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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8624/2024, avente ad oggetto “la cessazione degli effetti civili del matrimonio”
e riservata per la decisione all'udienza del 5.03.2025
TRA
( ), rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difesa da Avv. SARACINO ANNA MARIA ASSUNTA,
-PARTE ATTRICE-
e
) Controparte_1 C.F._2
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 07/08/2024
[...]
chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in
Bitonto con , dalla cui unione erano nati Controparte_1
due figli, (2.9.1996) e (2.10.1999). Per_1 Per_2
A fondamento della sua domanda la ricorrente deduceva che con sentenza pubblicata in data 28.7.2023, passata in giudicato, il
Tribunale aveva omologato la separazione personale delle parti recependo le condizioni da loro concordate che prevedevano l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del
5.2.2025, pur ritualmente citato in Controparte_1
giudizio, non si costituiva e il Presidente, sentita la parte attrice e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente confermava i provvedimenti regolanti lo stato di separazione;
in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
1.- Invero, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/1970 n. 989 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivi del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non soltanto dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione della convenuta ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L.
Div.) della pronuncia della sentenza e del termine di un sei mesi
(come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bitonto (BA), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
n. 396/2000.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 5.3.2025.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo il convenuto costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue (involgente le sole fasi introduttiva e di studio, nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 07/08/2024 da
[...]
nei confronti di , così Pt_1 Controparte_1
provvede:
1. DICHIARA la contumacia del convenuto;
2. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bitonto da e Parte_1 CP_1
il 26.9.1992 e trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio di quel Comune al n. 288 parte II, serie A;
3. DICHIARA che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. CONFERMA le statuizioni dettate all'udienza del 5.3.2025;
5. ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
6. CONDANNA il convenuto contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre
Cna, Iva ed accessori come per legge;
7. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8624/2024, avente ad oggetto “la cessazione degli effetti civili del matrimonio”
e riservata per la decisione all'udienza del 5.03.2025
TRA
( ), rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difesa da Avv. SARACINO ANNA MARIA ASSUNTA,
-PARTE ATTRICE-
e
) Controparte_1 C.F._2
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 07/08/2024
[...]
chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in
Bitonto con , dalla cui unione erano nati Controparte_1
due figli, (2.9.1996) e (2.10.1999). Per_1 Per_2
A fondamento della sua domanda la ricorrente deduceva che con sentenza pubblicata in data 28.7.2023, passata in giudicato, il
Tribunale aveva omologato la separazione personale delle parti recependo le condizioni da loro concordate che prevedevano l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del
5.2.2025, pur ritualmente citato in Controparte_1
giudizio, non si costituiva e il Presidente, sentita la parte attrice e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente confermava i provvedimenti regolanti lo stato di separazione;
in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
1.- Invero, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/1970 n. 989 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivi del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non soltanto dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione della convenuta ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L.
Div.) della pronuncia della sentenza e del termine di un sei mesi
(come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bitonto (BA), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
n. 396/2000.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 5.3.2025.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo il convenuto costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue (involgente le sole fasi introduttiva e di studio, nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 07/08/2024 da
[...]
nei confronti di , così Pt_1 Controparte_1
provvede:
1. DICHIARA la contumacia del convenuto;
2. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bitonto da e Parte_1 CP_1
il 26.9.1992 e trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio di quel Comune al n. 288 parte II, serie A;
3. DICHIARA che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. CONFERMA le statuizioni dettate all'udienza del 5.3.2025;
5. ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
6. CONDANNA il convenuto contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre
Cna, Iva ed accessori come per legge;
7. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato