CASS
Ordinanza 4 maggio 2023
Ordinanza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/05/2023, n. 11701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11701 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 25151-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n. 1810/2022 depositata il 24/10/2022 nella causa tra;
ABBRUZZESE FAUSTINA, CRIALESI PO MARCELLINO, AR BA AN, CRIALESI PO CO;
- ricorrenti non costituiti in questa fase - contro GESAFIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, NA S.P.A.; Civile Ord. Sez. U Num. 11701 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO Data pubblicazione: 04/05/2023 Ric. 2022 n. 25151 sez. SU - ud. 18-04-2023 -2- - resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi la giurisdizione del giudice ordinario. RILEVATO che i signori RI SP AN, ZE ST, RI SP LL, in proprio e nella qualità di eredi di RI SP AR, e poi AR AL RE introducevano due giudizi, poi riuniti, davanti al Tribunale di Lamezia Terme, nei quali convenivano in causa l’NA s.p.a. e la AB s.p.a, esponendo di essere comproprietari di un fondo sito in agro del Comune di Maida, catastalmente censito alla partita 4586, mapp. 6 (part. n.4, 5, 6, 7, 9 e 116), del quale era stata autorizzata dal Prefetto di Catanzaro ed eseguita l’occupazione temporanea e urgente nell’ambito di un procedimento di esproprio per “il conferimento delle caratteristiche autostradali della strada statale n. 280 “Dei Due Mari e costruzione del Nuovo Ponte sul fiume Amato”; chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni poiché nell’esecuzione dei lavori l’impresa appaltatrice AB aveva occupato una porzione del fondo di loro proprietà di gran lunga maggiore di quella prevista negli atti della procedura espropriativa, determinandone la irreversibile trasformazione e rendendo i terreni residui praticamente interclusi e inaccessibili;
che l’NA eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo, e la AB si difendeva nel merito;
Ric. 2022 n. 25151 sez. SU - ud. 18-04-2023 -3- che il Tribunale, rigettata l’eccezione di rito, accoglieva le domande attoree e condannava solo l’NA (essendo i lavori stati eseguiti in suo nome e conto) al risarcimento dei danni;
che il gravame dell’NA era accolto dalla Corte d’appello di Catanzaro che, con sentenza del 4 febbraio 2021, declinava la giurisdizione: osservava che la condanna deliberata dal tribunale riguardava solo i danni subiti dalla parte di fondo interclusa e non da quella estranea alla procedura espropriativa e riteneva che fosse contestato l’esercizio del potere amministrativo in materia espropriativa, sulla quale la giurisdizione spettava al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998; che, con ordinanza del 24 ottobre 2022, il Tribunale amministrativo per la Regione Calabria, dinanzi al quale la causa era stata riassunta dalle parti, proponeva d’ufficio il regolamento di giurisdizione, ritenendo che la giurisdizione appartenesse al giudice ordinario, in quanto “lo sconfinamento rispetto al provvedimento di esproprio configura un comportamento di fatto perpetrato in carenza assoluta di potere” e, con riferimento al danno da interclusione, che il privato non lamentasse l’illegittimo esercizio del potere amministrativo bensì la cattiva esecuzione dell’opera pubblica;
che il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. CONSIDERATO che, com’è noto, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura delle posizioni dedotte in giudizio dalle parti, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 23600 del 2020); Ric. 2022 n. 25151 sez. SU - ud. 18-04-2023 -4- che il petitum sostanziale è stato bene determinato dal Tribunale amministrativo per la Regione Calabria nel risarcimento dei danni causati dallo sconfinamento dell’amministrazione su fondi di proprietà privata non compresi nel piano particellare del procedimento espropriativo e dalle modalità di esecuzione dei lavori che avevano determinato l’interclusione di un fondo di loro proprietà, reso inutilizzabile per le attività svolte precedentemente;
che poco comprensibile è l’operazione ermeneutica con la quale la Corte d’appello ha determinato l’oggetto della controversia nella sola interclusione di un fondo, cui ha inteso essere riferita la condanna risarcitoria emessa dal giudice di primo grado, dovendosi invece avere riguardo, come detto, alla pretesa sostanziale veicolata dalla domanda attorea, globalmente considerata, che prospettava chiaramente come causa di tutti i danni lamentati l’esecuzione dell’attività manipolativa su aree non comprese nella procedura espropriativa;
che non è pertinente l’accento, posto dalla medesima Corte a sostegno della conclusione raggiunta, sulla limitazione della propria competenza funzionale in unico grado alla materia indennitaria, venendo in rilievo un’attività illecita della pubblica amministrazione sulla quale essa era chiamata a giudicare in sede di appello;
che, infatti, questa Corte ha da tempo affermato, in tema di danni da sconfinamento nell’attività esecutiva di procedure espropriative - nel caso in cui la realizzazione dell’opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e/o di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità -, che l’occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituiscono comportamenti di mero fatto, perpetrati in carenza assoluta di potere, che integrano un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo del privato (cd. occupazione usurpativa), onde l’azione ripristinatoria e risarcitoria per il danno che ne è conseguito rientra Ric. 2022 n. 25151 sez. SU - ud. 18-04-2023 -5- nella giurisdizione del giudice ordinario (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 27748 del 2022, n. 23600 del 2020, n. 18272 del 2019, n. 25044 del 2016); che è costante anche la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario della domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della P.A., per i danni derivati alla proprietà privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione dell’opera pubblica, trovando essa fondamento nell’inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione medesima (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 6100 del 2023, n. 7529 del 2020); che, in conclusione, è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguente cassazione della sentenza della Corte d’appello.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 4 febbraio 2021. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2023
ABBRUZZESE FAUSTINA, CRIALESI PO MARCELLINO, AR BA AN, CRIALESI PO CO;
- ricorrenti non costituiti in questa fase - contro GESAFIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, NA S.P.A.; Civile Ord. Sez. U Num. 11701 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO Data pubblicazione: 04/05/2023 Ric. 2022 n. 25151 sez. SU - ud. 18-04-2023 -2- - resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi la giurisdizione del giudice ordinario. RILEVATO che i signori RI SP AN, ZE ST, RI SP LL, in proprio e nella qualità di eredi di RI SP AR, e poi AR AL RE introducevano due giudizi, poi riuniti, davanti al Tribunale di Lamezia Terme, nei quali convenivano in causa l’NA s.p.a. e la AB s.p.a, esponendo di essere comproprietari di un fondo sito in agro del Comune di Maida, catastalmente censito alla partita 4586, mapp. 6 (part. n.4, 5, 6, 7, 9 e 116), del quale era stata autorizzata dal Prefetto di Catanzaro ed eseguita l’occupazione temporanea e urgente nell’ambito di un procedimento di esproprio per “il conferimento delle caratteristiche autostradali della strada statale n. 280 “Dei Due Mari e costruzione del Nuovo Ponte sul fiume Amato”; chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni poiché nell’esecuzione dei lavori l’impresa appaltatrice AB aveva occupato una porzione del fondo di loro proprietà di gran lunga maggiore di quella prevista negli atti della procedura espropriativa, determinandone la irreversibile trasformazione e rendendo i terreni residui praticamente interclusi e inaccessibili;
che l’NA eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo, e la AB si difendeva nel merito;
Ric. 2022 n. 25151 sez. SU - ud. 18-04-2023 -3- che il Tribunale, rigettata l’eccezione di rito, accoglieva le domande attoree e condannava solo l’NA (essendo i lavori stati eseguiti in suo nome e conto) al risarcimento dei danni;
che il gravame dell’NA era accolto dalla Corte d’appello di Catanzaro che, con sentenza del 4 febbraio 2021, declinava la giurisdizione: osservava che la condanna deliberata dal tribunale riguardava solo i danni subiti dalla parte di fondo interclusa e non da quella estranea alla procedura espropriativa e riteneva che fosse contestato l’esercizio del potere amministrativo in materia espropriativa, sulla quale la giurisdizione spettava al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998; che, con ordinanza del 24 ottobre 2022, il Tribunale amministrativo per la Regione Calabria, dinanzi al quale la causa era stata riassunta dalle parti, proponeva d’ufficio il regolamento di giurisdizione, ritenendo che la giurisdizione appartenesse al giudice ordinario, in quanto “lo sconfinamento rispetto al provvedimento di esproprio configura un comportamento di fatto perpetrato in carenza assoluta di potere” e, con riferimento al danno da interclusione, che il privato non lamentasse l’illegittimo esercizio del potere amministrativo bensì la cattiva esecuzione dell’opera pubblica;
che il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. CONSIDERATO che, com’è noto, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura delle posizioni dedotte in giudizio dalle parti, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 23600 del 2020); Ric. 2022 n. 25151 sez. SU - ud. 18-04-2023 -4- che il petitum sostanziale è stato bene determinato dal Tribunale amministrativo per la Regione Calabria nel risarcimento dei danni causati dallo sconfinamento dell’amministrazione su fondi di proprietà privata non compresi nel piano particellare del procedimento espropriativo e dalle modalità di esecuzione dei lavori che avevano determinato l’interclusione di un fondo di loro proprietà, reso inutilizzabile per le attività svolte precedentemente;
che poco comprensibile è l’operazione ermeneutica con la quale la Corte d’appello ha determinato l’oggetto della controversia nella sola interclusione di un fondo, cui ha inteso essere riferita la condanna risarcitoria emessa dal giudice di primo grado, dovendosi invece avere riguardo, come detto, alla pretesa sostanziale veicolata dalla domanda attorea, globalmente considerata, che prospettava chiaramente come causa di tutti i danni lamentati l’esecuzione dell’attività manipolativa su aree non comprese nella procedura espropriativa;
che non è pertinente l’accento, posto dalla medesima Corte a sostegno della conclusione raggiunta, sulla limitazione della propria competenza funzionale in unico grado alla materia indennitaria, venendo in rilievo un’attività illecita della pubblica amministrazione sulla quale essa era chiamata a giudicare in sede di appello;
che, infatti, questa Corte ha da tempo affermato, in tema di danni da sconfinamento nell’attività esecutiva di procedure espropriative - nel caso in cui la realizzazione dell’opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e/o di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità -, che l’occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituiscono comportamenti di mero fatto, perpetrati in carenza assoluta di potere, che integrano un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo del privato (cd. occupazione usurpativa), onde l’azione ripristinatoria e risarcitoria per il danno che ne è conseguito rientra Ric. 2022 n. 25151 sez. SU - ud. 18-04-2023 -5- nella giurisdizione del giudice ordinario (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 27748 del 2022, n. 23600 del 2020, n. 18272 del 2019, n. 25044 del 2016); che è costante anche la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario della domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della P.A., per i danni derivati alla proprietà privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione dell’opera pubblica, trovando essa fondamento nell’inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione medesima (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 6100 del 2023, n. 7529 del 2020); che, in conclusione, è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguente cassazione della sentenza della Corte d’appello.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 4 febbraio 2021. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2023