Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 16/01/2026, n. 326
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Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di motivazione della sentenza di primo grado

    La doglianza è inammissibile in appello come autonomo motivo di gravame, poiché il vizio di motivazione non rientra tra le cause di remissione della causa in primo grado. Il giudice d'appello, pur rilevando il vizio, dovrebbe decidere nel merito.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impositivo per notifica oltre termine decadenziale

    Manca prova specifica della riconducibilità della provvista estera ai redditi indicati. La prova contraria per superare la presunzione legale relativa deve essere rigorosa. Inoltre, per l'indennità del Comune di Roma, manca la certificazione dell'avvenuta corresponsione con ritenuta d'imposta. Il trattamento di fine rapporto FAO non è esente da tassazione in quanto l'esenzione si applica solo a 'salari, emolumenti ed indennità' pagati dalla FAO e non a pensioni o somme erogate da enti previdenziali distinti.

  • Rigettato
    Violazione della L. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Non vi è violazione dell'art. 3 (non retroattività) poiché il recupero riguarda l'anno 2012, successivo all'entrata in vigore dell'art. 12 D.L. 78/2009. Non vi è violazione dell'art. 6-bis (contraddittorio) poiché le disposizioni non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024. L'avviso di accertamento è motivato adeguatamente ai sensi dell'art. 56 D.P.R. 633/1972. La mancata allegazione dello scambio di informazioni con il Principato di Monaco non è ostativa poiché lo scambio è stato solo lo spunto iniziale. Non vi è violazione dell'art. 7-quinquies.

  • Rigettato
    Inadempimento dell'intermediario finanziario

    L'infedeltà dell'intermediario non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta. Il contribuente ha l'obbligo di controllo e vigilanza sull'esecuzione delle incombenze affidate a professionisti, salvo comportamenti fraudolenti. Non vi è prova di tali comportamenti. Le sanzioni sono state applicate nella misura minima. Il nuovo regime sanzionatorio introdotto dal D.lgs. 87/2024 non è applicabile retroattivamente.

  • Rigettato
    Disapplicazione o riduzione delle sanzioni

    Le sanzioni sono state applicate nella misura minima e la contribuente non ha contestato la motivazione dell'Ufficio in merito al cumulo materiale rispetto al cumulo giuridico. Il nuovo regime sanzionatorio non è applicabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 16/01/2026, n. 326
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 326
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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