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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6341 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marta IENZI Presidente
Dott. Cecilia PRATESI Giudice
Dott. Paola LAROSA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C.C. n.21833/2024 pendente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Sabrina Allegro e dell'avv. Vittorio Chiapponi, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il 25 luglio1971 (C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. Patrizia Viglietto, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 18.12.2024;
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza , Parte_1
premesso che in data 9.01.1994 contraeva matrimonio concordatario con e che CP_1
Per_ dall'unione erano nate le figlie ( 1994), ( 1998) e (2005), esponeva che : le Per_1 Per_2
parti si erano separate in virtù di separazione consensuale omologata in data 15.10.2013, che da allora non era ripresa la convivenza né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale, ragion per cui ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
All'udienza di comparizione del 18.12.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, già depositato in atti, e il Giudice delegato riservava la decisione al Collegio, sulle seguenti condizioni congiunte:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma il data 9.01.1994 risultante dal registro dello stato civile del comune di Roma dell'anno 1994, atto 00004, parte 2 serie A03 ordinando all'ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
- revocare l'assegno di mantenimento ordinario e le spese straordinarie in favore delle figlie e che allo stato svolgono attività lavorativa;
Per_1 Persona_4
- disporre a carico del SI. ed in favore della figlia maggiorenne ma da Parte_1 Per_5 corrispondersi alla SI.ra l'importo mensile di € 400,00 da dicembre 2024 entro e CP_1
non oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici elaborati dall'istat, nonché il 50% delle spese straordinarie come identificate e con le modalità indicate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma 2014, al quale le parti dichiarano di aderire;
Il sig. , per comporre l'assetto patrimoniale, si obbliga, con la sottoscrizione del Parte_1
presente accordo, a trasferire senza corrispettivo, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, alle figlie , e , la nuda proprietà Per_1 Per_2 Per_5
indivisa, pari ad un 1/3 indiviso ciascuna, accollandosi tutte le spese occorrenti per il predetto trasferimento, della porzione di villa sita in Roma Via della Storta n. 224 Int. 3 piano T e 1 distinta al NCEU di Roma al foglio 109, part. 1289, sub. 4 e 7, acquisita per accessione al terreno (NCT di
Roma foglio 109, allegato 1377 particella 1130 ex 1011/b) acquistato da , Parte_1
riservandosene, vita natural durante, il diritto di usufrutto (immobile adibito a sua residenza e di cui oggi è titolare del 100% del diritto di proprietà), formalizzando alla sig.ra ed CP_1
alle loro figlie -a mezzo pec, per il tramite dell'avv. Sabrina Allegro, e da indirizzarsi all'Avv.
PatriziaViglietto(pec: ) entro il termine improrogabile di Email_1 gg. 30 dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra , l'indicazione del Notaio rogante, la richiesta a CP_1 quest'ultimo di indicare le date in cui sia disponibile a rogare l'atto sopra detto, con contestuale specifica dei documenti necessari e degli eventuali adempimenti prodromici alla stipula.
2 Le parti dichiarano che la suindicata disposizione patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale in conformità a quanto disposto dalla
Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 65/e in data 16 luglio 2015;
- ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio legale, senza nulla pretendere dall'altra.
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art.3 n.2 lett.b della legge n.898/70, deve dichiararsi definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni congiunte depositate in atti per l'udienza del 18.12.2024 in quanto ritenute eque e congrue agli interessi delle parti.
Ricorrono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
-Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Roma in data 9.01.1994, tra nato a [...] il [...] e nata a [...] il 25 luglio1971, Parte_1 CP_1 trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Roma, dell'anno 1994, al n.
00004, parte 2, serie A03, alle condizioni come specificate in motivazione.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 7.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Paola Larosa Marta Ienzi
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