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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 5324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5324 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 1° luglio 2025, udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato a norma dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 6788 dell'anno 2025 vertente tra nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), in proprio e quale titolare della ditta individuale “ ”
[...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo D'Amore, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22;
ricorrente e
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi elett.te dom.to presso la sede CP_3 in via De Gasperi n. 55, Napoli;
Resistente
avente ad oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.03.2025 parte ricorrente in peigrafe, in proprio e quale titolare della ditta individuale “ ”, proponeva opposizione Controparte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 0I-000652003 - Protocollo n.
.5100.11/02/2025.0095572, notificata a mezzo posta in data 19.02.2025 ad istanza CP_3 dell' Sede Napoli, con la quale veniva ordinato al ricorrente il pagamento della CP_3 complessiva somma di Euro 4.699,68 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
sosteneva di avere già effettuato il pagamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali omesse, con conseguente inapplicabilità della sanzione amministrativa irrogata;
chiedeva pertanto nelle proprie conclusioni: “ in via preliminare stante l'esistenza dei gravi motivi e la prova documentale offerta sospendere immediatamente, con decreto emesso inaudita altera parte oppure previa comparizione per-sonale delle parti, l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza - ingiunzione perché sussiste effettivamente un grave pericolo rappresentato dalla possibilità
e/o probabilità che l'opponente possa subire un'esecuzione ingiusta per somme assolutamente non dovute e, in ogni caso, perché nell'ipotesi di specie risultano provati il fumus boni iuris ed il periculum in mora in virtù delle motivazioni esposte nel corpo presente atto;
nel merito annullare integralmente l'ordinanza ingiunzione impugnata per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto;
accertare che l' ha violato la disposizione contenuta CP_3 all'art. 96 c.p.c. ponendo in essere un comportamento gravemente colposo attraverso
l'emissione e la notifica-zione dell'impugnata ordinanza-ingiunzione e per tale ragione dichiarare la stessi tenuta al risarcimento per lite temeraria previsto dalla citata norma in favore del ricorrente;
condannare di conseguenza l'Ente resistente al risarcimento in favore del ricorrente dei danni da lite temeraria da liquidarsi equitativamente dall'Ill.mo Tribunale adito;
condannare, in ogni caso, l'Ente resistente al pagamento delle spese e compensi professionali di causa con specifica attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ”
Con decreto di fissazione del 3.4.2025 il Giudice sospendeva l'esecutività della ordinanza ingiunzione impugnata.
Si costitutiva con propria memoria l' ed esponeva di aver proceduto all'annullamento CP_3 dell'ordinanza opposta q seguito di verifica dell'avvenuto pagamento delle contribuzioni richieste;
sosteneva di aver trovato difficoltà nel verificare l'avvenuto pagamento trattandosi Cont di pagamento effettuato a mezzo di f35 presso , il cui sistema non rilevava tempestivamente il pagamento che in questo caso era avvenuto entro i termini della diffida.
Concludeva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza di discussione parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite, in quanto l'annullamento in via amministrativa dell'ordinanza di ingiunzione era avvenuto successivamente al deposito del ricorso e solo in data 27.03.2025. CP_ Il difensore dell' si associava alla chiesta declaratoria ed insisteva per la compensazione delle spese di lite.
All'esito della camera di consiglio il ricorso è stato deciso mediante sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui era data lettura. CP_ Risulta per tabulas la circostanza che l' ha provveduto – nelle more del giudizio – all'annullamento in via amministrativa dell'ordinanza di ingiunzione n. 0I-000652003-
Protocollo n.: .5100.11/02/2025.0095572 in data 27.03.2025. CP_3
Preso atto di quanto sopra e rilevato pertanto il sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, dal momento che l'ordinanza ingiunzione è stata annullata in via di CP_ autotutela da parte dell' a seguito della constatazione del pagamento delle contribuzioni da parte dell'opponente.
In ordine al regime delle spese processuali, in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, l' convenuto va condannato al pagamento delle spese in favore CP_2 dell'opponente, liquidate in dispositivo alla stregua delle vigenti tariffe. Deve rilevarsi invero che l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione è intervenuto solo successivamente al deposito del ricorso, e che le ragioni addotte dall'istituto attengono a discrasie interne al sistema di rilevazione e segnalazione dei pagamenti, le quali non possono ridondare in danno dell'obbligato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza deduzione o eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1050,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 01 luglio 2025
Il Giudice
dott. Maria Rosaria Elmino
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 1° luglio 2025, udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato a norma dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 6788 dell'anno 2025 vertente tra nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), in proprio e quale titolare della ditta individuale “ ”
[...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo D'Amore, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22;
ricorrente e
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi elett.te dom.to presso la sede CP_3 in via De Gasperi n. 55, Napoli;
Resistente
avente ad oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.03.2025 parte ricorrente in peigrafe, in proprio e quale titolare della ditta individuale “ ”, proponeva opposizione Controparte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 0I-000652003 - Protocollo n.
