Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Decreto cautelare 23 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 29 marzo 2022
Sentenza 11 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2023
Parere definitivo 24 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 29/03/2022, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2022
N. 01520/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RO CA, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ecotecnica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Igeco Costruzioni Spa, Axa S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento,
a) della deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 30 luglio 2021, con cui il Comune di Porto Cesareo ha deliberato, tra l'altro, <<1. Di dare atto che la procedura per l’individuazione di un nuovo sito idoneo ad ospitare il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti ed eventuale Centro Servizi si è conclusa con esito negativo. - 2. Di approvare, per quanto di competenza, il progetto esecutivo per la realizzazione del Centro Comunale di raccolta (CCR) del Comune di Porto Cesareo redatto per conto dell’ATI appaltatrice dalla società “ASTRA engineering s.r.l.” recante un costo complessivo di € 539.693,68, a totale carico dell’ATI appaltatrice, validato nella seduta del 09.05.2018 dall'Ufficio Comune dell'ARO 3/LE e costituito dagli elaborati scritto-grafici, agli atti d’ufficio e come in premessa riportati; - 3. Di DARE ATTO che la presente deliberazione integra e sostituisce compiutamente il rilascio di titolo edilizio ai fini della realizzazione della presente opera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, co. 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001>>;
b) di ogni altro atto, presupposto connesso e/o consequenziale ed, in particolare, ove occorra: della deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo n. 153 del 13 settembre 2017; della deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo n. 7 del 17 gennaio 2018; del permesso di costruire di estremi sconosciuti, ove rilasciato in favore dell’A.T.I. “Ecotecnica srl - Igeco Costruzioni spa - Axa srl” separatamente rispetto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 30 luglio 2021; del verbale contenente la decisione della Conferenza dei Responsabili dei Servizi del 28 agosto 2018; della deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo n. 171 del 18 ottobre 2019; del parere urbanistico, a firma del Responsabile dell’Ufficio, rilasciato in data 8 novembre 2018; dell’autorizzazione paesaggistica, a firma del Responsabile dell’Ufficio, n. 7 del 31 gennaio 2019;
c) di ogni ulteriore atto relativo al procedimento in questione, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CA RO il 21/2/2022:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
anche inaudita altera parte,
a) della Delibera di GC n. 16 del 03.02.2022, con cui il Comune di Porto Cesareo ha deliberato, tra l’altro, “1. Revocare la propria deliberazione n. 07 del 17/01/2018 recante oggetto: “Contratto di appalto rep. n. 1/2017, per l’affidamento del progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell'ARO 3/LE per la durata di anni 9 (nove) – Realizzazione del Centro Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti. Provvedimenti” 2. Revocare la propria deliberazione n. 94 del 30/07/2021 recante “Contratto di appalto rep. n. 1 del 12.07.2017 per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell'ARO 3/LE per la durata di anni 9 (nove) – CUP: B29D13000250004 CIG 5839074C49. Progetto esecutivo per la realizzazione del Centro Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti. PROVVEDIMENTI” 3. Di prendere atto della nota prot. 4059 del 01/12/2021 acquisita agli atti di questo Ente con prot. nr. 3278 del 02/12/2021 con la quale l’Arch. Giovanni Polimeno, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa ECOTECNICA S.r.l., con sede legale in Lequile (LE) alla via Padre Diego n. 98, capogruppo dell’ATI appaltatrice del servizio RSU, ha manifestato la propria disponibilità a realizzare il CCR così come da progetto originario valutato in sede di gara (cfr. Tav. 18 del progetto-offerta allegato); 4. Di approvare, per quanto di competenza, la proposta formulata dall'ATI con la predetta nota prot. 4059 del 01/12/2021 fatta salva, qualora ne ricorressero le condizioni, la previa acquisizione di autorizzazioni e/o pareri dell'Ufficio Comune ARO 3/LE, del DEC, nonché di altri uffici/enti per quanto di competenza; 5. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore V “URB/LL.PP./Ambiente”, al RUP del servizio RSU ed al Responsabile dei Servizi finanziari dell'ente di porre in essere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti gestionali consequenziali per consentire la realizzazione del centro comunale di raccolta secondo il progetto offerta presentato in sede di gara come anche proposto dal gestore del servizio RSU nella citata nota prot. 4059/2021; 6. Partecipare il presente provvedimento all'ARO LE/3, al DEC, all’ATI “Ecotecnica S.R.L-Axa S.r.L, per le valutazioni di competenza, nonché allo studio legale difensore di questo Ente nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali in corso”;
b) di ogni altro atto, presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Porto Cesareo e di Ecotecnica S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
Il ricorrente, sig. RO CA, ha impugnato con ricorso introduttivo la delibera della Giunta Comunale di Porto Cesareo n. 94 del 31/07/2021 con cui è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del Centro Comunale Raccolta dei Rifiuti;
Successivamente, con delibera n. 16/2022, la Giunta municipale di Porto Cesareo da un lato ha revocato, tra l’altro, la cennata delibera, dall’altro ha approvato la proposta con cui l’ATI con capofila Ecotecnica S.r.l. &Co, parte controinteressata, ha manifestato la propria disponibilità a realizzare il CCR così come da progetto originario valutato in sede di gara, prevedendo nel Poggio la realizzazione del solo CCR;
Il ricorrente ha gravato con ricorso per motivi aggiunti anche la delibera n. 16/2022.
Ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori e, segnatamente, acquisire agli atti una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti a firma del competente dirigente del Comune di Porto Cesareo, da cui si evinca in particolare se l’area su cui dovrebbe essere realizzato il nuovo CCR nella località “il poggio” risulti destinata, anche in virtù di eventuali provvedimenti espropriativi o di acquisizione (che, laddove esistenti, dovranno essere prodotti), a parcheggi a servizio del campo sportivo comunale;
Ritenuto necessario richiedere al competente dirigente del Comune di Porto Cesareo di attivare il procedimento di valutazione nel merito circa l’idoneità o meno dei siti alternativi la cui disponibilità è stata offerta, come risulta dalla documentazione versata in atti;
Ritenuto, altresì, che a tali adempimenti il competente dirigente del Comune di Porto Cesareo debba provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto opportuno nelle more dell’udienza pubblica, già fissata per il 22 giugno 2022, disporre la sospensione della gravata delibera n. 16/2022 al fine di consentire una decisione nel merito re adhuc integra .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima: i) ordina al competente dirigente del Comune di Porto Cesareo di depositare in via telematica la suindicata documentazione presso la Segreteria di questo Tribunale entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza; ii) accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e conseguentemente sospende gli effetti del provvedimento impugnato.
Conferma per la trattazione del merito del ricorso integrato da motivi aggiunti la pubblica udienza già fissata per il 22 giugno 2022.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO