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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/11/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4386/2022 promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Ceretana, nr. 41, con l'avv. INTOCCIA ENZA Parte_1
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di C.F._1 citazione in appello
APPELLANTE contro
), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Fiumicino, via Villasalto n. 125, con l'avv. DE MATTEO FABIO ), dal C.F._3 quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
OGGETTO: Appello - opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha proposto appello alla sentenza n. 1372/2022, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Civitavecchia il 12.10.2022, con cui è stata accertata la prescrizione del suo diritto a riscuotere la somma dovuta per la violazione al Codice della Strada contestata a e, per l'effetto, è stata annullata l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
7564 notificata il 9.9.2021 in relazione al verbale n. 5662/16V del 15.4.2016.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
A fondamento dell'appello, ha dedotto l'erroneità della decisione del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto la non applicabilità agli Enti locali della sospensione dei termini per la notificazione degli atti esecutivi prevista dall'art. 68 del d.l. n. 18 del 17.3.2020: secondo parte appellante, invece, alla luce dell'art. 4, comma 2 sexies, del D.L. n. 219 del 2002, agli enti locali è consentito di avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo, di cui al RD n. 639/1910; inoltre,
l'art. 68 del d.l. n. 18 del 17.3.2020 prevede espressamente che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche … alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14.04.1910, nr. 639 emesse dagli Enti territoriali”; pertanto, la disciplina della sospensiva stabilita in via generalizzata dalla norma citata deve ritenersi applicabile anche al caso di specie, con conseguente tempestività della notifica dell'ordinanza ingiunzione rispetto al decorso del termine di prescrizione.
Si è costituita , contestando le avverse deduzioni e concludendo Controparte_1 per il rigetto dell'appello.
Non è stata possibile l'acquisizione del fascicolo di primo grado, nonostante i ripetuti solleciti, e la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c. con provvedimento del 30.6.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'appello è infondato.
Il Giudice di Pace ha correttamente accertato l'intervenuta prescrizione della pretesa del al pagamento della sanzione amministrativa per violazione al Codice della Parte_1
Strada, contenuta nell'ingiunzione di pagamento n. 7564 del 27.8.2021, emessa ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e notificata il 9.9.2021, in relazione al verbale di accertamento n.
5662/16V del 15.4.2016, affermando – in merito al passaggio motivazionale oggetto di impugnazione - che “Non è degna di accoglimento la tesi difensiva del secondo la quale si Parte_1 applicherebbe alla prescrizione del diritto della P.A. la sospensione dei termini per le notificazione e per
l'esecuzione prevista, per gli agenti della riscossione, dall'08.03.20 al 31.08.21 (con successiva ripresa di detta attività da compiersi fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione) di cui all'art. 68 del DL 17.03.2020 n. 18 (cd Cura Italia) come modificato dal DL 41/2021 (cd Decreto Sostegni) e del D.L.
73/2021 (cd Decreto Sostegni bis) e con richiamo alle disposizioni di cui all'art. 12 del DLvo 24.09.2015 n.
159. (…). Preminente è la considerazione per cui la sospensione dei termini derivante dalla normativa di emergenza COVID, oltre ad essere di natura eccezionale, riguarda esclusivamente i termini del procedimento amministrativo attraverso cui la PA esercita il potere pubblicistico, o comunque i termini processuali o con rilevanza processuale, ma non incide sui termini di natura civilistica disciplinanti la prescrizione dei diritti”.
Tali argomentazioni sono condivisibili e devono essere confermate.
2 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La prescrizione prorogata dall'articolo 68 del d.l. n. 18/2020 è unicamente quella relativa alla fase della riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione.
Invero, la disposizione in esame riguarda (come recita il suo titolo) la “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” e dunque si riferisce a situazioni nelle quali l'Ente abbia già emesso la cartella di pagamento (ovvero l'ingiunzione di pagamento alla quale il c.
2 del menzionato D.L. ha esteso la disciplina del comma 1) in forza della quale il contribuente debba effettuare un versamento e perciò riguarda unicamente le attività da svolgersi dopo la notifica della cartella/ingiunzione che rende esigibili le somme da versare: difatti, il comma 1 della norma statuisce che: “sono sospesi i versamenti scadenti nel periodo dall'8/3 al 31/01/2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”. E dunque, si tratta di fattispecie che nulla ha a che vedere con il caso di specie, nel quale, come risulta documentalmente provato, al momento dell'emissione del D.L. n. 18/2020, il non aveva ancora emesso alcuna Parte_1 ingiunzione nei confronti dell'odierno appellato.
In estrema sintesi, per quel che concerne le sanzioni per violazione del Codice della
Strada, il D.L. 18/2020 ha sospeso i termini di prescrizione delle ordinanze ingiunzioni che erano già state emesse, ma non i termini di prescrizione per la loro emissione.
Ne deriva il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 1.101 ad € 5.200,00).
Si da atto che, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello alla sentenza n. 1372/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Civitavecchia il 12.10.2022, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna il al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 362,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- da atto che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Civitavecchia, 12 novembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
4 di 4
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4386/2022 promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Ceretana, nr. 41, con l'avv. INTOCCIA ENZA Parte_1
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di C.F._1 citazione in appello
APPELLANTE contro
), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Fiumicino, via Villasalto n. 125, con l'avv. DE MATTEO FABIO ), dal C.F._3 quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
OGGETTO: Appello - opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha proposto appello alla sentenza n. 1372/2022, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Civitavecchia il 12.10.2022, con cui è stata accertata la prescrizione del suo diritto a riscuotere la somma dovuta per la violazione al Codice della Strada contestata a e, per l'effetto, è stata annullata l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
7564 notificata il 9.9.2021 in relazione al verbale n. 5662/16V del 15.4.2016.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
A fondamento dell'appello, ha dedotto l'erroneità della decisione del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto la non applicabilità agli Enti locali della sospensione dei termini per la notificazione degli atti esecutivi prevista dall'art. 68 del d.l. n. 18 del 17.3.2020: secondo parte appellante, invece, alla luce dell'art. 4, comma 2 sexies, del D.L. n. 219 del 2002, agli enti locali è consentito di avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo, di cui al RD n. 639/1910; inoltre,
l'art. 68 del d.l. n. 18 del 17.3.2020 prevede espressamente che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche … alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14.04.1910, nr. 639 emesse dagli Enti territoriali”; pertanto, la disciplina della sospensiva stabilita in via generalizzata dalla norma citata deve ritenersi applicabile anche al caso di specie, con conseguente tempestività della notifica dell'ordinanza ingiunzione rispetto al decorso del termine di prescrizione.
Si è costituita , contestando le avverse deduzioni e concludendo Controparte_1 per il rigetto dell'appello.
Non è stata possibile l'acquisizione del fascicolo di primo grado, nonostante i ripetuti solleciti, e la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c. con provvedimento del 30.6.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'appello è infondato.
Il Giudice di Pace ha correttamente accertato l'intervenuta prescrizione della pretesa del al pagamento della sanzione amministrativa per violazione al Codice della Parte_1
Strada, contenuta nell'ingiunzione di pagamento n. 7564 del 27.8.2021, emessa ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e notificata il 9.9.2021, in relazione al verbale di accertamento n.
5662/16V del 15.4.2016, affermando – in merito al passaggio motivazionale oggetto di impugnazione - che “Non è degna di accoglimento la tesi difensiva del secondo la quale si Parte_1 applicherebbe alla prescrizione del diritto della P.A. la sospensione dei termini per le notificazione e per
l'esecuzione prevista, per gli agenti della riscossione, dall'08.03.20 al 31.08.21 (con successiva ripresa di detta attività da compiersi fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione) di cui all'art. 68 del DL 17.03.2020 n. 18 (cd Cura Italia) come modificato dal DL 41/2021 (cd Decreto Sostegni) e del D.L.
73/2021 (cd Decreto Sostegni bis) e con richiamo alle disposizioni di cui all'art. 12 del DLvo 24.09.2015 n.
159. (…). Preminente è la considerazione per cui la sospensione dei termini derivante dalla normativa di emergenza COVID, oltre ad essere di natura eccezionale, riguarda esclusivamente i termini del procedimento amministrativo attraverso cui la PA esercita il potere pubblicistico, o comunque i termini processuali o con rilevanza processuale, ma non incide sui termini di natura civilistica disciplinanti la prescrizione dei diritti”.
Tali argomentazioni sono condivisibili e devono essere confermate.
2 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La prescrizione prorogata dall'articolo 68 del d.l. n. 18/2020 è unicamente quella relativa alla fase della riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione.
Invero, la disposizione in esame riguarda (come recita il suo titolo) la “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” e dunque si riferisce a situazioni nelle quali l'Ente abbia già emesso la cartella di pagamento (ovvero l'ingiunzione di pagamento alla quale il c.
2 del menzionato D.L. ha esteso la disciplina del comma 1) in forza della quale il contribuente debba effettuare un versamento e perciò riguarda unicamente le attività da svolgersi dopo la notifica della cartella/ingiunzione che rende esigibili le somme da versare: difatti, il comma 1 della norma statuisce che: “sono sospesi i versamenti scadenti nel periodo dall'8/3 al 31/01/2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”. E dunque, si tratta di fattispecie che nulla ha a che vedere con il caso di specie, nel quale, come risulta documentalmente provato, al momento dell'emissione del D.L. n. 18/2020, il non aveva ancora emesso alcuna Parte_1 ingiunzione nei confronti dell'odierno appellato.
In estrema sintesi, per quel che concerne le sanzioni per violazione del Codice della
Strada, il D.L. 18/2020 ha sospeso i termini di prescrizione delle ordinanze ingiunzioni che erano già state emesse, ma non i termini di prescrizione per la loro emissione.
Ne deriva il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 1.101 ad € 5.200,00).
Si da atto che, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello alla sentenza n. 1372/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Civitavecchia il 12.10.2022, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna il al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 362,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- da atto che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Civitavecchia, 12 novembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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