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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza, I unità
Composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Guarino Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore dott.ssa Francesca Gomez De Ayala Consigliere
all'esito dell'udienza, e dalla successiva camera di consiglio del 7 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 379/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, nata l'[...] a [...] (C.F. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone (C.F. ), ed elett.te domiciliata in Palma C.F._2
Campania alla via Saverio Carbone n. 27;
APPELLANTE
E
(c.f. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Funari (c.f. dell'Avvocatura C.F._3 dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato ad ogni effetto presso il domicilio digitale dello stesso avvocato, corrispondente al seguente indirizzo di P.E.C.: t Email_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 6417/2020 depositato in data 24.11.2020 innanzi al Giudice del lavoro del
Tribunale di Nola, chiedeva l'annullamento del provvedimento di indebito del Parte_1 CP_ 25.7.2019 con cui aveva chiesto la restituzione della somma di € 10.666,85 sulla pensione cat. IO n. 18442040, con condanna dell'ente alla restituzione di quanto già recuperato. Con successivo ricorso n. 6509/2020, depositato innanzi alla medesima Autorità giudiziaria il 30.11.2020, la Pt_1 CP_ chiedeva la restituzione della somma di euro 3.103,98 trattenuta dall' a compensazione dell'indebito predetto.
Riuniti i ricorsi, con sentenza n. 273/2024 del 7/2/2024, il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava, al capo 1), non dovuta la somma di € 10.666,85 a titolo di ripetizione di somme, CP_ con condanna dell' alla restituzione di quanto già recuperato, al capo 2) la cessazione della materia del contendere con riferimento alla ripetizione della somma di euro 3.848,98; infine, al capo 3), CP_ condannava l' al pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro 1.865,00, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Avverso tale decisione, con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data
20/2/2024, ha proposto appello parziale, limitatamente al capo 3) relativo alle spese di Parte_1 giudizio, sostenendo che l'importo liquidato (euro 1.865,00) era inferiore ai minimi stabiliti nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 integrate dal DM n. 147/2022, considerato il valore della controversia.
In particolare, in primo luogo, ha dedotto che per l'attività espletata anteriormente alla riunione dei due giudizi, spetterebbero due compensi distinti per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase istruttoria;
unico sarebbe il compenso spettante per la fase decisionale, celebratasi dopo la riunione. In secondo luogo, ha dedotto l'illegittimità della sentenza nella parte in cui non ha liquidato alcun compenso per la fase istruttoria/di trattazione senza alcuna motivazione.
Dunque, applicando per il giudizio n. 6509/20 R.G. (riunito al più antico) i parametri di legge per le controversie di valore compreso tra 1.000,01 e euro 5,200,00 (per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase istruttoria) e per il giudizio principale i parametri di legge per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 e 26.000,00 (per tutte le fasi), risultava un complessivo compenso professionale dovuto pari ad € 3.546,00. CP_ Pertanto, ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi l' al pagamento delle spese di primo grado liquidate in euro 3.546,00, con attribuzione, con vittoria di spese del presente grado di giudizio. CP_
3.L' si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
4.All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Oggetto dell'appello è unicamente l'ammontare delle spese del giudizio di primo grado. Evidenzia l'appellante che la decisione è erronea, in quanto il giudice avrebbe dovuto liquidare due compensi per l'attività prestata nei giudizi instaurati con separati ricorsi prima della riunione del
7.2.2024; inoltre, non avrebbe liquidato alcun compenso per la fase di trattazione, così violando le tariffe individuate dal D.M. n. 55/2014 integrate dal DM n. 147/2022 e scendendo al di sotto dei minimi senza neppure fornire una idonea motivazione.
5.1. La doglianza è fondata nei limiti che vengono di seguito illustrati.
5.1.1 Con riferimento alla richiesta di liquidazione di un distinto compenso per l'attività prestata nel giudizio n. 6509/2020 r.g., prima della disposta riunione, osserva preliminarmente la Corte che nel caso di specie si verta in un'ipotesi di indebito frazionamento della domanda giudiziaria, che preclude la separata proposizione di tale secondo giudizio, in assenza in un interesse obiettivo al frazionamento.
Va premesso che è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", non è consentito di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità, con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio costituzionale del giusto processo (Cass.
SU n. 23726 del 2007).
La Suprema Corte, a Sezioni Unite (Cass. SU n. 4090 del 2017), poi, è stata chiamata a decidere dell'applicabilità di tale principio alla diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse, ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, affermandone l'operatività con riferimento ai casi in cui si tratti di pretese inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, ovvero siano fondate sul medesimo fatto costitutivo, precisando che, in ogni caso, le stesse possono comunque ritenersi proponibili separatamente, se l'attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento.
Le Sezioni Unite, pur escludendo in linea di principio l'estensione generalizzata del principio, hanno sottolineato che le norme processuali - che contemplano la proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti - sono ispirate all'esigenza di favorire la trattazione unitaria dei processi allorquando la proposizione e trattazione separata possa determinare inconvenienti lesivi del principio di economia processuale, quali la duplicazione di attività istruttoria e decisoria (che incide sulla ragionevole durata dei processi), il rischio di giudicati contrastanti (che incide sulla stabilità dei rapporti) e la dispersione innanzi a giudici diversi della medesima vicenda sostanziale (che incide sulla “giustizia” sostanziale, meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice una conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata).
Dunque, hanno concluso che a tali casi deve estendersi il principio di infrazionabilità delle domande giudiziarie, salvo che il creditore non sia assistito da interesse oggettivo al frazionamento, nell'ottica di un esercizio responsabile della domanda giudiziaria.
Siffatte situazioni sono state specificamente individuate nelle sole ipotesi di pretese inscrivibili nell'ambito di precedente processo, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, ovvero di pretese fondate su medesimo fatto costitutivo.
In tali casi, invero, hanno osservato le S.U., le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell'attività istruttoria e di una conseguente dispersione di conoscenza dell'identica "vicenda sostanziale".
Con ordinanza n. 14143 del 24/05/2021, la Sez. 2 della Suprema Corte ha precisato, che per
"medesimo fatto costitutivo", debba intendersi non già il medesimo fatto storico costitutivo del diritto ai sensi dell'art. 1173 c.c., poiché in tal caso si configurerebbe in realtà l'ipotesi del "medesimo diritto" di credito precluso dal divieto di tutela giudiziale frazionata già sancito dalle S.U. con la sentenza n. 23726 del 2007, ma il “fatto (sia pur storicamente diverso ma) della stessa natura di quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio” (cfr. altresì in senso conforme Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 25480 del 31/08/2023 (Rv. 669263 - 01).
Orbene, in ossequio agli indicati principi, ed in assenza di un obiettivo interesse al frazionamento evidenziato dalla parte, deve ritenersi preclusa la separata proponibilità del ricorso introduttivo del giudizio n. 6509/2020 r.g., trattandosi di pretesa inscrivibile nel medesimo ambito del giudizio n.
6417/20 r.g. processo precedentemente instaurato, cui poi è stato riunito, perché già in esso deducibile o rilevabile e fondata sul medesimo fatto costitutivo, come dimostrato dalla dichiarazione della cessazione della materia del contendere pronunciata dal giudice sulla pretesa in questione, ritenuta CP_ assorbita per l'essere accertata l'inesistenza del credito posto a compensazione dall'
Di conseguenza, non può riconoscersi un distinto compenso in relazione al ricorso in esame.
5.2. E', invece, fondato il secondo motivo di appello, relativo alla violazione dei valori di cui al
D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 37/2018).
Al riguardo, deve premettersi che l'art. 4 del D.M. 55 cit. (così come modificato dal D.M. 37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che:
“
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni
o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande
o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti
o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e
l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
Ai fini del calcolo delle competenze, deve evidenziarsi che lo stesso decreto prevede, di fianco ad ogni voce, la possibilità di variazione dell'ammontare delle spese in aumento e in diminuzione.
Il compenso, infine, è liquidato per fasi che sono quattro e cioè quelle sopra indicate (art. 4 cit.).
5.2.1 Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che correttamente l'appellante ha individuato, quale scaglione di riferimento, quello delle cause di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00. Tornando, dunque, al caso in esame, tenuto conto della richiesta dell'appellante, l'ammontare liquidato dal giudice di primo grado non appare congruo e rispettoso dei parametri individuati dai cit.
DD.MM.
Infatti, tenuto conto delle stesse richieste dell'appellante, i compensi potevano essere diminuiti non oltre la metà in applicazione delle modifiche inserite al DM n.55 del 2014 dal DM n.37 del 2018 in vigore dal 27/4/2018, e quindi ben prima del deposito del ricorso introduttivo;
inoltre andavano applicate le tabelle aggiornate di cui al DM n. 147/2022.
In applicazione dei suddetti criteri e tenendo conto anche dei compensi dovuti per la fase di trattazione (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. n. 15182/22), l'ammontare minimo da liquidare sarebbe dovuto essere pari ad € 2.694,00 calcolando la riduzione del 50% (fase di studio euro 929,00, fase introduttiva euro 777,00, fase di trattazione euro 1.664,00, fase di decisione euro 2021,00) essendo evidente, quindi, che il giudice nel liquidare le spese in euro 1.865,00 non abbia tenuto conto dei minimi stabiliti con il D.M. sopra richiamato.
6. Pertanto, in accoglimento del gravame, la sentenza impugnata deve essere riformata con riferimento al solo regime delle spese processuali, nei limiti sopra indicati, con condanna dell CP_1 resistente al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al limitato valore dell'appello, che ha ad oggetto le spese del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: CP_ accoglie l'appello ed in riforma del capo 3) dell'impugnata sentenza condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 2.694,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Ciccone antistatario;
CP_ condanna, inoltre, l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 961,50, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Ciccone antistatario.
Così deciso in Napoli, il 7 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Giovanna Guarino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza, I unità
Composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Guarino Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore dott.ssa Francesca Gomez De Ayala Consigliere
all'esito dell'udienza, e dalla successiva camera di consiglio del 7 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 379/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, nata l'[...] a [...] (C.F. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone (C.F. ), ed elett.te domiciliata in Palma C.F._2
Campania alla via Saverio Carbone n. 27;
APPELLANTE
E
(c.f. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Funari (c.f. dell'Avvocatura C.F._3 dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato ad ogni effetto presso il domicilio digitale dello stesso avvocato, corrispondente al seguente indirizzo di P.E.C.: t Email_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 6417/2020 depositato in data 24.11.2020 innanzi al Giudice del lavoro del
Tribunale di Nola, chiedeva l'annullamento del provvedimento di indebito del Parte_1 CP_ 25.7.2019 con cui aveva chiesto la restituzione della somma di € 10.666,85 sulla pensione cat. IO n. 18442040, con condanna dell'ente alla restituzione di quanto già recuperato. Con successivo ricorso n. 6509/2020, depositato innanzi alla medesima Autorità giudiziaria il 30.11.2020, la Pt_1 CP_ chiedeva la restituzione della somma di euro 3.103,98 trattenuta dall' a compensazione dell'indebito predetto.
Riuniti i ricorsi, con sentenza n. 273/2024 del 7/2/2024, il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava, al capo 1), non dovuta la somma di € 10.666,85 a titolo di ripetizione di somme, CP_ con condanna dell' alla restituzione di quanto già recuperato, al capo 2) la cessazione della materia del contendere con riferimento alla ripetizione della somma di euro 3.848,98; infine, al capo 3), CP_ condannava l' al pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro 1.865,00, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Avverso tale decisione, con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data
20/2/2024, ha proposto appello parziale, limitatamente al capo 3) relativo alle spese di Parte_1 giudizio, sostenendo che l'importo liquidato (euro 1.865,00) era inferiore ai minimi stabiliti nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 integrate dal DM n. 147/2022, considerato il valore della controversia.
In particolare, in primo luogo, ha dedotto che per l'attività espletata anteriormente alla riunione dei due giudizi, spetterebbero due compensi distinti per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase istruttoria;
unico sarebbe il compenso spettante per la fase decisionale, celebratasi dopo la riunione. In secondo luogo, ha dedotto l'illegittimità della sentenza nella parte in cui non ha liquidato alcun compenso per la fase istruttoria/di trattazione senza alcuna motivazione.
Dunque, applicando per il giudizio n. 6509/20 R.G. (riunito al più antico) i parametri di legge per le controversie di valore compreso tra 1.000,01 e euro 5,200,00 (per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase istruttoria) e per il giudizio principale i parametri di legge per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 e 26.000,00 (per tutte le fasi), risultava un complessivo compenso professionale dovuto pari ad € 3.546,00. CP_ Pertanto, ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi l' al pagamento delle spese di primo grado liquidate in euro 3.546,00, con attribuzione, con vittoria di spese del presente grado di giudizio. CP_
3.L' si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
4.All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Oggetto dell'appello è unicamente l'ammontare delle spese del giudizio di primo grado. Evidenzia l'appellante che la decisione è erronea, in quanto il giudice avrebbe dovuto liquidare due compensi per l'attività prestata nei giudizi instaurati con separati ricorsi prima della riunione del
7.2.2024; inoltre, non avrebbe liquidato alcun compenso per la fase di trattazione, così violando le tariffe individuate dal D.M. n. 55/2014 integrate dal DM n. 147/2022 e scendendo al di sotto dei minimi senza neppure fornire una idonea motivazione.
5.1. La doglianza è fondata nei limiti che vengono di seguito illustrati.
5.1.1 Con riferimento alla richiesta di liquidazione di un distinto compenso per l'attività prestata nel giudizio n. 6509/2020 r.g., prima della disposta riunione, osserva preliminarmente la Corte che nel caso di specie si verta in un'ipotesi di indebito frazionamento della domanda giudiziaria, che preclude la separata proposizione di tale secondo giudizio, in assenza in un interesse obiettivo al frazionamento.
Va premesso che è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", non è consentito di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità, con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio costituzionale del giusto processo (Cass.
SU n. 23726 del 2007).
La Suprema Corte, a Sezioni Unite (Cass. SU n. 4090 del 2017), poi, è stata chiamata a decidere dell'applicabilità di tale principio alla diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse, ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, affermandone l'operatività con riferimento ai casi in cui si tratti di pretese inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, ovvero siano fondate sul medesimo fatto costitutivo, precisando che, in ogni caso, le stesse possono comunque ritenersi proponibili separatamente, se l'attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento.
Le Sezioni Unite, pur escludendo in linea di principio l'estensione generalizzata del principio, hanno sottolineato che le norme processuali - che contemplano la proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti - sono ispirate all'esigenza di favorire la trattazione unitaria dei processi allorquando la proposizione e trattazione separata possa determinare inconvenienti lesivi del principio di economia processuale, quali la duplicazione di attività istruttoria e decisoria (che incide sulla ragionevole durata dei processi), il rischio di giudicati contrastanti (che incide sulla stabilità dei rapporti) e la dispersione innanzi a giudici diversi della medesima vicenda sostanziale (che incide sulla “giustizia” sostanziale, meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice una conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata).
Dunque, hanno concluso che a tali casi deve estendersi il principio di infrazionabilità delle domande giudiziarie, salvo che il creditore non sia assistito da interesse oggettivo al frazionamento, nell'ottica di un esercizio responsabile della domanda giudiziaria.
Siffatte situazioni sono state specificamente individuate nelle sole ipotesi di pretese inscrivibili nell'ambito di precedente processo, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, ovvero di pretese fondate su medesimo fatto costitutivo.
In tali casi, invero, hanno osservato le S.U., le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell'attività istruttoria e di una conseguente dispersione di conoscenza dell'identica "vicenda sostanziale".
Con ordinanza n. 14143 del 24/05/2021, la Sez. 2 della Suprema Corte ha precisato, che per
"medesimo fatto costitutivo", debba intendersi non già il medesimo fatto storico costitutivo del diritto ai sensi dell'art. 1173 c.c., poiché in tal caso si configurerebbe in realtà l'ipotesi del "medesimo diritto" di credito precluso dal divieto di tutela giudiziale frazionata già sancito dalle S.U. con la sentenza n. 23726 del 2007, ma il “fatto (sia pur storicamente diverso ma) della stessa natura di quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio” (cfr. altresì in senso conforme Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 25480 del 31/08/2023 (Rv. 669263 - 01).
Orbene, in ossequio agli indicati principi, ed in assenza di un obiettivo interesse al frazionamento evidenziato dalla parte, deve ritenersi preclusa la separata proponibilità del ricorso introduttivo del giudizio n. 6509/2020 r.g., trattandosi di pretesa inscrivibile nel medesimo ambito del giudizio n.
6417/20 r.g. processo precedentemente instaurato, cui poi è stato riunito, perché già in esso deducibile o rilevabile e fondata sul medesimo fatto costitutivo, come dimostrato dalla dichiarazione della cessazione della materia del contendere pronunciata dal giudice sulla pretesa in questione, ritenuta CP_ assorbita per l'essere accertata l'inesistenza del credito posto a compensazione dall'
Di conseguenza, non può riconoscersi un distinto compenso in relazione al ricorso in esame.
5.2. E', invece, fondato il secondo motivo di appello, relativo alla violazione dei valori di cui al
D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 37/2018).
Al riguardo, deve premettersi che l'art. 4 del D.M. 55 cit. (così come modificato dal D.M. 37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che:
“
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni
o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande
o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti
o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e
l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
Ai fini del calcolo delle competenze, deve evidenziarsi che lo stesso decreto prevede, di fianco ad ogni voce, la possibilità di variazione dell'ammontare delle spese in aumento e in diminuzione.
Il compenso, infine, è liquidato per fasi che sono quattro e cioè quelle sopra indicate (art. 4 cit.).
5.2.1 Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che correttamente l'appellante ha individuato, quale scaglione di riferimento, quello delle cause di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00. Tornando, dunque, al caso in esame, tenuto conto della richiesta dell'appellante, l'ammontare liquidato dal giudice di primo grado non appare congruo e rispettoso dei parametri individuati dai cit.
DD.MM.
Infatti, tenuto conto delle stesse richieste dell'appellante, i compensi potevano essere diminuiti non oltre la metà in applicazione delle modifiche inserite al DM n.55 del 2014 dal DM n.37 del 2018 in vigore dal 27/4/2018, e quindi ben prima del deposito del ricorso introduttivo;
inoltre andavano applicate le tabelle aggiornate di cui al DM n. 147/2022.
In applicazione dei suddetti criteri e tenendo conto anche dei compensi dovuti per la fase di trattazione (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. n. 15182/22), l'ammontare minimo da liquidare sarebbe dovuto essere pari ad € 2.694,00 calcolando la riduzione del 50% (fase di studio euro 929,00, fase introduttiva euro 777,00, fase di trattazione euro 1.664,00, fase di decisione euro 2021,00) essendo evidente, quindi, che il giudice nel liquidare le spese in euro 1.865,00 non abbia tenuto conto dei minimi stabiliti con il D.M. sopra richiamato.
6. Pertanto, in accoglimento del gravame, la sentenza impugnata deve essere riformata con riferimento al solo regime delle spese processuali, nei limiti sopra indicati, con condanna dell CP_1 resistente al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al limitato valore dell'appello, che ha ad oggetto le spese del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: CP_ accoglie l'appello ed in riforma del capo 3) dell'impugnata sentenza condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 2.694,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Ciccone antistatario;
CP_ condanna, inoltre, l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 961,50, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Ciccone antistatario.
Così deciso in Napoli, il 7 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Giovanna Guarino