Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 682 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. LUCCHESE LEA DOMENICA ed elettivamente domiciliato in via Principe di Belmonte ,78 Palermo
-ricorrente- contro di seguito rappresentata e Controparte_1 CP_2
difesa dall'Avv. LUPONIO SAMANTHA, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 20/03/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 15/04/2024, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 299 2024 9004944747000, con riferimento all'avviso di addebito dell' n. 5992016002095755, eccependone CP_3
l'omessa notifica, nonché la prescrizione dei crediti contributivi ivi indicati.
L e l' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_3 CP_2
contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
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L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi di cui all'intimazione opposta, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetto al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24
d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica), mentre va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, quando si fanno valere vizi formali degli atti e vizi procedimentali.
Tanto premesso, si osserva l'avviso di addebito risulta notificato a istanza dell' in data 26/10/2018, con notifica a mezzo messo comunale. CP_3
Passando all'eccezione di prescrizione, si osserva che nessuno dei crediti risulta prescritto ai sensi dell'art 3 comma 9 della L. 335/95, in quanto, considerando la notifica del 26/10/2018 la prescrizione quinquennale sarebbe maturata il
26/10/2023, ma bisogna considerare un ulteriore periodo di n. 311 giorni per effetto della sospensione derivante dalla normativa pandemica ex dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, nonchè per l'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L.
26 febbraio 2021, n. 21.
Nel caso in esame, il nuovo termine andava a scadere in data 29/8/2024, mentre l'intimazione opposta è stata notificata il 9/04/2024.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1.Rigetta il ricorso.
2 2.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1300,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di entrambi i resistenti.
Trapani, 28/03/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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