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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 865/2021 del ruolo generale lavoro
TRA
, rappresentato e difeso come da procura Parte_1 alle liti in atti dall'avv. Antonio Panico, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato come in atti
appellante E
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv. Alba Di Lascio, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia n. 81, presso l'Avvocatura regionale appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 12/2016 emessa in data 7.01.2016 e pubblicata lo stesso giorno, non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1° febbraio 2018 adiva il giudice del Parte_1 lavoro del Tribunale di Napoli esponendo di avere prestato, a far data dal 1° giugno
1984, attività lavorativa subordinata in favore del Controparte_2
a seguito dell'evento sismico del 1980; di avere presentato
[...] istanza volta ad ottenere i benefici previsti dall'art. 12 della legge n. 730/1986, vale a dire l'immissione per i dipendenti del Commissariato di Governo in ruoli speciali istituiti dagli altri enti interessati alla ricostruzione;
che la aveva Controparte_1 approvato la l.r. n. 4/1990 e la l.r. n. 8/1990 con le quali aveva istituito i predetti ruoli speciali ad esaurimento;
di essere stato quindi inserito nel Ruolo generale dei dipendenti della;
che, nonostante l'art. 12, comma 4, della legge Controparte_1
n. 730/1986 prevedesse che il trattamento economico del personale immesso in servizio dovesse essere “rideterminato sulla base di un'anzianità pari al periodo di servizio prestato”, la Regione gli aveva inizialmente riconosciuto detta anzianità a decorrere soltanto dal 18 aprile 1990, senza computare il servizio prestato alle dipendenze del;
che la stessa aveva emesso una CP_2 CP_2 CP_1 serie di atti amministrativi volti a sanare detta situazione, riguardante numerose unità di personale, così riconoscendo il diritto dei dipendenti assunti ai sensi della legge n. 730/1986 ad ottenere “il trattamento economico derivante dal riequilibrio dell'anzianità pregressa” grazie all'art. 19 della l.r. n. 1/2007; che per l'esecuzione di tale disposizione era stata costituita un'apposita Commissione, le cui conclusioni erano state approvate dalla Giunta regionale con la delibera n. 840 del 30 dicembre
2011; che ciononostante la non aveva provveduto a ricalcolare il trattamento CP_1 economico a lui spettante, con particolare riferimento agli aumenti della retribuzione individuale di anzianità, maturati in forza dell'art. 30 della l.r. n. 27/1984, dell'art. 33 della l.r. n. 23/1989 e dell'art. 42 della l.r. n. 12/1991; che, pertanto egli non aveva percepito e continuava a non percepire la retribuzione dovuta in ragione dell'anzianità di servizio maturata e riconosciuta dallo stesso datore di lavoro.
Tanto premesso, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, lamentava l'erronea determinazione della retribuzione individuale di anzianità, vantando il diritto alla percezione di differenze retributive quantificate nell'importo annuo di euro
586,32, per un importo complessivo di euro 10.893,98 oltre interessi legali sulle somme rivalutate con detrazione della rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, come da conteggi allegati, vinte le spese con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la CP_1 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore del giudice
[...] amministrativo, trattandosi di questione riguardante il periodo anteriore alla data del
30 giugno 1998; nel merito, sosteneva la correttezza della propria condotta alla luce prima della normativa susseguitasi nel tempo, con particolare riferimento al d.P.R. n.
333/1990 ed al d.l. n. 384/1992 come interpretato autenticamente dall'art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 e quindi della contrattazione collettiva successiva;
eccepiva, infine, l'incumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria.
La causa era decisa con la sentenza n. 5148/2020 del 27.10.2020 che respingeva il ricorso compensando le spese processuali. In particolare, affermata la giurisdizione del GO, il Tribunale affermava la parziale prescrizione dei crediti attivati. Riteneva inoltre che, in forza dell'inquadramento del ricorrente nella quarta qualifica funzionale, sulla base dell'integrale computo dei servizi utili prestati presso la struttura commissariale, ovvero fin dal 6.06.1984, l'Amministrazione aveva pertanto correttamente determinato la retribuzione individuale di anzianità maturata dal ricorrente (fino al 31.12.1990, ai sensi del richiamato art. 51, comma 3, della legge
388/2000), ai sensi delle seguenti norme: art. 41 del D.P.R. n. 347/1983 (per quanto qui rileva vds comma 10 ovvero penultimo capoverso), art. 37 comma 1 del D.P.R.
494/1987, art. 44, commi 1 e 3, del dpr 333/90. In forza di tale combinato disposto normativo parte ricorrente correttamente percepiva l'importo annuo di € 315,96, somma ex lege spettante e regolarmente corrisposta per il periodo non coperto da prescrizione.
Con atto depositato presso questa Corte il 29.3.2021 il ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in ragione dei motivi di seguito riassunti.
Con il primo ha lamentato la violazione dell'art. 12 della legge n. 730/1986 essendo il giudice di prime cure caduto in equivoco con riguardo al fondamento della propria pretesa, non basata sulla delibera di Giunta n. 5285/1998, né sull'art. 19 della l.r.
n. 1/2007, né sulla l.r. n. 4/1990, ma appunto sulla lettera della legge statale, anche alla luce della circostanza che il rapporto intercorso con il Controparte_2 era stato pacificamente di natura subordinata, come allegato e come compiutamente dimostrato in via documentale.
Con un secondo motivo ha dedotto la fondatezza delle proprie domande anche in base alle ammissioni della stessa che aveva affermato negli scritti difensivi CP_1 di avere riconosciuto l'anzianità per il lavoro prestato alle dipendenze del ai soli fini giuridici e non anche economici, senza neppure Controparte_2 procedere alla contestazione dei conteggi contenuti in ricorso. Tutto ciò premesso, ha concluso richiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al difensore anticipatario.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1 richiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della trattazione scritta e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre premettere che, non avendo la inteso impugnare la sentenza di CP_1 primo grado, nonostante avesse originariamente contestato la giurisdizione del giudice ordinario, sulla questione si è formato il giudicato, essendosi il giudice espressamente pronunciato sul punto.
Va poi preliminarmente confermata la declaratoria di prescrizione parziale tempestivamente sollevata dall'Amministrazione convenuta in memoria difensiva.
Sono state infatti correttamente dichiarate prescritte dal Tribunale tutte le pretese economiche relative al periodo antecedente il quinquennio dalla data di notifica del ricorso avvenuta il 4.06.2018.
I decreti attuativi del comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 1/2007 si limitavano ad un mero riconoscimento giuridico del servizio prestato antecedentemente all'immissione nei ruoli regionali e non anche economica, come risulta dal chiaro testo della norma che prevede: “In applicazione del decreto legislativo 20 settembre 1999 n. 354 , art. 3 , comma 3 , al personale assunto ai sensi della L.R. 24 febbraio 1990 n. 8 e della L.R. 15 gennaio 1991 n. 1, il periodo prestato presso gli enti di provenienza antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, è riconosciuto ai soli fini giuridici”, sicché essi non rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione per il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità. E' inoltre evidente che almeno dal 2000, il ricorrente consapevole del proprio credito, ma anche in grado di contestarne l'ammontare o di rivendicarne il pagamento per il periodo pregresso;
l'inerzia è proseguita anche sopo gennaio 2000 quando, a suo dire (cf conteggi), gli veniva per la prima volta liquidata in busta paga la retribuzione individuale di anzianità, in misura peraltro inferiore a quella da lui ritenuta dovuta. In proposito, costituisce principio ormai acclarato quello per cui in tema di pubblico impiego i crediti retributivi, tra i quali devono annoverarsi anche i relativi accessori, sono soggetti alla prescrizione quinquennale e non a quella decennale, in quanto l'art. 2 l. 7 agosto 1985 n. 428, ha equiparato il regime dei crediti dei dipendenti pubblici alla disciplina generale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., il quale non prevede alcuna distinzione nell'ambito dei crediti di lavoro (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004 n. 6305). Sono state in sintesi correttamente dichiarate prescritte tutte le pretese precedenti il 4 giugno 2013, cioè tutte quelle relative al quinquennio antecedente la notifica del ricorso.
Tanto precisato, in relazione all'ambito temporale non coperto da prescrizione, osserva il collegio che l'odierno appellante, che ha pacificamente operato in regime di convenzione alle dipendenze del Controparte_2 nell'ambito delle opere realizzate in seguito agli eventi sismici dell'anno 1980, a mente della legge n. 219/1981, risulta essere stato immesso nei ruoli regionali a seguito di concorso riservato.
Orbene, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge n. 730/1986 si sarebbe dovuto riconoscergli un trattamento economico pari a quello iniziale del livello di inquadramento, rideterminato sulla base dell'anzianità maturata nel periodo di servizio prestato.
In sostanza, il servizio pregresso è stato, dunque, considerato dal legislatore primario ai fini economici, con effetti sul valore dell'anzianità e, quindi, sulla misura del livello retributivo spettante.
Sul punto deve osservarsi che la con le leggi regionali n. Controparte_1
27/1984, n. 23/1989 e n. 12/1991 ebbe a recepire il sistema di progressione economica concordato dalle parti sociali nel d.P.R. n. 347/1983 e seguenti, istitutivo dell'emolumento denominato inizialmente salario di anzianità, in seguito retribuzione individuale di anzianità (cd. r.i.a.), poi eliminato dall'art. 72 del d.lgs n. 29/1993.
La successiva contrattazione collettiva ha, quindi, stabilito che la r.i.a., ove spettante, costituisse un elemento della retribuzione.
