TRIB
Sentenza 6 aprile 2024
Sentenza 6 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/04/2024, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2024 |
Testo completo
BBLICA ITALI
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di
Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 4/04/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5205/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1
SANTONICOLA CIRO E ESPOSITO ALDO presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente
E Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti ROMANO VINCENZO con il quale elettivamente domicilia in VIA PONTE DELLA
MADDALENA 55 CP 1
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
'Con ricorso del 29.8.2023 Parte 1 docente a tempo determinato che ha prestato servizio sull'organico di fatto, con supplenze brevi e saltuarie, lamenta il mancato riconoscimento della Retribuzione
Professionale Docenti (RPD), destinata, per legge, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato e ai docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. La
ricorrente rivendica, avendo stipulato con l'amministrazione resistente plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15
Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del
31.08.1999, vale a dire 164 € per ogni mese di servizio fino al 28.02.2018 e
174.5 € per ogni mese di servizio dal 1.03.2018, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Si è costituita parte convenuta che ha resistito al ricorso e concluso per il suo rigetto.
La domanda deve essere accolta. Su identica questione già sono intervenuti molteplici sentenze (844/2021, 861/2021 Tribunale Torre Annunziata) con le quali è stato riconosciuto il diritto rivendicato con motivazione che si condivide e si fa propria in questa sede. Sul punto è intervenuta la Cassazione che ha chiarito:"l'art. 7 del CCNL15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità
stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (Cassazione 20015/2018).
Ne consegue il diritto della ricorrente a quanto rivendicato.
Spese secondo soccombenza come liquidate in dispositivo.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 nei confronti di
PRESSO AVVOCATURA Controparte 2
Controparte 3 così DISTRETTUALE DELLO STATO USR
,
provvede: accoglie il ricorso e riconosciuto il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria espletati condanna il CP_1 convenuto al pagamento delle differenze retributive conseguenti.
Condanna le parti convenute alla refusione delle spese di lite in misura di euro 1500,00 oltre accessori come per legge.
Torre Annunziata, 6.4.2024 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di
Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 4/04/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5205/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1
SANTONICOLA CIRO E ESPOSITO ALDO presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente
E Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti ROMANO VINCENZO con il quale elettivamente domicilia in VIA PONTE DELLA
MADDALENA 55 CP 1
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
'Con ricorso del 29.8.2023 Parte 1 docente a tempo determinato che ha prestato servizio sull'organico di fatto, con supplenze brevi e saltuarie, lamenta il mancato riconoscimento della Retribuzione
Professionale Docenti (RPD), destinata, per legge, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato e ai docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. La
ricorrente rivendica, avendo stipulato con l'amministrazione resistente plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15
Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del
31.08.1999, vale a dire 164 € per ogni mese di servizio fino al 28.02.2018 e
174.5 € per ogni mese di servizio dal 1.03.2018, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Si è costituita parte convenuta che ha resistito al ricorso e concluso per il suo rigetto.
La domanda deve essere accolta. Su identica questione già sono intervenuti molteplici sentenze (844/2021, 861/2021 Tribunale Torre Annunziata) con le quali è stato riconosciuto il diritto rivendicato con motivazione che si condivide e si fa propria in questa sede. Sul punto è intervenuta la Cassazione che ha chiarito:"l'art. 7 del CCNL15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità
stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (Cassazione 20015/2018).
Ne consegue il diritto della ricorrente a quanto rivendicato.
Spese secondo soccombenza come liquidate in dispositivo.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 nei confronti di
PRESSO AVVOCATURA Controparte 2
Controparte 3 così DISTRETTUALE DELLO STATO USR
,
provvede: accoglie il ricorso e riconosciuto il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria espletati condanna il CP_1 convenuto al pagamento delle differenze retributive conseguenti.
Condanna le parti convenute alla refusione delle spese di lite in misura di euro 1500,00 oltre accessori come per legge.
Torre Annunziata, 6.4.2024 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto