TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 229/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Borella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 229/2021 promossa da:
, c.f./P.Iva Parte_1 C.F._1
, c.f./P.Iva Parte_2 C.F._2
(avv. ROSSIN GIOVANNA ) ATTORE/I contro
, c.f./P.Iva Controparte_1 C.F._3
(avv. GIOLI ANDREA GINO DONEGATTI FEDERICO) CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE in via istruttoria: ammissione dei capitoli di prova formulati in memoria ex art. 183 co. VI n. 2) c.p.c. del 04.11.2021 e richiamati nelle note di trattazione scritta del 14.05.2024 con i testi già indicati, limitatamente a quanto non ammesso;
nel merito: accertato e dichiarato che il IG. non ha ottemperato alla prescrizioni Controparte_1 urgenti per la lotta e il contenimento proliferazione mosche, di cui all'ordinanza sindacale Comune di Lendinara n. 21 del 30.9.2019 e precedenti inviti ad adempiere descritti in premessa e che l'infestazione della proprietà attorea da mosche e larve è conseguenza diretta della violazione delle regole imposte al convenuto per il contenimento e la non proliferazione delle mosche, dichiarare tenuto e condannare il IG.
, per la causale di cui in premessa, al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale:
1 A) nei confronti di della somma di €. 41.039,00= di cui: danno Parte_1 biologico €. 14.026,00=, danno morale €. 7.013,00=, danno esistenziale €. 20.000,00=, a decorrere dal 2013 fino alla definitiva cessazione, o nella diversa misura che il Giudice riterrà; B) nei confronti di della somma di €. 20.000,00= a decorrere dal 2013 Parte_2 fino alla definitiva cessazione, o nella diversa misura che il Giudice riterrà, da liquidarsi ex art. 1226 cc.
- Con vittoria di spese e compensi di causa.
PARTE CONVENUTA Nel merito, rigettarsi le domande di parte attrice ovvero, in via subordinata, rideterminare il danno nei soli confronti della IG.ra , nulla per il IG. per Pt_1 Pt_2 difetto di allegazione e di prova;
in via riconvenzionale, condannarsi la IG.ra al Pt_1 risarcimento dei danni dovuti per affermazioni lesive dell'onore e della reputazione dell'attore; con vittoria di spese e competenze;
in via istruttoria, ammissione delle istanze tutte avanzate e non assunte.
2 IN FATTO E DIRITTO
Con citazione del 01.02.2021 e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio , onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali subiti in conseguenza della condotta colposa dello stesso, oltre accessori e spese.
Allegavano in particolare di essere proprietari fin dal 1988 di un immobile sito in Lusia, Via Arzaron 2337, confinante con fondi di proprietà del convenuto, adibito ad allevamento di bovini.
Gli attori si dolevano del fatto che tale allevamento, a causa della mancanza di idonei presidi da parte del convenuto, malgrado le prescrizioni imposte dal Comune di Lendinara e dall'Ulss 5, era fonte di un abnorme proliferare di insetti, in particolare mosche, le quali andavano ad infestare le zone circostanti e in particolare l'immobile di loro proprietà, impedendo finanche le più ordinarie e comuni attività all'aperto, connesse all'utilizzo del giardino, costringendoli anche a tenere sempre le finestre chiuse.
Poiché tale situazione perdurava da anni, entrambi gli attori subivano un danno esistenziale e la anche un danno biologico per le ripercussioni sulla salute Pt_1 psichiche, documentate mediante perizia medico legale di parte.
Si costituiva il , eccependo che di aver sempre effettuato i trattamenti CP_1 larvicidi e adulticidi opportuni, di essersi sempre conformato alle prescrizioni igienico sanitarie normativamente prescritte, contestando che non vi sarebbe alcuna prova che la proliferazione di mosche presso l'abitazione degli attori sia causata dal suo allevamento, indicando possibili fonti alternative, segnatamente il depuratore comunale, posto a est, o il canale Cerasolo, che divide le due proprietà e sul quale vi sono diversi scarichi.
La causa era istruita mediante CTU sullo stato dei luoghi, escussione di testi e CTU medico legale, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 19.07.2024, sicchè essa viene oggi decisa come segue, in esito al deposito degli atti conclusivi.
La domanda va accolta nei termini che seguono.
Va premesso che l'attività di allevamento e di gestione di una stalla può qualificarsi come attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c.
Infatti, va richiamata la L. 858/1928, confluita nel R.D. 1265/1934, che all'art. 6, in tema di scuderie e stalle, espressamente prevede l'obbligo di mantenere le stalle pulite e la necessità di munire le aperture esterne di dispositivi atti alla protezione contro le mosche, oltre che di provvedere all'asportazione del letame.
Il rischio della proliferazione di insetti e mosche è quindi da tempo attenzionato dal legislatore, vuoi ai fini della tutela della salute e igiene pubblica, come nella legislazione citata, vuoi, in tempi più recenti, ai fini della tutela del benessere animale (cfr ad es. D.Lgs 150/2012).
3 Che poi la gestione di una stalla integri un'attività pericolosa, lo conferma anche il D.M. 5 settembre 1994, contenente l'elenco delle industrie insalubri ai sensi dell'art. 216 del testo unico in materia sanitaria, che alla lett. C) prevede appunto l'allevamento di animali.
L'art. 216 del TULS prevede quindi che il Sindaco, quando lo ritenga necessario per la tutela della salute pubblica, possa subordinare l'attività all'adozione di determinate cautele.
Ebbene, se così è, l'art. 2050 c.c., come noto, prevede che “chiunque cagiona un danno ad altri nell'esercizio di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
E' stato opportunamente precisato, in giurisprudenza, che al fine dell'esonero da responsabilità, non è sufficiente dimostrare di aver rispettato tutte le leggi e le discipline previste per la corretta gestione dell'attività, salvo a tutto concedere che vi siano norme specificamente volte al contenimento del rischio della produzione proprio di una specifica tipologia di danno, quello che di volta in volta viene in rilievo, nel qual caso deve ritenersi che il legislatore abbia già effettuato un bilanciamento tra l'attività in questione e il rischio insito nella stessa e il pericolo del prodursi di quella tipologia di danno (come avviene per le attività rischiose ma utili).
Si veda la seguente massima: “La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate” (cfr Cass. 16170/2022).
Ebbene, che nel caso di specie presso l'abitazione degli attori si verifichi periodicamente una abnorme infestazione di mosche, può dirsi provato e accertato nel corso del giudizio.
Il ST , amico e conoscente degli attori, che ha dichiarato di Tes_1 frequentarli con cadenza quindicinale, a volte anche settimanale, ha riferito:
“Conosco gli attori da circa 30 anni;
ricordo che in effetti fino al 2012 gli attori avevano la piscina in giardino;
ho un ricordo di quell'anno perché mia moglie acquistò una moto e ci recammo dagli attori e festeggiammo lì in giardino e la piscina c'era; poi
4 la piscina non l'ho più vista, gli attori mi hanno detto che non l'hanno più montata per via delle mosche;
in effetti anche io ad un certo punto non sono più andato a cena da loro, perchè eravamo infastiditi dal gran numero di mosche, sicchè da allora in poi siamo andati sempre a cena fuori”.
Analogamente la ST , altra amica e conoscente degli Testimone_2 attori, ha dichiarato:
“Confermo che andavo a casa degli attori, anche con mia figlia, anche per grigliate, e ricordo che usavamo la piscina;
questo per un paio d'annetti; in seguito ho frequentato anche più spesso la casa degli attori, perché avevo dei problemi col mio ex marito e andavo a confidarmi con la IG.ra ; pertanto ho potuto constatare il Pt_1 disagio dalla stessa vissuto, ossia la presenza di un gran numero di mosche, ad es. quando eravamo fuori non si poteva neppure bere un bicchiere d'acqua per la presenza di insetti;
circa la piscina, dopo i primi anni non l'ho più vista, non so se l'abbia venduta o cos'altro”.