Al , pertanto, al momento della immissione in ruolo, doveva essere Parte_1 corrisposta una retribuzione che, in applicazione della vigente disciplina di comparto, comprendesse la remunerazione prevista per l'anzianità pregressa, sebbene questa non fosse stata maturata alle dipendenze della Regione.
A tanto la non risulta avere adempiuto, come dimostra Controparte_1
l'adozione della delibera con la quale fu riconosciuto il diritto al computo ai soli fini economici dell'anzianità maturata in epoca precedente all'immissione in ruolo, demandandosi a successivi e separati decreti la specifica individuazione di quanto spettante ai singoli aventi diritto.
In seguito, in virtù della l.r. n. 1/2007, tale periodo è stato riconosciuto anche a fini giuridici, prevedendosi, per la individuazione della decorrenza, un particolare procedimento introdotto con domanda degli interessati a norma dell'art. 19, comma 4, della medesima legge regionale.
Il procedimento in questione è risultato essersi concluso solo nel 2011, con la delibera di Giunta n. 840 in precedenza citata che, nel caso di specie, ha individuato quale data di assunzione il 1° giugno 1984.
Ciò posto, il , con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1 sostanzialmente richiesto il ricalcolo del trattamento economico erogatogli, con particolare riferimento alla r.i.a., da computarsi, come notato, secondo l'anzianità pregressa, per come riconosciuta dallo stesso datore di lavoro.
La difesa della ha sostenuto l'infondatezza della pretesa Controparte_1 evidenziando come la l.r. n. 1/2007 attenga esclusivamente alla retrodatazione dell'anzianità a fini giuridici, laddove la r.i.a. sarebbe stata già correttamente calcolata in virtù della propria precedente delibera.
Tuttavia, nonostante l'eccezione di esatto adempimento formulata, la CP_1 nulla ha provato, non avendo esibito i provvedimenti volti al ricalcolo della retribuzione adottati a seguito del formale riconoscimento dell'anzianità sulla quale si controverte.
Tanto considerato, si deve concludere per la sussistenza del diritto del Parte_1 al ricalcolo della retribuzione individuale di anzianità con inclusione del periodo di rapporto alle dipendenze del . Controparte_2
Con riguardo alla quantificazione delle somme dovute, deve tenersi conto della pronuncia della Corte Costituzionale n.4\24 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, n. 3 della legge n. 388/2000 che, autodefinendosi norma di interpretazione autentica del d.l. n. 384/1992, art. 7, convertito nella legge n.
438/1992, ha specificato che la proroga al 31 dicembre 1993 – disposta da quest'ultima norma – della disciplina emanata sulla base dei predetti accordi non modificava la data del 31 dicembre 1990 già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale connesse alla maturazione di determinati periodi di anzianità; dalla norma dichiarata incostituzionale discendeva che fosse preclusa l'attribuzione ai dipendenti interessati di incrementi retributivi relativi a periodi di anzianità maturati successivamente alla suindicata scadenza, salvi gli effetti scaturenti da eventuali sentenze passate in giudicato.
La Corte Costituzionale in particolare ha ritenuto che “Nel caso in esame, l'art.
51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, lungi dall'aver assegnato all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, uno dei possibili significati normativi ad esso attribuibili, ha conferito allo stesso un nuovo significato che non era ricavabile dal testo della legge. 7.2.1.– Sul punto, occorre premettere che l'istituto della RIA era stato disciplinato dal d.P.R. n. 44 del 1990, il quale aveva recepito l'accordo sindacale del 26 settembre 1989 concernente il personale dei Ministeri e degli altri enti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68
(Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93). In particolare, l'art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 44 del 1990 aveva riconosciuto alcune maggiorazioni della RIA in favore del personale che «alla data del 1° gennaio 1990» avesse «acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio» o che avesse maturato «detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale»; nel successivo comma 5 era stato previsto il raddoppio o la quadruplicazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione della RIA al personale che, «nell'arco della vigenza contrattuale», avesse maturato, rispettivamente, «dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni». L'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, – tenendo «ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni» – ha prorogato al triennio 1991-1993 l'efficacia dell'intero d.P.R. n. 44 del 1990, la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990 (art. 1, comma 1, del d.P.R. citato). Alla luce di tale proroga legislativa, l'«arco della vigenza contrattuale» – cui facevano riferimento i citati commi 4 e 5 dell'art. 9 di tale d.P.R. ai fini della maturazione delle anzianità di servizio per il riconoscimento della maggiorazione della RIA – doveva chiaramente intendersi come riferito al nuovo termine di efficacia dello stesso d.P.R. (31 dicembre 1993) e non già al termine originariamente previsto (31 dicembre 1990).
D'altra parte, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, la disciplina di origine pattizia contenuta in tale decreto rappresentava un «unicum indivisibile» (Consiglio di Stato, sezione quarta, 17 ottobre 2000, n. 5522). Proprio in ragione di tale indivisibilità, l'eventuale volontà del legislatore di escludere dalla proroga alcuni istituti retributivi contenuti nel d.P.R. n. 44 del 1990 – come quelli legati alle maggiorazioni della RIA – avrebbe richiesto una esplicita previsione normativa, come
è peraltro avvenuto con riferimento alla disposizione che ha espressamente impedito, per esigenze di contenimento della spesa, l'operatività degli automatismi stipendiali per il solo anno 1993 (art. 7, comma 3, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito).
7.2.2.– In definitiva, stante l'assenza nell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, di qualsiasi dato testuale da cui potesse ricavarsi la volontà del legislatore di impedire l'operatività della disciplina sulla RIA nel triennio 1991-1993, l'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 – nell'escludere che la proroga del d.P.R. n. 44 del 1990 al 31 dicembre 1993 potesse estendere anche il termine per la maturazione delle anzianità di servizio ai fini delle maggiorazioni della RIA – ha attribuito retroattivamente alla disposizione originaria un nuovo significato, non rientrante tra quelli estraibili dal suo testo”.
Tenuto conto della pronuncia di illegittimità costituzionale appena esaminata, questa Corte ha affidato CTU contabile con la quale è stato richiesto al consulente, tenuto conto della decorrenza del beneficio dalla data di immissione nei ruoli regionali e della debenza al 31.12.1993 – determini gli importi spettanti ai ricorrenti a titolo di RIA, tenuto conto del servizio preruolo prestato presso l'ente convenzionato. Tenga conto della decisione della Corte Cost. n. 4\2024 in base alla quale il computo dell'anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per la maturazione dello scatto dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non si ferma al termine del 31 dicembre 1990 (come la L. 388/2000 “Legge finanziaria 2001” ha voluto intendere) ma comprende anche Il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992”.
Il Ctu ha dunque determinato gli importi a titolo di RIA già corrisposti dalla sulla base dei decreti di inquadramento in atti (acquisiti, ove Controparte_1 occorra, i cedolini di pagamento presso la ed ha indicato le differenze CP_1 dovute per il quinquennio antecedente alla notifica del ricorso giudiziale.
In particolare, ha fatto riferimento al Decreto Dirigenziale n.197 del 26/01/2010, avente per oggetto la presa d'atto dell'accoglimento, da parte della Commissione istituita con Decreto Assessorile n. 200 del 26.9.2008, dell'istanza del sig.
, di riconoscimento del periodo di servizio prestato presso gli enti di Parte_1 provenienza ai sensi dell'art. 19 comma 2 L.R. n.172007.
Per la determinazione del livello di inquadramento del sig. , si è tenuto Parte_1 presente quanto stabilito nel decreto dirigenziale n.189 del 24/04/2011, laddove si sancisce l'inquadramento dell'odierno ricorrente nel livello IV con decorrenza 06/06/1984.
Risulta quindi possibile determinare quanto spettante al sig. a titolo di Parte_1
RIA, confrontando quanto effettivamente percepito nel periodo di riferimento, a partire dai documenti versati in atti. A questo proposito si rileva che non è stata riscontrata alcuna somma corrisposta a titolo di RIA nei confronti del sig. Parte_1 per il periodo compreso tra il 18/04/1993 ed il 31/12/2017.
Limitandosi la condanna al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso giudiziale avvenuto in data 01/02/2018, le differenze retributive a titolo di RIA maturate in favore del risultano ammontare ad € 1.101,77. Parte_1
Tanto precisato, il risulta pertanto creditore a titolo di differenze sulla Parte_1 retribuzione individuale di anzianità nei confronti della della Controparte_1 complessiva somma di € 1.101,77 come sopra sviluppata, cui ai sensi del disposto dell'art. 22, comma, 36 della legge n. 724/1994 vanno aggiunti gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Quanto alle spese del giudizio, atteso il solo parziale accoglimento delle pretese inizialmente azionate ed in considerazione della novità e complessità delle questioni affrontate, esse possono essere compensate per la metà in relazione ad entrambi i gradi del giudizio e poste per la restante parte, liquidata come da dispositivo, a carico della con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi Controparte_1 anticipatario.
Spese di ctu liquidate come da separato decreto.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: a) in parziale accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata condanna la al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 1.101,77 a titolo di differenze sulla retribuzione individuale di anzianità, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
b) compensa per metà le spese del primo grado del giudizio e pone la restante parte, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge, a carico della
, con attribuzione;
compensa per metà le spese del presente grado Controparte_1 del giudizio e pone la restante parte, che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre accessori di legge, a carico della , con attribuzione. Controparte_1
c) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte appellata. Così deciso in Napoli in data 11.3.2025 Consigliere estensore Dott.ssa Chiara De Franco
Il Presidente Dr. Gennaro Iacone
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 865/2021 del ruolo generale lavoro
TRA
, rappresentato e difeso come da procura Parte_1 alle liti in atti dall'avv. Antonio Panico, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato come in atti
appellante E
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv. Alba Di Lascio, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia n. 81, presso l'Avvocatura regionale appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 12/2016 emessa in data 7.01.2016 e pubblicata lo stesso giorno, non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1° febbraio 2018 adiva il giudice del Parte_1 lavoro del Tribunale di Napoli esponendo di avere prestato, a far data dal 1° giugno
1984, attività lavorativa subordinata in favore del Controparte_2
a seguito dell'evento sismico del 1980; di avere presentato
[...] istanza volta ad ottenere i benefici previsti dall'art. 12 della legge n. 730/1986, vale a dire l'immissione per i dipendenti del Commissariato di Governo in ruoli speciali istituiti dagli altri enti interessati alla ricostruzione;
che la aveva Controparte_1 approvato la l.r. n. 4/1990 e la l.r. n. 8/1990 con le quali aveva istituito i predetti ruoli speciali ad esaurimento;
di essere stato quindi inserito nel Ruolo generale dei dipendenti della;
che, nonostante l'art. 12, comma 4, della legge Controparte_1
n. 730/1986 prevedesse che il trattamento economico del personale immesso in servizio dovesse essere “rideterminato sulla base di un'anzianità pari al periodo di servizio prestato”, la Regione gli aveva inizialmente riconosciuto detta anzianità a decorrere soltanto dal 18 aprile 1990, senza computare il servizio prestato alle dipendenze del;
che la stessa aveva emesso una CP_2 CP_2 CP_1 serie di atti amministrativi volti a sanare detta situazione, riguardante numerose unità di personale, così riconoscendo il diritto dei dipendenti assunti ai sensi della legge n. 730/1986 ad ottenere “il trattamento economico derivante dal riequilibrio dell'anzianità pregressa” grazie all'art. 19 della l.r. n. 1/2007; che per l'esecuzione di tale disposizione era stata costituita un'apposita Commissione, le cui conclusioni erano state approvate dalla Giunta regionale con la delibera n. 840 del 30 dicembre
2011; che ciononostante la non aveva provveduto a ricalcolare il trattamento CP_1 economico a lui spettante, con particolare riferimento agli aumenti della retribuzione individuale di anzianità, maturati in forza dell'art. 30 della l.r. n. 27/1984, dell'art. 33 della l.r. n. 23/1989 e dell'art. 42 della l.r. n. 12/1991; che, pertanto egli non aveva percepito e continuava a non percepire la retribuzione dovuta in ragione dell'anzianità di servizio maturata e riconosciuta dallo stesso datore di lavoro.
Tanto premesso, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, lamentava l'erronea determinazione della retribuzione individuale di anzianità, vantando il diritto alla percezione di differenze retributive quantificate nell'importo annuo di euro
586,32, per un importo complessivo di euro 10.893,98 oltre interessi legali sulle somme rivalutate con detrazione della rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, come da conteggi allegati, vinte le spese con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la CP_1 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore del giudice
[...] amministrativo, trattandosi di questione riguardante il periodo anteriore alla data del
30 giugno 1998; nel merito, sosteneva la correttezza della propria condotta alla luce prima della normativa susseguitasi nel tempo, con particolare riferimento al d.P.R. n.
333/1990 ed al d.l. n. 384/1992 come interpretato autenticamente dall'art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 e quindi della contrattazione collettiva successiva;
eccepiva, infine, l'incumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria.
La causa era decisa con la sentenza n. 5148/2020 del 27.10.2020 che respingeva il ricorso compensando le spese processuali. In particolare, affermata la giurisdizione del GO, il Tribunale affermava la parziale prescrizione dei crediti attivati. Riteneva inoltre che, in forza dell'inquadramento del ricorrente nella quarta qualifica funzionale, sulla base dell'integrale computo dei servizi utili prestati presso la struttura commissariale, ovvero fin dal 6.06.1984, l'Amministrazione aveva pertanto correttamente determinato la retribuzione individuale di anzianità maturata dal ricorrente (fino al 31.12.1990, ai sensi del richiamato art. 51, comma 3, della legge
388/2000), ai sensi delle seguenti norme: art. 41 del D.P.R. n. 347/1983 (per quanto qui rileva vds comma 10 ovvero penultimo capoverso), art. 37 comma 1 del D.P.R.
494/1987, art. 44, commi 1 e 3, del dpr 333/90. In forza di tale combinato disposto normativo parte ricorrente correttamente percepiva l'importo annuo di € 315,96, somma ex lege spettante e regolarmente corrisposta per il periodo non coperto da prescrizione.
Con atto depositato presso questa Corte il 29.3.2021 il ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in ragione dei motivi di seguito riassunti.
Con il primo ha lamentato la violazione dell'art. 12 della legge n. 730/1986 essendo il giudice di prime cure caduto in equivoco con riguardo al fondamento della propria pretesa, non basata sulla delibera di Giunta n. 5285/1998, né sull'art. 19 della l.r.
n. 1/2007, né sulla l.r. n. 4/1990, ma appunto sulla lettera della legge statale, anche alla luce della circostanza che il rapporto intercorso con il Controparte_2 era stato pacificamente di natura subordinata, come allegato e come compiutamente dimostrato in via documentale.
Con un secondo motivo ha dedotto la fondatezza delle proprie domande anche in base alle ammissioni della stessa che aveva affermato negli scritti difensivi CP_1 di avere riconosciuto l'anzianità per il lavoro prestato alle dipendenze del ai soli fini giuridici e non anche economici, senza neppure Controparte_2 procedere alla contestazione dei conteggi contenuti in ricorso. Tutto ciò premesso, ha concluso richiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al difensore anticipatario.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1 richiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della trattazione scritta e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre premettere che, non avendo la inteso impugnare la sentenza di CP_1 primo grado, nonostante avesse originariamente contestato la giurisdizione del giudice ordinario, sulla questione si è formato il giudicato, essendosi il giudice espressamente pronunciato sul punto.
Va poi preliminarmente confermata la declaratoria di prescrizione parziale tempestivamente sollevata dall'Amministrazione convenuta in memoria difensiva.
Sono state infatti correttamente dichiarate prescritte dal Tribunale tutte le pretese economiche relative al periodo antecedente il quinquennio dalla data di notifica del ricorso avvenuta il 4.06.2018.
I decreti attuativi del comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 1/2007 si limitavano ad un mero riconoscimento giuridico del servizio prestato antecedentemente all'immissione nei ruoli regionali e non anche economica, come risulta dal chiaro testo della norma che prevede: “In applicazione del decreto legislativo 20 settembre 1999 n. 354 , art. 3 , comma 3 , al personale assunto ai sensi della L.R. 24 febbraio 1990 n. 8 e della L.R. 15 gennaio 1991 n. 1, il periodo prestato presso gli enti di provenienza antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, è riconosciuto ai soli fini giuridici”, sicché essi non rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione per il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità. E' inoltre evidente che almeno dal 2000, il ricorrente consapevole del proprio credito, ma anche in grado di contestarne l'ammontare o di rivendicarne il pagamento per il periodo pregresso;
l'inerzia è proseguita anche sopo gennaio 2000 quando, a suo dire (cf conteggi), gli veniva per la prima volta liquidata in busta paga la retribuzione individuale di anzianità, in misura peraltro inferiore a quella da lui ritenuta dovuta. In proposito, costituisce principio ormai acclarato quello per cui in tema di pubblico impiego i crediti retributivi, tra i quali devono annoverarsi anche i relativi accessori, sono soggetti alla prescrizione quinquennale e non a quella decennale, in quanto l'art. 2 l. 7 agosto 1985 n. 428, ha equiparato il regime dei crediti dei dipendenti pubblici alla disciplina generale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., il quale non prevede alcuna distinzione nell'ambito dei crediti di lavoro (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004 n. 6305). Sono state in sintesi correttamente dichiarate prescritte tutte le pretese precedenti il 4 giugno 2013, cioè tutte quelle relative al quinquennio antecedente la notifica del ricorso.
Tanto precisato, in relazione all'ambito temporale non coperto da prescrizione, osserva il collegio che l'odierno appellante, che ha pacificamente operato in regime di convenzione alle dipendenze del Controparte_2 nell'ambito delle opere realizzate in seguito agli eventi sismici dell'anno 1980, a mente della legge n. 219/1981, risulta essere stato immesso nei ruoli regionali a seguito di concorso riservato.
Orbene, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge n. 730/1986 si sarebbe dovuto riconoscergli un trattamento economico pari a quello iniziale del livello di inquadramento, rideterminato sulla base dell'anzianità maturata nel periodo di servizio prestato.
In sostanza, il servizio pregresso è stato, dunque, considerato dal legislatore primario ai fini economici, con effetti sul valore dell'anzianità e, quindi, sulla misura del livello retributivo spettante.
Sul punto deve osservarsi che la con le leggi regionali n. Controparte_1
27/1984, n. 23/1989 e n. 12/1991 ebbe a recepire il sistema di progressione economica concordato dalle parti sociali nel d.P.R. n. 347/1983 e seguenti, istitutivo dell'emolumento denominato inizialmente salario di anzianità, in seguito retribuzione individuale di anzianità (cd. r.i.a.), poi eliminato dall'art. 72 del d.lgs n. 29/1993.
La successiva contrattazione collettiva ha, quindi, stabilito che la r.i.a., ove spettante, costituisse un elemento della retribuzione.
