Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1942.2020 R.A.C.L., promossa da:
Mario Quarta
con il proc. avv. Guacci dom.
CONTRO
CP_1
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito questo Giudice, chiedendo accertarsi il proprio diritto al trattamento di fine servizio o indennità di premio servizio per l'attività espletata alle dipendenze del comune di Campi salentina dal 29.12.1986 al 30.6.94 con condanna di CP_ a liquidare detta prestazione nella misura spettante ex mod 350P; il tutto con vittoria di spese di lite.
All'uopo espone come abbia lavorato per il suddetto ente locale dall'8.10.85 sino alla sospensione dal servizio del 20.12.86 a seguito di impugnativa della graduatoria del concorso con cui era stato collocato in ruolo;
come nelle more del giudizio di impugnativa, sia stato assunto (previo superamento di un concorso) da altro ente per cui aveva lavorato sino al pensionamento del 28.2.17; di avere invano richiesto il riconoscimento del tfs per CP_ il lavoro svolto alle dipendente del comune suddetto, ma come abbia eccepito la prescrizione e non spettante indennità di premio servizio ritenendo l'attività svolta come servizio di fatto;
come invero la prestazione sia stata richiesta al momento del
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccepisce la prescrizione quinquennale [art.19 Rd 2.11.1933 n.2418; Cass. 29616.01;
Cass. 12618.01] del diritto azionato solo in data 18.5.18 a fronte di un rapporto alle dipendenze dell'ente locale conclusosi in data 30.6.1994 con soluzione di continuità CP_ rispetto al rapporto di lavoro alle dipendenze di (in relazione a cui, peraltro, non vi sarebbe stata alcuna iscrizione nella gestione pubblica ai fini del Tfs\tfr.
Con note autorizzate parte ricorrente ha evidenziato come, nel periodo lavorativo alle CP_ dipendenze di , abbia versato la contribuzione presso , salvo poi richiedere CP_3 la ricongiunzione di detta contribuzione con versamento presso la gestione pubblica e come tra la sospensione del rapporto di lavoro alle dipendenze del comune di Campi CP_ salentina e l'assunzione da parte di abbia svolto servizio di fatto presso il comune di
Novoli.
In tema di riparto delle giurisdizioni tra giudice ordinario ed amministrativo ed in ipotesi di pagamento dell'indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 152 - pur affermandosi, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione dal servizio e, dall'altro, la sostanza di retribuzione differita, - la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è determinata dal dato strutturale di un'obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro). Ne consegue che tale obbligazione non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto e tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 99 e 243 del 1993 e n. 434 del 1997) che, pur valorizzando i profili funzionali, prevalenti, di retribuzione differita (identici a quelli caratterizzanti il trattamento di fine rapporto del settore privato), non ha certamente negato la struttura di prestazione previdenziale posta dalla legge a carico di un ente gestore di previdenza obbligatoria. Ne consegue altresì che, dedotto in causa un rapporto giuridico previdenziale, diverso per soggetti, oggetto e contenuto dal rapporto di impiego, la tutela in sede di giurisdizione ordinaria dei diritti soggettivi di cui all'art. 442 cod. proc. civ. non soffre deroga per il fatto che la consistenza della pretesa previdenziale dipenda da accertamenti inerenti al rapporto di impiego, dal momento che le relative questioni devono essere esaminate solamente in via incidentale e senza efficacia di giudicato (art. 34 cod. proc. civ.), salvo che taluna delle parti, che dimostri di avervi un concreto interesse che trascenda quello immediato alla risoluzione della controversia, non chieda, nei confronti delle parti del rapporto di impiego, una pronuncia con efficacia di giudicato sulla specifica questione [Cass. Sez. U., 30/05/2005, n. 11329].
Ciò detto si deve ricordare come l'art.19 del Rd 2.611.33. n.2418 recitava : “Il diritto al conferimento all'indennità premio di servizio si prescrive per tutti gli iscritti all'istituto e per i loro aventi diritto con decorso di cinque anni.
Cadono parimenti in prescrizione le rate degli assegni vitalizi e delle borse di studio riscosse, rispettivamente, entro due anni o entro l'anno dalla concessione.”
Detto articolo è stato abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. L'abrogazione è stata poi ribadita dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
La materia è regolata dall' art. 252 disp. att. c.c.
La legge che modifica il termine di prescrizione di un diritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, è applicabile anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore (e non ancora estinti) ove preveda un termine più lungo del precedente e non anche se ne introduca uno più breve, tenuto conto che il principio di irretroattività non osta all'applicazione della legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all'elisione degli effetti già verificatisi o in corso di verificazione [Cass. Sez. 3, 14/09/2022, n. 27015; Cass. 14.3.24 n.6912] e peraltro comunque nella specie continua a trovare comunque applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto per le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
Chiarito che il termine di prescrizione è quinquennale, rilevato che la domanda amministrativa per cui è causa è stata presentata in data 18.5.18 in relazione al rapporto di lavoro espletato dal 29.12.1986 al 30.6.94, valga quanto segue.
E' noto, la competenza legislativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica già prima della riforma costituzionale con la legge costituzionale 18.10.2001 n.3 era riconducibile al previgente art. 117, comma primo, Cost. e gli Istituti autonomi delle case popolari dovevano essere "considerati come enti regionali" (Corte Cost. sentenza n. 1115 del 1988). Allo Stato era riservata la regolazione dei principi fondamentali della materia.
Dopo la riforma costituzionale del 2001 la Corte Costituzionale (Corte Cost. sentenza n.
94 del 2007) ha ricondotto la materia dell'edilizia residenziale pubblica a tre livelli normativi: il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) Cost. In essa si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale;
il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia "governo del territorio" oggetto di legislazione concorrente ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.; il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., ovvero nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale. La produzione legislativa regionale si è intensificata dopo la riforma costituzionale, portando alla istituzione di enti ai quali sono state attribuite svariate denominazioni (Aziende, Agenzie, etc.) dirette a porre in risalto il nuovo ruolo imprenditoriale attribuito ad essi laddove gli secondo la struttura configurata CP_2 dalla legge quadro 27 ottobre 1971 n. 865, avevano prevalente natura pubblico- assistenziale e, dunque, costituivano enti pubblici non economici [Cassazione civile sez. lav., 03/07/2024, n.18248].
CP_ Pertanto, ha natura di ente pubblico sicchè il relativo rapporto di lavoro è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 [Cass.20.7.23 n.21525].
Nella fattispecie, con legge regionale Puglia 20 maggio 2014, n. 22 [Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore] si è disposto quanto segue: “ Art. 6
Trasformazione degli Enti regionali per la casa (IACP) in Agenzie regionali per la casa
e l'abitare
1. Gli enti regionali per la casa denominati Istituti autonomi case popolari (IACP) sono trasformati in Agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA).
2. Le Agenzie sono enti regionali di diritto pubblico non economici dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica e informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto dei principi di cui al comma 4 dell'articolo 1.
…”. Ciò detto si deve verificare se nella specie emerga una continuità del rapporto di lavoro atta a consentire l'esigibilità del credito a titolo di premio di fine servizio solo al termine di un unico rapporto di lavoro continuativo.
In proposito, si deve invero osservare come, nella stessa allegazione attorea, l'assunzione CP_ alle dipendenze di sia intervenuta a seguito di concorso con conseguente cessazione volontaria del ricorrente dal rapporto di lavoro con l'ente locale.
Ebbene, in tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di dimissioni da un determinato ente pubblico, nella specie un Comune, e successiva assunzione "ex nunc" da parte di un altro ente, il passaggio avviene senza continuità e in dipendenza della sola volontà del prestatore [Cass. Sez. L., 02/11/2021, n. 31123].
Si deve pertanto ritenere maturata l'eccepita prescrizione.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Lecce, 04/06/2025
Lorenzo Bellanova