Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TA TA EL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6626 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Antonio Umberto Petraglia che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Digiorgio che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 713/2021 ) conveniva Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Velletri ed esponeva di essere subentrata il ventisei Controparte_2 febbraio 2009, per la residua somma di € 202.462,25, in un mutuo ipotecario stipulato il diciannove luglio 2006 tra la convenuta e terzi con un rimborso in rate mensili
(originariamente 360) calcolate secondo il metodo di ammortamento cd “alla francese”.
Era previsto: a) il pagamento di interessi pari al 4,540% su base annua per le prime cinque rate e interessi a un tasso “a regime” per le rate rimanenti pari all'Euribor 6M 360 (3,150% alla data di stipula) + spread dell'1,89% arrotondato allo 0,05 superiore, corrispondente al
5,050% alla data di stipula;
b) una commissione per estinzione anticipata del finanziamento pari al 5% dell'importo anticipatamente restituito;
c) interessi di mora in caso di ritardato pagamento delle rate o di altre somme pari al tasso applicato al mutuo, maggiorato di 1,500 punti percentuali;
d) spese di assicurazione mensili pari ad Euro 45,85; e) commissione di istruttoria pari ad Euro 1.000,00; f) spese di perizia pari ad Euro 360,00.
Sosteneva l'usurarietà degli interessi, includendo nel calcolo anche la commissione per estinzione anticipata e il tasso di mora.
Richiamava poi la delibera del quattro marzo 2003 ( art. 9 comma 2 ) del Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio con cui era stato sancito l'obbligo per l'istituto di credito di rendere noto un Indicatore Sintetico di Costo, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il Cliente.
2 Par Sosteneva che in caso in cui l' indichi condizioni più favorevoli di quelle in realtà applicate si avrebbe violazione della buona fede contrattuale e non vi sarebbe stato un valido accordo scritto sugli interessi effettivi con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB.
Affermava che nel caso concreto detta ipotesi si era verificata in quanto, a fronte di un ISC indicato in contratto pari a 5,08%, quello effettivamente applicato era più oneroso e pari al
5,576%, dovendosi computare non solo il tasso per le prime cinque rate pari al 4,540% ma quello stabilito per le rate successive pari a Euribor a sei mesi ( 3,150%) + spread dell'1,89% arrotondato allo 0,05 superiore, ossia 5,050% alla stipula;
andavano inoltre aggiunte le spese di istruttoria pari ad Euro 1.000,00, le spese di perizia pari ad Euro 360,00 e le spese mensili di assicurazione pari a Euro 45,85.
Era poi rilevata la mancanza dell'indicazione del tasso effettivo in violazione della deliberazione CICR 9 febbraio 2000 ove è stato prevista la necessità di indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione;
anche sotto questo profilo si sosteneva la nullità degli interessi al tasso convenzionale con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
Era anche ritenuta l'incompatibilità tra la previsione di rate costanti nella forma dell'ammortamento alla francese e invece la variabilità dei tassi prevista dalla quinta rata in poi con conseguente nullità della pattuizione e necessità anche in questo caso di applicare i tassi sostitutivi.
La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.
L'istruttoria consisteva nell'espletamento di ctu e all'esito con sentenza 713 del 2021 il
Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava l'istituto bancario a restituire a
€ 32.317,26 oltre interessi ex art 1284 c.c. dalla domanda al saldo Controparte_1 provvedendo sulle spese secondo soccombenza .
subentrata a proponeva appello affermando Controparte_3 Controparte_2 la cessazione della materia del contendere essendo intervenuto un accordo transattivo e comunque nel merito chiedendo che in riforma della sentenza fosse respinta la domanda di controparte.
Chiedeva che fosse sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza.
3 L'appellata si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello e della sospensiva.
La Corte, respinta l'istanza di inibitoria all'esito dell'udienza del venti gennaio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venticinque novembre 2024 tratteneva la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c. di venti giorni per memorie conclusionali e venti giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si richiama l'istanza di rimessione della causa sul ruolo avanzata congiuntamente dai difensori di primo grado dopo che la causa era stata trattenuta in decisione e in pendenza dei termini ex art. 190 c.p.c. espressamente motivata con il raggiungimento di un accordo transattivo.
Si censura la sentenza di primo grado che non aveva considerato detta istanza e comunque si chiede la cessazione della materia del contendere.
sostiene di non aver dato mandato a transigere al proprio difensore in primo Controparte_1 grado, poi sostituito da quello attuale;
invero detta facoltà risulta chiaramente conferita in base alla procura difensiva prodotta dinanzi al Tribunale.
