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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.03.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AD MA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano (MI), Via
Sant'Agnese n. 12;
e
, (C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti LANZONE GIORGIO e PAOLA PUCCIARELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Roma al Lungotevere di Pietra Papa n. 95;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Diamante (CS), in data 10/07/2010,
(atto n.05, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010); separati consensualmente con Sentenza n. 71/2024 pubbl. il 07/05/2024 emessa da questo
Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
B) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale, essendo ciascuno economicamente autosufficiente.
Dichiarare compensate interamente le spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 71/2024 pubbl. il 07/05/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data
02.05.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio come sopra indicate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Hanno, infine, rinunciato all'impugnazione della sentenza divorzile.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Si dà atto che le Parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da da i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in Diamante (CS), in data 10/07/2010, (atto n.05, parte
II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
pag. 2 di 3 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.03.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AD MA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano (MI), Via
Sant'Agnese n. 12;
e
, (C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti LANZONE GIORGIO e PAOLA PUCCIARELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Roma al Lungotevere di Pietra Papa n. 95;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Diamante (CS), in data 10/07/2010,
(atto n.05, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010); separati consensualmente con Sentenza n. 71/2024 pubbl. il 07/05/2024 emessa da questo
Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
B) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale, essendo ciascuno economicamente autosufficiente.
Dichiarare compensate interamente le spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 71/2024 pubbl. il 07/05/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data
02.05.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio come sopra indicate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Hanno, infine, rinunciato all'impugnazione della sentenza divorzile.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Si dà atto che le Parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da da i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in Diamante (CS), in data 10/07/2010, (atto n.05, parte
II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
pag. 2 di 3 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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