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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 730/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente e Relatore
BLATTI CARMELO, Giudice
VALEA GI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3057/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000122000 VARI TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 567/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
in fatto e diritto
Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29576202500000122000, fascicolo n. 2025/1135, notificata per il mancato pagamento della somma di euro
318.011,66.
Lamenta l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
afferma, inoltre, essere intervenuta la prescrizione del credito.
ADER, costituitasi, ha affermato l'infondatezza del motivo e prodotto le notifiche sia delle cartelle di pagamento che di successive intimazioni di pagamento e pignoramenti.
In particolare, la difesa di ADER è la seguente “tutte le cartelle in questione (i cui estratti di ruolo si producono
(All.03) -ad eccezione di quelle infra indicate- sono state notificate a mezzo pec come risulta dalle ricevute di avvenuta consegna che si allegano (All. da 04 a 47). Mentre invece: - le cartelle 29520110042296206503 (All. 48), 29520140011801750 (All. 49) 29520150007612079 (All. 50) e 29520150022653520 (All. 51), sono state notificate personalmente a mani del contribuente, come da relate di notifica prodotte;
- la cartella 29520220002190658000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc mediante deposito alla Casa Comunale, affissione all'albo del relativo avviso e successivo invio della relativa raccomandata informativa ritornata al mittente per compiuta giacenza (All. 52)…... Occorre inoltre considerare che prima della notifica della C.P. I. oggi opposta, il contribuente era stato destinatario di differenti atti di riscossione, interruttivi dei termini di prescrizione, regolarmente notificati e mai impugnati. In relazione alla cartella 29520110042296206503: - in data 06/12/2016 Preavviso di Fermo 29580201600015504000 (All.54); - in data 17/10/2022 Intimazione
29520229006601478000 (All.55) - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata In relazione alla cartella 29520140011801750000: - in data 06/12/2016 Preavviso di Fermo 29580201600015504000 (cfr. All.54); - in data 17/10/2022 Intimazione 29520229006601478000 (cfr. All.55); - in data 02/08/2023 Pignoramenti presso terzi 29584202300001394001 (All.56); - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata In relazione alle cartelle 29520150007612079000,
29520150022653520000: - in data 06/07/2023 Intimazione 29520239007897090000 (All.57); - in data 02/08/2023 Pignoramenti presso terzi 29584202300001394001 (cfr. All.56); - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata In relazione alla cartella 29520160024885402000: - in data 06/12/2016 Preavviso di Fermo 29580201600015504000 (cfr. All.54); - in data 12/12/2022 Intimazione 29520229008543259000 (All.58); - in data 02/08/2023 Pignoramenti presso terzi 29584202300001394001
(cfr. All.56); - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata In relazione alle cartelle 29520160029914169000, 29520160031457868000, 29520170005748712000, 29520170007731632000, 29520170009223874000, 29520180004093085000, 29520190002246012000, 29520190003673154000, 29520190003673255000, 29520190003673659000, 29520190003673760000, 29520190003674063000, 29520190003674265000, 29520190003674366000, 29520190003674467000, 29520190003674669000, 29520190003674770000, 29520190005444909000, 29520190011741817000, 29520190013544805000 e agli avvisi di accertamento 89517014226986009000 e 89522017421878004000: - in data 12/12/2022 Intimazione 29520229008543259000 (cfr. All.58); - in data 02/08/2023 Pignoramenti presso terzi
29584202300001394001 (cfr. All.56); - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata In relazione alla cartella 29520170013979616000: - in data 26/11/2021 Intimazione 29520219001611443000 (All.59); - in data 12/12/2022 Intimazione 29520229008543259000 (cfr. All.58); - in data 02/08/2023 Pignoramenti presso terzi 29584202300001394001 (cfr. All.56); - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata In relazione alle cartelle 29520180010077639000,
29520190005444808000: - in data 17/10/2022 Intimazione 29520229006601478000 (cfr. All.55); - in data 02/08/2023 Pignoramenti presso terzi 29584202300001394001 (cfr. All.56); - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata In relazione alle cartelle 29520200019782959000, 29520210063992011000, 29520210076635660000, 29520220016020970000, 29520220028914818000, 29520220033139846000, 29520230005979175000: - in data 02/08/2023 Pignoramenti presso terzi
29584202300001394001 (cfr. All.56); - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata In relazione alle cartelle 29520220002190658000, 29520220003082246000, 29520220005874367000, 29520220005874468000 e all'avviso di accertamento 89516013339021001000: - in data 06/07/2023 Intimazione 29520239007897090000 (cfr. All.57); - in data 02/08/2023 Pignoramenti presso terzi 29584202300001394001 (cfr. All.56); - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata
Infine, nessuna prescrizione può ravvisarsi nel caso di specie, anche in considerazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione, vigente durante il periodo emergenziale da COVID 19, dal 08.03.2020 fino al 31.08.2021, e della proroga fino al 31.12.2023 dei termini di prescrizione, in virtù di quanto previsto dall'articolo 68 del DL 18/2020 e dal richiamato art.12 D.Lgs.159/2015”.
Ader, sulla scorta di tale articolata difesa, ha concluso per l'infondatezza del ricorso, evidenziando come l'eccezione di prescrizione si connoti per genericità non prendendo posizione sulle differenti voci del credito.
Analoghe difese ha proposto, per quanto di propria competenza, l'Agenzia delle Entrate, osservando “Con riferimento all'avviso di accertamento n. TYX01B700615/2016 occorre evidenziare che l'atto impositivo è stato ritualmente notificato;
di esso il contribuente ha avuto piena conoscenza e ciò lo si desume agevolmente dal fatto che, come emerge dalla lettura della sentenza n. 2006/2019 del 15 novembre 2018 di codesta Corte di Giustizia Tributaria, l'atto de quo era stato tempestivamente impugnato del contribuente, odierno ricorrente, con ricorso n. 4315/2016, depositato in data 11 novembre 2016. Pertanto, la contestazione circa la mancata notifica dello stesso è evidentemente temeraria e sufficiente a giustificare una pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c. Ne consegue, inoltre, che nessuna prescrizione può ritenersi maturata, nemmeno per quel che concerne interessi e sanzioni. In relazione all'intimazione di pagamento n. TYXIPPD004042021 – relativa all'avviso di accertamento sopra indicato – deve rilevarsi la piena regolarità e tempestività della notifica, effettuata in data 01.12.2021 a mezzo PEC, come comprovato dalla ricevuta di avvenuta consegna che si deposita. Rispetto all'avviso di accertamento n. TYX01LA03832/2016, si rappresenta che la notifica si è perfezionata in data 30.12.2016 tramite ritiro del plico depositato presso l'ufficio postale, come emerge dalla documentazione che si deposita. Peraltro, la scrivente difesa sottolinea che il contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 148/2017, circostanza che dimostra inequivocabilmente la piena conoscenza dell'atto, oggi tardivamente impugnato. Quanto all'avviso di accertamento n. 250TXHM000332, la notifica è stata effettuata a mezzo raccomandata A/R e si è perfezionata in data 28.05.2024 per compiuta giacenza”.
Il ricorrente Nominativo_1 nulla ha replicato.
Il ricorso è infondato.
Il processo tributario è impugnatorio e spetta a colui che agisce, sostenendo l'illegittimità di un atto, provare i fatti costitutivi della proposta domanda.
Il preavviso impugnato trova fondamento in circa 52 atti prodromici per un credito di euro 318.011,66 ed il motivo proposto dal ricorrente è formulato in modo del tutto generico. A fronte dei numerosissimi titoli sui quali si fonda l'atto impugnato, sarebbe stato onere del ricorrente formulare motivi di ricorso che distinguessero puntualmente ed analiticamente ciascun titolo.
Quanto al motivo relativo all'omessa notifica degli atti prodromici, sarebbe stato necessario che venisse precisato se la mancata notifica era dovuta a totale omissione o a nullità della notifica ed in tal caso per quale ragione.
Quanto alla prescrizione sarebbe stata necessaria l'individuazione del regime prescrizionale.
Per entrambe le questioni il ricorso in esame si è limitato alla generica ed aspecifica allegazione dell'omessa notifica degli atti prodromici e, comunque, dell'intervenuta prescrizione, accomunando, così, indistintamente, tutte pretese creditorie, senza tener conto della loro causa petendi, sotto l'ipotesi dell'omessa notifica, rimettendo in definitiva al giudice la distinzione di quelle notificate dalle altre e, per queste ultime, la verifica della loro esigibilità nonchè dell'eventuale prescrizione.
A fronte di tale inidonea formulazione dei motivi di ricorso, si pone la puntuale difesa delle resistenti sopra riferita cui il ricorrente non ha ritenuto di replicare alcunchè venendo meno all'onere probatorio che su di lui incombe.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate IS in euro 4.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa ed in favore dell'Agenzia delle Entrate in euro 2.500,00. Il presidente Antonino Fichera
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente e Relatore
BLATTI CARMELO, Giudice
VALEA GI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3057/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000122000 VARI TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 567/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
in fatto e diritto
Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29576202500000122000, fascicolo n. 2025/1135, notificata per il mancato pagamento della somma di euro
318.011,66.
Lamenta l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
afferma, inoltre, essere intervenuta la prescrizione del credito.
ADER, costituitasi, ha affermato l'infondatezza del motivo e prodotto le notifiche sia delle cartelle di pagamento che di successive intimazioni di pagamento e pignoramenti.
In particolare, la difesa di ADER è la seguente “tutte le cartelle in questione (i cui estratti di ruolo si producono
(All.03) -ad eccezione di quelle infra indicate- sono state notificate a mezzo pec come risulta dalle ricevute di avvenuta consegna che si allegano (All. da 04 a 47). Mentre invece: - le cartelle 29520110042296206503 (All. 48), 29520140011801750 (All. 49) 29520150007612079 (All. 50) e 29520150022653520 (All. 51), sono state notificate personalmente a mani del contribuente, come da relate di notifica prodotte;
- la cartella 29520220002190658000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc mediante deposito alla Casa Comunale, affissione all'albo del relativo avviso e successivo invio della relativa raccomandata informativa ritornata al mittente per compiuta giacenza (All. 52)…... Occorre inoltre considerare che prima della notifica della C.P. I. oggi opposta, il contribuente era stato destinatario di differenti atti di riscossione, interruttivi dei termini di prescrizione, regolarmente notificati e mai impugnati. In relazione alla cartella 29520110042296206503: - in data 06/12/2016 Preavviso di Fermo 29580201600015504000 (All.54); - in data 17/10/2022 Intimazione
29520229006601478000 (All.55) - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata In relazione alla cartella 29520140011801750000: - in data 06/12/2016 Preavviso di Fermo 29580201600015504000 (cfr. All.54); - in data 17/10/2022 Intimazione 29520229006601478000 (cfr. All.55); - in data 02/08/2023 Pignoramenti presso terzi 29584202300001394001 (All.56); - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata In relazione alle cartelle 29520150007612079000,
29520150022653520000: - in data 06/07/2023 Intimazione 29520239007897090000 (All.57); - in data 02/08/2023 Pignoramenti presso terzi 29584202300001394001 (cfr. All.56); - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata In relazione alla cartella 29520160024885402000: - in data 06/12/2016 Preavviso di Fermo 29580201600015504000 (cfr. All.54); - in data 12/12/2022 Intimazione 29520229008543259000 (All.58); - in data 02/08/2023 Pignoramenti presso terzi 29584202300001394001
(cfr. All.56); - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata In relazione alle cartelle 29520160029914169000, 29520160031457868000, 29520170005748712000, 29520170007731632000, 29520170009223874000, 29520180004093085000, 29520190002246012000, 29520190003673154000, 29520190003673255000, 29520190003673659000, 29520190003673760000, 29520190003674063000, 29520190003674265000, 29520190003674366000, 29520190003674467000, 29520190003674669000, 29520190003674770000, 29520190005444909000, 29520190011741817000, 29520190013544805000 e agli avvisi di accertamento 89517014226986009000 e 89522017421878004000: - in data 12/12/2022 Intimazione 29520229008543259000 (cfr. All.58); - in data 02/08/2023 Pignoramenti presso terzi
29584202300001394001 (cfr. All.56); - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata In relazione alla cartella 29520170013979616000: - in data 26/11/2021 Intimazione 29520219001611443000 (All.59); - in data 12/12/2022 Intimazione 29520229008543259000 (cfr. All.58); - in data 02/08/2023 Pignoramenti presso terzi 29584202300001394001 (cfr. All.56); - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata In relazione alle cartelle 29520180010077639000,
29520190005444808000: - in data 17/10/2022 Intimazione 29520229006601478000 (cfr. All.55); - in data 02/08/2023 Pignoramenti presso terzi 29584202300001394001 (cfr. All.56); - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata In relazione alle cartelle 29520200019782959000, 29520210063992011000, 29520210076635660000, 29520220016020970000, 29520220028914818000, 29520220033139846000, 29520230005979175000: - in data 02/08/2023 Pignoramenti presso terzi
29584202300001394001 (cfr. All.56); - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata In relazione alle cartelle 29520220002190658000, 29520220003082246000, 29520220005874367000, 29520220005874468000 e all'avviso di accertamento 89516013339021001000: - in data 06/07/2023 Intimazione 29520239007897090000 (cfr. All.57); - in data 02/08/2023 Pignoramenti presso terzi 29584202300001394001 (cfr. All.56); - in data 04/02/2025 CPI 29576202500000122000 oggi impugnata
Infine, nessuna prescrizione può ravvisarsi nel caso di specie, anche in considerazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione, vigente durante il periodo emergenziale da COVID 19, dal 08.03.2020 fino al 31.08.2021, e della proroga fino al 31.12.2023 dei termini di prescrizione, in virtù di quanto previsto dall'articolo 68 del DL 18/2020 e dal richiamato art.12 D.Lgs.159/2015”.
Ader, sulla scorta di tale articolata difesa, ha concluso per l'infondatezza del ricorso, evidenziando come l'eccezione di prescrizione si connoti per genericità non prendendo posizione sulle differenti voci del credito.
Analoghe difese ha proposto, per quanto di propria competenza, l'Agenzia delle Entrate, osservando “Con riferimento all'avviso di accertamento n. TYX01B700615/2016 occorre evidenziare che l'atto impositivo è stato ritualmente notificato;
di esso il contribuente ha avuto piena conoscenza e ciò lo si desume agevolmente dal fatto che, come emerge dalla lettura della sentenza n. 2006/2019 del 15 novembre 2018 di codesta Corte di Giustizia Tributaria, l'atto de quo era stato tempestivamente impugnato del contribuente, odierno ricorrente, con ricorso n. 4315/2016, depositato in data 11 novembre 2016. Pertanto, la contestazione circa la mancata notifica dello stesso è evidentemente temeraria e sufficiente a giustificare una pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c. Ne consegue, inoltre, che nessuna prescrizione può ritenersi maturata, nemmeno per quel che concerne interessi e sanzioni. In relazione all'intimazione di pagamento n. TYXIPPD004042021 – relativa all'avviso di accertamento sopra indicato – deve rilevarsi la piena regolarità e tempestività della notifica, effettuata in data 01.12.2021 a mezzo PEC, come comprovato dalla ricevuta di avvenuta consegna che si deposita. Rispetto all'avviso di accertamento n. TYX01LA03832/2016, si rappresenta che la notifica si è perfezionata in data 30.12.2016 tramite ritiro del plico depositato presso l'ufficio postale, come emerge dalla documentazione che si deposita. Peraltro, la scrivente difesa sottolinea che il contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 148/2017, circostanza che dimostra inequivocabilmente la piena conoscenza dell'atto, oggi tardivamente impugnato. Quanto all'avviso di accertamento n. 250TXHM000332, la notifica è stata effettuata a mezzo raccomandata A/R e si è perfezionata in data 28.05.2024 per compiuta giacenza”.
Il ricorrente Nominativo_1 nulla ha replicato.
Il ricorso è infondato.
Il processo tributario è impugnatorio e spetta a colui che agisce, sostenendo l'illegittimità di un atto, provare i fatti costitutivi della proposta domanda.
Il preavviso impugnato trova fondamento in circa 52 atti prodromici per un credito di euro 318.011,66 ed il motivo proposto dal ricorrente è formulato in modo del tutto generico. A fronte dei numerosissimi titoli sui quali si fonda l'atto impugnato, sarebbe stato onere del ricorrente formulare motivi di ricorso che distinguessero puntualmente ed analiticamente ciascun titolo.
Quanto al motivo relativo all'omessa notifica degli atti prodromici, sarebbe stato necessario che venisse precisato se la mancata notifica era dovuta a totale omissione o a nullità della notifica ed in tal caso per quale ragione.
Quanto alla prescrizione sarebbe stata necessaria l'individuazione del regime prescrizionale.
Per entrambe le questioni il ricorso in esame si è limitato alla generica ed aspecifica allegazione dell'omessa notifica degli atti prodromici e, comunque, dell'intervenuta prescrizione, accomunando, così, indistintamente, tutte pretese creditorie, senza tener conto della loro causa petendi, sotto l'ipotesi dell'omessa notifica, rimettendo in definitiva al giudice la distinzione di quelle notificate dalle altre e, per queste ultime, la verifica della loro esigibilità nonchè dell'eventuale prescrizione.
A fronte di tale inidonea formulazione dei motivi di ricorso, si pone la puntuale difesa delle resistenti sopra riferita cui il ricorrente non ha ritenuto di replicare alcunchè venendo meno all'onere probatorio che su di lui incombe.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate IS in euro 4.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa ed in favore dell'Agenzia delle Entrate in euro 2.500,00. Il presidente Antonino Fichera