Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 65/2025 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 65/2025 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data 13/06/2025 TRA
, c.f.: elett.te dom.ta Parte_1 C.F._1 alla VIA B. ORDANINO, 48 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'Avv. PIVA FABIOLA, c.f.: , dal C.F._2 quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE E
, c.f.: , elett.te dom.to Controparte_1 P.IVA_1 alla C.SO TASSONI, 22 10143 TORINO, presso lo studio dell'Avv. CARIDDI CATERINA, c.f.: dal quale è C.F._3 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
Oggetto: altri rapporti condominiali. Conclusioni: Opponente e opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, vista l'accordo intervenuto tra le parti dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate, dando atto che il procedimento è stato definito per cessazione della materia del contendere su concorde richiesta dalle parti, cosicché non v'è parte soccombente sulla quale l'Erario debba rivalersi.”. VI, punto 2), del 06/02/2023..” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE L'attrice con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, premesso che ad istanza della (p.iva Controparte_1
), le era stato notificato, in data 05.12.2024, decreto ingiuntivo P.IVA_1 n. 998/24, emesso dal Tribunale di Mantova, per la somma di Euro 1.601,51 oltre interessi e spese, ha dedotto che: è residente in un immobile sito in Castel GO (MN) strada Gorgaglia n. 3 interno 3/C, compreso in un complesso immobiliare di nove appartamenti, nel
quale è amministratore di Condominio la Morando Immobiliare s.r.l., che è altresì la proprietaria dell'immobile in cui risiede la Sig.ra Parte_1 il contratto di locazione prevede la corresponsione di un canone mensile pari ad € 370,00. La Sig.ra avrebbe versato nel mese di gennaio 2023 Parte_1 la somma di € 60 (ne vengono infatti chiesti € 310,00) e € 8,41 nel mese di marzo 2024 (ne vengono infatti richiesti € 361,59). Per quanto concerne la rata di gennaio 2023, è accaduto che la Sig.ra aveva Parte_1 effettivamente scordato di pagarla e pertanto ha provveduto successivamente, pagando insieme le due fatture di novembre 2021 e appunto gennaio 2023. Inoltre l'opponente ha decurtato da tale somma quanto versato in maniera del tutto arbitraria a titolo di spese condominiali pari ad € 280,00. Per il mese di marzo 2024 l'odierna opponente aveva contestato alla Controparte_1 un danno elettrico per il quale sarebbe stato necessario far valere l'assicurazione condominiale naturalmente assente. Pertanto la stessa avendo avuto una spesa pari ad € 331,59 versava la somma di € 38,41; quelli che nel ricorso per Decreto Ingiuntivo vengono indicati come “oneri accessori” sono in realtà spese condominiali, in realtà inesistenti. Il complesso condominiale, infatti, non ha effettuato alcuna assemblea condominiale, ossia in nessun momento è stata fatta una riunione per confrontarsi con i vari condomini e verificare quali fossero le spese da affrontare annualmente. Tutto ciò premesso l'opponente ha concluso chiedendo la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, o , in subordine, la riduzione della pretesa creditoria. L'opposta costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 preliminarmente rilevato come la palazzina sita al n. 3/C3 di Strada Gorgaglia è interamente di proprietà dell'odierna parte convenuta, per tale ragione non si può parlare di comproprietà di cose comuni né, di conseguenza, di condominio, neppure di c.d. condominio minimo, essendoci, un unico esclusivo proprietario. Essendo l'unico titolo su cui si fondano i rapporti fra le parti in causa il contratto di locazione debitamente sottoscritto dalle parti e registrato, le doglianze dell'opponnete sarebbero del tutto prive di fondamento. La stessa inoltre avrebbe decuratto del tutto arbitrariamente e senza una concreta giustificazione le somme dovute a titolo di locazione. Ciò posto l'opposta ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. La causa, essendo stato stato raggiunto un accordo tra le parti in seguito alla prima udienza,nella quale sono state sentite le parti, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 13.06.2025. Ciò posto, risulta pertanto venuto meno ogni interesse delle parti a proseguire il giudizio ed il correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull' oggetto della controversia. La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio
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istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
-l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
-occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
-deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Come può agevolmente desumersi dall' esposizione che precede e dalle conclusioni conginte delle parti, nella fattispecie concorrono tutti gli elementi sopra evidenziati. Ciò premesso, va rilevato che la pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere deve contenere un duplice accertamento: costituisce oggetto di verifica, infatti, oltre l'esistenza del fatto e della sua incisione estintiva sul diritto fatto valere, la responsabilità processuale. L'onere delle spese giudiziali, infatti, è disciplinato dal principio cosiddetto della soccombenza virtuale: a tal fine, la parte soccombente va identificata
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con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite. Nel caso di specie entrambe le parti, dando atto dell'avvenuto raggiugimento di un accordo, hanno chiesto la compensazione delle spese. Stante l'esito del giudizio e la concorde richiesta delle parti sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 998/2024;
2) compensa le spese di lite. Così deciso in Mantova il 16.6.25
Il giudice
Dott. Valeria Monti
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