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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/09/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18101/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Cristina Reggiani Giudice rel. dott. Angela Baraldi Giudice
all'esito della discussione all'udienza del 5 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18101/2024 promossa da: assistito dall'avv. Giovanni Sammarco Parte_1
RICORRENTE contro a mezzo dell'Avvocatura di Stato Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “in via preliminare: concedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento della Questura di
Bologna emesso nei riguardi del sig. per le Parte_1 ragioni esposte in narrativa;
in via principale: accertare e dichiarare la sussistenza di una causa di inespellibilità ex art. 19 c. 2 lett. C)
DLGS 286/98 nei confronti del sig. ed il diritto Parte_1 del medesimo di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
in via subordinata: accertare e dichiarare la sussistenza di
Pagina 1 una causa di inespellibilità o comunque di una causa di non respingimento ex art. 19 c.
1.1 DLGS 286/98 – ante riforma D.L.
20/23, nei confronti del sig. ed il diritto del Parte_1 medesimo di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. il
19/12/2024, il ricorrente, ha impugnato il Parte_1 provvedimento del Questore di Bologna del 25/8/2023, notificatogli in data 10/12/2024, con il quale è stata rigettata la sua richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c), D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 5/9/2019, in quanto convivente con il padre, cittadino marocchino Persona_1 naturalizzato italiano.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via preliminare, la sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale di accertare e dichiarare la sussistenza di una causa di inespellibilità ex art. 19 c. 2 lett. c) DLGS 286/98 nei confronti del sig. ed il diritto del medesimo di ottenere un Parte_1 permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
in via subordinata: accertare
e dichiarare la sussistenza di una causa di inespellibilità o comunque di una causa di non respingimento ex art. 19 c.
1.1 DLGS 286/98 – ante riforma D.L. 20/23, nei confronti del sig. ed il diritto Parte_1 del medesimo di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
2. La Questura - premesso che il richiedente aveva dei precedenti penali per essere stato condannato dal 2012 al 2023 plurime volte per diversi reati di grave allarme sociale, e soprattutto per essere stato condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 DPR 309/90 in forma continuata,
Pagina 2 con sentenza della Corte di appello di Bologna irrevocabile del
23/07/2020, alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione e alla multa di euro
14.000 - ha rifiutato la richiesta di permesso di soggiorno. L'autorità amministrativa ha giustificato tale rifiuto in ragione della pericolosità del ricorrente, sostenendo che i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto devono soddisfare, comunque, i requisiti previsti in via generale, per il rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno, dagli artt. 4 comma
3 e art. 5 commi 5 e 5-bis del D.lgs. 286/98. Tali requisiti sarebbero assenti nel caso di specie, stante i suddetti precedenti per condotte criminose molto gravi, che sarebbero manifestazione di una personalità fortemente incline a delinquere. La Questura ha altresì richiamato l'art. 13, comma 2 lettera c) del T.U. 286/98, norma che prevede l'espulsione per le persone pericolose per la sicurezza pubblica.
L'organo amministrativo ha, infine, escluso la sussistenza del requisito della convivenza con il padre italiano naturalizzato, avendo lo stesso lasciato il Territorio dello Stato in data 24.05.2023.
3. La parte ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato, in base alle seguenti considerazioni:
- sebbene le sentenze di condanna inflitte al ricorrente possano – ad una disamina superficiale e meramente cartolare – indurre a formulare un giudizio di pericolosità sociale, tuttavia la valutazione delle condizioni personali del ricorrente nella loro globalità e rapportate all'attualità dovrebbero condurre ad una diversa conclusione, posto che l'ultimo Co contatto con l risale ad un lustro addietro. Il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale, avendo ad oggetto il futuro comportamento del ricorrente, imporrebbe la valutazione della complessiva personalità del soggetto, con una prognosi circa l'eventuale ricaduta nel reato basata su circostanze oggettive attuali;
- seppur in presenza di precedenti penali – anche gravi –
l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque valutare tutti gli elementi indicati dall'art. 5 c. 5 T.U.I., prima di pronunciarsi in senso negativo.
La valutazione di cui all' art. 5 c. 5 T.U.I., nel caso di specie, dovrebbe
Pagina 3 necessariamente essere resa a seguito di accurata analisi di numerosi elementi quali il tempo di permanenza sul T.N. (quantomeno 16 anni)
e la presenza di legami familiari in Italia, in particolare quello con il padre, (ALL. 6), cittadino italiano, il nucleo Persona_1 familiare creato dal ricorrente con la compagna,
[...]
(ALL. 7) e le figlie Controparte_3 Persona_2 nata a [...] il [...] e , nata a Persona_3
Bologna il 10.01.2023;
- la difesa ha evidenziato altresì che le condotte criminose risalgono ad un arco temporale che avrebbe visto il ricorrente affetto da grave tossicodipendenza, condizione trattata efficacemente su base volontaria da parte del ricorrente, e oggi completamente superata;
- il Tribunale di Sorveglianza, in data 29.04.2021 con l'ordinanza
1962/2021 (ALL. 14), nel valutare la personalità del si è Pt_1 espresso nei seguenti termini: “Nella relazione dell'U.E.P.E. di Bologna in atti si evidenzia che il è giunto in Italia dal Marocco nel Pt_1
2008, per ricongiungersi al padre, all'epoca già residente in Italia e occupato come muratore. Rimasto orfano di madre nel 2014, aveva iniziato un percorso deviante, che lo aveva portato a commettere reati. Nel 2019 aveva avviato un percorso terapeutico presso il SerT.
Attualmente risiede con il padre, pensionato, in un alloggio di edilizia popolare in Bologna, via F. Bolognese 32. Viene sostenuto economicamente sia dallo stesso padre, che da un fratello, anch'egli residente a [...]. Pur essendo privo attualmente di lavoro, dal
03.05.2021 dovrà iniziare un tirocinio formativo presso la cooperativa
“Eta Beta” di Bologna, al fine di acquisire una specializzazione nel settore di cura del verde. Nella relazione del SerT di Bologna, allegata, infine si conferma che il è in carico al servizio da aprile 2019 e Pt_1 attualmente sta svolgendo un programma terapeutico territoriale, con controlli periodici, colloqui di sostegno e terapia farmacologica.”;
- nella relazione anamnestica (ALL. 15) redatta dal SerDP Navile di
Bologna in data 13.12.2024 si legge che il ricorrente “è stato in carico
Pagina 4 a questo servizio da aprile 2019 a giugno 2024 per problematiche riguardanti il consumo di sostanze (alcol e cocaina);
- in merito alla prova della convivenza del ricorrente con il padre naturalizzato italiano, la difesa ha osservato che è Persona_1 attualmente residente e dimorante unitamente al figlio in Bologna alla via Franco Bolognese 32 (ALL. 10), e che lo stesso si è assentato dalla sua residenza per un breve periodo di vacanza, essendo un pensionato.
4. Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
5. Con decreto del 31/1/2025, l'intestato Tribunale di Bologna, all'esito dell'audizione del ricorrente e del di lui padre, ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, evidenziando come il rimpatrio dello stesso ne avrebbe pregiudicato irrimediabilmente il diritto all'unità familiare.
Sono stati acquisiti il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del ricorrente.
6.All'udienza del 5 giugno 2025 il difensore ha insistito nel ricorso, ribadendo che il percorso presso il SerD si è da tempo concluso e che il lavora presso la cooperativa sociale Eta Beta, percependo uno Pt_1 stipendio di circa € 1000,00 al mese. Il ricorrente, sentito dal giudice, ha dichiarato di aver chiuso con l'esperienza passata di tossicodipendente e di non fare più uso di sostanze stupefacenti.
La Giudice ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
****
7. Preliminarmente, si osserva che la domanda formulata in via subordinata di riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. Contr 19 comma 1.1. seconda parte determina la competenza di questo
Tribunale, a conoscere del presente giudizio, in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 3 comma 4 bis DL 13/2017, convertito, con modifiche, dalla
L.40/2017.
Pagina 5 8. Ritiene il Collegio che le conclusioni, cui è pervenuta l'Amministrazione resistente, non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento del permesso per motivi familiari ai sensi dell'art.19/II lett. c), D. Lgs n. 286/98, che detta una particolare disciplina di favore per lo straniero, giustificata dal requisito della sua convivenza con un parente, entro il secondo grado, di nazionalità italiana.
9. Non sembrano potersi nutrire dubbi sul fatto che il ricorrente conviva con il padre, in via Bolognese n.32 a Bologna. Oltre che dal certificato di residenza in atti, la circostanza è stata confermata dal genitore del ricorrente, che ha reso dichiarazioni testimoniali Persona_1 avanti al Giudice, affermando che il figlio vive con lui sin dall'età di 17 anni e che ora abitano insieme a lui anche la moglie e le due figlie, nate da poco.
10. Il Tribunale, con riguardo alle cause ostative al riconoscimento del permesso di soggiorno agli stranieri conviventi con parenti, entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, previste espressamente dall'art. 19, secondo comma TUI, ritiene di aderire al prevalente orientamento della S.C. che, riferendosi alla locuzione “salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1,..” ha ravvisato il potere- dovere dell'autorità amministrativa e, quindi, poi del giudice di valutare la pericolosità del richiedente tenendo presente che la norma citata “contiene un parametro ai fini della valutazione della pericolosità sociale nettamente
«più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi, ma comuni, che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre
l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso.”
La S.C. (n.14159/2017) ha enunciato, quindi, il seguente principio di diritto: “In tema di immigrazione, allorché lo straniero domandi il
Pagina 6 permesso di soggiorno in qualità di marito convivente con una cittadina italiana, e dunque si verifichi la condizione di inespellibilità di cui all'art.
19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, la condizione ostativa al rilascio del permesso, costituita dalla pericolosità sociale, può essere desunta unicamente dal parametro normativo costituito dai motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato di cui all'art. 13, comma 1, del menzionato d.lgs., non essendo sufficiente ad integrare tale condizione la commissione di reati gravi ma comuni che non appaiano indicatori di questo peculiare profilo di pericolosità.” (in tal senso Cass. n. 701/2018 e anche la più risalente Cass. n.20179/2011, che nell'enunciare il principio suddetto ha chiarito che l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato possono ritenersi in pericolo di fronte ad un terrorista, o a un criminale seriale ovvero ad un soggetto appartenente alla criminalità organizzata).
11. Non può prescindersi, pertanto, anche con riferimento al permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente (ai sensi dell'art. 19/II, lett. C), TUI) dalla valutazione della pericolosità di questi, alla luce dei criteri dettati dal medesimo art. 19 secondo comma TUI, con la conseguenza che non è sufficiente fare riferimento ai precedenti penali o alla frequentazione di pregiudicati “atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 TUI.” (cfr.
Cass. Cit. n.14159/2017)
Inoltre, trova comunque applicazione, nel caso di specie, anche il disposto di cui all'art. 5 quinto comma TUI, come integrato dalla pronuncia interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale n. 202/2013, secondo cui, nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego del permesso di soggiorno dello straniero, che ha esercitato il diritto al ricongiungimento famigliare ovvero del famigliare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato, deve tenersi conto anche “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
Pagina 7 familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
12. Il Tribunale osserva, inoltre, che secondo il costante orientamento della S.C., la valutazione di pericolosità del ricorrente deve essere compiuta al momento della decisione e deve quindi avere il requisito dell'attualità, non tollerando la materia che riguarda i diritti inviolabili della persona alcuna forma di automatismo (cfr. Cass. n.23597/2023 in tema di riconoscimento della protezione umanitaria, ma che esprime principi che devono trovare applicazione anche nel caso di specie.)
13.Venendo, dunque, ad esaminare la situazione personale del Pt_1 deve osservarsi che egli è giunto in Italia in giovanissima età per ricongiungersi con il padre. Egli ha commesso reati di una certa gravità
(reiterate violazioni degli artt. 624, 628 e 648 c.c. e della normativa sulla detenzione di sostanze stupefacenti) nell'arco temporale intercorso tra il
2011 e il 2019.
A partire dal 2019 il ricorrente, come risulta dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti non ha più commesso delitti della medesima natura (con eccezione per una guida in stato di ebrezza del
2023) e dalla documentazione in atti è emerso, altresì, che lo stesso si è in tale periodo affrancato dalla sua condizione di tossicodipendente, seguendo in modo diligente il programma terapeutico del SerD, che ha redatto una relazione conclusiva del percorso seguito, con esito positivo.
Attualmente il ricorrente lavora con regolare contratto a tempo indeterminato, ha una compagna e due figlie in tenera età.
Può ritenersi, pertanto, che egli abbia dato prova del buon esito del percorso rieducativo intrapreso durante l'espiazione della pena (pena detentiva sostituita con l'affidamento in prova ai servizi sociali in forza di ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 29/4/2021), imprimendo alla sua vita un indirizzo diverso dal passato. Nell'ultimo anno e mezzo il giovane è diventato padre e ha una compagna, la madre delle sue due figlie.
Pagina 8 Come già osservato ha una stabilità lavorativa, regolarmente assunto dalla cooperativa sociale Eta Beta, dove lavora anche la compagna, ed è quindi in grado di contribuire al mantenimento della propria famiglia.
Può formularsi, pertanto, allo stato una prognosi favorevole circa il comportamento, maturo e rispettoso delle regole della convivenza civile, che nel futuro il ricorrente terrà, in considerazioni delle responsabilità assunte rispetto ai componenti del nuovo nucleo famigliare, che egli ha costituito.
Quindi - fermo restando che l'accertamento in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato tanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto - il bilanciamento tra gli interessi pubblici e gli interessi alla vita privata e familiare dello straniero non può che condurre alla prevalenza di questi ultimi, considerato il legame che il ricorrente ha con l'unico dei suoi genitori rimasto in vita e con il quale convive, oltre che la data risalente e la natura dei precedenti penali come sopra descritti, commessi in tempi in cui il ricorrente era tossicodipendente.
Quanto ai legami con il paese di origine, deve ribadirsi che il ricorrente è giunto in Italia giovanissimo e il lungo tempo trascorso sul territorio nazionale ha determinato la recisione di qualsiasi collegamento con il
Marocco, paese che è a lui, ormai, completamente estraneo.
14. Deve, dunque, concludersi che il ricorrente ha diritto di conseguire il titolo di soggiorno richiesto in via principale.
Le superiori considerazioni esimono il collegio dall'esame della domanda di protezione speciale avanzata in via subordinata.
15. In punto di regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, data la particolare natura delle considerazioni svolte in punto di pericolosità, che prendono le mosse da circostanze verificatesi anche in epoca successiva al provvedimento di diniego adottato dalla Questura,
Pagina 9 sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e
ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19/II lett.c) TUI;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 3 luglio
2025.
La Giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Cristina Reggiani Giudice rel. dott. Angela Baraldi Giudice
all'esito della discussione all'udienza del 5 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18101/2024 promossa da: assistito dall'avv. Giovanni Sammarco Parte_1
RICORRENTE contro a mezzo dell'Avvocatura di Stato Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “in via preliminare: concedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento della Questura di
Bologna emesso nei riguardi del sig. per le Parte_1 ragioni esposte in narrativa;
in via principale: accertare e dichiarare la sussistenza di una causa di inespellibilità ex art. 19 c. 2 lett. C)
DLGS 286/98 nei confronti del sig. ed il diritto Parte_1 del medesimo di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
in via subordinata: accertare e dichiarare la sussistenza di
Pagina 1 una causa di inespellibilità o comunque di una causa di non respingimento ex art. 19 c.
1.1 DLGS 286/98 – ante riforma D.L.
20/23, nei confronti del sig. ed il diritto del Parte_1 medesimo di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. il
19/12/2024, il ricorrente, ha impugnato il Parte_1 provvedimento del Questore di Bologna del 25/8/2023, notificatogli in data 10/12/2024, con il quale è stata rigettata la sua richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c), D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 5/9/2019, in quanto convivente con il padre, cittadino marocchino Persona_1 naturalizzato italiano.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via preliminare, la sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale di accertare e dichiarare la sussistenza di una causa di inespellibilità ex art. 19 c. 2 lett. c) DLGS 286/98 nei confronti del sig. ed il diritto del medesimo di ottenere un Parte_1 permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
in via subordinata: accertare
e dichiarare la sussistenza di una causa di inespellibilità o comunque di una causa di non respingimento ex art. 19 c.
1.1 DLGS 286/98 – ante riforma D.L. 20/23, nei confronti del sig. ed il diritto Parte_1 del medesimo di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
2. La Questura - premesso che il richiedente aveva dei precedenti penali per essere stato condannato dal 2012 al 2023 plurime volte per diversi reati di grave allarme sociale, e soprattutto per essere stato condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 DPR 309/90 in forma continuata,
Pagina 2 con sentenza della Corte di appello di Bologna irrevocabile del
23/07/2020, alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione e alla multa di euro
14.000 - ha rifiutato la richiesta di permesso di soggiorno. L'autorità amministrativa ha giustificato tale rifiuto in ragione della pericolosità del ricorrente, sostenendo che i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto devono soddisfare, comunque, i requisiti previsti in via generale, per il rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno, dagli artt. 4 comma
3 e art. 5 commi 5 e 5-bis del D.lgs. 286/98. Tali requisiti sarebbero assenti nel caso di specie, stante i suddetti precedenti per condotte criminose molto gravi, che sarebbero manifestazione di una personalità fortemente incline a delinquere. La Questura ha altresì richiamato l'art. 13, comma 2 lettera c) del T.U. 286/98, norma che prevede l'espulsione per le persone pericolose per la sicurezza pubblica.
L'organo amministrativo ha, infine, escluso la sussistenza del requisito della convivenza con il padre italiano naturalizzato, avendo lo stesso lasciato il Territorio dello Stato in data 24.05.2023.
3. La parte ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato, in base alle seguenti considerazioni:
- sebbene le sentenze di condanna inflitte al ricorrente possano – ad una disamina superficiale e meramente cartolare – indurre a formulare un giudizio di pericolosità sociale, tuttavia la valutazione delle condizioni personali del ricorrente nella loro globalità e rapportate all'attualità dovrebbero condurre ad una diversa conclusione, posto che l'ultimo Co contatto con l risale ad un lustro addietro. Il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale, avendo ad oggetto il futuro comportamento del ricorrente, imporrebbe la valutazione della complessiva personalità del soggetto, con una prognosi circa l'eventuale ricaduta nel reato basata su circostanze oggettive attuali;
- seppur in presenza di precedenti penali – anche gravi –
l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque valutare tutti gli elementi indicati dall'art. 5 c. 5 T.U.I., prima di pronunciarsi in senso negativo.
La valutazione di cui all' art. 5 c. 5 T.U.I., nel caso di specie, dovrebbe
Pagina 3 necessariamente essere resa a seguito di accurata analisi di numerosi elementi quali il tempo di permanenza sul T.N. (quantomeno 16 anni)
e la presenza di legami familiari in Italia, in particolare quello con il padre, (ALL. 6), cittadino italiano, il nucleo Persona_1 familiare creato dal ricorrente con la compagna,
[...]
(ALL. 7) e le figlie Controparte_3 Persona_2 nata a [...] il [...] e , nata a Persona_3
Bologna il 10.01.2023;
- la difesa ha evidenziato altresì che le condotte criminose risalgono ad un arco temporale che avrebbe visto il ricorrente affetto da grave tossicodipendenza, condizione trattata efficacemente su base volontaria da parte del ricorrente, e oggi completamente superata;
- il Tribunale di Sorveglianza, in data 29.04.2021 con l'ordinanza
1962/2021 (ALL. 14), nel valutare la personalità del si è Pt_1 espresso nei seguenti termini: “Nella relazione dell'U.E.P.E. di Bologna in atti si evidenzia che il è giunto in Italia dal Marocco nel Pt_1
2008, per ricongiungersi al padre, all'epoca già residente in Italia e occupato come muratore. Rimasto orfano di madre nel 2014, aveva iniziato un percorso deviante, che lo aveva portato a commettere reati. Nel 2019 aveva avviato un percorso terapeutico presso il SerT.
Attualmente risiede con il padre, pensionato, in un alloggio di edilizia popolare in Bologna, via F. Bolognese 32. Viene sostenuto economicamente sia dallo stesso padre, che da un fratello, anch'egli residente a [...]. Pur essendo privo attualmente di lavoro, dal
03.05.2021 dovrà iniziare un tirocinio formativo presso la cooperativa
“Eta Beta” di Bologna, al fine di acquisire una specializzazione nel settore di cura del verde. Nella relazione del SerT di Bologna, allegata, infine si conferma che il è in carico al servizio da aprile 2019 e Pt_1 attualmente sta svolgendo un programma terapeutico territoriale, con controlli periodici, colloqui di sostegno e terapia farmacologica.”;
- nella relazione anamnestica (ALL. 15) redatta dal SerDP Navile di
Bologna in data 13.12.2024 si legge che il ricorrente “è stato in carico
Pagina 4 a questo servizio da aprile 2019 a giugno 2024 per problematiche riguardanti il consumo di sostanze (alcol e cocaina);
- in merito alla prova della convivenza del ricorrente con il padre naturalizzato italiano, la difesa ha osservato che è Persona_1 attualmente residente e dimorante unitamente al figlio in Bologna alla via Franco Bolognese 32 (ALL. 10), e che lo stesso si è assentato dalla sua residenza per un breve periodo di vacanza, essendo un pensionato.
4. Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
5. Con decreto del 31/1/2025, l'intestato Tribunale di Bologna, all'esito dell'audizione del ricorrente e del di lui padre, ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, evidenziando come il rimpatrio dello stesso ne avrebbe pregiudicato irrimediabilmente il diritto all'unità familiare.
Sono stati acquisiti il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del ricorrente.
6.All'udienza del 5 giugno 2025 il difensore ha insistito nel ricorso, ribadendo che il percorso presso il SerD si è da tempo concluso e che il lavora presso la cooperativa sociale Eta Beta, percependo uno Pt_1 stipendio di circa € 1000,00 al mese. Il ricorrente, sentito dal giudice, ha dichiarato di aver chiuso con l'esperienza passata di tossicodipendente e di non fare più uso di sostanze stupefacenti.
La Giudice ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
****
7. Preliminarmente, si osserva che la domanda formulata in via subordinata di riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. Contr 19 comma 1.1. seconda parte determina la competenza di questo
Tribunale, a conoscere del presente giudizio, in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 3 comma 4 bis DL 13/2017, convertito, con modifiche, dalla
L.40/2017.
Pagina 5 8. Ritiene il Collegio che le conclusioni, cui è pervenuta l'Amministrazione resistente, non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento del permesso per motivi familiari ai sensi dell'art.19/II lett. c), D. Lgs n. 286/98, che detta una particolare disciplina di favore per lo straniero, giustificata dal requisito della sua convivenza con un parente, entro il secondo grado, di nazionalità italiana.
9. Non sembrano potersi nutrire dubbi sul fatto che il ricorrente conviva con il padre, in via Bolognese n.32 a Bologna. Oltre che dal certificato di residenza in atti, la circostanza è stata confermata dal genitore del ricorrente, che ha reso dichiarazioni testimoniali Persona_1 avanti al Giudice, affermando che il figlio vive con lui sin dall'età di 17 anni e che ora abitano insieme a lui anche la moglie e le due figlie, nate da poco.
10. Il Tribunale, con riguardo alle cause ostative al riconoscimento del permesso di soggiorno agli stranieri conviventi con parenti, entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, previste espressamente dall'art. 19, secondo comma TUI, ritiene di aderire al prevalente orientamento della S.C. che, riferendosi alla locuzione “salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1,..” ha ravvisato il potere- dovere dell'autorità amministrativa e, quindi, poi del giudice di valutare la pericolosità del richiedente tenendo presente che la norma citata “contiene un parametro ai fini della valutazione della pericolosità sociale nettamente
«più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi, ma comuni, che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre
l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso.”
La S.C. (n.14159/2017) ha enunciato, quindi, il seguente principio di diritto: “In tema di immigrazione, allorché lo straniero domandi il
Pagina 6 permesso di soggiorno in qualità di marito convivente con una cittadina italiana, e dunque si verifichi la condizione di inespellibilità di cui all'art.
19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, la condizione ostativa al rilascio del permesso, costituita dalla pericolosità sociale, può essere desunta unicamente dal parametro normativo costituito dai motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato di cui all'art. 13, comma 1, del menzionato d.lgs., non essendo sufficiente ad integrare tale condizione la commissione di reati gravi ma comuni che non appaiano indicatori di questo peculiare profilo di pericolosità.” (in tal senso Cass. n. 701/2018 e anche la più risalente Cass. n.20179/2011, che nell'enunciare il principio suddetto ha chiarito che l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato possono ritenersi in pericolo di fronte ad un terrorista, o a un criminale seriale ovvero ad un soggetto appartenente alla criminalità organizzata).
11. Non può prescindersi, pertanto, anche con riferimento al permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente (ai sensi dell'art. 19/II, lett. C), TUI) dalla valutazione della pericolosità di questi, alla luce dei criteri dettati dal medesimo art. 19 secondo comma TUI, con la conseguenza che non è sufficiente fare riferimento ai precedenti penali o alla frequentazione di pregiudicati “atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 TUI.” (cfr.
Cass. Cit. n.14159/2017)
Inoltre, trova comunque applicazione, nel caso di specie, anche il disposto di cui all'art. 5 quinto comma TUI, come integrato dalla pronuncia interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale n. 202/2013, secondo cui, nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego del permesso di soggiorno dello straniero, che ha esercitato il diritto al ricongiungimento famigliare ovvero del famigliare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato, deve tenersi conto anche “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
Pagina 7 familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
12. Il Tribunale osserva, inoltre, che secondo il costante orientamento della S.C., la valutazione di pericolosità del ricorrente deve essere compiuta al momento della decisione e deve quindi avere il requisito dell'attualità, non tollerando la materia che riguarda i diritti inviolabili della persona alcuna forma di automatismo (cfr. Cass. n.23597/2023 in tema di riconoscimento della protezione umanitaria, ma che esprime principi che devono trovare applicazione anche nel caso di specie.)
13.Venendo, dunque, ad esaminare la situazione personale del Pt_1 deve osservarsi che egli è giunto in Italia in giovanissima età per ricongiungersi con il padre. Egli ha commesso reati di una certa gravità
(reiterate violazioni degli artt. 624, 628 e 648 c.c. e della normativa sulla detenzione di sostanze stupefacenti) nell'arco temporale intercorso tra il
2011 e il 2019.
A partire dal 2019 il ricorrente, come risulta dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti non ha più commesso delitti della medesima natura (con eccezione per una guida in stato di ebrezza del
2023) e dalla documentazione in atti è emerso, altresì, che lo stesso si è in tale periodo affrancato dalla sua condizione di tossicodipendente, seguendo in modo diligente il programma terapeutico del SerD, che ha redatto una relazione conclusiva del percorso seguito, con esito positivo.
Attualmente il ricorrente lavora con regolare contratto a tempo indeterminato, ha una compagna e due figlie in tenera età.
Può ritenersi, pertanto, che egli abbia dato prova del buon esito del percorso rieducativo intrapreso durante l'espiazione della pena (pena detentiva sostituita con l'affidamento in prova ai servizi sociali in forza di ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 29/4/2021), imprimendo alla sua vita un indirizzo diverso dal passato. Nell'ultimo anno e mezzo il giovane è diventato padre e ha una compagna, la madre delle sue due figlie.
Pagina 8 Come già osservato ha una stabilità lavorativa, regolarmente assunto dalla cooperativa sociale Eta Beta, dove lavora anche la compagna, ed è quindi in grado di contribuire al mantenimento della propria famiglia.
Può formularsi, pertanto, allo stato una prognosi favorevole circa il comportamento, maturo e rispettoso delle regole della convivenza civile, che nel futuro il ricorrente terrà, in considerazioni delle responsabilità assunte rispetto ai componenti del nuovo nucleo famigliare, che egli ha costituito.
Quindi - fermo restando che l'accertamento in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato tanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto - il bilanciamento tra gli interessi pubblici e gli interessi alla vita privata e familiare dello straniero non può che condurre alla prevalenza di questi ultimi, considerato il legame che il ricorrente ha con l'unico dei suoi genitori rimasto in vita e con il quale convive, oltre che la data risalente e la natura dei precedenti penali come sopra descritti, commessi in tempi in cui il ricorrente era tossicodipendente.
Quanto ai legami con il paese di origine, deve ribadirsi che il ricorrente è giunto in Italia giovanissimo e il lungo tempo trascorso sul territorio nazionale ha determinato la recisione di qualsiasi collegamento con il
Marocco, paese che è a lui, ormai, completamente estraneo.
14. Deve, dunque, concludersi che il ricorrente ha diritto di conseguire il titolo di soggiorno richiesto in via principale.
Le superiori considerazioni esimono il collegio dall'esame della domanda di protezione speciale avanzata in via subordinata.
15. In punto di regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, data la particolare natura delle considerazioni svolte in punto di pericolosità, che prendono le mosse da circostanze verificatesi anche in epoca successiva al provvedimento di diniego adottato dalla Questura,
Pagina 9 sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e
ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19/II lett.c) TUI;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 3 luglio
2025.
La Giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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