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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/08/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2470/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Bottazzi, ha pronunciato ex art. 281-terdecies e art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado ex art. 281-decies c.p.c., iscritta al n. r.g. 2470/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), Via Archimede n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv.
Stefano Andrade Fajardo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Via
Cattaneo n. 8;
- attore - contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
Lombardia n. 5.
- convenuto contumace -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come a pag.
8-9 delle note conclusive depositate telematicamente in data 26.4.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
e chiedendone, in via principale, la condanna in solido al pagamento della CP_2 _3 somma di € 42.426,99 ai sensi dell'art. 1671 c.c., in conseguenza del loro recesso dai due contratti di appalto (rispettivamente, per opere al grezzo e per finiture) relativi alla ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà in San Giovanni Lupatoto;
in via subordinata, per il caso in cui dovesse ritenere che i predetti contratti non siano stati conclusi, chiedendone la condanna al pagamento della somma di €
3.234,70 nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1337 c.c., per l'ingiustificato recesso dei convenuti dalle trattative. A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che: (i) nella primavera del 2018 e Controparte_2 [...] si sono rivolti ad titolare dell' ed amico di famiglia, _3 Controparte_4 Controparte_1 per la ristrutturazione integrale della propria abitazione sita in San Giovanni Lupatoto, Via Lombardia
n. 5; (ii) al fine di fornire informazioni certe ai professionisti coinvolti, l' ha ritenuto Controparte_1 opportuno effettuare dei saggi preliminari sul calcestruzzo e sulla muratura (nei punti indicati dallo strutturista Ing. , sostenendo costi per € 550,00 oltre IVA;
(iii) nella primavera del 2019 Tes_1
l' avendo ricevuto dal sig. l'incarico per i lavori di costruzione di un nuovo Controparte_1 CP_2 fabbricato residenziale, ha predisposto i due preventivi datati 21.6.2019, aventi ad oggetto, rispettivamente, le opere al grezzo (per € 389.252,80 oltre IVA) e le finiture dell'immobile (per €
100.650,90 oltre IVA); (iv) i preventivi sono stati approvati dai committente alla presenza del progettista e direttore lavori Arch. ; (v) l'impresa ha quindi realizzato le seguenti attività Controparte_5 preliminari: - predisposizione e invio al CSP-CSE Arch. e al progettista Arch. CP_6 CP_5 dei documenti per il piano di sicurezza;
- compilazione e invio dei moduli per il deposito dei cementi armati;
- ricezione del documento di inizio lavori (per la data fissata del 30.3.2020); - invio a Enel e della domanda di installazione del contatore ad uso cantiere;
- trasmissione del progetto al CP_7 subappaltatore incaricato di realizzare i ponteggi;
- scarico in cantiere dell'attrezzatura, con pulizia dalle erbacce, taglio dei rami e scavo a mano per il prelievo di materiali per le analisi geologiche;
- richiesta Contr del - pulizia del giardino e posa della rete ombreggiante/antipolvere e della recinzione metallica;
- posa del pannello di fissaggio e protezione del contatore di energia elettrica, il tutto per un valore di lavori pari ad € 1.7545,00 oltre IVA e sostenendo costi vivi per € 1.489,70; (vi) all'esito di riunione tenutasi in data 8.7.2020 con tutti i professionisti incaricati, il committente ha chiesto all' CP_1 di redigere un nuovo computo metrico, basandosi sulla diversa ipotesi di procedere alla
[...] demolizione integrale e ricostruzione del fabbricato, invece che all'originario progetto di mero rinforzo strutturale;
(vii) in data 3.9.2020 l' ha dunque trasmesso al committente e al direttore Controparte_1 lavori il nuovo preventivo delle opere al grezzo per € 442.192,00 oltre IVA, che teneva conto dei nuovi e maggiori lavori richiesti dal committente;
(viii) per venire incontro all'esigenza del committente di contenimento dei costi, in data 7.12.2020 l'impresa ha rivisto tale preventivo, indicando il minor importo di € 418.501,20 oltre IVA;
(ix) in data 14.1.2021 l' ha ricevuto dal Geom. Controparte_1
, nuovo professionista incaricato dai committenti, alcuni appunti e richieste Controparte_9 concernenti il predetto preventivo, ed ha prontamente riscontrato la comunicazione con email del
31.1.2021; (x) ad un incontro svoltosi a inizio del mese di marzo 2021, il Geom. ha CP_9 affermato che le cifre esposte nell'ultimo preventivo erano esorbitanti e che pertanto l' Controparte_1 sarebbe stata esclusa dalla trattativa per l'acquisizione del lavoro;
(xi) con email del 23.3.2021 i signori e hanno comunicato di voler recedere da entrambi i contratti d'appalto “non riuscendo a CP_2 _3 dal seguito alla realizzazione della ristrutturazione” e dichiarandosi tuttavia disponibili a indennizzare l'appaltatrice delle attività svolte e della consulenza prestata;
con successiva email del 12.4.2021 hanno poi ribadito di volersi avvalere di altra impresa e di non poter dar seguito al preventivo del 7.12.2020;
(xii) è seguito uno scambio di corrispondenza, nel corso del quale l'Impresa ha quantificato la CP_1 propria pretesa economica conseguente al recesso dei committenti in € 42.426,99, di cui € 1.489,70 per spese sostenute, € 1.745 per lavori eseguiti e € 39.192,29 per mancato guadagno;
(xiii) con email del
28.3.2022 i committenti hanno negato di aver mai accettato i preventivi e di aver autorizzato l'inizio delle attività, ed hanno proposto una composizione bonaria della vertenza con riconoscimento dell'importo di € 10.000.
Alla prima udienza del 30.11.2023, parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti nei confronti della convenuta considerato il mancato perfezionamento della notifica nei suoi confronti e _3 ritenendo comunque superfluo tentarne la rinnovazione, stante la natura solidale tra i due convenuti originari dell'obbligazione dedotta in giudizio. È stata quindi dichiarata l'estinzione del rapporto processuale nei confronti di Nella stessa sede è stata dichiarata la contumacia di _3 [...]
, in quanto destinatario di regolare notifica ma non costituitosi in giudizio. CP_2
Con ordinanza in pari data è stata disposta la conversione del rito semplificato in ordinario ed è stata fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. per l'8.2.2024.
Con ordinanza del 26.2.2024 sono stati ammessi i mezzi di prova per testi e interrogatorio formale.
All'udienza del 5.6.2024 si è svolta l'istruttoria orale ed è stata disposta CTU per accertare le opere realizzate dall'Impresa e quantificare il valore delle stesse nonché il danno da lucro cessante CP_1 patito dall'impresa.
La causa è stata infine rinviata ad udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., preceduta da termine per il deposito di note conclusive.
* * *
1. Si ricostruiscono, in primo luogo, le vicende fattuali per come accertate in base alle risultanze documentali e testimoniali acquisite nel corso del giudizio. Precisamente, si è acclarato:
a) che e hanno conferito all' l'incarico di eseguire Controparte_2 _3 Controparte_1
i lavori di ristrutturazione dell'immobile di San Giovanni Lupatoto, Via Lombardia n. 5, accettando verbalmente i due preventivi presentati dall'impresa in data 21.6.2019, che riguardavano - rispettivamente - le opere al grezzo per l'importo di € 389.252,00 oltre IVA (doc. 2) e le finiture per l'importo di € 100.650,90 oltre IVA (doc. 3). La circostanza è provata in via presuntiva sulla base delle dichiarazioni del teste , progettista e direttore dei lavori, il quale, pur non ricordando il Controparte_5 momento specifico dell'approvazione definitiva dei preventivi da parte del sig. , ha tuttavia CP_2 affermato che “i documenti 2 e 3 sono i preventivi che sono stati discussi in anche in studio da me e sulla base dei quali i lavori sono iniziati. La mia percezione era che tra e l'impresa ci fosse l'intenzione di procedere secondo quei CP_2 preventivi, salvo aggiustarli e smussarli in corso d'opera”, e ancora “posso dire che mi confermò che l'impresa CP_2 incaricata, da indicare nelle pratiche, era la ”. Ciò trova riscontro anche in tutti gli scambi di CP_1 corrispondenza intercorsi tra l'impresa e i professionisti incaricati (prodotti sub doc. 4) e attesta che i contratti si sono perfezionati, se non altro, per inizio dell'esecuzione ex 1327 c.c.. Ma soprattutto, sul punto è decisivo che il convenuto, benché regolarmente convocato ex art. 292 c.p.c. per rendere l'interrogatorio formale, non sia comparso all'udienza del 5.6.2024, con la conseguenza che la prova dell'accettazione dei preventivi deve ritenersi acquisita in via confessoria ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
(Cass. n. 28293 del 31.12.2009).
b) che l' ha dato inizio ai lavori di cui al contratto per le opere al grezzo e, Controparte_1 segnatamente, ha posto in essere alcune attività preliminari ricomprese nel capitolato contrattuale
(pulizia giardino, taglio erba alta, posa rete e recinzione metallica, esecuzione alloggio per contatore
Enel e messa a terra, pagamento preventivo Enel per contatore di cantiere) nonché alcune attività extra
(esecuzione di saggi, scarico in cantiere dell'attrezzatura, scavo per analisi geologiche del terreno e consegne al geologo dei campioni). Il direttore lavori Arch. ha confermato di aver constatato CP_5 personalmente in cantiere l'esecuzione da parte di di tutte le suddette lavorazioni, Controparte_1 riferendo che anche ne era a conoscenza poiché “specialmente all'inizio era spesso presente in CP_2 cantiere”.
c) che, a seguito di una riunione avvenuta l'8 luglio 2020, è stato chiesto all'appaltatrice di riformulare l'originario computo metrico relativo alle opere al grezzo di cui al doc.
2. In particolare, dopo averne discusso con l'impresa e i professionisti, la committenza si è determinata nel senso di modificare il progetto iniziale prevedendo l'integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio, in luogo del solo rinforzo delle fondazioni già esistenti. “Il progetto iniziale non prevedeva l'integrale demolizione dell'edificio, ma solo la sottomurazione delle fondazioni preesistenti, e ciò al fine di rimanere nell'ambito della 'ristrutturazione'.
Successivamente, dopo che con il Decreto Salva Italia è stata prevista la possibilità di far rientrare la demolizione nella nozione di 'ristrutturazione', ha deciso di procedere con la demolizione, che consentiva di realizzare un migliore CP_2 isolamento dell'edificio ma anche era meno costosa dell'intervento di sottomurazione;
era quindi più semplice, efficiente e performante” (si vedano, ancora una volta, le dichiarazioni del teste in risposta al capitolo 11 e la CP_5 portata confessoria della mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale sui capitoli 11 e 12).
d) che, sulla scorta delle nuove indicazioni della committenza nonché delle diverse quantità di scavo e sottomurazione indicate dallo strutturista all'esito delle analisi geologiche dei materiali, l' CP_1 ha sottoposto al committente un nuovo preventivo per le opere al grezzo di importo pari ad €
[...] 442.192 oltre IVA (email del 3.9.2020 sub doc. 4M), riaggiornandolo poi al minor importo di €
418.501,20 oltre IVA (email del 7.12.2020 sub doc.
4.O).
e) che tale nuovo preventivo non è mai stato accettato dal committente. Al contrario, i sig.ri e CP_2 hanno comunicato l'intenzione di non dare ulteriore corso al rapporto con e _3 Controparte_1 di volersi avvalere di un altro appaltatore, “non riuscendo a dar seguito all'opera sulla base del Vostro preventivo realizzato in data 7.12.2020” (email del 23.3.2021 e missiva del 12.4.2021; docc.
4.S e 5).
2. Deve ora procedersi all'inquadramento giuridico della vicenda in fatto così ricostruita.
Si può così affermare, in primo luogo, che tra i committenti e l' si è Controparte_10 Controparte_1 perfezionato un duplice rapporto contrattuale mediante l'accettazione dei due preventivi datati
21.6.2019 per opere grezze e per finiture.
Ma i due rapporti contrattuali hanno subito un'evoluzione e vicende tra loro differenti.
3. Il primo dei due contratti, relativo alle opere al grezzo, è stato consensualmente sciolto dalle parti.
Si è infatti accertato che, in esito alla riunione dell'8.7.2020, la committenza ha deciso di optare per una soluzione strutturale radicalmente diversa (demolizione integrale e ricostruzione, in luogo di mero rinforzo delle fondazioni esistenti) e che l'impresa ha preso atto ed acconsentito a tale cambiamento, tanto che ha sottoposto al committente un nuovo preventivo, basato su tale diversa impostazione ed integralmente sostitutivo del precedente (che non si trattasse di una mera variante del progetto originario è confermato dai contenuti ma anche dalla stessa intestazione del documento trasmesso in data 3.9.2020, denominato “preventivo di spesa” senza alcun riferimento al precedente assetto progettuale e contrattuale).
Il nuovo preventivo del 3.9.2020, poi rivisto in data 7.12.2020, va dunque qualificato come una nuova proposta contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 c.c.. Proposta che, tuttavia, non è mai stata accettata dai committenti, e sulla quale pertanto non è sorto alcun vincolo contrattuale (si vedano le email sub doc.
4.S e 5).
Il mancato perfezionamento del nuovo contratto relativo alle opere al grezzo, tuttavia, non priva di rilevanza giuridica il dato dell'interruzione della trattativa ad iniziativa della parte convenuta, condotta che, per le sue caratteristiche in concreto, va ricondotta nell'alveo della responsabilità precontrattuale.
Si rammenta che la responsabilità in contrahendo tratteggiata dall'art. 1337 c.c. costituisce un corollario del principio generale di buona fede, sicché la mera interruzione di trattative priva di giustificazione è condotta che non basta, di per sé sola, a fondare un addebito a titolo di responsabilità precontrattuale, non essendo configurabile nell'ordinamento un obbligo giuridico di addivenire alla stipula di un contratto. Ai fini dell'art. 1337 c.c. si richiede piuttosto che tale interruzione contrasti in concreto con il canone della buona fede e i doveri di comportamento da essa derivanti. In altre parole, l'interruzione ingiustificata delle trattative costituisce illecito precontrattuale solo quando sacrifichi un affidamento qualificato riposto dalla controparte nella conclusione del contratto, un affidamento - cioè - che deve apparire logico e fondato, tenuto conto del modo, della durata e dello stato delle trattative stesse.
Il che accade quando, ad esempio, le parti abbiano già esaminato e raggiunto un'intesa di massima su tutti gli elementi essenziali del contratto (si vedano Cass. n. 2057 del 13.3.1996, Cass. n. 11243 del
18.7.2003 nonché la recente Cass. n. 7545 del 15.4.2016, la quale ha efficacemente sintetizzato il principio appena esposto precisando che “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”).
Quanto al pregiudizio risarcibile, nel caso di responsabilità precontrattuale esso “è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari” (Cass. n. 24625 del 3.12.2015). Non è invece risarcibile l'interesse positivo, che corrisponde agli utili che la parte avrebbe conseguito se il contratto fosse stato concluso, atteso che, sul piano logico, non è configurabile l'inadempimento (Cass. n. 3746 del 23.2.2005).
Sulla scorta degli elementi di fatto sopra evidenziati, non vi è dubbio che nella fattispecie in esame le trattative in corso tra le parti potessero dirsi “affidanti”. Si tenga conto che tra le parti era già stato stipulato il precedente contratto, che l' aveva cominciato a realizzare alcune delle Controparte_1 opere preparatorie preliminari, che la stessa impresa era stata coinvolta nelle riunioni con i professionisti incaricati dalla committenza in cui si discuteva della revisione delle scelte progettuali, che alla stessa impresa è stato chiesto di presentare il nuovo preventivo.
Quanto al danno patito per effetto dell'interruzione delle trattative, va esclusa – per quanto sopra evidenziato – la risarcibilità del lucro cessante (ovvero dell'utile netto che avrebbe CP_11 ritratto dall'esecuzione dell'appalto).
Va invece riconosciuto, a titolo di danno emergente conseguente all'interruzione delle trattative,
l'importo corrispondente al valore delle lavorazioni preparatorie e preliminari eseguite in forza del primo contratto per opere al grezzo. Tale importo è stato quantificato dal CTU, secondo valutazioni congruamente argomentate e condivisibili, in € 2.834,64.
4. Per quanto concerne il secondo contratto relativo alle finiture, nessuna modifica dell'originario assetto contrattuale del 21.6.2019 è mai stata discussa dalle parti.
È però accertato che il committente, mediante le comunicazioni del 23 marzo e 12 aprile 2021, ha comunicato l'intenzione di non dare esecuzione nemmeno a tale secondo contratto, esercitando il recesso dal rapporto ancora in essere con Controparte_1 Le conseguenze del recesso sono quelle delineate dall'art. 1671 c.c. e pertanto, non essendo ancora cominciata l'esecuzione del secondo appalto e non essendovi lavori già eseguiti o spese già sostenute da indennizzare, all'appaltatore va riconosciuto unicamente il danno da lucro cessante consistente nel non aver potuto realizzare l'utile atteso dall'esecuzione dell'appalto.
Tale voce di pregiudizio viene quantificata nell'importo di € 7.312,30, quale stimato dal CTU sulla base di un argomentato iter motivazionale (pag. 14 ss. dell'elaborato peritale, che ha calcolato il profitto conseguibile da in misura pari alla differenza tra il prezzo pattuito dell'appalto, come Controparte_1 desumibile dal doc. 3, e le spese che l'appaltatore avrebbe sostenuto per l'esecuzione dei lavori appaltati, costituite da spese generali del 15% e dal costo delle singole lavorazioni come desumibili dal prezziario regionale).
5. In conclusione, dato atto che la domanda è stata rinunciata nei confronti della committente coobbligata il convenuto va condannato a pagare in favore di _3 Controparte_2 [...]
la somma complessiva di € 10.146,94, di cui € 2.834,64 a titolo di risarcimento ex art. CP_1
1337 c.c. per l'interruzione ingiustificata delle trattative relative al nuovo contratto di appalto per le opere al grezzo ed € 7.312,30 a titolo di lucro cessante conseguente ex art. 1761 c.c. al recesso dal contratto di appalto relativo alle finiture.
Tale somma va maggiorata degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo (per l'applicabilità della disposizione da ultimo richiamata anche alle obbligazioni risarcitorie, si vedano Cass.
n. 61 del 3.1.2023 e Cass. n. 7677 del 22.3.2025). La decorrenza degli interessi viene individuata nella data della domanda, poiché si tratta di obbligazioni risarcitorie con natura di crediti di valore, e quindi che presuppongono necessariamente la liquidazione in sede giudiziale.
6. Alla soccombenza segue la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore del decisum, oltre al rimborso delle spese vive, comprensive del compenso corrisposto al consulente di parte (e così per € 3.763,65 complessivi).
Devono infine porsi definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, così come già liquidate con separato decreto del 29.1.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accertata l'ingiustificata interruzione delle trattative con riferimento al contratto di appalto per la realizzazione di opere di ristrutturazione al grezzo, condanna a pagare in favore di Controparte_2
a titolo di risarcimento ex art. 1337 c.c., la somma di € 2.834,64, oltre Controparte_1 interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
- accertato il recesso di dal contratto di appalto per la realizzazione di finiture, Controparte_2 condanna lo stesso a pagare in favore di a titolo di indennizzo per Controparte_1 mancato lucro cessante ex art. 1671 c.c., la somma di € 7.312,30, oltre interessi ex art. 1284 co. 4
c.c. dalla data della domanda al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, Controparte_2 CP_1 Controparte_1 liquidate in € 3.763,65 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, così come liquidate con decreto del 29.1.2025.
Verona, 5.8.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Bottazzi, ha pronunciato ex art. 281-terdecies e art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado ex art. 281-decies c.p.c., iscritta al n. r.g. 2470/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), Via Archimede n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv.
Stefano Andrade Fajardo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Via
Cattaneo n. 8;
- attore - contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
Lombardia n. 5.
- convenuto contumace -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come a pag.
8-9 delle note conclusive depositate telematicamente in data 26.4.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
e chiedendone, in via principale, la condanna in solido al pagamento della CP_2 _3 somma di € 42.426,99 ai sensi dell'art. 1671 c.c., in conseguenza del loro recesso dai due contratti di appalto (rispettivamente, per opere al grezzo e per finiture) relativi alla ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà in San Giovanni Lupatoto;
in via subordinata, per il caso in cui dovesse ritenere che i predetti contratti non siano stati conclusi, chiedendone la condanna al pagamento della somma di €
3.234,70 nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1337 c.c., per l'ingiustificato recesso dei convenuti dalle trattative. A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che: (i) nella primavera del 2018 e Controparte_2 [...] si sono rivolti ad titolare dell' ed amico di famiglia, _3 Controparte_4 Controparte_1 per la ristrutturazione integrale della propria abitazione sita in San Giovanni Lupatoto, Via Lombardia
n. 5; (ii) al fine di fornire informazioni certe ai professionisti coinvolti, l' ha ritenuto Controparte_1 opportuno effettuare dei saggi preliminari sul calcestruzzo e sulla muratura (nei punti indicati dallo strutturista Ing. , sostenendo costi per € 550,00 oltre IVA;
(iii) nella primavera del 2019 Tes_1
l' avendo ricevuto dal sig. l'incarico per i lavori di costruzione di un nuovo Controparte_1 CP_2 fabbricato residenziale, ha predisposto i due preventivi datati 21.6.2019, aventi ad oggetto, rispettivamente, le opere al grezzo (per € 389.252,80 oltre IVA) e le finiture dell'immobile (per €
100.650,90 oltre IVA); (iv) i preventivi sono stati approvati dai committente alla presenza del progettista e direttore lavori Arch. ; (v) l'impresa ha quindi realizzato le seguenti attività Controparte_5 preliminari: - predisposizione e invio al CSP-CSE Arch. e al progettista Arch. CP_6 CP_5 dei documenti per il piano di sicurezza;
- compilazione e invio dei moduli per il deposito dei cementi armati;
- ricezione del documento di inizio lavori (per la data fissata del 30.3.2020); - invio a Enel e della domanda di installazione del contatore ad uso cantiere;
- trasmissione del progetto al CP_7 subappaltatore incaricato di realizzare i ponteggi;
- scarico in cantiere dell'attrezzatura, con pulizia dalle erbacce, taglio dei rami e scavo a mano per il prelievo di materiali per le analisi geologiche;
- richiesta Contr del - pulizia del giardino e posa della rete ombreggiante/antipolvere e della recinzione metallica;
- posa del pannello di fissaggio e protezione del contatore di energia elettrica, il tutto per un valore di lavori pari ad € 1.7545,00 oltre IVA e sostenendo costi vivi per € 1.489,70; (vi) all'esito di riunione tenutasi in data 8.7.2020 con tutti i professionisti incaricati, il committente ha chiesto all' CP_1 di redigere un nuovo computo metrico, basandosi sulla diversa ipotesi di procedere alla
[...] demolizione integrale e ricostruzione del fabbricato, invece che all'originario progetto di mero rinforzo strutturale;
(vii) in data 3.9.2020 l' ha dunque trasmesso al committente e al direttore Controparte_1 lavori il nuovo preventivo delle opere al grezzo per € 442.192,00 oltre IVA, che teneva conto dei nuovi e maggiori lavori richiesti dal committente;
(viii) per venire incontro all'esigenza del committente di contenimento dei costi, in data 7.12.2020 l'impresa ha rivisto tale preventivo, indicando il minor importo di € 418.501,20 oltre IVA;
(ix) in data 14.1.2021 l' ha ricevuto dal Geom. Controparte_1
, nuovo professionista incaricato dai committenti, alcuni appunti e richieste Controparte_9 concernenti il predetto preventivo, ed ha prontamente riscontrato la comunicazione con email del
31.1.2021; (x) ad un incontro svoltosi a inizio del mese di marzo 2021, il Geom. ha CP_9 affermato che le cifre esposte nell'ultimo preventivo erano esorbitanti e che pertanto l' Controparte_1 sarebbe stata esclusa dalla trattativa per l'acquisizione del lavoro;
(xi) con email del 23.3.2021 i signori e hanno comunicato di voler recedere da entrambi i contratti d'appalto “non riuscendo a CP_2 _3 dal seguito alla realizzazione della ristrutturazione” e dichiarandosi tuttavia disponibili a indennizzare l'appaltatrice delle attività svolte e della consulenza prestata;
con successiva email del 12.4.2021 hanno poi ribadito di volersi avvalere di altra impresa e di non poter dar seguito al preventivo del 7.12.2020;
(xii) è seguito uno scambio di corrispondenza, nel corso del quale l'Impresa ha quantificato la CP_1 propria pretesa economica conseguente al recesso dei committenti in € 42.426,99, di cui € 1.489,70 per spese sostenute, € 1.745 per lavori eseguiti e € 39.192,29 per mancato guadagno;
(xiii) con email del
28.3.2022 i committenti hanno negato di aver mai accettato i preventivi e di aver autorizzato l'inizio delle attività, ed hanno proposto una composizione bonaria della vertenza con riconoscimento dell'importo di € 10.000.
Alla prima udienza del 30.11.2023, parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti nei confronti della convenuta considerato il mancato perfezionamento della notifica nei suoi confronti e _3 ritenendo comunque superfluo tentarne la rinnovazione, stante la natura solidale tra i due convenuti originari dell'obbligazione dedotta in giudizio. È stata quindi dichiarata l'estinzione del rapporto processuale nei confronti di Nella stessa sede è stata dichiarata la contumacia di _3 [...]
, in quanto destinatario di regolare notifica ma non costituitosi in giudizio. CP_2
Con ordinanza in pari data è stata disposta la conversione del rito semplificato in ordinario ed è stata fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. per l'8.2.2024.
Con ordinanza del 26.2.2024 sono stati ammessi i mezzi di prova per testi e interrogatorio formale.
All'udienza del 5.6.2024 si è svolta l'istruttoria orale ed è stata disposta CTU per accertare le opere realizzate dall'Impresa e quantificare il valore delle stesse nonché il danno da lucro cessante CP_1 patito dall'impresa.
La causa è stata infine rinviata ad udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., preceduta da termine per il deposito di note conclusive.
* * *
1. Si ricostruiscono, in primo luogo, le vicende fattuali per come accertate in base alle risultanze documentali e testimoniali acquisite nel corso del giudizio. Precisamente, si è acclarato:
a) che e hanno conferito all' l'incarico di eseguire Controparte_2 _3 Controparte_1
i lavori di ristrutturazione dell'immobile di San Giovanni Lupatoto, Via Lombardia n. 5, accettando verbalmente i due preventivi presentati dall'impresa in data 21.6.2019, che riguardavano - rispettivamente - le opere al grezzo per l'importo di € 389.252,00 oltre IVA (doc. 2) e le finiture per l'importo di € 100.650,90 oltre IVA (doc. 3). La circostanza è provata in via presuntiva sulla base delle dichiarazioni del teste , progettista e direttore dei lavori, il quale, pur non ricordando il Controparte_5 momento specifico dell'approvazione definitiva dei preventivi da parte del sig. , ha tuttavia CP_2 affermato che “i documenti 2 e 3 sono i preventivi che sono stati discussi in anche in studio da me e sulla base dei quali i lavori sono iniziati. La mia percezione era che tra e l'impresa ci fosse l'intenzione di procedere secondo quei CP_2 preventivi, salvo aggiustarli e smussarli in corso d'opera”, e ancora “posso dire che mi confermò che l'impresa CP_2 incaricata, da indicare nelle pratiche, era la ”. Ciò trova riscontro anche in tutti gli scambi di CP_1 corrispondenza intercorsi tra l'impresa e i professionisti incaricati (prodotti sub doc. 4) e attesta che i contratti si sono perfezionati, se non altro, per inizio dell'esecuzione ex 1327 c.c.. Ma soprattutto, sul punto è decisivo che il convenuto, benché regolarmente convocato ex art. 292 c.p.c. per rendere l'interrogatorio formale, non sia comparso all'udienza del 5.6.2024, con la conseguenza che la prova dell'accettazione dei preventivi deve ritenersi acquisita in via confessoria ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
(Cass. n. 28293 del 31.12.2009).
b) che l' ha dato inizio ai lavori di cui al contratto per le opere al grezzo e, Controparte_1 segnatamente, ha posto in essere alcune attività preliminari ricomprese nel capitolato contrattuale
(pulizia giardino, taglio erba alta, posa rete e recinzione metallica, esecuzione alloggio per contatore
Enel e messa a terra, pagamento preventivo Enel per contatore di cantiere) nonché alcune attività extra
(esecuzione di saggi, scarico in cantiere dell'attrezzatura, scavo per analisi geologiche del terreno e consegne al geologo dei campioni). Il direttore lavori Arch. ha confermato di aver constatato CP_5 personalmente in cantiere l'esecuzione da parte di di tutte le suddette lavorazioni, Controparte_1 riferendo che anche ne era a conoscenza poiché “specialmente all'inizio era spesso presente in CP_2 cantiere”.
c) che, a seguito di una riunione avvenuta l'8 luglio 2020, è stato chiesto all'appaltatrice di riformulare l'originario computo metrico relativo alle opere al grezzo di cui al doc.