.5100.11/02/2025.0095572, notificata a mezzo posta in data 19.02.2025 ad istanza CP_3 dell' Sede Napoli, con la quale veniva ordinato al ricorrente il pagamento della CP_3 complessiva somma di Euro 4.699,68 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
sosteneva di avere già effettuato il pagamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali omesse, con conseguente inapplicabilità della sanzione amministrativa irrogata;
chiedeva pertanto nelle proprie conclusioni: “ in via preliminare stante l'esistenza dei gravi motivi e la prova documentale offerta sospendere immediatamente, con decreto emesso inaudita altera parte oppure previa comparizione per-sonale delle parti, l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza - ingiunzione perché sussiste effettivamente un grave pericolo rappresentato dalla possibilità
e/o probabilità che l'opponente possa subire un'esecuzione ingiusta per somme assolutamente non dovute e, in ogni caso, perché nell'ipotesi di specie risultano provati il fumus boni iuris ed il periculum in mora in virtù delle motivazioni esposte nel corpo presente atto;
nel merito annullare integralmente l'ordinanza ingiunzione impugnata per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto;
accertare che l' ha violato la disposizione contenuta CP_3 all'art. 96 c.p.c. ponendo in essere un comportamento gravemente colposo attraverso
l'emissione e la notifica-zione dell'impugnata ordinanza-ingiunzione e per tale ragione dichiarare la stessi tenuta al risarcimento per lite temeraria previsto dalla citata norma in favore del ricorrente;
condannare di conseguenza l'Ente resistente al risarcimento in favore del ricorrente dei danni da lite temeraria da liquidarsi equitativamente dall'Ill.mo Tribunale adito;
condannare, in ogni caso, l'Ente resistente al pagamento delle spese e compensi professionali di causa con specifica attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ”
Con decreto di fissazione del 3.4.2025 il Giudice sospendeva l'esecutività della ordinanza ingiunzione impugnata.
Si costitutiva con propria memoria l' ed esponeva di aver proceduto all'annullamento CP_3 dell'ordinanza opposta q seguito di verifica dell'avvenuto pagamento delle contribuzioni richieste;
sosteneva di aver trovato difficoltà nel verificare l'avvenuto pagamento trattandosi Cont di pagamento effettuato a mezzo di f35 presso , il cui sistema non rilevava tempestivamente il pagamento che in questo caso era avvenuto entro i termini della diffida.
Concludeva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza di discussione parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite, in quanto l'annullamento in via amministrativa dell'ordinanza di ingiunzione era avvenuto successivamente al deposito del ricorso e solo in data 27.03.2025. CP_ Il difensore dell' si associava alla chiesta declaratoria ed insisteva per la compensazione delle spese di lite.
All'esito della camera di consiglio il ricorso è stato deciso mediante sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui era data lettura. CP_ Risulta per tabulas la circostanza che l' ha provveduto – nelle more del giudizio – all'annullamento in via amministrativa dell'ordinanza di ingiunzione n. 0I-000652003-
Protocollo n.: .5100.11/02/2025.0095572 in data 27.03.2025. CP_3
Preso atto di quanto sopra e rilevato pertanto il sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, dal momento che l'ordinanza ingiunzione è stata annullata in via di CP_ autotutela da parte dell' a seguito della constatazione del pagamento delle contribuzioni da parte dell'opponente.
In ordine al regime delle spese processuali, in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, l' convenuto va condannato al pagamento delle spese in favore CP_2 dell'opponente, liquidate in dispositivo alla stregua delle vigenti tariffe. Deve rilevarsi invero che l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione è intervenuto solo successivamente al deposito del ricorso, e che le ragioni addotte dall'istituto attengono a discrasie interne al sistema di rilevazione e segnalazione dei pagamenti, le quali non possono ridondare in danno dell'obbligato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza deduzione o eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1050,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 01 luglio 2025
Il Giudice
dott. Maria Rosaria Elmino