Al , pertanto, al momento della immissione in ruolo, doveva essere Parte_1 corrisposta una retribuzione che, in applicazione della vigente disciplina di comparto, comprendesse la remunerazione prevista per l'anzianità pregressa, sebbene questa non fosse stata maturata alle dipendenze della Regione.
A tanto la non risulta avere adempiuto, come dimostra Controparte_1
l'adozione della delibera con la quale fu riconosciuto il diritto al computo ai soli fini economici dell'anzianità maturata in epoca precedente all'immissione in ruolo, demandandosi a successivi e separati decreti la specifica individuazione di quanto spettante ai singoli aventi diritto.
In seguito, in virtù della l.r. n. 1/2007, tale periodo è stato riconosciuto anche a fini giuridici, prevedendosi, per la individuazione della decorrenza, un particolare procedimento introdotto con domanda degli interessati a norma dell'art. 19, comma 4, della medesima legge regionale.
Il procedimento in questione è risultato essersi concluso solo nel 2011, con la delibera di Giunta n. 840 in precedenza citata che, nel caso di specie, ha individuato quale data di assunzione il 1° giugno 1984.
Ciò posto, il , con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1 sostanzialmente richiesto il ricalcolo del trattamento economico erogatogli, con particolare riferimento alla r.i.a., da computarsi, come notato, secondo l'anzianità pregressa, per come riconosciuta dallo stesso datore di lavoro.
La difesa della ha sostenuto l'infondatezza della pretesa Controparte_1 evidenziando come la l.r. n. 1/2007 attenga esclusivamente alla retrodatazione dell'anzianità a fini giuridici, laddove la r.i.a. sarebbe stata già correttamente calcolata in virtù della propria precedente delibera.
Tuttavia, nonostante l'eccezione di esatto adempimento formulata, la CP_1 nulla ha provato, non avendo esibito i provvedimenti volti al ricalcolo della retribuzione adottati a seguito del formale riconoscimento dell'anzianità sulla quale si controverte.
Tanto considerato, si deve concludere per la sussistenza del diritto del Parte_1 al ricalcolo della retribuzione individuale di anzianità con inclusione del periodo di rapporto alle dipendenze del . Controparte_2
Con riguardo alla quantificazione delle somme dovute, deve tenersi conto della pronuncia della Corte Costituzionale n.4\24 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, n. 3 della legge n. 388/2000 che, autodefinendosi norma di interpretazione autentica del d.l. n. 384/1992, art. 7, convertito nella legge n.
438/1992, ha specificato che la proroga al 31 dicembre 1993 – disposta da quest'ultima norma – della disciplina emanata sulla base dei predetti accordi non modificava la data del 31 dicembre 1990 già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale connesse alla maturazione di determinati periodi di anzianità; dalla norma dichiarata incostituzionale discendeva che fosse preclusa l'attribuzione ai dipendenti interessati di incrementi retributivi relativi a periodi di anzianità maturati successivamente alla suindicata scadenza, salvi gli effetti scaturenti da eventuali sentenze passate in giudicato.
La Corte Costituzionale in particolare ha ritenuto che “Nel caso in esame, l'art.
51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, lungi dall'aver assegnato all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, uno dei possibili significati normativi ad esso attribuibili, ha conferito allo stesso un nuovo significato che non era ricavabile dal testo della legge. 7.2.1.– Sul punto, occorre premettere che l'istituto della RIA era stato disciplinato dal d.P.R. n. 44 del 1990, il quale aveva recepito l'accordo sindacale del 26 settembre 1989 concernente il personale dei Ministeri e degli altri enti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68
(Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93). In particolare, l'art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 44 del 1990 aveva riconosciuto alcune maggiorazioni della RIA in favore del personale che «alla data del 1° gennaio 1990» avesse «acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio» o che avesse maturato «detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale»; nel successivo comma 5 era stato previsto il raddoppio o la quadruplicazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione della RIA al personale che, «nell'arco della vigenza contrattuale», avesse maturato, rispettivamente, «dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni». L'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, – tenendo «ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni» – ha prorogato al triennio 1991-1993 l'efficacia dell'intero d.P.R. n. 44 del 1990, la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990 (art. 1, comma 1, del d.P.R. citato). Alla luce di tale proroga legislativa, l'«arco della vigenza contrattuale» – cui facevano riferimento i citati commi 4 e 5 dell'art. 9 di tale d.P.R. ai fini della maturazione delle anzianità di servizio per il riconoscimento della maggiorazione della RIA – doveva chiaramente intendersi come riferito al nuovo termine di efficacia dello stesso d.P.R. (31 dicembre 1993) e non già al termine originariamente previsto (31 dicembre 1990).
D'altra parte, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, la disciplina di origine pattizia contenuta in tale decreto rappresentava un «unicum indivisibile» (Consiglio di Stato, sezione quarta, 17 ottobre 2000, n. 5522). Proprio in ragione di tale indivisibilità, l'eventuale volontà del legislatore di escludere dalla proroga alcuni istituti retributivi contenuti nel d.P.R. n. 44 del 1990 – come quelli legati alle maggiorazioni della RIA – avrebbe richiesto una esplicita previsione normativa, come
è peraltro avvenuto con riferimento alla disposizione che ha espressamente impedito, per esigenze di contenimento della spesa, l'operatività degli automatismi stipendiali per il solo anno 1993 (art. 7, comma 3, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito).
7.2.2.– In definitiva, stante l'assenza nell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, di qualsiasi dato testuale da cui potesse ricavarsi la volontà del legislatore di impedire l'operatività della disciplina sulla RIA nel triennio 1991-1993, l'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 – nell'escludere che la proroga del d.P.R. n. 44 del 1990 al 31 dicembre 1993 potesse estendere anche il termine per la maturazione delle anzianità di servizio ai fini delle maggiorazioni della RIA – ha attribuito retroattivamente alla disposizione originaria un nuovo significato, non rientrante tra quelli estraibili dal suo testo”.
Tenuto conto della pronuncia di illegittimità costituzionale appena esaminata, questa Corte ha affidato CTU contabile con la quale è stato richiesto al consulente, tenuto conto della decorrenza del beneficio dalla data di immissione nei ruoli regionali e della debenza al 31.12.1993 – determini gli importi spettanti ai ricorrenti a titolo di RIA, tenuto conto del servizio preruolo prestato presso l'ente convenzionato. Tenga conto della decisione della Corte Cost. n. 4\2024 in base alla quale il computo dell'anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per la maturazione dello scatto dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non si ferma al termine del 31 dicembre 1990 (come la L. 388/2000 “Legge finanziaria 2001” ha voluto intendere) ma comprende anche Il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992”.
Il Ctu ha dunque determinato gli importi a titolo di RIA già corrisposti dalla sulla base dei decreti di inquadramento in atti (acquisiti, ove Controparte_1 occorra, i cedolini di pagamento presso la ed ha indicato le differenze CP_1 dovute per il quinquennio antecedente alla notifica del ricorso giudiziale.
In particolare, ha fatto riferimento al Decreto Dirigenziale n.197 del 26/01/2010, avente per oggetto la presa d'atto dell'accoglimento, da parte della Commissione istituita con Decreto Assessorile n. 200 del 26.9.2008, dell'istanza del sig.
, di riconoscimento del periodo di servizio prestato presso gli enti di Parte_1 provenienza ai sensi dell'art. 19 comma 2 L.R. n.172007.
Per la determinazione del livello di inquadramento del sig. , si è tenuto Parte_1 presente quanto stabilito nel decreto dirigenziale n.189 del 24/04/2011, laddove si sancisce l'inquadramento dell'odierno ricorrente nel livello IV con decorrenza 06/06/1984.
Risulta quindi possibile determinare quanto spettante al sig. a titolo di Parte_1
RIA, confrontando quanto effettivamente percepito nel periodo di riferimento, a partire dai documenti versati in atti. A questo proposito si rileva che non è stata riscontrata alcuna somma corrisposta a titolo di RIA nei confronti del sig. Parte_1 per il periodo compreso tra il 18/04/1993 ed il 31/12/2017.
Limitandosi la condanna al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso giudiziale avvenuto in data 01/02/2018, le differenze retributive a titolo di RIA maturate in favore del risultano ammontare ad € 1.101,77. Parte_1
Tanto precisato, il risulta pertanto creditore a titolo di differenze sulla Parte_1 retribuzione individuale di anzianità nei confronti della della Controparte_1 complessiva somma di € 1.101,77 come sopra sviluppata, cui ai sensi del disposto dell'art. 22, comma, 36 della legge n. 724/1994 vanno aggiunti gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Quanto alle spese del giudizio, atteso il solo parziale accoglimento delle pretese inizialmente azionate ed in considerazione della novità e complessità delle questioni affrontate, esse possono essere compensate per la metà in relazione ad entrambi i gradi del giudizio e poste per la restante parte, liquidata come da dispositivo, a carico della con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi Controparte_1 anticipatario.
Spese di ctu liquidate come da separato decreto.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: a) in parziale accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata condanna la al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 1.101,77 a titolo di differenze sulla retribuzione individuale di anzianità, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
b) compensa per metà le spese del primo grado del giudizio e pone la restante parte, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge, a carico della
, con attribuzione;
compensa per metà le spese del presente grado Controparte_1 del giudizio e pone la restante parte, che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre accessori di legge, a carico della , con attribuzione. Controparte_1
c) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte appellata. Così deciso in Napoli in data 11.3.2025 Consigliere estensore Dott.ssa Chiara De Franco
Il Presidente Dr. Gennaro Iacone