2. In particolare, dopo averne discusso con l'impresa e i professionisti, la committenza si è determinata nel senso di modificare il progetto iniziale prevedendo l'integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio, in luogo del solo rinforzo delle fondazioni già esistenti. “Il progetto iniziale non prevedeva l'integrale demolizione dell'edificio, ma solo la sottomurazione delle fondazioni preesistenti, e ciò al fine di rimanere nell'ambito della 'ristrutturazione'.
Successivamente, dopo che con il Decreto Salva Italia è stata prevista la possibilità di far rientrare la demolizione nella nozione di 'ristrutturazione', ha deciso di procedere con la demolizione, che consentiva di realizzare un migliore CP_2 isolamento dell'edificio ma anche era meno costosa dell'intervento di sottomurazione;
era quindi più semplice, efficiente e performante” (si vedano, ancora una volta, le dichiarazioni del teste in risposta al capitolo 11 e la CP_5 portata confessoria della mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale sui capitoli 11 e 12).
d) che, sulla scorta delle nuove indicazioni della committenza nonché delle diverse quantità di scavo e sottomurazione indicate dallo strutturista all'esito delle analisi geologiche dei materiali, l' CP_1 ha sottoposto al committente un nuovo preventivo per le opere al grezzo di importo pari ad €
[...] 442.192 oltre IVA (email del 3.9.2020 sub doc. 4M), riaggiornandolo poi al minor importo di €
418.501,20 oltre IVA (email del 7.12.2020 sub doc.
4.O).
e) che tale nuovo preventivo non è mai stato accettato dal committente. Al contrario, i sig.ri e CP_2 hanno comunicato l'intenzione di non dare ulteriore corso al rapporto con e _3 Controparte_1 di volersi avvalere di un altro appaltatore, “non riuscendo a dar seguito all'opera sulla base del Vostro preventivo realizzato in data 7.12.2020” (email del 23.3.2021 e missiva del 12.4.2021; docc.
4.S e 5).
2. Deve ora procedersi all'inquadramento giuridico della vicenda in fatto così ricostruita.
Si può così affermare, in primo luogo, che tra i committenti e l' si è Controparte_10 Controparte_1 perfezionato un duplice rapporto contrattuale mediante l'accettazione dei due preventivi datati
21.6.2019 per opere grezze e per finiture.
Ma i due rapporti contrattuali hanno subito un'evoluzione e vicende tra loro differenti.
3. Il primo dei due contratti, relativo alle opere al grezzo, è stato consensualmente sciolto dalle parti.
Si è infatti accertato che, in esito alla riunione dell'8.7.2020, la committenza ha deciso di optare per una soluzione strutturale radicalmente diversa (demolizione integrale e ricostruzione, in luogo di mero rinforzo delle fondazioni esistenti) e che l'impresa ha preso atto ed acconsentito a tale cambiamento, tanto che ha sottoposto al committente un nuovo preventivo, basato su tale diversa impostazione ed integralmente sostitutivo del precedente (che non si trattasse di una mera variante del progetto originario è confermato dai contenuti ma anche dalla stessa intestazione del documento trasmesso in data 3.9.2020, denominato “preventivo di spesa” senza alcun riferimento al precedente assetto progettuale e contrattuale).
Il nuovo preventivo del 3.9.2020, poi rivisto in data 7.12.2020, va dunque qualificato come una nuova proposta contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 c.c.. Proposta che, tuttavia, non è mai stata accettata dai committenti, e sulla quale pertanto non è sorto alcun vincolo contrattuale (si vedano le email sub doc.
4.S e 5).
Il mancato perfezionamento del nuovo contratto relativo alle opere al grezzo, tuttavia, non priva di rilevanza giuridica il dato dell'interruzione della trattativa ad iniziativa della parte convenuta, condotta che, per le sue caratteristiche in concreto, va ricondotta nell'alveo della responsabilità precontrattuale.
Si rammenta che la responsabilità in contrahendo tratteggiata dall'art. 1337 c.c. costituisce un corollario del principio generale di buona fede, sicché la mera interruzione di trattative priva di giustificazione è condotta che non basta, di per sé sola, a fondare un addebito a titolo di responsabilità precontrattuale, non essendo configurabile nell'ordinamento un obbligo giuridico di addivenire alla stipula di un contratto. Ai fini dell'art. 1337 c.c. si richiede piuttosto che tale interruzione contrasti in concreto con il canone della buona fede e i doveri di comportamento da essa derivanti. In altre parole, l'interruzione ingiustificata delle trattative costituisce illecito precontrattuale solo quando sacrifichi un affidamento qualificato riposto dalla controparte nella conclusione del contratto, un affidamento - cioè - che deve apparire logico e fondato, tenuto conto del modo, della durata e dello stato delle trattative stesse.
Il che accade quando, ad esempio, le parti abbiano già esaminato e raggiunto un'intesa di massima su tutti gli elementi essenziali del contratto (si vedano Cass. n. 2057 del 13.3.1996, Cass. n. 11243 del
18.7.2003 nonché la recente Cass. n. 7545 del 15.4.2016, la quale ha efficacemente sintetizzato il principio appena esposto precisando che “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”).
Quanto al pregiudizio risarcibile, nel caso di responsabilità precontrattuale esso “è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari” (Cass. n. 24625 del 3.12.2015). Non è invece risarcibile l'interesse positivo, che corrisponde agli utili che la parte avrebbe conseguito se il contratto fosse stato concluso, atteso che, sul piano logico, non è configurabile l'inadempimento (Cass. n. 3746 del 23.2.2005).
Sulla scorta degli elementi di fatto sopra evidenziati, non vi è dubbio che nella fattispecie in esame le trattative in corso tra le parti potessero dirsi “affidanti”. Si tenga conto che tra le parti era già stato stipulato il precedente contratto, che l' aveva cominciato a realizzare alcune delle Controparte_1 opere preparatorie preliminari, che la stessa impresa era stata coinvolta nelle riunioni con i professionisti incaricati dalla committenza in cui si discuteva della revisione delle scelte progettuali, che alla stessa impresa è stato chiesto di presentare il nuovo preventivo.
Quanto al danno patito per effetto dell'interruzione delle trattative, va esclusa – per quanto sopra evidenziato – la risarcibilità del lucro cessante (ovvero dell'utile netto che avrebbe CP_11 ritratto dall'esecuzione dell'appalto).
Va invece riconosciuto, a titolo di danno emergente conseguente all'interruzione delle trattative,
l'importo corrispondente al valore delle lavorazioni preparatorie e preliminari eseguite in forza del primo contratto per opere al grezzo. Tale importo è stato quantificato dal CTU, secondo valutazioni congruamente argomentate e condivisibili, in € 2.834,64.
4. Per quanto concerne il secondo contratto relativo alle finiture, nessuna modifica dell'originario assetto contrattuale del 21.6.2019 è mai stata discussa dalle parti.
È però accertato che il committente, mediante le comunicazioni del 23 marzo e 12 aprile 2021, ha comunicato l'intenzione di non dare esecuzione nemmeno a tale secondo contratto, esercitando il recesso dal rapporto ancora in essere con Controparte_1 Le conseguenze del recesso sono quelle delineate dall'art. 1671 c.c. e pertanto, non essendo ancora cominciata l'esecuzione del secondo appalto e non essendovi lavori già eseguiti o spese già sostenute da indennizzare, all'appaltatore va riconosciuto unicamente il danno da lucro cessante consistente nel non aver potuto realizzare l'utile atteso dall'esecuzione dell'appalto.
Tale voce di pregiudizio viene quantificata nell'importo di € 7.312,30, quale stimato dal CTU sulla base di un argomentato iter motivazionale (pag. 14 ss. dell'elaborato peritale, che ha calcolato il profitto conseguibile da in misura pari alla differenza tra il prezzo pattuito dell'appalto, come Controparte_1 desumibile dal doc. 3, e le spese che l'appaltatore avrebbe sostenuto per l'esecuzione dei lavori appaltati, costituite da spese generali del 15% e dal costo delle singole lavorazioni come desumibili dal prezziario regionale).
5. In conclusione, dato atto che la domanda è stata rinunciata nei confronti della committente coobbligata il convenuto va condannato a pagare in favore di _3 Controparte_2 [...]
la somma complessiva di € 10.146,94, di cui € 2.834,64 a titolo di risarcimento ex art. CP_1
1337 c.c. per l'interruzione ingiustificata delle trattative relative al nuovo contratto di appalto per le opere al grezzo ed € 7.312,30 a titolo di lucro cessante conseguente ex art. 1761 c.c. al recesso dal contratto di appalto relativo alle finiture.
Tale somma va maggiorata degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo (per l'applicabilità della disposizione da ultimo richiamata anche alle obbligazioni risarcitorie, si vedano Cass.
n. 61 del 3.1.2023 e Cass. n. 7677 del 22.3.2025). La decorrenza degli interessi viene individuata nella data della domanda, poiché si tratta di obbligazioni risarcitorie con natura di crediti di valore, e quindi che presuppongono necessariamente la liquidazione in sede giudiziale.
6. Alla soccombenza segue la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore del decisum, oltre al rimborso delle spese vive, comprensive del compenso corrisposto al consulente di parte (e così per € 3.763,65 complessivi).
Devono infine porsi definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, così come già liquidate con separato decreto del 29.1.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accertata l'ingiustificata interruzione delle trattative con riferimento al contratto di appalto per la realizzazione di opere di ristrutturazione al grezzo, condanna a pagare in favore di Controparte_2
a titolo di risarcimento ex art. 1337 c.c., la somma di € 2.834,64, oltre Controparte_1 interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
- accertato il recesso di dal contratto di appalto per la realizzazione di finiture, Controparte_2 condanna lo stesso a pagare in favore di a titolo di indennizzo per Controparte_1 mancato lucro cessante ex art. 1671 c.c., la somma di € 7.312,30, oltre interessi ex art. 1284 co. 4
c.c. dalla data della domanda al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, Controparte_2 CP_1 Controparte_1 liquidate in € 3.763,65 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, così come liquidate con decreto del 29.1.2025.
Verona, 5.8.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi