Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/2024, n. 29003
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Sentenza 11 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 15 marzo 2024, con numero di registro generale 3604/2023. Le parti in causa sono due società, la ricorrente e le controricorrenti, coinvolte in una controversia relativa all'interpretazione di un titolo esecutivo giudiziale. La ricorrente ha contestato la legittimità di un atto di precetto, sostenendo che la penale per ritardo nell'ottemperanza a un'inibitoria non fosse dovuta, né calcolabile in base ai giorni di ritardo, come stabilito dalla sentenza di primo grado. Le controricorrenti, al contrario, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo che il titolo esecutivo dovesse essere interpretato in modo da includere una penale giornaliera.

Il giudice ha accolto le argomentazioni delle controricorrenti, affermando che l'interpretazione del titolo esecutivo consente di considerare la penale come applicabile per ogni giorno di ritardo, in quanto tale interpretazione è supportata da elementi già acquisiti nel processo. La Corte ha ribadito che l'eterointegrazione del titolo esecutivo è ammissibile, purché non comporti un'attività cognitiva suppletiva. La sentenza ha quindi rigettato il ricorso della società EO, confermando la decisione della Corte d'Appello e condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali.

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Massime1

In tema di esecuzione forzata, l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo. (Nella specie, relativa ad opposizione a precetto, fondato su sentenza di inibitoria dall'uso di prodotti contraffatti e condanna al pagamento di una somma a titolo di penale "per ogni violazione della presente sentenza o ritardo nella sua attuazione", la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva integrato il dispositivo con la previsione che detta somma andava moltiplicata per una unità temporale pari ad ogni giorno di ritardo, in quanto meramente esplicativa della misura coercitiva ivi prevista e resa sulla base di elementi interni e pacificamente acquisiti al processo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/2024, n. 29003
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29003
    Data del deposito : 11 novembre 2024

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