Sentenza 26 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/08/2004, n. 17006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17006 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AO TI, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi n. 48/c, presso lo studio dell'Avv. Sergio Mazzone che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
IU DI CA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di Villa Carpegna n. 42, presso lo studio dell'Avv. Enrico Petrucci, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Arseni del foro di Civitavecchia in forza di procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 944/2001 pubblicata il 16.3.2001. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22.1.2004 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Uditi i difensori delle parti.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Libertino Alberto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.12.1996, IA AO TI conveniva davanti al Tribunale di Roma il marito IU Di LO, chiedendo che venissero accertati e dichiarati l'acquisto alla comunione legale con quest'ultimo, al quale era unita in matrimonio dal 6.4.1967, degli immobili compresi nell'edificio di Via Villafranca Tirrena n. 45, intestati solamente al coniuge, nonché la comproprietà della quota di due terzi dell'azienda acquistata dal Di LO nel 1990.
Il convenuto, costituendosi, non si opponeva alla richiesta di accertamento e dichiarazione della comunione legale sugli immobili, mentre invece si opponeva alla pretesa che riguardava l'azienda suddetta, affermandone la sua esclusiva proprietà e precisando di esserne il solo gestore.
Il Tribunale adito, in composizione monocratica, con sentenza del 25.1/24.2.2000, rigettava la domanda relativa alla comunione degli immobili e dichiarava inammissibili le altre.
Avverso la decisione, proponeva appello la TI. Resisteva nel grado il Di LO.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 13.2/16.3.2001, in parziale riforma dell'impugnata pronuncia, che nel resto confermava, dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del primo grado del giudizio, regolate dal Tribunale secondo il criterio della soccombenza.
Assumeva, per quanto interessa, il secondo giudice:
a) che, con un primo ordine di motivi, la decisione gravata fosse stata censurata per avere attribuito alla volontà del Di LO l'opposizione alla domanda attorca di riconoscimento della comunione sugli appartamenti e sulle pertinenze intestati al convenuto, laddove la corretta interpretazione di tale volontà avrebbe dovuto rivelare al giudice preventivamente adito il riconoscimento appunto, da parte del medesimo convenuto, del diritto della TI, la cui domanda, di conseguenza, doveva essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse;
b) che, al riguardo, le espressioni letterali usate nella comparsa di costituzione e risposta del Di LO, sottoscritta dal solo procuratore munito di procura ad lites, non potessero andare al di là del significato attribuito loro dal Tribunale, secondo cui non opporsi all'accertamento e alla declaratoria di comunione dei beni significava consentire l'indagine giudiziale e disporsi ad accettarne i risultati anche se sfavorevoli all'attrice;
c) che l'interrogatorio libero reso dal convenuto, lungi dall'offrire elementi di chiarimento, aggravasse quel margine di incertezza sulla titolarità dei diritti che era il fondamento stesso della domanda di accertamento in ordine ai medesimi;
d) che, comunque, tutto il comportamento processuale della parte e del suo difensore risultasse di segno opposto all'ammissione dell'esistenza della comunione legale sugli appartamenti e sulle pertinenze;
e) che una siffatta conclusione escludesse ogni preclusiva pronuncia di carattere processuale e determinasse la valutazione del merito della vicenda, oggetto delle subordinate censure articolate all'appellante;
f) che anche siffatto riesame conducesse, tuttavia, all'esclusione di una comunione legale sopra i beni anzidetti, atteso che il terreno sul quale era stato edificato l'immobile in contestazione, acquistato anteriormente al 1975, non era mai caduto in comunione tra i coniugi, onde, per il principio generale dell'accessione di cui all'art. 934 c.c, la stessa sorte aveva subito la costruzione superficiaria.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la TI, deducendo cinque motivi di gravame, ai quali resiste il Di LO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere affermata rinvalidità della procura rilasciata dal controricorrente all'Avv. Enrico Petrucci in calce alla "comparsa di costituzione di nuovo difensore" depositata in cancelleria il 16.1.2004.
Nel giudizio di Cassazione, infatti, la procura speciale non può essere conferita in margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, terzo comma, c.p.c., nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta tale procura, con riguardo al giudizio anzidetto indica soltanto quelli dianzi specificati, onde, se la procura medesima non è rilasciata in occasione di simili atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83 c.p.c., ovvero con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, senza che a diversa conclusione possa pervenirsi nell'ipotesi in cui venga sostituito il difensore nominato con il ricorso o con il controricorso (nella specie, l'Avv. Antonio Arseni, giusta la procura speciale già apposta in calce al controricorso stesso), non rispondendo alla disciplina del giudizio di Cassazione il deposito di un atto, redatto dal nuovo difensore e sul quale venga apposta la procura speciale, del genere di quello di cui sopra (Cass. 9 ottobre 1997, n. 9799). Tanto premesso, si osserva che i primi quattro motivi di gravame sono inammissibili.
Giova, al riguardo, osservare che, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per Cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame (o del motivo di gravame) proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso (o del motivo di ricorso) non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (Cass. 18 aprile 1998, n. 3951; Cass. 28 agosto 1999, n. 9057; Cass. 23 aprile 2002, n. 5902). Nella specie, la Corte territoriale, chiamata ad esaminare le doglianze mosse dall'appellante, con un primo ordine di motivi, avverso la sentenza di primo grado "per aver attribuito alla volontà del Di LO la opposizione alla domanda attrice di riconoscimento della comunione sugli appartamenti e sulle pertinenze a lui intestati", sostenendosi dalla medesima appellante "che la corretta interpretazione di tale volontà avrebbe dovuto rivelare al primo giudice, senza alcun margine di incertezza, il riconoscimento, da parte del convenuto, del diritto dell'attrice, la cui domanda, di conseguenza, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse", ha escluso "ogni pronuncia preclusiva di carattere processuale" ed è quindi passata alla valutazione del merito della vicenda, disattendendo in particolare la possibilità di configurare una vera e propria "ammissione della esistenza della comunione legale sugli appartamenti e sulle pertinenze". A questi fini, detta Corte ha argomentato:
a) dal tenore (comprensivo vuoi della parte motiva vuoi della parte dispositiva) della comparsa di costituzione e risposta del Di LO, sottoscritta dal solo procuratore munito di procura ad lites;
b) dalle dichiarazioni rese dal convenuto all'udienza del 9.10.1997 in sede di interrogatorio libero;
c) dal fatto "che comunque tutto il comportamento processuale di tale parte (del medesimo convenuto, cioè), desumibile dalla opposizione alla prova dedotta dall'attrice, dal contenuto delle note conclusive e delle stesse dichiarazioni rese all'udienza di precisazione delle conclusioni, è di segno opposto alla ammissione della esistenza della comunione legale sugli appartamenti e sulle pertinenze". Si tratta, come è palese, di tre distinte ed autonome ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione sul punto controverso, segnatamente per quanto attiene all'ultima delle indicate ragioni, così come traspare, a questo proposito, vuoi dalla locuzione "comunque" impiegata da detto giudice in apertura del relativo passaggio della sentenza impugnata, vuoi dal fatto stesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, l'art. 116, secondo comma, c.p.c., il quale attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, va inteso nel senso che il comportamento di queste, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo attraverso il difensore, può ben costituire, in difetto di una gerarchia tra i vari mezzi di prova, unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice e non già soltanto uno strumento di valutazione degli elementi istruttori già acquisiti al processo medesimo (Cass. 23 aprile 1983, n. 2806; Cass. 24 novembre 1988, n. 6320; Cass. 13 luglio 1991, n. 7800; Cass. 5 gennaio 1995, n. 193; Cass. 26 marzo 1997, n. 2700; Cass. 16 luglio 2002, n. 10268; Cass. 19 luglio 2002, n. 10568). Per contro, l'odierna ricorrente, con il primo e con il secondo motivo di impugnazione, ha dedotto profili di censura relativi (esclusivamente) alla ratio decidendi sopra riportata alla lettera a), laddove, con il terzo e con il quarto motivo, ha dedotto profili di censura relativi (esclusivamente) alla ratio decidendi sopra riportata alla lettera b), senza che in alcuno di tali motivi siano state prospettate doglianze afferenti l'ultima - la terza, cioè, sopra riportata alla lettera c) - delle anzidette ragioni, onde, come accennato, ne va ritenuta l'inammissibilità.
Con il quinto motivo di gravame, lamenta la ricorrente omessa o insufficiente motivazione circa altro punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, deducendo:
a) che nel corso del giudizio di primo grado, l'attrice aveva prodotto in causa, tra l'altro, il contratto di appalto stipulato in data 16.4.1976 tra i fratelli Di LO e l'Impresa CO Quinto, per la costruzione dell'intera palazzina di Via Villafranca Tirrena;
b) che, essendo il Di LO, alla data di stipulazione del contratto, ormai per legge (e sin dall'anno precedente) in regime di comunione legale dei beni con la moglie, appariva di tutta evidenza come gli effetti attivi del contratto stesso, relativo alla realizzazione di un bene immobile, dovessero andare a vantaggio, quanto al 50% degli stessi, anche della TI;
c) che, concretizzandosi il contratto di appalto nell'acquisto di un bene (sia pure ancora da venire in esistenza) e partecipando ope legis al contratto medesimo la predetta TI in virtù dell'ormai operante nuovo regime patrimoniale della famiglia, la stessa veniva con ciò ad acquisire automaticamente la proprietà del 50% del bene sin dal momento della stipulazione dell'atto, ovvero la proprietà del 50% del solo fabbricato realizzato sull'area di Via Villafranca Tirrena, rimanendo quest'ultima, precedentemente acquistata, pur sempre di proprietà esclusiva (pro quota) del Di LO (e dei suoi fratelli);
d) che tale argomentazione era stata però disattesa dal Tribunale, mentre, a fronte dello specifico quinto motivo di appello sul punto, la Corte territoriale ha rigettato il gravame con laconica motivazione, senza minimamente adempiere al precetto di giustificare adeguatamente il mancato accoglimento delle considerazioni contenute nell'atto di appello.
Il motivo non è fondato.
Vale premettere come il giudice di secondo grado abbia al riguardo affermato:
1) che è pacifico vuoi che le parti contrassero matrimonio nel 1967, vuoi che il terreno su cui venne edificato l'immobile per cui è causa fu acquistato pro indiviso dal di LO e dai suoi fratelli nel 1973, vuoi che il manufatto trovò realizzazione mediante l'appalto dell'opera nel 1976, vuoi che la divisione del fabbricato tra i comproprietari ebbe luogo nel 1987;
2) che, per il principio generale dell'accessione di cui all'art. 934 c.c., il fabbricato segue la sorte del terreno, onde la costruzione realizzata durante il matrimonio sul suolo di proprietà esclusiva di un coniuge appartiene soltanto a questo, risolvendosi la tutela del coniuge non proprietario sul piano obbligatorio, in quanto quest'ultimo vanti e dimostri l'esistenza di un credito;
3) che tale soluzione rende insignificante, ai fini dell'assoggettamento della porzione del fabbricato di proprietà del Di LO alla comunione legale, ogni altra considerazione in merito alla data in cui la costruzione dell'edificio fu data in appalto, o in cui intervenne la divisione del fabbricato tra i fratelli Di LO, considerato, da un lato, che la realizzazione del manufatto non incide sulla titolarità del diritto sopra quest'ultimo, sempre riconducibile al principio superficies solo cedit e che, dall'altro lato, alla natura dichiarativa della divisione consegue la retroattività del titolo di proprietà dell'immobile al momento dell'acquisto del terreno;
4) che deve, quindi, farsi riferimento a quest'ultimo bene per l'accertamento della comunione legale;
5) che la data del matrimonio (1967) e dell'acquisto del terreno medesimo (1973) riconducono la fattispecie sotto la disciplina transitoria di cui alla seconda parte dell'art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, laddove la prima, relativa all'assoggettamento alla comunione dei beni acquistati successivamente all'entrata in vigore della citata legge (20 settembre 1975), è estranea al caso in esame, il quale riguarda beni acquistati prima di tale data;
6) che, ai fini della riconduzione di questi ultimi nella comunione legale, dalla disciplina transitoria sopra indicata è stato richiesto ai coniugi, entro la scadenza del 15 gennaio 1978, di stipulare una vera e propria convenzione, che, nella specie, non risulta però mai intervenuta tra le parti, onde il terreno in questione non è mai caduto in comunione tra loro e la stessa sorte, per il richiamato principio dell'accessione, ha subito la costruzione superficiaria.
Tanto premesso, si osserva:
a) che il giudice di appello, sulla base degli incensurati apprezzamenti di fatto sopra riportati al numero 1), ha preso le mosse dal corretto richiamo dell'enunciato, più volte ribadito da questa Corte (Cass. 25 novembre 1993, n. 1 1663; Cass. 27 gennaio 1996, n. 651; Cass. 8 maggio 1996, n. 4273; Cass. 22 aprile 1998, n. 4076; Cass. 11 agosto 1999, n. 8585), secondo cui il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in forza del quale il proprietario del suolo acquista ipso iure, al momento dell'incorporazione, la proprietà della costruzione edificata su di esso e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza necessità di un'apposita manifestazione di volontà, laddove gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, primo comma, lettera a), c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, onde, per verso, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione sopra riportati, mentre, per altro verso, la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano reale, nel senso che esso, in mancanza di un apposito titolo o di una specifica disposizione di legge, non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione, ma sul piano obbligatorio, nel senso che gli apporti alla realizzazione di quest'ultima, i quali per legge si presumono resi dal coniuge non proprietario, trovano corrispettivo in un suo credito verso l'altro, relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione medesima;
b) che detto giudice ha, quindi, del tutto correttamente fatto riferimento, "per l'accertamento della comunione legale", alla proprietà del terreno, giungendo all'affermazione, sulla base di un apprezzamento, del pari incensurato, condotto in relazione alla disciplina transitoria di cui all'art. 228 (seconda parte) della legge n. 151 del 1975, che "il terreno in questione non è mai caduto in comunione (tra le parti) ... e (che) per il principio dell'accessione la stessa sorte ha subito la costruzione superficiaria", onde la conclusione, meritevole di essere condivisa e di venire anzi estesa alle censure odierne (alle quali non soggiace l'ampia ed esauriente motivazione della Corte territoriale) dedotte dalla ricorrente, secondo la quale "Questa soluzione rende insignificante, al fine ... di un assoggettamento della porzione del fabbricato di proprietà del Di LO alla comunione legale, ogni altra considerazione in merito alla data in cui la costruzione dell'edificio venne data in appalto, ... considerato ... che la realizzazione del manufatto non incide sulla titolarità del diritto su quest'ultimo, sempre riconducibile al principio superficies solo cedit".
Il ricorso, pertanto, deve essere complessivamente rigettato. La sorte delle spese del giudizio di Cassazione segue il disposto dell'art. 385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per onorario, oltre il rimborso delle spese generali (nella misura forfetaria del dieci per cento sull'importo dell'onorario medesimo) e gli accessori (IVA e Cassa Previdenza Avvocati) dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per onorario, oltre il rimborso delle spese generali e gli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2004