Anche il ST , conIGliere comunale, ha confermato Testimone_3
l'abnorme presenza di mosche:
“Confermo che nelle due circostanze di cui ai capitoli le cose andarono così; venni chiamato dagli attori per prendere conoscenza della situazione;
io mi recai presso l'abitazione degli attori, eravamo all'esterno, nel giardino, e la situazione era mio giudizio invivibile per la presenza di mosche, anche quando si parlava c'era il rischio che entrassero in bocca, non siamo neppure riusciti a prendere un bicchiere d'acqua”.
Sono stati sentiti anche due testi di parte convenuta, a prova contraria diretta, tali e , che però nulla han potuto riferire in Testimone_4 Testimone_5 ordine alla situazione esistente nel giardino e all'interno dell'abitazione degli attori, se non di non aver mai visto piscine, adombrando poi, quanto al ST , che lo stesso Tes_3 sarebbe in rapporto di amicizia con gli attori, sicchè sarebbe di dubbia credibilità.
Trattasi però di testimonianze poco utili, in quanto, come detto, tali testi nulla han potuto riferire in ordine alla situazione nella proprietà attorea e, quanto al ST , la Tes_3 sua deposizione corrisponde in realtà con quanto riferito dai testi e . Tes_2 Tes_1
Che periodicamente la proprietà attorea sia affetta dal problema delle mosche emerge anche da alcuni atti prodotti nel corso del giudizio.
Così nel verbale dei CC del luglio 2019 si dà atto che, nelle zone all'esterno dell'allevamento, viene percepita la presenza di insetti, pur se la situazione viene descritta come non particolarmente fastidiosa e non tale da costituire una vera e propria infestazione.
Anche nel verbale dell'Ulss 5, Dipartimento di Prevenzione, del 05.08.2019, si attesta l'elevatissima presenza di una notevole quantità di mosche che entrano in ogni ambiente e rendono estremamente difficile il vivere quotidiano e le normali operazioni, quali la preparazione del cibo o stendere i panni ad asciugare.
5 Dello stesso tenore il verbale di sopralluogo della Polizia Locale del Comune di Lusia, dell'ottobre 2021, ove l'agente attesta di essersi intrattenuto per circa 15 minuti nell'area esterna dell'abitazione degli attori, rilevando una presenza anomala di mosche, sia posate sulle pareti, sia catturate dalla carta moschicida posta sulle verande.
Sempre i Carabinieri, nel verbale del sopralluogo del 06.08.2022, quindi quando già era in corso la CTU, accertavano la presenza di un elevato e incontrollato numero di esemplari di mosche.
Ancora, lo stesso CTU dott. dava atto che, in occasione dei sopralluoghi a Per_1 sorpresa del 28.10.2022 e del 04.11.2022, era riscontrata una presenza abnorme di insetti, qualificabile come vera e propria infestazione (in una occasione ne erano uccise ben 72).
Si tratta di documentazione ufficiale che dà sicuro riscontro alle dichiarazioni dei testi, che, quindi, possono ritenersi del tutto attendibili.
E' vero che vi sono altri verbali, ove viene dato atto di una situazione non abnorme:
-nel verbale dei CC del luglio 2014, i militari davano atto che il era intento CP_1 ad effettuare un trattamento insetticida e la stessa riferiva che da circa una Pt_1 settimana il problema delle mosche non si era presentato (il che lascia però supporre che prima del trattamento esso fosse avvertito);
-nel verbale dei CC del luglio 2019 si dà atto che la presenza di mosche appare in linea o poco superiore a quella di altri allevamenti zootecnici, dandosi peraltro atto dell'utilizzo di un'irroratrice inidonea, in quanto dotata di una sola barra laterale, peraltro corta, quindi con una ridotta capacità di dispersione e spargimento del prodotto;
inoltre, a seguito consultazione dei registri dei trattamenti effettuati, i militari constatavano una non regolarità nell'effettuazione dei trattamenti stessi.
Peraltro, in entrambe le occasioni non veniva effettuato un accesso presso l'abitazione degli attori, che invece, come visto, era effettuato dagli addetti dell'Ulss 5, i quali, dopo aver ispezionato l'azienda e l'allevamento, ove non riscontravano anomalie, erano invitati dalla a recarsi anche presso la sua casa, dove invece era rilevata la Pt_1 presenza abnorme di insetti, malgrado come detto nell'allevamento del non si CP_1 riscontrasse analoga problematica.
Anche nel corso della CTU erano effettuati sopralluoghi, in occasione dei quali non erano riscontrate anomalie quanto alla presenza di insetti, sia all'interno dell'azienda, sia nella proprietà degli attori: si vedano i sopralluoghi del 14 giugno, 29 giugno e 1 agosto.
Tuttavia, quanto all'ultimo dei sopralluoghi citati, il CTU osserva che nei giorni precedenti si erano verificate intense piogge, evento che a suo dire produce una diminuzione del numero di insetti, mentre, quanto alle ispezioni precedenti, vi è da rilevare come il avesse provveduto proprio nei giorni immediatamente CP_1 antecedenti ad effettuare gli opportuni trattamenti insetticidi, come evidenziato nella stessa CTU, sicchè proprio per questo, al fine di avere un quadro maggiormente aderente
6 alla realtà, il consulente decideva poi di effettuare ulteriori due accessi, questa volta a sorpresa, in occasione dei quali come visto si riscontrava l'abnorme presenza di mosche dentro e fuori dell'abitazione dei coniugi CP_2
In sostanza può concludersi che, in esito alle prove assunte, è emerso come vi sia effettivamente una presenza costante di mosche presso la proprietà attorea, che non sempre, ma a tratti, assume i connotati di una vera e propria infestazione, come riscontrato dal personale dell'Ulss 5, dalla Polizia Locale e dal CTU, oltre che confermato dai testi, pur dovendosi osservare che il problema non si presenta come costante e continuativo, ma intermittente, saltuario, con frequenza variabile e non determinabile a priori, ma comunque non raro, viste le deposizioni, il tutto come emerge da un lato dai verbali dei sopralluoghi effettuati dai Carabinieri nel 2014 e nel 2019, dall'altro dalle ispezioni da parte del CTU del giugno e agosto 2022, dall'altro ancora come ammesso dalla nel colloquio con i CCTTUU (cfr relazione peritale pag. 16 Pt_1 ultimo cpv).
I motivi di tale ciclico, ricorrente fenomeno sono imputati dai Carabinieri del Nucleo Forestale al fatto che i trattamenti insetticidi da parte del non sarebbero CP_1 effettuati con cadenza regolare, ma in senso contrario si esprime il personale dell'Ulss 5, Dipartimento di Prevenzione, che invece, esaminati i registri, attesta “regolare registrazione degli interventi eseguiti sul registro di tracciabilità volontaria dei trattamenti”.
Ed in effetti, se si esaminano i registri dei trattamenti relativi all'anno 2019 e all'anno 2020, depositati in atti, si può riscontrare come, a partire dalla primavera e poi, via via più intensamente, nel periodo estivo, il abbia posto in essere trattamenti CP_1 larvicidi e insetticidi con cadenza regolare, differente a seconda del tipo di prodotto utilizzato: ad es. con riferimento al 2020 il trattamento col larvicida X/ risulta effettuato ogni tre giorni, mentre il moschicida risulta irrorato ogni 7 giorni, Pt_3
l'Agita una volta al mese e il ogni 20 giorni (cfr allegati alla relazione di parte Pt_4 depositata il 30.04.2021).
Un ulteriore motivo di censura individuato dai Carabinieri, in occasione del sopralluogo del luglio 2019, è l'inadeguatezza dei mezzi adoperati, in particolare la spanditrice, per via della ridotta lunghezza del braccio e della vetustà del mezzo, inidoneo a detta dei militari, a garantire un adeguato spargimento degli insetticidi.
La realtà, però, sembra essere più che altro quella indicata dal personale dell'Ulss 5, il quale, dopo aver verificato il rispetto delle normative e la regolare gestione dell'allevamento, sotto ogni altro profilo, nonché la regolare effettuazione dei trattamenti insetticidi da parte del , ma constatata, nonostante ciò, l'abnorme CP_1 presenza di mosche nella proprietà attorea, concludevano nel senso che, evidentemente, le azioni intraprese dal non potevano ritenersi sufficienti, vuoi per l'inadeguata CP_1 frequenza, vuoi per l'utilizzo non corretto dei prodotti, vuoi per attrezzature non idonee (come osservato anche dai CC in occasione del sopralluogo del luglio precedente).
7 Ed in effetti il personale Ulss concludeva nel senso che il avrebbe dovuto CP_1 porre in essere un programma di emergenza per il contenimento degli insetti, da affidare però ad una ditta specializzata, visto che i trattamenti gestiti in autonomia non avevano dato fino a quel momento i risultati sperati.
Che poi le mosche provengano dall'allevamento del e non da altri siti, può CP_1 ritenersi certo, posto che l'allevamento in parola costituisce l'unica e più prossima fonte di proliferazione di insetti, rispetto alla proprietà attorea, mentre va escluso che le mosche provengano dal depuratore, in quanto posto al confine est della proprietà
, distante quasi 500 metri dalla proprietà così come che CP_1 CP_2 provengano dal canale Ceresolo, che divide le due proprietà, atteso che, pur essendovi diversi scarichi che immettono nello stesso, il CTU rilevava come lungo lo stesso e lungo l'affluente canale Fossetta non vi fosse una presenza anomala di mosche (cfr pag.
17).
Ebbene, a fronte di tutto quanto sopra esposto, deve ritenersi pacifica la sussistenza della responsabilità del convenuto , per le cicliche infestazioni di mosche che CP_1 affliggono la proprietà degli attori, in quanto, come visto, l'art. 2050 c.c. ritiene l'esercente dell'attività pericolosa responsabile dal danno da essa cagionato, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, il che non può dirsi nel caso di specie quanto alle iniziative del , atteso che, pur dandosi atto dei trattamenti CP_1 dallo stesso posti in essere, non può che constatarsene la parziale inefficacia, se non forse nei primissimi giorni dopo l'effettuazione dei trattamenti stessi, in parte anche per l'uso di mezzi non del tutto idonei e/o per altri motivi, che non è neppure necessario indagare, in quanto la constatata inefficacia avrebbe dovuto indurre il convenuto, dopo i primi tentativi non andati a buon fine, a rivolgersi ad una ditta specializzata e a soggetti professionali, come richiesto dall'Ulss, anziché insistere e intestardirsi a portare avanti una metodologia di lotta agli insetti dimostratasi in tutto o in parte vana.
Il deve dunque risarcire il danno subito dagli attori, per effetto della CP_1 limitazione al godimento del proprio immobile, derivante dalla mala gestione in parte qua del proprio allevamento, per non aver impedito che l'attività, come visto considerata insalubre dalla legge, arrecasse danno a terzi.
Nessun dubbio, infatti, che la ciclica presenza incontrollata di insetti integri una turbativa nel possesso e, quindi, nel godimento dell'immobile, che a sua volta, in presenza degli altri elementi propri della responsabilità extracontrattuale, anche quella derivante da speciali fattispecie, come quella in esame (art. 2050 c.c.), può essere causa di danno risarcibile.
Si veda la seguente massima: “Ad integrare una molestia suscettibile di legittimare l'esercizio dell'azione possessoria di manutenzione è sufficiente un'attività materiale o giuridica, consapevolmente posta dall'agente, direttamente o indirettamente e con un apprezzabile contenuto di disturbo che comporti un diverso modo di essere del possesso
o del suo esercizio, senza che occorra che detta attività si sustanzi in una specifica
8 violazione di legge. Né si richiede una condotta colposa dell'agente, come nel caso dell'illecito aquiliano, essendo diretta la tutela possessoria non a colpire il contegno riprovevole tenuto dall'aggressore in violazione del precetto del neminem ledere bensì a salvaguardare lo stato di fatto esistente” (cfr Cass. 12080/2000).
Nessun dubbio poi che il danno risarcibile possa essere anche quello non patrimoniale, atteso che, pur essendo il bene immobile un bene di rilevanza innanzitutto patrimoniale, esso ha altresì una diretta incidenza su interessi meritevoli di tutela dal punto di vista non patrimoniale, essendo altresì il luogo dello svolgimento della vita privata e familiare, bene giuridico tutelato da numerose Carte sovranazionali (ad es. art. 8 CEDU).
Gli attori e hanno dunque diritto al risarcimento dei danni non Pt_1 Pt_2 patrimoniali subiti, per effetto delle molestie e turbative e, pertanto, limitazioni nel godimento della casa familiare arrecate loro dall'infestazione ciclica di mosche, a sua volta causata dagli inefficaci trattamenti posti in essere dal , limitazione del CP_1 godimento che a sua volta determina pregiudizio alla serenità della vita privata e familiare e al benessere psicofisico individuale.
Circa la quantificazione dei danni, partendo da , la stessa non potrà Parte_2 che essere fatta in via equitativa.
A tal proposito si ritiene che le molestie vere e proprie siano iniziate nel 2019, in quanto è bensì vero che una prima documentazione di un interessamento in ordine al problema della proliferazione di insetti risale, come visto, al 2014, con l'ispezione da parte dei Carabinieri e una prima prescrizione da parte degli enti interessati, ma a parte che nel verbale di sopralluogo non era riscontrata una situazione abnorme, non può comunque non osservarsi che nei successivi cinque anni non si hanno notizie, né documentazione di doglianze di sorta o nuove ispezioni o sopralluoghi dei Carabinieri o delle autorità o di solleciti in tal senso da parte degli attori, per cui non può che desumersene che, se il problema delle mosche fu presente anche in quegli anni, lo fu in misura molto più contenuta e di fatto tollerabile, anche in considerazione dello stato dei luoghi, ossia della zona di campagna ove la vicenda ha luogo.
La stessa nel corso del colloquio con i CCTTUU espone che il problema Pt_1 iniziò con la riapertura della stalla da parte del , verso il 2012-2013, ma poi salta CP_1 agli anni 2018-2019 (cfr pag. 15 relazione).
Dal 2019, in effetti, si assiste a nuovi sopralluoghi, sia da parte dei Carabinieri che del personale dell'Ulss 5, sollecitati dagli attori, con prescrizioni da parte del Parte_5
infine sfociate in una vera e propria ordinanza ex art. 54 TUEL emessa dal
[...]
Sindaco in data 30.09.2019, ottemperata a quanto consta solo da agosto 2022, con l'incarico a ditta specializzata.
Parimenti, è utile ricordare che il problema della proliferazione e infestazione da parte delle mosche non si presenta come costante e continuativo, ma ciclico, seppur non
9 raro, con esclusione dei mesi freddi, dal tardo autunno alla primavera precoce, con incidenza via via maggiore con l'avanzare della bella stagione e con cadenza probabilmente ogni 15-20 giorni, tenuto conto della frequenza dei trattamenti ricavabile dai registri prodotti e del ciclo di vista delle mosche, come specificato dal CTU (circa 15-20 giorni), sicchè a periodi relativamente tranquilli o con presenza di insetti nella norma, tenuto conto della zona agricola e di campagna, si alternano alcuni giorni, 2-3 probabilmente o poco più, di effettiva infestazione, prima del trattamento successivo.
Che poi in quei 2-3 o più giorni la situazione sia invivibile, sia fuori che dentro casa, lo attestano sia il verbale dell'Ulss 5 dell'agosto 2019, sia il resoconto del CTU in ordine ai sopralluoghi a sorpresa dell'ottobre 2022.
In un tale contesto si stima equo, adeguato e proporzionato alla gravità e intensità della molestia, come sopra descritta, liquidare al una somma pari ad euro 750,00 Pt_2 per i mesi di aprile-maggio, euro 2.500,00 per giugno-luglio-agosto, euro 750,00 per settembre e ottobre, per un totale di euro 4.000,00, dal 2019 sino almeno all'estate 2022, per un totale di euro 16.000,00.
Analoga cifra va ovviamente liquidata in favore dell'attrice , alla quale però Pt_1 va altresì riconosciuto un danno alla salute vero e proprio.
E' stato infatti documentato che in data 24.09.2019 la predetta, su invito del medico curante, si era recata presso l'UOC Psichiatria dell'Ulss 5 Polesana, ove era riscontrata condizione di forte arousal ansioso con insonnia (con iperoressia anche notturna) e polarizzazione del pensiero di tipo ossessivo, che incide anche sulla qualità delle relazioni familiari. Tale disagio deriva da una incredibile condizione di stress ambientale. Veniva quindi disposto trattamento farmacologico con
Remeron/Mitrazepina.
Non può ritenersi che si tratti di un certificato ad hoc confezionato in vista della presente causa, posto che esso risale a fine estate/autunno del 2019, ossia a ben due anni prima dell'avvio della presente controversia.
Ancora, altro certificato della dott.ssa dell'Ulss 5, del dicembre 2019, Per_2 rilevava insonnia ancora importante, avendo assunto un'intera compressa di Mitrazepina..Non riposa più di tre ore ove si corichi, rimane anche attiva pensando a come risolvere il suo problema. La polarizzazione del pensiero è tale da farle interpretare come mosche anche piccoli pezzetti scuri nei piatti di cibo in vendita nell'esercizio ove lavora.
In esito ai colloqui, i CCTTUU rilevavano come la si presenti corretta Pt_1 nell'atteggiamento e nella persona, accessibile e comunicativa, rispondente alle domande con sufficiente, razionale controllo emotivo;
lieve sofferenza rievocativa, discretamente controllata, non corollata da ansia oggettiva o soggettiva e tono dell'umore in asse, in assenza sia di persistenti disturbi del sonno, riferiti come saltuari e trattati al bisogno con ipnoinducente, sia di inibizione psichica e motoria;
non presenti
10 evidenti turbe del pensiero e dell'ideazione, in presenza di segnalate ruminazioni e rimuginazioni rievocative;
assenti turbe della percezione, no tisc o balbuzie, assenza di lacune mnesiche, non deficit nella critica e nel giudizio.
In conseguenza di quanto sopra, i CCTTUU ritenevano che tra il 2019 e il 2020- 2021 la abbia sofferto di Disturbo dell'Adattamento, con ansia e umore depresso, Pt_1 qualificabile come Disturbo Reattivo conseguente a condizione ambientale o interna sfavorevole e stressogena, in particolare con senso di disagio, di invivibilità, di esasperazione per il mutamento di vita subito, perdita di serenità, conseguente all'imposta limitazione della vita sociale, rinuncia alle precedenti e piacevoli attività quotidiane, alle insorte preoccupazioni e al senso di vergogna provato.
Tale Disturbo si è manifestato con turbe del sonno, ansia, sofferenza, apprensione, inquietudine e ruminazione ideativa con compromissione IGnificativa del funzionamento sociale, situazione per i CCTTUU protrattasi per circa 14 mesi, ossia da settembre 2019 al novembre 2020, data della perizia di parte del dott. Per_3
La parte attrice ritiene che il disturbo andrebbe riconosciuto sino a settembre 2022, quando effettivamente la problematica ha iniziato a ridimensionarsi, grazie all'adozione da parte del di metodi di contrasto alla proliferazione di insetti più efficaci e CP_1 professionali, ma la pretesa non può accogliersi, atteso che, in effetti, dopo la relazione del dott. del novembre 2020, non vi alcuna certificazione medica o altro dato Per_3 obiettivo che consenta di ritenere persistente il disturbo, considerando tra l'altro che dopo le prime due visite psichiatriche con la dott.ssa la non ha Per_2 Pt_1 proseguito gli incontri, che avrebbero dovuto tenersi con cadenza bisettimanale, né ha assunto con regolarità i farmaci prescritti.
La parte convenuta, invece, non concorda con la diagnosi di Disturbo dell'Adattamento, evidenziando alcuni elementi critici, segnatamente la lungo-latenza rispetto all'insorgere del problema, nel 2013/2014, l'assenza di compromissione della sfera lavorativa e della sfera familiare, né relazionale (quanto meno non in conseguenza delle mutate condizioni psichiche, ma per il mero problema oggettivo della presenza infestante delle mosche), la mancata prosecuzione della terapia psichiatrica con la dott.ssa e la mancata assunzione dei medicinali prescritti. Per_2
Anche tale critica, tuttavia, non può accogliersi, in quanto palesemente in contrasto con i referti della dott.ssa che, come dianzi esposto, rilevava inizialmente la Per_2 presenza di condizione di forte arousal ansioso con insonnia (con iperoressia anche notturna) e polarizzazione del pensiero di tipo ossessivo, che incide anche sulla qualità delle relazioni familiari…disagio deriva(nte) da una incredibile condizione di stress ambientale;
e ancora, pochi mesi dopo, insonnia ancora importante, avendo assunto un'intera compressa di Mitrazepina..non riposa più di tre ore ove si corichi, rimane anche attiva pensando a come risolvere il suo problema. La polarizzazione del pensiero è tale da farle interpretare come mosche anche piccoli pezzetti scuri nei piatti di cibo in vendita nell'esercizio ove lavora.
11 Tali referti attestano la presenza di una ossessione e di una polarizzazione costante, nell'arco temporale considerato, con manifestazioni IGnificative in ogni momento della giornata e della vita dell'attrice, dall'ambito familiare a quello lavorativo al sonno.
Ebbene, per ciò che concerne la liquidazione del danno della , oltre al già Pt_1 descritto danno per il pregiudizio arrecato alla vita familiare e domestica, al pari del marito va riconosciuto un danno alla salute, quindi all'integrità psicofisica, come Pt_2 specificato dai CCTTUU, per 14 mesi al 25%, da ridursi però del 50% atteso che l'attrice non ha proseguito le terapie né ha assunto i farmaci prescritti, per complessivi ulteriori euro 6.000,00.
In totale, dunque, alla vanno riconosciuti euro 22.000,00, al euro Pt_1 Pt_2
16.000,00.
Non può accogliersi la domanda riconvenzionale del , per il pregiudizio CP_1 all'onore e alla reputazione, derivante dal fatto che la avrebbe rivolto frasi Pt_1 diffamatorie nei confronti del convenuto, rivolgendosi agli enti pubblici, segnatamente che il convenuto godrebbe di favoritismi, essendo la nipote conIGliere comunale del
Parte_5
A parte che il doc. 10 citato nella comparsa di costituzione e risposta non è stato rinvenuto, in quanto i documenti allegati alla comparsa non sono stati numerati e nessuno di essi a quanto consta porta la dicitura usata nella comparsa “frasi diffamatorie”, quand'anche la avesse effettivamente pronunciato parole del Pt_1 tenore di quelle riferite dal , si ritiene che le stesse non tradissero alcuna volontà CP_1 diffamatoria, ma intendessero semplicemente sottolineare l'inspiegabile inerzia del peraltro evidenziata anche dall'Ulss 5 nella nota 13.07.2020 (doc. 15), e Pt_5 comunque si tratterebbe di esternazioni dettate dall'esasperazione dell'attrice, attestata anche dalla CTU e dal Disturbo dell'Adattamento riscontrato, che andrebbero quindi scusate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore degli attori, in solido tra loro, in euro 7.600,00 (corrispondente ai valori medi scaglione 26.000,00-52.000,00), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, nonché spese esenti per euro 825,48.
A carico della parte convenuta anche le spese di CTU del Dott. e dei Per_1
CCTTUU medico psichiatrica e medico legale e, se documentate in corso di causa, quelle dei corrispondenti CCTTPP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
-condanna al risarcimento in favore di della Controparte_1 Parte_2 somma di euro 16.000,00 e in favore di della somma di euro 22.000,00, Parte_1 oltre interessi legali semplici sulla dovuta per ciascun anno fino al saldo.
12 -condanna il convenuto altresì alla rifusione in favore degli attori in solido delle spese di lite, che si liquidano come da motivazione;
-pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU e quelle dei
CTP nei termini esposti in motivazione.
Rovigo, 24/02/2025 Il Giudice
dott. Giulio Borella
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Borella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 229/2021 promossa da:
, c.f./P.Iva Parte_1 C.F._1
, c.f./P.Iva Parte_2 C.F._2
(avv. ROSSIN GIOVANNA ) ATTORE/I contro
, c.f./P.Iva Controparte_1 C.F._3
(avv. GIOLI ANDREA GINO DONEGATTI FEDERICO) CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE in via istruttoria: ammissione dei capitoli di prova formulati in memoria ex art. 183 co. VI n. 2) c.p.c. del 04.11.2021 e richiamati nelle note di trattazione scritta del 14.05.2024 con i testi già indicati, limitatamente a quanto non ammesso;
nel merito: accertato e dichiarato che il IG. non ha ottemperato alla prescrizioni Controparte_1 urgenti per la lotta e il contenimento proliferazione mosche, di cui all'ordinanza sindacale Comune di Lendinara n. 21 del 30.9.2019 e precedenti inviti ad adempiere descritti in premessa e che l'infestazione della proprietà attorea da mosche e larve è conseguenza diretta della violazione delle regole imposte al convenuto per il contenimento e la non proliferazione delle mosche, dichiarare tenuto e condannare il IG.
, per la causale di cui in premessa, al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale:
1 A) nei confronti di della somma di €. 41.039,00= di cui: danno Parte_1 biologico €. 14.026,00=, danno morale €. 7.013,00=, danno esistenziale €. 20.000,00=, a decorrere dal 2013 fino alla definitiva cessazione, o nella diversa misura che il Giudice riterrà; B) nei confronti di della somma di €. 20.000,00= a decorrere dal 2013 Parte_2 fino alla definitiva cessazione, o nella diversa misura che il Giudice riterrà, da liquidarsi ex art. 1226 cc.
- Con vittoria di spese e compensi di causa.
PARTE CONVENUTA Nel merito, rigettarsi le domande di parte attrice ovvero, in via subordinata, rideterminare il danno nei soli confronti della IG.ra , nulla per il IG. per Pt_1 Pt_2 difetto di allegazione e di prova;
in via riconvenzionale, condannarsi la IG.ra al Pt_1 risarcimento dei danni dovuti per affermazioni lesive dell'onore e della reputazione dell'attore; con vittoria di spese e competenze;
in via istruttoria, ammissione delle istanze tutte avanzate e non assunte.
2 IN FATTO E DIRITTO
Con citazione del 01.02.2021 e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio , onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali subiti in conseguenza della condotta colposa dello stesso, oltre accessori e spese.
Allegavano in particolare di essere proprietari fin dal 1988 di un immobile sito in Lusia, Via Arzaron 2337, confinante con fondi di proprietà del convenuto, adibito ad allevamento di bovini.
Gli attori si dolevano del fatto che tale allevamento, a causa della mancanza di idonei presidi da parte del convenuto, malgrado le prescrizioni imposte dal Comune di Lendinara e dall'Ulss 5, era fonte di un abnorme proliferare di insetti, in particolare mosche, le quali andavano ad infestare le zone circostanti e in particolare l'immobile di loro proprietà, impedendo finanche le più ordinarie e comuni attività all'aperto, connesse all'utilizzo del giardino, costringendoli anche a tenere sempre le finestre chiuse.
Poiché tale situazione perdurava da anni, entrambi gli attori subivano un danno esistenziale e la anche un danno biologico per le ripercussioni sulla salute Pt_1 psichiche, documentate mediante perizia medico legale di parte.
Si costituiva il , eccependo che di aver sempre effettuato i trattamenti CP_1 larvicidi e adulticidi opportuni, di essersi sempre conformato alle prescrizioni igienico sanitarie normativamente prescritte, contestando che non vi sarebbe alcuna prova che la proliferazione di mosche presso l'abitazione degli attori sia causata dal suo allevamento, indicando possibili fonti alternative, segnatamente il depuratore comunale, posto a est, o il canale Cerasolo, che divide le due proprietà e sul quale vi sono diversi scarichi.
La causa era istruita mediante CTU sullo stato dei luoghi, escussione di testi e CTU medico legale, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 19.07.2024, sicchè essa viene oggi decisa come segue, in esito al deposito degli atti conclusivi.
La domanda va accolta nei termini che seguono.
Va premesso che l'attività di allevamento e di gestione di una stalla può qualificarsi come attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c.
Infatti, va richiamata la L. 858/1928, confluita nel R.D. 1265/1934, che all'art. 6, in tema di scuderie e stalle, espressamente prevede l'obbligo di mantenere le stalle pulite e la necessità di munire le aperture esterne di dispositivi atti alla protezione contro le mosche, oltre che di provvedere all'asportazione del letame.
Il rischio della proliferazione di insetti e mosche è quindi da tempo attenzionato dal legislatore, vuoi ai fini della tutela della salute e igiene pubblica, come nella legislazione citata, vuoi, in tempi più recenti, ai fini della tutela del benessere animale (cfr ad es. D.Lgs 150/2012).
3 Che poi la gestione di una stalla integri un'attività pericolosa, lo conferma anche il D.M. 5 settembre 1994, contenente l'elenco delle industrie insalubri ai sensi dell'art. 216 del testo unico in materia sanitaria, che alla lett. C) prevede appunto l'allevamento di animali.
L'art. 216 del TULS prevede quindi che il Sindaco, quando lo ritenga necessario per la tutela della salute pubblica, possa subordinare l'attività all'adozione di determinate cautele.
Ebbene, se così è, l'art. 2050 c.c., come noto, prevede che “chiunque cagiona un danno ad altri nell'esercizio di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
E' stato opportunamente precisato, in giurisprudenza, che al fine dell'esonero da responsabilità, non è sufficiente dimostrare di aver rispettato tutte le leggi e le discipline previste per la corretta gestione dell'attività, salvo a tutto concedere che vi siano norme specificamente volte al contenimento del rischio della produzione proprio di una specifica tipologia di danno, quello che di volta in volta viene in rilievo, nel qual caso deve ritenersi che il legislatore abbia già effettuato un bilanciamento tra l'attività in questione e il rischio insito nella stessa e il pericolo del prodursi di quella tipologia di danno (come avviene per le attività rischiose ma utili).
Si veda la seguente massima: “La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate” (cfr Cass. 16170/2022).
Ebbene, che nel caso di specie presso l'abitazione degli attori si verifichi periodicamente una abnorme infestazione di mosche, può dirsi provato e accertato nel corso del giudizio.
Il ST , amico e conoscente degli attori, che ha dichiarato di Tes_1 frequentarli con cadenza quindicinale, a volte anche settimanale, ha riferito:
“Conosco gli attori da circa 30 anni;
ricordo che in effetti fino al 2012 gli attori avevano la piscina in giardino;
ho un ricordo di quell'anno perché mia moglie acquistò una moto e ci recammo dagli attori e festeggiammo lì in giardino e la piscina c'era; poi
4 la piscina non l'ho più vista, gli attori mi hanno detto che non l'hanno più montata per via delle mosche;
in effetti anche io ad un certo punto non sono più andato a cena da loro, perchè eravamo infastiditi dal gran numero di mosche, sicchè da allora in poi siamo andati sempre a cena fuori”.
Analogamente la ST , altra amica e conoscente degli Testimone_2 attori, ha dichiarato:
“Confermo che andavo a casa degli attori, anche con mia figlia, anche per grigliate, e ricordo che usavamo la piscina;
questo per un paio d'annetti; in seguito ho frequentato anche più spesso la casa degli attori, perché avevo dei problemi col mio ex marito e andavo a confidarmi con la IG.ra ; pertanto ho potuto constatare il Pt_1 disagio dalla stessa vissuto, ossia la presenza di un gran numero di mosche, ad es. quando eravamo fuori non si poteva neppure bere un bicchiere d'acqua per la presenza di insetti;
circa la piscina, dopo i primi anni non l'ho più vista, non so se l'abbia venduta o cos'altro”.
Anche il ST , conIGliere comunale, ha confermato Testimone_3
l'abnorme presenza di mosche:
“Confermo che nelle due circostanze di cui ai capitoli le cose andarono così; venni chiamato dagli attori per prendere conoscenza della situazione;
io mi recai presso l'abitazione degli attori, eravamo all'esterno, nel giardino, e la situazione era mio giudizio invivibile per la presenza di mosche, anche quando si parlava c'era il rischio che entrassero in bocca, non siamo neppure riusciti a prendere un bicchiere d'acqua”.
Sono stati sentiti anche due testi di parte convenuta, a prova contraria diretta, tali e , che però nulla han potuto riferire in Testimone_4 Testimone_5 ordine alla situazione esistente nel giardino e all'interno dell'abitazione degli attori, se non di non aver mai visto piscine, adombrando poi, quanto al ST , che lo stesso Tes_3 sarebbe in rapporto di amicizia con gli attori, sicchè sarebbe di dubbia credibilità.
Trattasi però di testimonianze poco utili, in quanto, come detto, tali testi nulla han potuto riferire in ordine alla situazione nella proprietà attorea e, quanto al ST , la Tes_3 sua deposizione corrisponde in realtà con quanto riferito dai testi e . Tes_2 Tes_1
Che periodicamente la proprietà attorea sia affetta dal problema delle mosche emerge anche da alcuni atti prodotti nel corso del giudizio.
Così nel verbale dei CC del luglio 2019 si dà atto che, nelle zone all'esterno dell'allevamento, viene percepita la presenza di insetti, pur se la situazione viene descritta come non particolarmente fastidiosa e non tale da costituire una vera e propria infestazione.
Anche nel verbale dell'Ulss 5, Dipartimento di Prevenzione, del 05.08.2019, si attesta l'elevatissima presenza di una notevole quantità di mosche che entrano in ogni ambiente e rendono estremamente difficile il vivere quotidiano e le normali operazioni, quali la preparazione del cibo o stendere i panni ad asciugare.
5 Dello stesso tenore il verbale di sopralluogo della Polizia Locale del Comune di Lusia, dell'ottobre 2021, ove l'agente attesta di essersi intrattenuto per circa 15 minuti nell'area esterna dell'abitazione degli attori, rilevando una presenza anomala di mosche, sia posate sulle pareti, sia catturate dalla carta moschicida posta sulle verande.
Sempre i Carabinieri, nel verbale del sopralluogo del 06.08.2022, quindi quando già era in corso la CTU, accertavano la presenza di un elevato e incontrollato numero di esemplari di mosche.
Ancora, lo stesso CTU dott. dava atto che, in occasione dei sopralluoghi a Per_1 sorpresa del 28.10.2022 e del 04.11.2022, era riscontrata una presenza abnorme di insetti, qualificabile come vera e propria infestazione (in una occasione ne erano uccise ben 72).
Si tratta di documentazione ufficiale che dà sicuro riscontro alle dichiarazioni dei testi, che, quindi, possono ritenersi del tutto attendibili.
E' vero che vi sono altri verbali, ove viene dato atto di una situazione non abnorme:
-nel verbale dei CC del luglio 2014, i militari davano atto che il era intento CP_1 ad effettuare un trattamento insetticida e la stessa riferiva che da circa una Pt_1 settimana il problema delle mosche non si era presentato (il che lascia però supporre che prima del trattamento esso fosse avvertito);
-nel verbale dei CC del luglio 2019 si dà atto che la presenza di mosche appare in linea o poco superiore a quella di altri allevamenti zootecnici, dandosi peraltro atto dell'utilizzo di un'irroratrice inidonea, in quanto dotata di una sola barra laterale, peraltro corta, quindi con una ridotta capacità di dispersione e spargimento del prodotto;
inoltre, a seguito consultazione dei registri dei trattamenti effettuati, i militari constatavano una non regolarità nell'effettuazione dei trattamenti stessi.
Peraltro, in entrambe le occasioni non veniva effettuato un accesso presso l'abitazione degli attori, che invece, come visto, era effettuato dagli addetti dell'Ulss 5, i quali, dopo aver ispezionato l'azienda e l'allevamento, ove non riscontravano anomalie, erano invitati dalla a recarsi anche presso la sua casa, dove invece era rilevata la Pt_1 presenza abnorme di insetti, malgrado come detto nell'allevamento del non si CP_1 riscontrasse analoga problematica.
Anche nel corso della CTU erano effettuati sopralluoghi, in occasione dei quali non erano riscontrate anomalie quanto alla presenza di insetti, sia all'interno dell'azienda, sia nella proprietà degli attori: si vedano i sopralluoghi del 14 giugno, 29 giugno e 1 agosto.
Tuttavia, quanto all'ultimo dei sopralluoghi citati, il CTU osserva che nei giorni precedenti si erano verificate intense piogge, evento che a suo dire produce una diminuzione del numero di insetti, mentre, quanto alle ispezioni precedenti, vi è da rilevare come il avesse provveduto proprio nei giorni immediatamente CP_1 antecedenti ad effettuare gli opportuni trattamenti insetticidi, come evidenziato nella stessa CTU, sicchè proprio per questo, al fine di avere un quadro maggiormente aderente
6 alla realtà, il consulente decideva poi di effettuare ulteriori due accessi, questa volta a sorpresa, in occasione dei quali come visto si riscontrava l'abnorme presenza di mosche dentro e fuori dell'abitazione dei coniugi CP_2
In sostanza può concludersi che, in esito alle prove assunte, è emerso come vi sia effettivamente una presenza costante di mosche presso la proprietà attorea, che non sempre, ma a tratti, assume i connotati di una vera e propria infestazione, come riscontrato dal personale dell'Ulss 5, dalla Polizia Locale e dal CTU, oltre che confermato dai testi, pur dovendosi osservare che il problema non si presenta come costante e continuativo, ma intermittente, saltuario, con frequenza variabile e non determinabile a priori, ma comunque non raro, viste le deposizioni, il tutto come emerge da un lato dai verbali dei sopralluoghi effettuati dai Carabinieri nel 2014 e nel 2019, dall'altro dalle ispezioni da parte del CTU del giugno e agosto 2022, dall'altro ancora come ammesso dalla nel colloquio con i CCTTUU (cfr relazione peritale pag. 16 Pt_1 ultimo cpv).
I motivi di tale ciclico, ricorrente fenomeno sono imputati dai Carabinieri del Nucleo Forestale al fatto che i trattamenti insetticidi da parte del non sarebbero CP_1 effettuati con cadenza regolare, ma in senso contrario si esprime il personale dell'Ulss 5, Dipartimento di Prevenzione, che invece, esaminati i registri, attesta “regolare registrazione degli interventi eseguiti sul registro di tracciabilità volontaria dei trattamenti”.
Ed in effetti, se si esaminano i registri dei trattamenti relativi all'anno 2019 e all'anno 2020, depositati in atti, si può riscontrare come, a partire dalla primavera e poi, via via più intensamente, nel periodo estivo, il abbia posto in essere trattamenti CP_1 larvicidi e insetticidi con cadenza regolare, differente a seconda del tipo di prodotto utilizzato: ad es. con riferimento al 2020 il trattamento col larvicida X/ risulta effettuato ogni tre giorni, mentre il moschicida risulta irrorato ogni 7 giorni, Pt_3
l'Agita una volta al mese e il ogni 20 giorni (cfr allegati alla relazione di parte Pt_4 depositata il 30.04.2021).
Un ulteriore motivo di censura individuato dai Carabinieri, in occasione del sopralluogo del luglio 2019, è l'inadeguatezza dei mezzi adoperati, in particolare la spanditrice, per via della ridotta lunghezza del braccio e della vetustà del mezzo, inidoneo a detta dei militari, a garantire un adeguato spargimento degli insetticidi.
La realtà, però, sembra essere più che altro quella indicata dal personale dell'Ulss 5, il quale, dopo aver verificato il rispetto delle normative e la regolare gestione dell'allevamento, sotto ogni altro profilo, nonché la regolare effettuazione dei trattamenti insetticidi da parte del , ma constatata, nonostante ciò, l'abnorme CP_1 presenza di mosche nella proprietà attorea, concludevano nel senso che, evidentemente, le azioni intraprese dal non potevano ritenersi sufficienti, vuoi per l'inadeguata CP_1 frequenza, vuoi per l'utilizzo non corretto dei prodotti, vuoi per attrezzature non idonee (come osservato anche dai CC in occasione del sopralluogo del luglio precedente).
7 Ed in effetti il personale Ulss concludeva nel senso che il avrebbe dovuto CP_1 porre in essere un programma di emergenza per il contenimento degli insetti, da affidare però ad una ditta specializzata, visto che i trattamenti gestiti in autonomia non avevano dato fino a quel momento i risultati sperati.
Che poi le mosche provengano dall'allevamento del e non da altri siti, può CP_1 ritenersi certo, posto che l'allevamento in parola costituisce l'unica e più prossima fonte di proliferazione di insetti, rispetto alla proprietà attorea, mentre va escluso che le mosche provengano dal depuratore, in quanto posto al confine est della proprietà
, distante quasi 500 metri dalla proprietà così come che CP_1 CP_2 provengano dal canale Ceresolo, che divide le due proprietà, atteso che, pur essendovi diversi scarichi che immettono nello stesso, il CTU rilevava come lungo lo stesso e lungo l'affluente canale Fossetta non vi fosse una presenza anomala di mosche (cfr pag.
17).
Ebbene, a fronte di tutto quanto sopra esposto, deve ritenersi pacifica la sussistenza della responsabilità del convenuto , per le cicliche infestazioni di mosche che CP_1 affliggono la proprietà degli attori, in quanto, come visto, l'art. 2050 c.c. ritiene l'esercente dell'attività pericolosa responsabile dal danno da essa cagionato, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, il che non può dirsi nel caso di specie quanto alle iniziative del , atteso che, pur dandosi atto dei trattamenti CP_1 dallo stesso posti in essere, non può che constatarsene la parziale inefficacia, se non forse nei primissimi giorni dopo l'effettuazione dei trattamenti stessi, in parte anche per l'uso di mezzi non del tutto idonei e/o per altri motivi, che non è neppure necessario indagare, in quanto la constatata inefficacia avrebbe dovuto indurre il convenuto, dopo i primi tentativi non andati a buon fine, a rivolgersi ad una ditta specializzata e a soggetti professionali, come richiesto dall'Ulss, anziché insistere e intestardirsi a portare avanti una metodologia di lotta agli insetti dimostratasi in tutto o in parte vana.
Il deve dunque risarcire il danno subito dagli attori, per effetto della CP_1 limitazione al godimento del proprio immobile, derivante dalla mala gestione in parte qua del proprio allevamento, per non aver impedito che l'attività, come visto considerata insalubre dalla legge, arrecasse danno a terzi.
Nessun dubbio, infatti, che la ciclica presenza incontrollata di insetti integri una turbativa nel possesso e, quindi, nel godimento dell'immobile, che a sua volta, in presenza degli altri elementi propri della responsabilità extracontrattuale, anche quella derivante da speciali fattispecie, come quella in esame (art. 2050 c.c.), può essere causa di danno risarcibile.
Si veda la seguente massima: “Ad integrare una molestia suscettibile di legittimare l'esercizio dell'azione possessoria di manutenzione è sufficiente un'attività materiale o giuridica, consapevolmente posta dall'agente, direttamente o indirettamente e con un apprezzabile contenuto di disturbo che comporti un diverso modo di essere del possesso
o del suo esercizio, senza che occorra che detta attività si sustanzi in una specifica
8 violazione di legge. Né si richiede una condotta colposa dell'agente, come nel caso dell'illecito aquiliano, essendo diretta la tutela possessoria non a colpire il contegno riprovevole tenuto dall'aggressore in violazione del precetto del neminem ledere bensì a salvaguardare lo stato di fatto esistente” (cfr Cass. 12080/2000).
Nessun dubbio poi che il danno risarcibile possa essere anche quello non patrimoniale, atteso che, pur essendo il bene immobile un bene di rilevanza innanzitutto patrimoniale, esso ha altresì una diretta incidenza su interessi meritevoli di tutela dal punto di vista non patrimoniale, essendo altresì il luogo dello svolgimento della vita privata e familiare, bene giuridico tutelato da numerose Carte sovranazionali (ad es. art. 8 CEDU).
Gli attori e hanno dunque diritto al risarcimento dei danni non Pt_1 Pt_2 patrimoniali subiti, per effetto delle molestie e turbative e, pertanto, limitazioni nel godimento della casa familiare arrecate loro dall'infestazione ciclica di mosche, a sua volta causata dagli inefficaci trattamenti posti in essere dal , limitazione del CP_1 godimento che a sua volta determina pregiudizio alla serenità della vita privata e familiare e al benessere psicofisico individuale.
Circa la quantificazione dei danni, partendo da , la stessa non potrà Parte_2 che essere fatta in via equitativa.
A tal proposito si ritiene che le molestie vere e proprie siano iniziate nel 2019, in quanto è bensì vero che una prima documentazione di un interessamento in ordine al problema della proliferazione di insetti risale, come visto, al 2014, con l'ispezione da parte dei Carabinieri e una prima prescrizione da parte degli enti interessati, ma a parte che nel verbale di sopralluogo non era riscontrata una situazione abnorme, non può comunque non osservarsi che nei successivi cinque anni non si hanno notizie, né documentazione di doglianze di sorta o nuove ispezioni o sopralluoghi dei Carabinieri o delle autorità o di solleciti in tal senso da parte degli attori, per cui non può che desumersene che, se il problema delle mosche fu presente anche in quegli anni, lo fu in misura molto più contenuta e di fatto tollerabile, anche in considerazione dello stato dei luoghi, ossia della zona di campagna ove la vicenda ha luogo.
La stessa nel corso del colloquio con i CCTTUU espone che il problema Pt_1 iniziò con la riapertura della stalla da parte del , verso il 2012-2013, ma poi salta CP_1 agli anni 2018-2019 (cfr pag. 15 relazione).
Dal 2019, in effetti, si assiste a nuovi sopralluoghi, sia da parte dei Carabinieri che del personale dell'Ulss 5, sollecitati dagli attori, con prescrizioni da parte del Parte_5
infine sfociate in una vera e propria ordinanza ex art. 54 TUEL emessa dal
[...]
Sindaco in data 30.09.2019, ottemperata a quanto consta solo da agosto 2022, con l'incarico a ditta specializzata.
Parimenti, è utile ricordare che il problema della proliferazione e infestazione da parte delle mosche non si presenta come costante e continuativo, ma ciclico, seppur non
9 raro, con esclusione dei mesi freddi, dal tardo autunno alla primavera precoce, con incidenza via via maggiore con l'avanzare della bella stagione e con cadenza probabilmente ogni 15-20 giorni, tenuto conto della frequenza dei trattamenti ricavabile dai registri prodotti e del ciclo di vista delle mosche, come specificato dal CTU (circa 15-20 giorni), sicchè a periodi relativamente tranquilli o con presenza di insetti nella norma, tenuto conto della zona agricola e di campagna, si alternano alcuni giorni, 2-3 probabilmente o poco più, di effettiva infestazione, prima del trattamento successivo.
Che poi in quei 2-3 o più giorni la situazione sia invivibile, sia fuori che dentro casa, lo attestano sia il verbale dell'Ulss 5 dell'agosto 2019, sia il resoconto del CTU in ordine ai sopralluoghi a sorpresa dell'ottobre 2022.
In un tale contesto si stima equo, adeguato e proporzionato alla gravità e intensità della molestia, come sopra descritta, liquidare al una somma pari ad euro 750,00 Pt_2 per i mesi di aprile-maggio, euro 2.500,00 per giugno-luglio-agosto, euro 750,00 per settembre e ottobre, per un totale di euro 4.000,00, dal 2019 sino almeno all'estate 2022, per un totale di euro 16.000,00.
Analoga cifra va ovviamente liquidata in favore dell'attrice , alla quale però Pt_1 va altresì riconosciuto un danno alla salute vero e proprio.
E' stato infatti documentato che in data 24.09.2019 la predetta, su invito del medico curante, si era recata presso l'UOC Psichiatria dell'Ulss 5 Polesana, ove era riscontrata condizione di forte arousal ansioso con insonnia (con iperoressia anche notturna) e polarizzazione del pensiero di tipo ossessivo, che incide anche sulla qualità delle relazioni familiari. Tale disagio deriva da una incredibile condizione di stress ambientale. Veniva quindi disposto trattamento farmacologico con
Remeron/Mitrazepina.
Non può ritenersi che si tratti di un certificato ad hoc confezionato in vista della presente causa, posto che esso risale a fine estate/autunno del 2019, ossia a ben due anni prima dell'avvio della presente controversia.
Ancora, altro certificato della dott.ssa dell'Ulss 5, del dicembre 2019, Per_2 rilevava insonnia ancora importante, avendo assunto un'intera compressa di Mitrazepina..Non riposa più di tre ore ove si corichi, rimane anche attiva pensando a come risolvere il suo problema. La polarizzazione del pensiero è tale da farle interpretare come mosche anche piccoli pezzetti scuri nei piatti di cibo in vendita nell'esercizio ove lavora.
In esito ai colloqui, i CCTTUU rilevavano come la si presenti corretta Pt_1 nell'atteggiamento e nella persona, accessibile e comunicativa, rispondente alle domande con sufficiente, razionale controllo emotivo;
lieve sofferenza rievocativa, discretamente controllata, non corollata da ansia oggettiva o soggettiva e tono dell'umore in asse, in assenza sia di persistenti disturbi del sonno, riferiti come saltuari e trattati al bisogno con ipnoinducente, sia di inibizione psichica e motoria;
non presenti
10 evidenti turbe del pensiero e dell'ideazione, in presenza di segnalate ruminazioni e rimuginazioni rievocative;
assenti turbe della percezione, no tisc o balbuzie, assenza di lacune mnesiche, non deficit nella critica e nel giudizio.
In conseguenza di quanto sopra, i CCTTUU ritenevano che tra il 2019 e il 2020- 2021 la abbia sofferto di Disturbo dell'Adattamento, con ansia e umore depresso, Pt_1 qualificabile come Disturbo Reattivo conseguente a condizione ambientale o interna sfavorevole e stressogena, in particolare con senso di disagio, di invivibilità, di esasperazione per il mutamento di vita subito, perdita di serenità, conseguente all'imposta limitazione della vita sociale, rinuncia alle precedenti e piacevoli attività quotidiane, alle insorte preoccupazioni e al senso di vergogna provato.
Tale Disturbo si è manifestato con turbe del sonno, ansia, sofferenza, apprensione, inquietudine e ruminazione ideativa con compromissione IGnificativa del funzionamento sociale, situazione per i CCTTUU protrattasi per circa 14 mesi, ossia da settembre 2019 al novembre 2020, data della perizia di parte del dott. Per_3
La parte attrice ritiene che il disturbo andrebbe riconosciuto sino a settembre 2022, quando effettivamente la problematica ha iniziato a ridimensionarsi, grazie all'adozione da parte del di metodi di contrasto alla proliferazione di insetti più efficaci e CP_1 professionali, ma la pretesa non può accogliersi, atteso che, in effetti, dopo la relazione del dott. del novembre 2020, non vi alcuna certificazione medica o altro dato Per_3 obiettivo che consenta di ritenere persistente il disturbo, considerando tra l'altro che dopo le prime due visite psichiatriche con la dott.ssa la non ha Per_2 Pt_1 proseguito gli incontri, che avrebbero dovuto tenersi con cadenza bisettimanale, né ha assunto con regolarità i farmaci prescritti.
La parte convenuta, invece, non concorda con la diagnosi di Disturbo dell'Adattamento, evidenziando alcuni elementi critici, segnatamente la lungo-latenza rispetto all'insorgere del problema, nel 2013/2014, l'assenza di compromissione della sfera lavorativa e della sfera familiare, né relazionale (quanto meno non in conseguenza delle mutate condizioni psichiche, ma per il mero problema oggettivo della presenza infestante delle mosche), la mancata prosecuzione della terapia psichiatrica con la dott.ssa e la mancata assunzione dei medicinali prescritti. Per_2
Anche tale critica, tuttavia, non può accogliersi, in quanto palesemente in contrasto con i referti della dott.ssa che, come dianzi esposto, rilevava inizialmente la Per_2 presenza di condizione di forte arousal ansioso con insonnia (con iperoressia anche notturna) e polarizzazione del pensiero di tipo ossessivo, che incide anche sulla qualità delle relazioni familiari…disagio deriva(nte) da una incredibile condizione di stress ambientale;
e ancora, pochi mesi dopo, insonnia ancora importante, avendo assunto un'intera compressa di Mitrazepina..non riposa più di tre ore ove si corichi, rimane anche attiva pensando a come risolvere il suo problema. La polarizzazione del pensiero è tale da farle interpretare come mosche anche piccoli pezzetti scuri nei piatti di cibo in vendita nell'esercizio ove lavora.
11 Tali referti attestano la presenza di una ossessione e di una polarizzazione costante, nell'arco temporale considerato, con manifestazioni IGnificative in ogni momento della giornata e della vita dell'attrice, dall'ambito familiare a quello lavorativo al sonno.
Ebbene, per ciò che concerne la liquidazione del danno della , oltre al già Pt_1 descritto danno per il pregiudizio arrecato alla vita familiare e domestica, al pari del marito va riconosciuto un danno alla salute, quindi all'integrità psicofisica, come Pt_2 specificato dai CCTTUU, per 14 mesi al 25%, da ridursi però del 50% atteso che l'attrice non ha proseguito le terapie né ha assunto i farmaci prescritti, per complessivi ulteriori euro 6.000,00.
In totale, dunque, alla vanno riconosciuti euro 22.000,00, al euro Pt_1 Pt_2
16.000,00.
Non può accogliersi la domanda riconvenzionale del , per il pregiudizio CP_1 all'onore e alla reputazione, derivante dal fatto che la avrebbe rivolto frasi Pt_1 diffamatorie nei confronti del convenuto, rivolgendosi agli enti pubblici, segnatamente che il convenuto godrebbe di favoritismi, essendo la nipote conIGliere comunale del
Parte_5
A parte che il doc. 10 citato nella comparsa di costituzione e risposta non è stato rinvenuto, in quanto i documenti allegati alla comparsa non sono stati numerati e nessuno di essi a quanto consta porta la dicitura usata nella comparsa “frasi diffamatorie”, quand'anche la avesse effettivamente pronunciato parole del Pt_1 tenore di quelle riferite dal , si ritiene che le stesse non tradissero alcuna volontà CP_1 diffamatoria, ma intendessero semplicemente sottolineare l'inspiegabile inerzia del peraltro evidenziata anche dall'Ulss 5 nella nota 13.07.2020 (doc. 15), e Pt_5 comunque si tratterebbe di esternazioni dettate dall'esasperazione dell'attrice, attestata anche dalla CTU e dal Disturbo dell'Adattamento riscontrato, che andrebbero quindi scusate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore degli attori, in solido tra loro, in euro 7.600,00 (corrispondente ai valori medi scaglione 26.000,00-52.000,00), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, nonché spese esenti per euro 825,48.
A carico della parte convenuta anche le spese di CTU del Dott. e dei Per_1
CCTTUU medico psichiatrica e medico legale e, se documentate in corso di causa, quelle dei corrispondenti CCTTPP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
-condanna al risarcimento in favore di della Controparte_1 Parte_2 somma di euro 16.000,00 e in favore di della somma di euro 22.000,00, Parte_1 oltre interessi legali semplici sulla dovuta per ciascun anno fino al saldo.
12 -condanna il convenuto altresì alla rifusione in favore degli attori in solido delle spese di lite, che si liquidano come da motivazione;
-pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU e quelle dei
CTP nei termini esposti in motivazione.
Rovigo, 24/02/2025 Il Giudice
dott. Giulio Borella
13