatoria che detti figli maggiorenni siano autonomi economicamente . Pertanto in sede di giudizio di separazione per i figli maggiorenni non autonomi è sufficiente la domanda della parte interessata e specificamente del coniuge con cui detti figli convivono.
Ebbene nella fattispecie in esame dalle risultanze in atti emerge che la giovane Per_1
n. 15.7.2004 non ha autonomia economica , è studentessa universitaria , , le cui spese risultano sopportate dal padre , vive con la madre Il Tribunale ritiene equo determinare in euro 300,00 il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre Per_1
Per le spese straordinarie per entrambe le figlie tenuto conto della disparità economica tra le due parti in causa , il ricorrente contribuirà nella misura del 100% secondo le linee guida del protocollo COA/Trib Nola del 20.5.2021
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno compensate in ragione della natura delle questioni trattate e del comportamento processuale delle parti.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il PM così Parte_1 Controparte_1
provvede :
1) pronunzia la separazione dei coniugi n. IG D'RC Parte_1
21.5.1970 e n. Napoli 6.10.1972 hanno contratto matrimonio in Controparte_1
data 11.10.2003 S.TA ( atto n. 169 P.II S.A anno 2003) ;
2 ) dispone affido condiviso della minore con collocazione della stessa Per_2
presso la madre con il diritto per il padre di vederla e tenerla con sé liberamente previo accordo con la resistente secondo gli impegni della minore in ogni caso almeno due volte a settimana con due fine settimana al mese con pernotto presso il padre
3) determina in euro 300,00 il contributo a carico del sig. per il Parte_1
mantenimento di ciascuna figlia , per complessivi euro 600,00 , da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario o vaglia postale , con contribuzione nella misura del 100% alle spese straordinarie per le figlie secondo le linee guida ex protocollo trib.Nola del 20.5.2021; CP_3 4) assegna la casa familiare alla resistente;
5) Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 9.1.2025
Il presidente est. Dr Vincenza Barbalucca