E' stata peraltro depositato unicamente un atto sottoscritto dal difensore di primo grado di ove è indicata nel testo la trasmissione al difensore della controparte tramite Controparte_1
PEC ma detta pec non è stata prodotta. Manca pertanto la prova dell'esistenza formale di una transazione tra le parti.
La doglianza è quindi infondata.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza laddove ha riconosciuto il diritto di al calcolo degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e ha condannato Controparte_1
l'appellante a restituire quanto in eccesso fino a quel momento corrisposto dalla mutuataria.
L'appello è fondato.
Il Tribunale ha dato rilievo ai seguenti punti:
4 a) Il CICR, con delibera del 4 marzo 2003, ha demandato alla AN d'IT il compito di individuare le tipologie di contratti rispetto a cui gli istituti di credito devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo nonché determinare Par puntualmente quali voci debbano essere ricomprese e le modalità con cui l' debba essere calcolato;
b) La AN d'IT ha disciplinato l'ISC nell'ambito del Titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza, per poi emanare un provvedimento del ventinove luglio 2009 poi integrato il nove febbraio 2011 ove è stato prescritto che i finanziamenti devono Par riportare tanto nel foglio illustrativo quanto nel documento di sintesi l' , calcolato secondo la formula prevista dalla AN d'IT per il TAEG;
c) La condivisibile giurisprudenza di merito aveva sanzionato con l'invalidità della Par clausola contrattuale la mancata o erronea indicazione dell' e ciò corrispondeva anche all'esigenza di tutela del contraente debole e all'applicazione del principio di buona fede contrattuale;
d) La mancata indicazione dell'ISC comporta indeterminatezza del tasso applicato e conseguente nullità anche ex art. 1346 e 1418 c.c.;
e) avendo il CTU accertato che la clausola relativa all'ISC era indeterminata né era possibile individuare detto indicatore dagli accordi di rimodulazione successivi all'originaria stipula contrattuale, il Tribunale ha ritenuto applicabile un criterio di calcolo che prevedeva una rideterminazione delle rate con un tasso pari al minimo dei tassi BOT emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevole per il mutuatario, emessi nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di maturazione degli interessi relativi ad ogni singola rata;
f) il ricalcolo aveva attestato maggiori esborsi per l'importo sopra indicato.
L'appellante in primo luogo contesta la ctu laddove non avrebbe compreso che il
TAEG/ISC pari al 5,080%, indicato dalla AN nel contratto era stato calcolato in linea con la normativa vigente all'epoca della stipula.
In particolare si trattava del Decreto del Ministro del Tesoro dell'otto luglio 1992, come modificato dal DM del sei maggio 2000. Tale decreto sanciva, testualmente, al comma 6 dell'articolo 2, che “nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato
5 nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto “.
Il TAEG/ISC rideterminato dal CTU sarebbe quello che risulta, invece, dall'applicazione di disposizioni normative del 2009 ossia di epoca successiva alla stipula del mutuo.
Par Si censura poi la sentenza laddove ha fatto discendere dall'inesatta indicazione dell'
l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 comma 7 TUB.
Secondo l'appellante detta norma “…. disciplina il caso in cui non sia previsto in contratto il tasso debitore e l'ISC non è un tasso debitore ma solo un indice equivalente, privo di valore negoziale e con finalità meramente informativa, mentre il comma 6 dell'art. 117
TUB è inapplicabile, poiché riferito alle nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati in ogni filiale mediante i fogli informativi di cui all'art. 116 TUB”.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono da accogliere.
L'ISC/TAEG, introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003 (nel cui Allegato è inserito, tra i contratti cui essa trova applicazione, anche quello di mutuo), che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla AN d'IT, l'obbligo, per tutti gli intermediari, di “rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla AN d'IT medesima”.
La circolare della AN d'IT n. 229 del 21.4.1999, modificata in conseguenza alla predetta delibera CICR, ha, poi, stabilito che "il contratto e il documento di sintesi di cui al par. 8 della presente sezione riportano un 'indicatore sintetico di costo (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell'art. 122 del TU e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4.3.2003:
- mutui;
- anticipazioni bancarie;
altri finanziamenti”.
In particolare, l'art. 122 del TUB, nella versione vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo per cui è causa ( sia con riferimento all'originario contratto sia alla
6 data del subentro di ) rimandava al CICR la responsabilità di stabilire le Controparte_1 modalità di calcolo del TAEG.
In assenza della Delibera del CICR, di cui al previgente art. 122 del TUB, continuavano a trovare applicazione (ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, del TUB), l'art. 19, comma 2,
L. n. 142/92 e il Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio '92, successivamente integrato
– a seguito del D. Lgs n. 63/00 di recepimento della nuova Direttiva del credito al consumo 98/7/CE – dal Decreto del Ministro dell'Economia 6 maggio 2000.
L'art. 2 comma 2, del citato Decreto ministeriale così recita: “1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG
è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore”, procedendo, poi, ad indicare specificatamente quali voci sono incluse nel calcolo del predetto ISC/TAEG e quali, invece, escluse.
Successivamente, la AN d'IT (con Provvedimento del 29.7.2009 integrato dal
Provvedimento del 9.2.2011 e successivi) ha emanato nuove disposizioni su
"Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (con cui ha abrogato il Titolo X, della Circolare n. 229 del 1999), definendo il “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” come l'indicatore del “costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito” secondo quanto previsto nello specifico paragrafo delle medesime disposizioni.
Alla luce di tali disposizioni, si può affermare che, quindi, l'Indicatore Sintetico di Costo
(ISC), detto anche Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito.
L'ISC non costituisce, pertanto, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
7 Il riferimento all'ISC, in altri termini, è una mera indicazione informativa che non incide sulla determinazione del tasso stesso.
Ciò premesso - alla stregua del quadro normativo delineato e tenuto conto della disciplina vigente all'epoca della conclusione del contratto di mutuo azionato - occorre stabilire se la mancata o errata indicazione del TAEG/ISC integri, come affermato nella sentenza appellata, un'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117, co. 6, TUB, secondo il quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Si deve, sul punto, concludere che il TAEG/ISC non rientra nella nozione di “tassi” o
“prezzo” di cui al citato art. 117, co.6, TUB, proprio perché, come visto, non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, trattandosi un indicatore del costo complessivo dell'operazione.
L'errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG/ISC inferiore a quello effettivo - in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della AN
d'IT-, in definitiva, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo.
Dalla non riconducibilità del ISC/TAEG agli “interessi, prezzi o condizioni” previste dall'art. 117 TUB, co. 6, consegue che l'erronea previsione di tale indice non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6 (né, quindi, l'applicazione del successivo comma 7).
Ed infatti, secondo il noto orientamento della Suprema Corte, alla luce delle differenze esistenti tra regole di validità e regole di comportamento, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula necessariamente che siffatta violazione incida su elementi intrinseci della fattispecie negoziale - cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto -, come si desume dal dato testuale dell'art. 1418, 1° comma, c.c., che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti (“Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa”).
Specularmente, le violazioni che, invece, concernono la condotta - tenuta sia nel corso delle trattative per la formazione del contratto sia nella sua esecuzione - non determinano la nullità del contratto medesimo, indipendentemente dalla natura delle
8 norme con le quali sia in contrasto, a meno che tale sanzione non sia espressamente prevista dalla legge, così come prescritto dall'art. 1418, 3° comma, c.c. (cfr. Cass. SS.UU.
n. 26724/07).
Sul punto, deve rilevarsi che l'art. 117, co.6, TUB non prevede espressamente la nullità per l'ipotesi di inesatta determinazione dell' . Pt_3
Alla luce dei principi sopra richiamati, diventa, quindi, del tutto irrilevante, nel caso de quo, l'accertamento in fatto dell'errata determinazione di tale indice, in quanto non ne potrebbe comunque conseguire la nullità, contrariamente a quanto dedotto dagli attori.
Né si può altrimenti invocare l'applicazione dell'art. 125 bis T.U.B. – che prevede espressamente la nullità delle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato -, in quanto detta norma è prevista per la sola materia del credito al consumo e comunque non era vigente all'epoca della conclusione del contratto oggetto di causa.
Alla luce delle premesse considerazioni, dalla pretesa errata determinazione dell' potrebbe al più conseguire – ove provata – una responsabilità Pt_3 precontrattuale della banca convenuta, non dedotta né provata da parte appellata.
Detta impostazione è in linea con l'insegnamento della Corte di Cassazione che con ordinanza 4597/2023 ha statuito : “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993…”.
L'appellante sostiene infine l'erroneità della sentenza laddove ha applicato il tasso di interesse commerciale alla somma liquidata in linea capitale.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento degli altri motivi .
Le spese di entrambi i gradi, comprese quelle di ctu seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate e senza fase istruttoria per l'appello in quanto non tenuta.
P.Q.M.
9 La Corte, in riforma della sentenza impugnata respinge tutte le domande avanzate da in primo grado. Controparte_1
Condanna a pagare a le spese di entrambi i Controparte_1 Parte_1 gradi di giudizio liquidate per il primo grado in complessivi € 3.900,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per il grado di appello in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Pone definitivamente a carico di le spese di ctu. Controparte_1
Roma, camera di consiglio del dieci marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TA TA EL de Courtelary
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