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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 4172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4172 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 10231/2018, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Salvatore D'Apice, presso il cui studio, sito in Salerno alla piazza della Libertà, ang. Biagio
Garofalo, n. 8, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Filippo Berardi, Carlotta
RA e AR ND, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Paola De Nicolellis, sito in Salerno alla via
LU RE n. 15/A;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 19/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter Proc. N.R.G.A.C. 10231/2018 – sentenza c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra Parte_1
ha convenuto in giudizio la Controparte_1
deducendo: che in data 15/4/2003 con atto per OT , Persona_1
Rep. n. 41117, Racc. n. 7725, ha stipulato con la
[...]
ora Controparte_2 Controparte_1
un mutuo fondiario di € 55.000,00, con Tasso Annuo Nominale del 6,03%, della durata di n. 15 anni, da restituire mediante n. 180 rate mensili di €
465,01 ciascuna;
che gli interessi di mora venivano pattuiti nella misura di quelli corrispettivi (6,03%) aumentati di due punti percentuali;
che il contratto di mutuo è affetto da usurarietà, atteso che sommando gli interessi corrispettivi a quelli moratori si addiviene al tasso dell'8,03%, superiore a quello “soglia” del 7,185% esistente nel trimestre di stipulazione del contratto;
che, dunque, ai sensi dell'articolo 1815, co. 2, c.c., va dichiarata la nullità parziale del mutuo e la non debenza degli interessi;
che la clausola che regolamenta gli interessi di mora, all'art.
5.3 del mutuo fondiario, è connotate da opacità, atteso che non espone chiaramente il meccanismo di calcolo degli interessi dovuti in caso di ritardato o mancato pagamento delle rate del mutuo, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello delle somme poste a base del calcolo;
che, quindi, tale pattuizione è affetta da opacità e, come tale, è nulla;
che il contratto di mutuo è affetto da nullità in quanto non contiene l'indicazione del T.A.E., in violazione dell'articolo 6 della Delibera C.I.C.R. del 09/2/2000; che il mutuo è altresì nullo perchè non contiene l'Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.); che il mutuo fondiario da lei stipulato è affetto da nullità perché supera il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38 T.U.B.; che la convenuta ha CP_1
illegittimamente segnalato il suo nominativo quale cattivo pagatore, non ricorrendone i presupposti, ragion per cui va condannata al risarcimento
Proc. N.R.G.A.C. 10231/2018 – sentenza dei danni, patrimoniali e non, da lei subiti.
In virtù di quanto innanzi esposto la sig.ra ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità, totale o parziale, del contratto di mutuo del 15/4/2003 a rogito Notaio Dott. , Rep. n. 41117, Racc. n. 7725 per le Persona_1
causali di cui in narrativa;
per l'effetto, rideterminare l'esatto rapport di dare-avere tra le parti;
condannare Controparte_1
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lei subiti a
[...]
causa della illegittima segnalazione “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato SALVATORE D'APICE, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
deducendo: che non sono stati pattuiti nè applicati interessi usurari, atteso che ai fini della verifica del superamento del tasso “soglia” occorre tenere conto delle Istruzioni della Banca d'Italia, che escludono dal calcolo gli interessi di mora;
che, infatti, confrontare il tasso degli interessi moratori con il tasso soglia calcolato sulla base del T.E.G.M., nella cui rilevazione non sono compresi i tassi moratori stessi, è operazione logicamente e giuridicamente scorretta;
che il contratto di mutuo prevede che gli interessi di mora vengano calcolati ad un tasso pari a 2 punti percentuali in più del tasso applicato al finanziamento (pari, quest'ultimo, al 6,03%); che in base alle Istruzioni della Banca d'Italia, il tasso soglia usura da confrontare al suddetto tasso di mora è pari al
10,335% [4,79 T.E.G.M. rilevato nel II° trimestre 2003 + 2,1 punti + 50%] e, pertanto, il tasso di mora pattuito in contratto è assolutamente legittimo;
che, in ogni caso, l'eventuale nullità della pattuizione di interessi di mora in misura superiore al tasso soglia riguarderebbe esclusivamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza escludere l'obbligo di
Proc. N.R.G.A.C. 10231/2018 – sentenza corresponsione degli interessi corrispettivi;
che l'articolo 5 del mutuo stabilisce in modo chiaro ed inequivocabile la misura degli interessi di mora;
che tale clausola prevede che “
1. Il finanziamento viene accordato, sia per il periodo di preammortamento che di ammortamento, al tasso d'interesse fisso del 6,30% mensile, da corrispondere in via posticipata.
2. Le parti convengono e approvano specificatamente che ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produce dal giorno della scadenza, senza bisogno di qualsivoglia intimazione, l'interesse di mora
a carico della Parte finanziata ed a favore della Banca. Gli interessi di mora, dovuti dalla Parte finanziata in tutti i casi previsti nel presente contratto, saranno calcolati ad un tasso pari a 2 (due) punti in più del tasso applicato al finanziamento.
3. Inoltre, le parti convengono ed approvano specificatamente che pure in tutti i casi di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del presente contratto per qualsivoglia motivo, ogni somma dovuta per effetto di dette decadenze o risoluzioni produrrà interessi moratori nella misura stabilita al comma precedente.”; che non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. per essere stato previsto in contratto che gli interessi di mora (che, si ribadisce, parte attrice non indica né fornisce la prova dell'effettivo addebito) vengano calcolati su tutta la rata scaduta;
che l'art. 120 T.U.B. (applicabile “ratione temporis”), stabilendo che gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, fa salva la produzione di interessi di mora rispetto al divieto di produzione di interessi ulteriori sugli interessi debitori (corrispettivi) maturati;
che l'interesse corrispettivo previsto nella rata del mutuo, al momento dell'inadempimento del mutuatario si capitalizza, cosicché sull'intero importo (capitale+interesse corrispettivo della rata) deve essere calcolato l'interesse di mora dovuto;
che l'articolo 6 della Delibera C.I.C.R. del 09/2/2000 che stabilisce l'obbligo per la Banca di indicare il T.A.E. non riguarda i contratti di mutuo, bensì quelli
Proc. N.R.G.A.C. 10231/2018 – sentenza di conto corrente ed aperture di credito;
che l'obbligo di indicare l'I.S.C. o
T.A.E.G. nei contratti è stato introdotto con la Delibera CICR del
04/3/2003, entrata in vigore il 01/10/2003, quindi, in data successiva alla stipulazione del presente contratto, di talché non opera nel caso di specie;
che, peraltro, l'omessa indicazione dell' non incide sulla validità del CP_3
contratto; che il superamento del limite di finanziabilità di cui all'articolo 38
T.U.B. non inficia la validità del mutuo;
che parte attrice non ha fornito la prova della segnalazione del suo nominativo nella Centrale dei Rischi della
Banca d'Italia; che essa produce visura in Centrale Rischi al 10/2017, periodo al quale risalgono le prime contestazioni dell'attrice, dalla quale si evince chiaramente come la sig.ra risultasse già segnalata in Pt_1
Centrale Rischi per € 41.000,00, su iniziativa non già della Banca convenuta, bensì di altri Istituti di credito;
che nel caso di specie l'attrice non ha in alcun modo provato, né il pregiudizio che l'asserita illegittima/erronea segnalazione avrebbe cagionato alla sig.ra Parte_1
, né l'esistenza di un nesso causale tra l'asserito danno patito e la
[...]
condotta della Banca.
In virtù di quanto innanzi esposto la Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare le domande
[...]
attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Alla prima udienza questo Giudice assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile.
All'udienza del 19/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la causa in decisione
Proc. N.R.G.A.C. 10231/2018 – sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE ATTOREE
1. – Le domande attoree vanno dichiarate improcedibili.
Infatti la sig.ra , ancorchè a ciò onerata in qualità di Parte_1
attrice (cfr. verbale di udienza del 06/6/2019), non ha assolto alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione “ratione temporis” applicabile al presente giudizio.
Invero, l'art.
5. comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, prevede che, nelle controversie relative a “contratti bancari”, quale quella oggetto di causa, che riguarda un contratto di mutuo, espressione dell'attività bancaria consistente nell'erogazione del credito, chi intende esercitare in giudizio un'azione è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione .
La mediazione obbligatoria costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Di conseguenza, qualora la mediazione non venga avviata o portata a termine, il procedimento giudiziario già avviato non potrà concludersi con una decisione nel merito. Ciò in ragione, da un lato, della necessità di promuovere la risoluzione delle controversie attraverso strumenti di natura privatistica anche per favorire il ricorso a modalità alternative di risoluzione dei conflitti e, dall'altro, in funzione di deflazione del contenzioso pendente (ex multis, Cass. Civ., SS.UU., n. 17781/2013).
Chi, dunque, intenda far valere in giudizio un proprio diritto deve innanzitutto tentare la via della composizione stragiudiziale.
Di talchè, avendo la sig.ra omesso radicalmente di Parte_1
provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria entro l'udienza di verifica a tal fine fissata dal Giudice del 09/1/2020, ne consegue che le domande attoree vanno dichiarate improcedibili.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Proc. N.R.G.A.C. 10231/2018 – sentenza 2. - Le spese del giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che le domande attoree sono state dichiarate improcedibili a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria da parte dell'attrice, andrebbero poste a carico di quest'ultima; tuttavia, tenuto conto della natura esclusivamente di rito della pronuncia, sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo
92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per compensarle integralmente tra le parti.
3. – Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente per ½ a carico di e per ½ a carico della Parte_1 Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'improcedibilità delle domande attoree;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. per ½ a carico di e per ½ a carico della Parte_1 Controparte_1
[...]
Così deciso in Salerno il 20/10/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 10231/2018 – sentenza