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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4072/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza sostituita dalla trattazione scritta del 16 aprile 2024; verificato che i ricorrenti hanno depositato note per l'odierna udienza;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nata a [...]/TO(Brasile) in data Parte_1
10/03/2003, cittadina brasiliana;
, nato a [...]/MG(Brasile) in Parte_2 data 19/05/1961, cittadino brasiliano, per sé e in qualità di rappresentante legale del figlio minore , nato a [...]/TO (Brasile) il Persona_1
16/05/2005, rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone, giuste procure alle liti in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 5 I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di cittadina Persona_2 italiana, nata a [...], il [...].
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 08/03/2023, i ricorrenti hanno allegato che
[...] era loro ava. Persona_2
La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza:
In data 28 luglio 1900 a Juiz De Fora/MG (Brasile), contraeva Persona_2 matrimonio con il cittadino brasiliano e dalla loro unione nasceva Parte_3 [...]
a Juiz De Fora/MG (Brasile), il giorno 1° maggio 1901. Costei in data Persona_3
10 aprile 1928 a Juiz De Fora/MG (Brasile) contraeva matrimonio con Persona_4
e dalla loro unione nasceva a Juiz De Fora/MG
[...] Persona_5
(Brasile) il 25 gennaio 1929. Quest'ultima si sposava in data 14 settembre 1956 a Belo
Horizzonte/MG (Brasile) con e dalla loro unione coniugale Persona_6 nasceva a Belo Horizzonte/MG (Brasile) il giorno 19 maggio 1961 l'odierno ricorrente
. Costui in data 9 maggio 2004, a Palmas/TO (Brasile), Parte_2 contraeva matrimonio con e dalla loro relazione Controparte_2 nascevano due figli, odierni ricorrenti: a Palmas/TO Parte_1
(Brasile) il giorno 10 marzo 2003 e il giorno 16 maggio Persona_1
2005.
La parte ricorrente ha quindi sostenuto che, avendo l'ava mantenuto sempre la cittadinanza italiana, l'avrebbe trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata 13/09/2023, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le
Pag. 2 di 5 controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadina italiana è nata a Canosa di Puglia (BAT) in [...]
31.01.1884, come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il
03.05.2022 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Non ha alcun rilievo il passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana. L'ava cittadina Persona_2 italiana, si sposò in Brasile nel 1900 con cittadino straniero e non può ritenersi che la stessa avesse perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero, come prevedeva l'art. 10 della legge n. 555 del 1912.
Con la sentenza n. 44661 del 25/02/2009 le SS.UU. della Corte di Cassazione, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, hanno riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La pronuncia è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: per un verso la sentenza n. 30 del 1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
per altro la
Pag. 3 di 5 sentenza n. 87 del 1975 con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'ava non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 16 aprile 2025 definitivamente pronunciando ex art. 281sexies
c.p.c. sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
Pag. 4 di 5 1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_4
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza sostituita dalla trattazione scritta del 16 aprile 2024; verificato che i ricorrenti hanno depositato note per l'odierna udienza;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nata a [...]/TO(Brasile) in data Parte_1
10/03/2003, cittadina brasiliana;
, nato a [...]/MG(Brasile) in Parte_2 data 19/05/1961, cittadino brasiliano, per sé e in qualità di rappresentante legale del figlio minore , nato a [...]/TO (Brasile) il Persona_1
16/05/2005, rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone, giuste procure alle liti in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 5 I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di cittadina Persona_2 italiana, nata a [...], il [...].
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 08/03/2023, i ricorrenti hanno allegato che
[...] era loro ava. Persona_2
La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza:
In data 28 luglio 1900 a Juiz De Fora/MG (Brasile), contraeva Persona_2 matrimonio con il cittadino brasiliano e dalla loro unione nasceva Parte_3 [...]
a Juiz De Fora/MG (Brasile), il giorno 1° maggio 1901. Costei in data Persona_3
10 aprile 1928 a Juiz De Fora/MG (Brasile) contraeva matrimonio con Persona_4
e dalla loro unione nasceva a Juiz De Fora/MG
[...] Persona_5
(Brasile) il 25 gennaio 1929. Quest'ultima si sposava in data 14 settembre 1956 a Belo
Horizzonte/MG (Brasile) con e dalla loro unione coniugale Persona_6 nasceva a Belo Horizzonte/MG (Brasile) il giorno 19 maggio 1961 l'odierno ricorrente
. Costui in data 9 maggio 2004, a Palmas/TO (Brasile), Parte_2 contraeva matrimonio con e dalla loro relazione Controparte_2 nascevano due figli, odierni ricorrenti: a Palmas/TO Parte_1
(Brasile) il giorno 10 marzo 2003 e il giorno 16 maggio Persona_1
2005.
La parte ricorrente ha quindi sostenuto che, avendo l'ava mantenuto sempre la cittadinanza italiana, l'avrebbe trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata 13/09/2023, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le
Pag. 2 di 5 controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadina italiana è nata a Canosa di Puglia (BAT) in [...]
31.01.1884, come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il
03.05.2022 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Non ha alcun rilievo il passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana. L'ava cittadina Persona_2 italiana, si sposò in Brasile nel 1900 con cittadino straniero e non può ritenersi che la stessa avesse perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero, come prevedeva l'art. 10 della legge n. 555 del 1912.
Con la sentenza n. 44661 del 25/02/2009 le SS.UU. della Corte di Cassazione, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, hanno riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La pronuncia è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: per un verso la sentenza n. 30 del 1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
per altro la
Pag. 3 di 5 sentenza n. 87 del 1975 con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'ava non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 16 aprile 2025 definitivamente pronunciando ex art. 281sexies
c.p.c. sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
Pag. 4 di 5 1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_4
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.