CASS
Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2024, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LA AT AN n. a Palermo il 9/11/1988 avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 12/6/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigetta l'istanza di riesame proposta nell'interesse del La TI avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 23/5/2023, aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina aggravata in concorso. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv.Daniele Di Gregorio, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 360, 192 e 273 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione. Secondo il difensore il collegio cautelare ha ritenuto la gravità 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3194 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 15/12/2023 indiziaria sulla base di un'erronea valutazione degli elementi investigativi, omettendo, altresì, di fornire congrua risposta alle circostanze segnalate nella memoria difensiva quali l'assenza di riconoscimento dell'indagato da parte dei testi escussi ovvero il difetto di una descrizione fisica compatibile con il La TI;
l'assenza di riprese degli impianti di videosorveglianza che attestassero la presenza del prevenuto nella zona della rapina;
la mancata corrispondenza tra il motociclo sul quale si allontanarono i rapinatori e quello in possesso del ricorrente, circostanze che l'ordinanza impugnata ha ritenuto inconducenti mediante l'acritico richiamo del provvedimento genetico. Aggiunge il difensore che risulta del tutto arbitraria l'interpretazione data ai cenni che l'indagato ebbe a scambiare con uno dei sommari informatori sentiti dalla P.g., mentre sono state incongruamente svalutate le dichiarazioni di estraneità ai fatti del prevenuto nelle conversazioni intercettate. I giudici della cautela hanno valorizzato a carico dell'indagato elementi tratti dalle conversazioni intercorse con AO AM sebbene dalle stesse emergano esclusivamente circostanze favorevoli all'indagato. Quanto all'estrazione del profilo genetico del ricorrente dal grilletto della pistola giocattolo che si assume utilizzata nella rapina ai danni del portavalori il difensore assume che l'accertamento tecnico irripetibile ex art 360 cod.proc.pen. è stato effettuato senza il rispetto delle garanzie procedurali e, quindi, senza l'avviso al difensore dell'indagato con conseguente inutilizzabilità degli accertamenti espletati. Aggiunge che non assume rilievo la circostanza che il La TI non fosse formalmente indagato in quanto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'obbligo dell'avviso sussiste quando il soggetto sia in concreto raggiunto da indizi di reità, condizione che si desume nella specie dalla comparazione effettuata con il profilo del La TI, evidentemente considerato tra i possibili autori del fatto illecito. Il collegio del riesame ha disatteso l'eccezione difensiva senza considerare che, sebbene il procedimento fosse iscritto a carico di ignoti, al momento dell'accertamento tecnico vi erano più soggetti nella sostanza indagabili e non iscritti senza alcuna plausibile spiegazione. L'inutilizzabilità degli accertamenti effettuati ex art. 360 cod.proc.pen., i cui esiti costituiscono l'unica prova indiziaria acquisita in atti a carico del prevenuto, avrebbe imposto l'annullamento del provvedimento impositivo della misura cautelare;
2.2 la violazione degli artt. 292 lett. c) e c bis) in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione lacunosa in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando le valutazioni espresse dal Gip e trascurando i rilievi difensivi in ordine al corretto contegno tenuto dall'indagato nel lasso temporale intercorso tra l'avvenuta conoscenza dell'indagine a suo carico e 2 l'esecuzione della misura. A detto riguardo i giudici cautelari hanno omesso di spiegare le ragioni dell'irrilevanza degli elementi forniti dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo in punto di gravità indiziaria è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure formulate, già adeguatamente scrutinate dal collegio cautelare e disattese con motivazione priva di aporie e manifeste illogicità. 1.1 Quanto all'eccepita inutilizzabilità dell'accertamento tecnico irripetibile consistente nel prelievo di materiale biologico dalla pistola rinvenuta in prossimità del luogo di consumazione della rapina e riconosciuta dalla p.o. Vaccaro come quella utilizzata per intimidire i portavalori, il Tribunale ha evidenziato che all'atto dell'espletamento della consulenza il prevenuto non era tra i soggetti indagati e tale qualità è emersa solo a seguito dell'effettuazione degli esami genetici. Questa Corte, come rilevato dal ricorrente, ha precisato che l'avviso relativo all'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile, con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini (Sez. 2, n. 34745 del 26/04/2018, Rv. 273543-01; Sez. 5, n. 6237 del 21/12/2010, dep. 2011, Rv. 249296-01), nondimeno nella specie il difensore assume che la sostanziale qualità di indagato emerga dalla comparazione della traccia genetica rilevata con il profilo del La TI, trascurando che il DNA del prevenuto (come ricordato dall'ordinanza impugnata a pag. 3) era già inserito nelle banche dati in quanto il ricorrente era stato sottoposto a prelievo per altra indagine relativa a diversa, analoga fattispecie. Non risultano, né la difesa li ha richiamati, atti investigativi attestanti che il ricorrente fosse attinto da elementi indizianti in epoca antecedente l'esecuzione degli accertamenti ex art. 360 cod.proc.pen. 2. Non hanno pregio, dunque, le censure difensive che, attraverso una lettura parcellizzata del compendio acquisito mirano a scardinare il quadro indiziario scrutinato come pure i rilievi che deducono la svalutazione delle argomentazioni difensive a sostegno dell'insussistenza della gravità indiziaria. L'ordinanza impugnata, infatti, ha dato ampio conto delle ragioni d'interesse che emergono dall'intercettazione audio-video presso gli uffici della Squadra Mobile di Palermo tra il La TI, AO AM e AO NC, ivi convocati per essere sentiti in quanto presenti la mattina della rapina nelle vicinanze del luogo del delitto (pag. 4) e ha confutato l'alibi addotto dal prevenuto anche alla luce delle risultanze dei tabulati telefonici. L'assenza di descrizioni fisiche degli autori compatibili con le sembianze del ricorrente, la mancanza di riconoscimento fotografico da parte dei testi e di evidenze circa la presenza del La TI nelle riprese dei sistemi di 3 videosorveglianza posti nell'area di consumazione del reato non sono elementi idonei a incidere in senso decisivo sulle emergenze di segno positivo acquisite ove si consideri che i due autori agirono travisati ( casco, mascherine e occhiali da sole scuri) e che, alla luce della professionalità denotata nell'esecuzione dell'illecito e dell'attendibile preventivo studio della via di fuga, alcuna significativa rilevanza può annettersi alla circostanza che i circuiti di videosorveglianza esaminati dalla P.g. non abbiano ripreso il motociclo utilizzato per la fuga ed i suoi occupanti. 3. Le deduzioni relative alle esigenze cautelari sono del tutto generiche. L'ordinanza impugnata (pag. 8) ha, infatti, adeguatamente argomentato la sussistenza di un concreto ed attuale rischio di recidiva desunto dalle modalità esecutive della rapina, dall'elevato grado di organizzazione e professionalità degli autori -che nell'occasione si sono appropriati anche dell'arma di ordinanza di una delle vittime- nonché dall'esistenza a carico dell'indagato di una pregressa condanna per reati contro il patrimonio e resistenza a P.u. che concorre - unitamente alla elevata gravità dell'azione delittuosa- a delineare un profilo criminale di spiccata pericolosità sociale. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 15 Dicembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigetta l'istanza di riesame proposta nell'interesse del La TI avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 23/5/2023, aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina aggravata in concorso. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv.Daniele Di Gregorio, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 360, 192 e 273 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione. Secondo il difensore il collegio cautelare ha ritenuto la gravità 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3194 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 15/12/2023 indiziaria sulla base di un'erronea valutazione degli elementi investigativi, omettendo, altresì, di fornire congrua risposta alle circostanze segnalate nella memoria difensiva quali l'assenza di riconoscimento dell'indagato da parte dei testi escussi ovvero il difetto di una descrizione fisica compatibile con il La TI;
l'assenza di riprese degli impianti di videosorveglianza che attestassero la presenza del prevenuto nella zona della rapina;
la mancata corrispondenza tra il motociclo sul quale si allontanarono i rapinatori e quello in possesso del ricorrente, circostanze che l'ordinanza impugnata ha ritenuto inconducenti mediante l'acritico richiamo del provvedimento genetico. Aggiunge il difensore che risulta del tutto arbitraria l'interpretazione data ai cenni che l'indagato ebbe a scambiare con uno dei sommari informatori sentiti dalla P.g., mentre sono state incongruamente svalutate le dichiarazioni di estraneità ai fatti del prevenuto nelle conversazioni intercettate. I giudici della cautela hanno valorizzato a carico dell'indagato elementi tratti dalle conversazioni intercorse con AO AM sebbene dalle stesse emergano esclusivamente circostanze favorevoli all'indagato. Quanto all'estrazione del profilo genetico del ricorrente dal grilletto della pistola giocattolo che si assume utilizzata nella rapina ai danni del portavalori il difensore assume che l'accertamento tecnico irripetibile ex art 360 cod.proc.pen. è stato effettuato senza il rispetto delle garanzie procedurali e, quindi, senza l'avviso al difensore dell'indagato con conseguente inutilizzabilità degli accertamenti espletati. Aggiunge che non assume rilievo la circostanza che il La TI non fosse formalmente indagato in quanto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'obbligo dell'avviso sussiste quando il soggetto sia in concreto raggiunto da indizi di reità, condizione che si desume nella specie dalla comparazione effettuata con il profilo del La TI, evidentemente considerato tra i possibili autori del fatto illecito. Il collegio del riesame ha disatteso l'eccezione difensiva senza considerare che, sebbene il procedimento fosse iscritto a carico di ignoti, al momento dell'accertamento tecnico vi erano più soggetti nella sostanza indagabili e non iscritti senza alcuna plausibile spiegazione. L'inutilizzabilità degli accertamenti effettuati ex art. 360 cod.proc.pen., i cui esiti costituiscono l'unica prova indiziaria acquisita in atti a carico del prevenuto, avrebbe imposto l'annullamento del provvedimento impositivo della misura cautelare;
2.2 la violazione degli artt. 292 lett. c) e c bis) in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione lacunosa in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando le valutazioni espresse dal Gip e trascurando i rilievi difensivi in ordine al corretto contegno tenuto dall'indagato nel lasso temporale intercorso tra l'avvenuta conoscenza dell'indagine a suo carico e 2 l'esecuzione della misura. A detto riguardo i giudici cautelari hanno omesso di spiegare le ragioni dell'irrilevanza degli elementi forniti dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo in punto di gravità indiziaria è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure formulate, già adeguatamente scrutinate dal collegio cautelare e disattese con motivazione priva di aporie e manifeste illogicità. 1.1 Quanto all'eccepita inutilizzabilità dell'accertamento tecnico irripetibile consistente nel prelievo di materiale biologico dalla pistola rinvenuta in prossimità del luogo di consumazione della rapina e riconosciuta dalla p.o. Vaccaro come quella utilizzata per intimidire i portavalori, il Tribunale ha evidenziato che all'atto dell'espletamento della consulenza il prevenuto non era tra i soggetti indagati e tale qualità è emersa solo a seguito dell'effettuazione degli esami genetici. Questa Corte, come rilevato dal ricorrente, ha precisato che l'avviso relativo all'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile, con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini (Sez. 2, n. 34745 del 26/04/2018, Rv. 273543-01; Sez. 5, n. 6237 del 21/12/2010, dep. 2011, Rv. 249296-01), nondimeno nella specie il difensore assume che la sostanziale qualità di indagato emerga dalla comparazione della traccia genetica rilevata con il profilo del La TI, trascurando che il DNA del prevenuto (come ricordato dall'ordinanza impugnata a pag. 3) era già inserito nelle banche dati in quanto il ricorrente era stato sottoposto a prelievo per altra indagine relativa a diversa, analoga fattispecie. Non risultano, né la difesa li ha richiamati, atti investigativi attestanti che il ricorrente fosse attinto da elementi indizianti in epoca antecedente l'esecuzione degli accertamenti ex art. 360 cod.proc.pen. 2. Non hanno pregio, dunque, le censure difensive che, attraverso una lettura parcellizzata del compendio acquisito mirano a scardinare il quadro indiziario scrutinato come pure i rilievi che deducono la svalutazione delle argomentazioni difensive a sostegno dell'insussistenza della gravità indiziaria. L'ordinanza impugnata, infatti, ha dato ampio conto delle ragioni d'interesse che emergono dall'intercettazione audio-video presso gli uffici della Squadra Mobile di Palermo tra il La TI, AO AM e AO NC, ivi convocati per essere sentiti in quanto presenti la mattina della rapina nelle vicinanze del luogo del delitto (pag. 4) e ha confutato l'alibi addotto dal prevenuto anche alla luce delle risultanze dei tabulati telefonici. L'assenza di descrizioni fisiche degli autori compatibili con le sembianze del ricorrente, la mancanza di riconoscimento fotografico da parte dei testi e di evidenze circa la presenza del La TI nelle riprese dei sistemi di 3 videosorveglianza posti nell'area di consumazione del reato non sono elementi idonei a incidere in senso decisivo sulle emergenze di segno positivo acquisite ove si consideri che i due autori agirono travisati ( casco, mascherine e occhiali da sole scuri) e che, alla luce della professionalità denotata nell'esecuzione dell'illecito e dell'attendibile preventivo studio della via di fuga, alcuna significativa rilevanza può annettersi alla circostanza che i circuiti di videosorveglianza esaminati dalla P.g. non abbiano ripreso il motociclo utilizzato per la fuga ed i suoi occupanti. 3. Le deduzioni relative alle esigenze cautelari sono del tutto generiche. L'ordinanza impugnata (pag. 8) ha, infatti, adeguatamente argomentato la sussistenza di un concreto ed attuale rischio di recidiva desunto dalle modalità esecutive della rapina, dall'elevato grado di organizzazione e professionalità degli autori -che nell'occasione si sono appropriati anche dell'arma di ordinanza di una delle vittime- nonché dall'esistenza a carico dell'indagato di una pregressa condanna per reati contro il patrimonio e resistenza a P.u. che concorre - unitamente alla elevata gravità dell'azione delittuosa- a delineare un profilo criminale di spiccata pericolosità sociale. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 15 Dicembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente