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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/09/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1937/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1937/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CASTALDO FILIPPO, dell'avv. SORRENTINO MICHELE FRANCESCO e dell'avv. CATALANO PIERLORENZO;
(C.F. ), rappresentato dal Parte_1 C.F._2 io dell'avv. CASTALDO Controparte_1
FILIPPO, dell'avv. SORRENTINO MICHELE FRANCESCO e dell'avv. CATALANO PIERLORENZO;
(C.F. , rappresentata dal procuratore Parte_2 C.F._3
dell'avv. CASTALDO FILIPPO, Controparte_1 dell'avv. SORRENTINO MICHELE FRANCESCO e dell'avv. CATALANO PIERLORENZO;
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE;
APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 589/2023 del Tribunale di Firenze, emessa e pubblicata il pagina 1 di 34 28.2.2023; con ordinanza del 16 luglio 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
17.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione dal Consigliere istruttore, riservandola al Collegio, sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis adversisque reiectis: I. in riforma della gravata sentenza di primo grado indicata in epigrafe: accertare e dichiarare la responsabilità del nella Controparte_2 causazione delle lesioni e della successiva morte di e per l'effetto Per_1 condannare parte convenuta al risarcimento in favore di , Controparte_1 per sé stesso e quale procuratore generale dei figli e Pt_1 [...]
, dei danni tutti, iure proprio e iure hereditatis, come specificati Parte_2 nell'atto introduttivo del giudizio in primo grado e modificati e/o precisati nei termini di legge;
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accertamento del nesso eziologico tra l'epatite HCV e la morte di condannare il Per_1 medesimo convenuto a risarcire a , per sé stesso e quale Controparte_1 procuratore generale dei figli E , il danno iure Pt_1 Parte_2 hereditatis da perdita di chance di sopravvivenza della compianta, da determinarsi in via equitativa;
il tutto anche nei diversi importi, maggiori o minori, ritenuti di giustizia, oltre in ogni caso rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, compensi professionali, spese generali e accessori di legge, da attribuirsi ai sottoscritti
PROCURATORI ANTISTATARI;
in via istruttoria, si insiste affinché sia disposta consulenza tecnica d'ufficio limitatamene alla quantificazione dell'invalidità sofferta in vita da allo stato di coscienza della de cuius prima del Per_1 decesso e alla quantificazione dell'invalidità riportata da a Controparte_1 seguito del lutto;
in subordine, si chiede ammettersi C.T.U. medico-legale anche per l'accertamento della responsabilità del Ministero e del nesso di causalità tra
l'epatite C, le lesioni e la successiva morte di In via istruttoria si Per_1 chiede di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, affinché il nominando
pagina 2 di 34 consulente, accerti la responsabilità della parte appellata, il nesso di causalità tra le iniezioni di emoderivati, la contrazione dell'infezione HCV e la successiva morte della Sempre in via istruttoria si insiste nell'ammissione di tutte le istanze Per_1 formulate in tutti gli scritti difensivi di parte appellante da intendersi qui per integralmente ripetuti e trascritti”;
Per la parte appellata: “in via preliminare, dichiarare l'appello principale inammissibile per carenza di specificità; - ancora in via preliminare, accertata
l'efficacia di giudicato sull'insussistenza del nesso causale tra le trasfusioni del
1978 e il contagio da HCV, respingere la domanda risarcitoria proposta ex adverso sia iure proprio che iure hereditatis;
- in via preliminare di merito, dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato iure hereditatis;
- in ogni caso, nel merito, respingere l'appello principale proposto, in quanto avente a oggetto pretese infondate e non provate;
- in subordine, in caso di condanna, scomputare le somme già corrisposte in favore degli odierni attori, in forza dell'operatività della compensatio lucri cum damno, e, in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione della Salute per quanto ai ricorrenti dovrebbe corrispondersi a titolo di capitale, rivalutazione monetaria, interessi e spese legali. - in via principale, accogliere
l'impugnazione incidentale interposta avverso il capo inerente alle spese di lite, condannando parte appellante al pagamento di queste ultime, tanto con riferimento al primo grado di giudizio quanto con riguardo alla presente fase di appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale Controparte_1 procuratore generale dei figli e , conveniva in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi a questa Corte di Appello, il proponendo Controparte_2 gravame avverso la sentenza n. 589/2023, emessa e pubblicata il 28.2.2023, con cui il Tribunale di Firenze aveva respinto la loro domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni, iure hereditatis e iure proprio, patrimoniale e non, subiti in conseguenza dell'infezione da HCV contratta dalla loro congiunta, a Per_1
pagina 3 di 34 seguito di somministrazione di emoderivati infetti in occasione di ricoveri ospedalieri avvenuti negli anni 1978, 1979 e 1980, da cui ne era derivato il decesso, nel luglio 2018.
Il giudice di prime cure, adito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., previo mutamento del rito da sommario a ordinario, decideva la causa, premettendo quanto segue.
rispettivamente moglie e madre dei ricorrenti, scoperta la propria Per_1 positività all'epatopatia da HCV, aveva presentato in data 4.12.1995 istanza amministrativa di indennizzo ai sensi della L. 201/1992, assumendo di aver contratto il virus in seguito ad una emotrasfusione effettuata nel 1991. La
Commissione Medica Ospedaliera competente si pronunciava il 25.11.1998, negando efficienza causale alla suddetta trasfusione, poiché era stato rintracciato il donatore e ne era stata riscontrata la negatività al virus. Avverso la decisione della C.M.O. la propose ricorso amministrativo ex art. 5 L. 210/92, ma anche Per_1 in tale sede venne confermata l'insussistenza del nesso eziologico.
Successivamente, nel 2002, la adì il Tribunale di Firenze per ottenere in sede Per_1 giudiziaria il riconoscimento dell'indennizzo, ancora una volta negato: infatti, tanto la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze (n. 1442/04) quanto quella di secondo grado della Corte d'Appello di Firenze (n. 294/07) respingevano la domanda sulla base della stessa motivazione adottata dall'organo amministrativo.
Il 19.7.2006 la presentò una nuova istanza in sede amministrativa Per_1 deducendo in tal caso, quale causa del contagio, la somministrazione di emoderivati (LI) avvenuta nel 1978 in occasione del ricovero per parto presso la Casa di Cura Kraus di Firenze. La Commissione Medico Ospedaliera riconosceva la sussistenza del legame eziologico, ma respingeva la domanda per tardività della stessa, essendo maturata la decadenza triennale. In sede di ricorso gerarchico il disattendeva l'istanza, sia per la tardività della medesima CP_2 sia per l'insussistenza del nesso di causa.
A quel punto, la propose ricorso giudiziario per il pagamento dell'indennizzo, Per_1 deducendo la somministrazione di LI nell'anno 1978 (presso la Casa di pagina 4 di 34 Cura Kraus di Firenze in occasione del parto) e negli 1979 e 1980 (presso l'Arcispedale S. Maria Nuova di Firenze per interruzioni volontarie della gravidanza). Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 1554/2011, disattese la domanda ritenendo che in ordine all'insussistenza del nesso eziologico tra la somministrazione del farmaco ed il contagio si fosse formato il giudicato, essendo stata già proposta identica domanda - ancorché fondata su fatti non dedotti, ma deducibili - nel primo procedimento definito dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 1442/04; tale sentenza fu confermata dalla Corte di Appello di Firenze
(sentenza n. 266/2013).
Tanto premesso, il Tribunale adito rilevava che l'eccezione di giudicato sollevata dal anche in quel giudizio doveva ritenersi fondata dal Controparte_2 momento che l'accertamento relativo all'insussistenza del nesso causale, contenuto nella sentenza del Tribunale di Firenze n. 1442/2004 – poi confermato in appello con sentenza n. 294/2007 passata in giudicato – non poteva essere più messo in discussione, sebbene gli eredi della avessero dedotto l'efficienza Per_1 causale della somministrazione degli emoderivati negli anni 1978-80 e non l'emotrasfusione del 1991.
Invero – osservava – il giudicato copre il dedotto e il deducibile e, nel caso di specie, la circostanza che il contagio fosse riconducibile a precedenti contatti con l'ambiente nosocomiale avrebbe potuto – ed anzi dovuto - esser dedotta nel giudizio instaurato nel 2002. Ciò in quanto, già nella decisione espressa dalla
C.M.O. in data 25.11.1998 ed in quella successiva assunta dal Controparte_2
in data 2.3.2001 si evidenziava l'impossibilità di ricondurre l'infezione alla
[...] trasfusione del 1991, poiché la sacca di sangue trasfuso alla de cuius in data
8.08.1991 era riconducibile ad un donatore identificato e sottoposto al test HCV con esito negativo.
Ciò si allineava a quanto già riconosciuto dal Tribunale di Firenze e dalla Corte di
Appello con le sentenze n. 1554/2011 e n. 266/2013, dove la preclusione derivante dalla res iudicata sull'insussistenza del nesso eziologico tra pagina 5 di 34 somministrazione del farmaco e infezione era stata la ragione per cui la domanda era stata respinta.
Ne derivava, che in ordine alla insussistenza del nesso causale tra le somministrazioni di LI negli anni 1978-80 e l'epatopatia contratta dalla si era formato il giudicato, con conseguente rigetto della domanda Per_1 risarcitoria anche con riferimento ai danni lamentati iure proprio dai ricorrenti.
In punto di spese, a fronte della drammatica vicenda sottostante all'istanza attorea, della plausibile convinzione degli attori di avere diritto al risarcimento del danno e della oggettiva complessità delle questioni processuali sottese alla presente decisione, reputava ricorrere i presupposti per la loro integrale compensazione.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava contestando la decisione in punto di ritenuta sussistenza del giudicato e chiedendone la riforma integrale in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa eventuale ammissione di CTU, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. in caso di contestazione del nesso eziologico tra somministrazione di emoderivati, lesioni subite e successiva morte di Per_1
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_2
il quale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi
[...] dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità, nel merito, contestava i rilievi posti a fondamento del gravame chiedendone il rigetto e riproponeva l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento iure hereditatis già sollevata in primo grado, negando altresì, e in ogni caso, la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda e, in subordine, riproponendo l'eccezione di compensatio lucri cum damno tra l'eventuale risarcimento e quanto percepito una tantum da a titolo di contributo per la morte della moglie. Controparte_1
Infine, proponeva appello incidentale impugnando il capo della sentenza gravata con cui erano state compensate le spese di lite. pagina 6 di 34 Esaurita la trattazione, la causa, mutato nel frattempo il Consigliere Istruttore
(decreto 10.3.2025), veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio con provvedimento del 16.7.2025 (a seguito di udienza cartolare del 17.6.2025) sulle conclusioni delle parti come precisate dinanzi al nuovo Consigliere istruttore con note scritte depositate telematicamente in data 16.5.2025 (parte appellante) e in data 14.5.2025 (parte appellata).
***
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Preliminarmente, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è destituita di Controparte_3 fondamento.
Il gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18 settembre 2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo la statuizione oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado.
2. Il perimetro della decisione e l'ordine delle questioni.
Ciò premesso, l'ordine di trattazione delle questioni che delineano il perimetro della decisione passa attraverso il vaglio, preliminare, delle doglianze poste a fondamento dell'appello, indi prosegue con l'esame dell'eccezione di prescrizione riproposta dal , e, infine, approda alla valutazione della domanda CP_2 risarcitoria.
3. Sulla dedotta insussistenza del giudicato.
La parte appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ravvisato, nella fattispecie, la formazione di un giudicato implicito in ordine all'insussistenza del pagina 7 di 34 nesso causale tra l'infezione da HCV contratta dalla e le iniezioni di Per_1 emoderivati somministratele negli anni '78,'79 e '80 nonostante, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione.
Ad avviso dell'appellante, la questione decisa in modo espresso dal Tribunale di
Firenze con la sentenza n. 1442/2004 e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente (insussistenza del nesso di causalità tra le somministrazioni degli anni '78, '79 e '80 e la contrazione dell'epatite) non sussiste alcun rapporto di dipendenza.
La doglianza è fondata.
Nel giudizio promosso nel 2002 dinanzi al Tribunale di Firenze per ottenere l'indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992 la dedusse, come causa del Per_1 contagio, la trasfusione somministratale nel '91 e in quella sede fu esclusa l'esistenza del dedotto nesso eziologico, in quanto si accertò che il donatore era negativo al virus e ad altri potenziali agenti infettanti.
Orbene, è di palmare evidenza come un tale accertamento non contenesse affatto implicitamente anche l'accertamento che la non potesse essersi infettata con Per_1 somministrazioni di emoderivati precedenti a quella del 1991.
Invero, l'esclusione del nesso causale tra l'infezione da HCV e l'emotrasfusione del
1991 non implicava affatto, come necessaria premessa ovvero come presupposto logico indefettibile, anche che la non avesse contratto la malattia neppure Per_1 con le infusioni di emoderivati praticatele negli anni dal '78 all'80, come sarebbe stato invece del tutto possibile.
Altrettanto fondato è il rilievo secondo cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare la diversità della causa petendi tra i due giudizi.
pagina 8 di 34 Invero, affinché il giudicato formatosi in un giudizio operi all'interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in atto vi sia, oltre che identità di parti, anche identità di "petitum" e di "causa petendi" e quanto all'identificazione di quest'ultima, ossia della causa petendi posta dalla parte a base della domanda, non rilevano tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta.
Nel caso di specie, è di immediata evidenza come il fatto, precedentemente allegato come causa del contagio, vale a dire la emotrasfusione del 1991, fosse ben diverso da quello, dedotto in questo giudizio, del contagio avvenuto a seguito delle infusioni di emoderivati somministrate alla tra il '78 e l'80. Per_1
Parimenti, è da condividere l'argomentazione dell'appellante secondo cui quanto affermato dal primo giudice, in ordine alla possibilità per la di dedurre nel Per_1 precedente giudizio gli eventi pregressi che avrebbero potuto causare l'epatopatia, se spiega rilievo ai fini della verifica della prescrizione della domanda di risarcimento iure hereditatis, non è tuttavia idoneo a far ritenere precluse da giudicato questioni che non costituiscono presupposto logico essenziale del precedente giudizio.
Infine – aderendo ancora ai rilievi dell'appellante – nessun accertamento di merito
è stato compiuto con le successive sentenze del Tribunale di Firenze n.
1554/2011 e della Corte di Appello di Firenze n. 266/2013 in ordine alla questione attinente al contagio derivante dalla somministrazione di emoderivati negli anni
'78, '79 e '80, di talché le suddette pronunce non spiegano alcuna efficacia di giudicato in senso sostanziale rispetto al nesso di causalità invocato nel presente giudizio.
In proposito, erra il convenuto quando afferma che la presenza di una CP_2 sentenza irrevocabile sulla questione del giudicato costituirebbe a sua volta quaestio iuris coperta dal giudicato, che, come tale, non può essere rimessa in discussione in questa sede.
pagina 9 di 34 Invero, la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1554/2011 di inammissibilità del ricorso per il pagamento dell'indennizzo di cui alla L. 210/92 per effetto del giudicato formatosi con la precedente pronuncia del 2004 ha sancito soltanto l'improponibilità di una seconda domanda giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio assistenziale dopo che già la precedente domanda del 2002 era stata respinta.
Nello specifico, in tale pronuncia si legge: “All'esito di tale decisione (n.d.r. si fa riferimento alla prima decisione amministrativa del 1998) la ricorrente era dunque in grado, non solo di contestare l'accertamento in questione che escludeva la riferibilità della patologia agli eventi trasfusionali del 1991, ma era anche nella possibilità di verificare la sussistenza di altri eventi pregressi che potessero avere causato la medesima patologia, con riferimento specifico ai ricoveri subiti prima del '91. Pertanto, nell'anno 2002 quando il precedente giudizio fu iscritto a ruolo, la ricorrente ben avrebbe potuto predisporre un ricorso relativo a tutta la sua storia clinica (quindi relativo a tutti i ricoveri che la stessa aveva avuto sino al
1991), allegando tutta la relativa documentazione, in modo tale da consentire
l'espletamento di una consulenza tecnica completa. Ciò significa che la questione era deducibile nel primo giudizio e che la mancata deduzione nello stesso, conclusosi con sentenza definitiva, preclude la proponibilità della questione. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile (…)”.
Orbene, è evidente come in nessun passaggio della suddetta decisione sia dato riscontrare un qualunque riferimento al merito della questione attinente al nesso eziologico tra le somministrazioni di avvenute negli anni '78, '79 e '80 Parte_3
e l'epatopatia contratta dalla sì da poter inferire - come preteso dal Per_1
l'esistenza di un giudicato sostanziale sulla stessa. CP_2
Sicché è corretto ritenere che tale pronuncia, mentre spiega effetti di giudicato formale in quel giudizio, come tale preclusivo di eventuali ulteriori domande ai sensi della L. 210/92, nel presente giudizio, diretto ad ottenere il risarcimento del danno per la somministrazione degli emoderivati negli anni '78, '79 e '80, non spiega effetti vincolanti e non preclude quindi l'esame della domanda da parte di pagina 10 di 34 questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10641 del
16/04/2019; nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 13603 del
19/05/2021; ancora più di recente, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 20636 del
24/07/2024).
4. Sull'eccezione di prescrizione.
Il ha riproposto l'eccezione di prescrizione del diritto Controparte_2 azionato iure hereditatis dai ricorrenti/odierni appellanti.
A giudizio di questa Corte, l'eccezione è fondata.
In fatto, dagli atti di causa emerge quanto segue.
La – come già detto e come è pacifico in causa – presentò una prima istanza Per_1 di indennizzo ai sensi della L. 210/1992 in data 4.12.1995, assumendo di aver contratto il virus in seguito ad una emotrasfusione infetta effettuata nel 1991.
La C.M.O. in data 25.11.1998 respinse la domanda ritenendo che non vi fosse connessione eziologica tra la malattia e la trasfusione, stante la negatività del donatore. Esperito ricorso gerarchico ex art. 5 L. 210/1992, il respinse CP_2 la domanda con D.M. del 18.04.2001, per le stesse motivazioni.
Nel procedimento promosso dalla in sede giudiziaria dopo il rigetto in sede Per_1 amministrativa (causa n. 1133/2002 R.G. conclusasi con la già citata sentenza n.
1442/2004), il CTU, nell'escludere il contagio con riferimento al ricovero del 1991, dedusse probabili contagi pregressi, anteriori a tale data.
In data 19.7.2006 la presentò una nuova domanda per ottenere l'indennizzo, Per_1 deducendo in tal caso, quale causa del contagio, la somministrazione di emoderivati del 1978. La C.M.O., in data 5.10.2007, riconobbe la sussistenza del legame eziologico, ma respinse la domanda per tardività della medesima, essendo maturata la decadenza triennale. In sede di ricorso gerarchico, con D.M.
26.2.2009, il disattese l'istanza, sia per la tardività della medesima sia CP_2 per l'insussistenza del nesso di causa (discordando sul punto dalla C.M.O.).
Successivamente, in ordine cronologico, abbiamo: l'azione giudiziaria promossa nel 2010 dalla ex L. 210/1992 dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Per_1 pagina 11 di 34 Firenze per il contagio del '78 (conclusasi con la declaratoria di inammissibilità: sentenza n. 1554/2011, confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 266/2013); un'ulteriore domanda di indennizzo presentata dalla Per_1 in data 6.12.2013, in relazione alla somministrazione di emoderivati negli anni
'78, '79 e '80; l'istanza presentata alla C.M.O. della da , Pt_4 Controparte_1 in data 18.2.2019, quale erede della AR;
infine, il ricorso per il risarcimento del danno, depositato in questo giudizio il 24.11.2020, per le somministrazioni di
LI degli anni '78, '79 e '80.
L'acquisizione delle cartelle cliniche relative ai precedenti ricoveri da parte della risale al 2006; ad essa fece seguito una prima richiesta di risarcimento Per_1 pervenuta alla controparte l'8.1.2010 (cfr. doc. 24 all. ricorso), cui seguirono una seconda richiesta in data 2.1.2015 (cfr. doc. 25 all. ricorso) e una terza richiesta in data 23.6.2017 (cfr. doc. 26 all. ricorso); infine, il presente giudizio è stato introdotto con ricorso depositato il 24.11.2020.
Orbene, sulla base di tali elementi, l'azione promossa dagli eredi della per il Per_1 risarcimento del danno iure hereditatis deve ritenersi prescritta.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, " La responsabilità del per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e Controparte_2
HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione
(epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui
pagina 12 di 34 all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia (cfr. Cass. 19/12/2013, n. 28464; Cass.
31/03/2016, n. 6213; v. anche già Cass, sez. un., 11/01/2008, n. 576; da ult.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16217 del 18/06/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14470 del 26/05/2021).
Ciò premesso, si osserva come il termine quinquennale di prescrizione sia ineluttabilmente decorso nel caso di specie.
Applicando, invero, i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte l'esordio della prescrizione è da rinvenire nella presentazione della prima domanda amministrativa del 4.12.1995, con conseguente tardività del primo atto interruttivo indicato nella raccomandata dell'8.1.2010.
Parte appellante ha tuttavia osservato che in quella sede la agì deducendo Per_1 quale causa del contagio l'emotrasfusione del '91 e non le somministrazioni di emoderivati precedenti, di cui non aveva ancora acquisito la necessaria contezza, maturata soltanto con l'acquisizione delle cartelle cliniche, avvenuta nell'anno
2006, e, dunque, con la successiva presentazione in data 19.7.2006 della domanda amministrativa di indennizzo.
Tale impostazione difensiva, tuttavia, non può essere avallata.
In diritto, si osserva che “In tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da pazienti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo, di cui alla l. n. 210 del 1992, attesta
l'esistenza, in capo al malato e ai familiari, della consapevolezza che queste siano da collegare causalmente con le trasfusioni e, pertanto, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., ma ciò non esclude che il giudice di merito individui in un momento precedente l'avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare prescritto il diritto al risarcimento, aveva fatto risalire l'avvenuta pagina 13 di 34 conoscenza del collegamento causale alla data della diagnosi dell'infezione e ciò tenuto conto delle conoscenze esistenti all'epoca in materia e del più generale principio dell'ordinaria diligenza)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27757 del 22/11/2017).
Nel caso di specie, è agevole rilevare che già con il responso che la C.M.O. comunicò il 25.11.1998 alla quest'ultima avrebbe potuto acquisire Per_1 cognizione del fatto che nei precedenti ricoveri, avvenuti negli anni tra il 1978 e il
1980, le erano state somministrate a più riprese le infusioni di , dedotte Parte_3 quali causa del contagio.
La circostanza che la solo nel 2006 avesse richiesto ed ottenuto le cartelle Per_1 cliniche dei pregressi ricoveri che confermavano tale circostanza non è certo idonea a far slittare a tale data il dies a quo del termine prescrizionale, come pretenderebbe parte appellante.
Si osserva, in primo luogo, come la essendosi rivolta alla C.M.O. con il Per_1 ricorso del 4.12.1995 per ottenere l'indennizzo ai sensi della L. 210/1992, dovesse avere già all'epoca acquisito un sufficiente grado di consapevolezza che il contagio poteva, con ragionevole certezza, essere riconducibile alle diverse somministrazioni di trasfusioni e/o di emoderivati, subite nelle varie occasioni di ricovero nelle strutture nosocomiali, in guisa da dover indurla, secondo ordinari criteri di ragionevolezza e di diligenza esigibili nel caso concreto in base all'id quod prelumque accidit, a rinvenire in quell'ambito la causa della sua patologia.
Inoltre, appartiene al notorio che le informazioni scientifiche ed epidemiologiche in merito alla possibilità di trasmissione del virus HCV per il tramite degli immunoderivati furono acquisite già a partire dal 1988.
Orbene, non è stato dedotto alcun impedimento o ostacolo a che la potesse Per_1 richiedere ed ottenere già nel 1995 (o al più tardi nel 1998) le cartelle cliniche della cui esistenza ella era ben informata, trattandosi di documentazione relativa a suoi ricoveri, avvenuti negli anni precedenti.
Per contro, non coglie nel segno la deduzione difensiva, secondo cui la consapevolezza di aver contratto la malattia a causa della somministrazione del pagina 14 di 34 LI sarebbe maturata nella solo nel 2009 e, segnatamente, con la Per_1 sentenza della C. Cost. n. 28/2009 del 26/01/2009, che aveva riconosciuto l'estensione dei benefici della Legge 210/92 ai soggetti con danni irreversibili derivanti da epatite contratta a causa della somministrazione di derivati del sangue.
Al riguardo, mette conto evidenziare, anzitutto, che risulta per tabulas come la non potesse aver acquisito tale consapevolezza solo nel gennaio 2009 se è Per_1 vero, come è vero, che la stessa già nel 2006 ebbe a presentare una nuova istanza in sede amministrativa per ottenere l'indennizzo ex L. 210/92 proprio in relazione alla somministrazione di del 1978. Parte_3
Ma non solo.
È la stessa parte appellante a dichiarare nei propri scritti difensivi che “solo a seguito della CTU espletata nel primo giudizio (relativo a una trasfusione del '91) la ha appreso che il contagio avrebbe potuto essere pregresso a quella Per_1 trasfusione” (cfr. pag. 31 dell'atto di appello).
Come già detto – e come risulta dalla sentenza n. 1442/2004 emessa all'esito di quel giudizio – il CTU nominato dal Tribunale di Firenze in quel procedimento ebbe ad escludere il contagio con riferimento al ricovero del 1991, ma dedusse probabili contagi pregressi, anteriori a tale data.
Orbene, se si considera che la relazione di CTU è stata depositata in epoca sicuramente anteriore alla sentenza emessa in quel giudizio (1.12.2004), è evidente come già quantomeno dal dicembre 2004 la avesse acquisito – per Per_1 sua stessa ammissione - quella consapevolezza.
Ammesso e non concesso, quindi, che si volesse seguire l'impostazione difensiva degli appellanti – per quanto già detto, non condivisibile – il termine di prescrizione sarebbe giunto a compimento prima del dicembre 2009, e quindi prima della raccomandata recapitata l'8.1.2010, con cui per la prima volta la Per_1 formulò al richiesta di risarcimento danni, nessuna efficacia Controparte_3 interruttiva potendosi attribuire per contro alla domanda amministrativa formulata nel 2006 al solo fine di ottenere l'indennizzo di cui alla L. 210/92 attesa pagina 15 di 34 l'evidente diversità tra le due prestazioni, sebbene entrambe erogate dallo stesso debitore (cfr. principio espresso da Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 31490 del
07/12/2024 in materia di danni da somministrazione di talidomide ma richiamabile anche in materia di danno da emotrasfusioni attesa l'assimilabilità delle due fattispecie).
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, deve concludersi che risulta estinto per intervenuta prescrizione quinquennale il diritto azionato dagli odierni appellanti iure hereditatis.
Quanto al diritto azionato iure proprio, si rileva che esso non è attinto dall'eccezione di prescrizione. Ed invero, la morte della AR che, sulla base di quanto allegato dagli appellanti, sarebbe derivata il 12.7.2018 dall'epatopatia contratta per effetto degli emoderivati somministratile negli anni '78-'80, costituisce il danno evento rispetto alla domanda avanzata dagli eredi in proprio.
Ne deriva che il termine di prescrizione decorre da tale data ed è di sei anni, ex art. 2947, terzo comma, c.p.c., avuto riguardo alla pena edittale prevista dal primo comma dell'art. 589 cod. pen. ed a quanto previsto dall'art. 157 cod. pen., come modificato dalla L. 251/2005. La domanda proposta con ricorso depositato il
24.11.2020 è dunque tempestiva.
5. Sulla responsabilità del Controparte_2
Il appellato ha negato la propria responsabilità eccependo il difetto di CP_2 prova del nesso causale e la propria assenza di colpa, nonché, in ultima analisi, il proprio difetto di legittimazione passiva per essere responsabile la struttura sanitaria che aveva effettuato di volta in volta la somministrazione del farmaco.
Si tratta di eccezioni destituite di fondamento.
Sul primo aspetto, il contesta “alla stregua del criterio del Controparte_2 più probabile che non” che la abbia potuto contrarre il virus HCV mediante la Per_1 somministrazione di otto fiale di LI intramuscolo avvenuta negli anni '78-
79- 80, così come documentato da ampia ed esaustiva letteratura scientifica.
pagina 16 di 34 La Corte dissente da tale impostazione difensiva osservando come, conformemente all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle emotrasfusioni, ma ben riferibile anche alla somministrazione di emoderivati trattandosi di fattispecie del tutto assimilabili, “Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale” (cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 16780 del 17/06/2024; Cass. Sez. U n. 19129 del 2023; conforme Cass. n. 36504 del 2023).
Nel caso di specie, risulta per tabulas che la presentò un'ulteriore istanza di Per_1 indennizzo in data 6.12.2013, in relazione alla somministrazione di emoderivati negli anni '78, '79 e '80. La C.M.O. , in quel caso, con verbale del Parte_5
29.7.2014, espresse parere favorevole alla concessione dei benefici riconoscendo l'esistenza del nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e l'epatopatia cronica HCV correlata contratta dalla (cfr. doc. 19 all. ricorso). Diversamente Per_1 da quanto affermato dal appellato non consta la reiezione dell'istanza in CP_2 sede di ricorso gerarchico.
Inoltre, sempre la C.M.O. della , con verbale del 09.09.2019, dopo aver Pt_4 dato atto che in data 29.7.2014 erano stati riconosciuti alla i benefici della L. Per_1
210/92 per (aggravamento) dell'infermità “epatopatia cronica HCV correlata complicata da CME IRC END STAGE in emodialisi settimanale” valutò che la patologia causa del decesso risultava “essere diretta evoluzione della patologia già riconosciuta alla beneficiaria dell'indennizzo” (cfr. doc. 20 all. ricorso).
Orbene, a fronte di tali plurimi elementi di fatto, deponenti in maniera grave, precisa e concordante nel senso dell'esistenza del nesso causale tra le somministrazioni di emoderivati per cui è causa e la malattia che condusse la Per_1 alla morte nel 2018, e che, in quanto tali, risultano apprezzabili con l'efficacia pagina 17 di 34 della prova presuntiva, il nulla di segno diverso ha dimostrato, idoneo CP_2 ad imporsi con la forza della prova contraria.
Ed invero, l'appellato si è semplicemente limitato a porre in discussione che il potesse essere veicolo di trasmissione del virus dell'HCV, rifacendosi a Parte_3 letteratura scientifica da cui tuttavia, a ben vedere, emergono pur sempre casi di trasmissione di HCV verificatisi negli anni '80 con immunoglobuline ad uso endovenoso non sottoposte a fasi specifiche di inattivazione virale.
Inoltre, a definitiva smentita di quanto infondatamente affermato dal CP_2 appellato, si rileva che dal verbale della C.M.O. della Spezia del 29.7.2014 è riportato l'esito della consulenza eseguita dall Controparte_4
“Agenzia per l'emofilia-Centro regionale riferimento Coagulopatie” il
[...]
4.4.2011 sulla paziente con la seguente descrizione e valutazione: “(…) il Per_1 giorno dopo il parto 23.7.1978 entro 48 ore come da linee guida, la pz. ha ricevuto una iniezione di LI prodotto dalla ditta Immuno Vienna. In data
29.01.1979, a seguito di una IVG secondo la legge 194, la pz. è stata di nuovo sottoposta a una somministrazione di in via precauzionale e in data Parte_3
08.03.1980, ha ricevuto una terza somministrazione di sempre a causa Parte_3 di IGV. Anche il LI come tutti gli emoderivati viene prodotto da un grosso pool di donatori immunizzati ad hoc e remunerati per sottoporsi a tale procedura, con l'antigene RH. È noto in letteratura che fino al 1985 tutti i prodotti estratti dal plasma dei donatori a pagamento erano inquinati da tutti i virus ematogeni conosciuti. Solamente nel 1986 con l'introduzione dei metodi virucidi messi in atto dalle industrie degli emoderivati, tale contaminazione virale è stata ridotta a livelli di quasi completa sicurezza. È quindi estremamente certo che la paziente sottoposta ad altre iniezioni di LI plasma derivato sicuramente contaminato da virus ematogeni, si è infettata con il virus HCV all'epoca non ancora conosciuto. DR. Direttore”. La suddetta consulenza è Parte_6 stata depositata dai ricorrenti appellanti nel loro fascicolo di parte (cfr. doc. 13 all. ricorso).
pagina 18 di 34 Lo stesso dicasi con riferimento al nesso eziologico tra l'epatopatia cronica da HCV correlata e la morte della sopravvenuta il 12.7.2018, che dalle valutazioni Per_1 compiute in data 9.9.2019 dalla C.M.O. della è risultata essere “diretta Pt_4 evoluzione della patologia già riconosciuta”, senza che il convenuto CP_2 abbia addotto elementi di segno contrario idonei a superare l'anzidetta presunzione. Ed anzi, dalla consulenza medica prodotta in atti dagli appellanti emerge che la negli ultimi anni di vita, versava in una condizione di “uremia Per_1 terminale” tipicamente associata all'epatopatia cronica e, per tale motivo, era portatrice di catetere venoso centrale (cfr. doc. 22 all. ricorso), la cui infezione ha ingenerato, a cascata, la setticemia ed il conseguente shock settico, che ne hanno provocato il decesso (cfr. doc. 18 all. ricorso).
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dal , nel Controparte_2 caso di specie, può ritenersi sicuramente rispettato lo standard di cd. certezza probabilistica riassunto nella regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".
Prive di pregio sono altresì le argomentazioni con cui il Controparte_2 deduce la propria assenza di colpa per essere, all'epoca dei fatti (1978), il virus dell'epatite C completamente sconosciuto alla comunità scientifica.
In proposito si osserva che già con la sentenza n. 17685 del 2011 la Suprema
Corte ebbe modo di precisare come fosse ben noto fin dalla fine degli anni
Sessanta il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi
(leggi n. 296 del 1958 e n. 592 del 1967, d.P.R. n. 1256 del 1971, leggi n. 519 dei 1973 e n. 833 del 1973) in ordine ai controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. Nella stessa sentenza si legge: «Fin dalla metà degli anni 60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro
i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr., da ultimo, Cass., 20 aprile 2010,
n. 9315). Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, lo stesso Ministero,
pagina 19 di 34 ben a conoscenza del fenomeno, ha con circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972 disposto la ricerca sistematica dell'antigene
RA (cui fu dato poi il nome di antigene di superficie del virus dell'epatite B);
e con circolare n. 68 del 1978 ha poi reso obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene dell'epatite B in ogni singolo campione di sangue o plasma. Anche prima dell'entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sulla base della legislazione vigente in materia il Ministero della sanità era dunque tenuto ad attività di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano».
In altri termini, il , in adempimento degli specifici obblighi imposti dalle CP_2 fonti normative speciali sopra citate, era tenuto anche anteriormente alla data di individuazione del virus HCV a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
2337 del 31/01/2018; nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6734 del
08/03/2019; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16808 del 13/06/2023).
Ne discende, sul piano soggettivo dell'illecito, che assume rilievo decisivo l'incauta somministrazione di emoderivati in violazione di specifiche regole, da ritenersi sussistente nel caso di specie in difetto di prova - da parte dell'autorità sanitaria - che il sangue utilizzato nelle fiale di somministrate alla fosse stato Parte_3 Per_1 oggetto di tutti i controlli imposti normativamente.
Infine, parimenti destituita di fondamento è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal appellato, che è sicuramente titolare della CP_2 situazione soggettiva passiva del diritto al risarcimento del danno di natura extracontrattuale fatto valere in giudizio dai ricorrenti, odierni appellanti. Come noto, infatti, “In tema di danno da emotrasfusioni, sono in rapporto di possibile concorrenza, non già di reciproca esclusione, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria che ha effettuato le trasfusioni con sacche prelevate dalla Parte emoteca della stessa di appartenenza e sottoposte al controllo del suo personale e quella aquiliana del , fondata sull'omessa Controparte_2
pagina 20 di 34 vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 25472 del 23/09/2024; cfr. anche Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
16808 del 13/06/2023: “In tema di danni da emotrasfusioni, la responsabilità del è di tipo extracontrattuale, rispetto alla Controparte_2 quale quella della struttura dove materialmente è avvenuta la trasfusione ha natura di obbligazione solidale, con la conseguenza che è ammissibile la domanda risarcitoria proposta solo nei confronti del predetto , non essendo CP_2 necessario che il danneggiato convenga in giudizio anche la struttura ospedaliera”). Ed invero: “In tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV, HIV e HCV, contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, il è Controparte_2 responsabile per i danni, provocati dall'omesso comportamento attivo di vigilanza
e controllo in ordine alla effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertato il comportamento omissivo con riferimento a trasfusioni eseguite nel 1992, aveva affermato la responsabilità del per i danni provocati dal contagio CP_2 dell'epatite B)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11360 del 10/05/2018).
6. Sulla domanda di risarcimento danni iure proprio
, e , rispettivamente marito Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e figli della con il ricorso introduttivo hanno avanzato – e riproposto in Per_1 questa sede – domanda di risarcimento in loro favore per i pregiudizi sofferti in conseguenza della perdita della loro congiunta, deducendo a tal fine sia un danno da compromissione e perdita del rapporto parentale, sia un danno da perdita del lavoro domestico;
inoltre, il solo ha dedotto anche un danno Controparte_1 biologico psicofisico (da disturbo dell'adattamento) nonché un danno patrimoniale emergente per le spese funerarie e di consulenza psichiatrica.
I ricorrenti/odierni appellanti hanno prospettato, anzitutto, il pregiudizio prodottosi nella loro sfera personale per la compromissione e la perdita del rapporto parentale, avuto riguardo allo stretto vincolo di parentela con la la Per_1 pagina 21 di 34 quale, “compianta, amorevole moglie convivente di da oltre Controparte_1 quarant'anni e madre premurosa di e ”, condivideva con i Pt_1 Parte_2 suoi cari un intenso e reciproco affetto, oltre ad una scambievole solidarietà familiare. Sicché, la malattia e la successiva morte avevano determinato un profondo sconvolgimento della tranquillità della loro vita, anche tenuto conto che essi avrebbero potuto godere dell'affetto della congiunta, deceduta all'età di 68 anni, per almeno altri 23 anni, in base alle aspettative di vita media.
In aggiunta, nella relazione di consulenza tecnica di parte prodotta in atti (cfr. doc. 22 all. ricorso) si deduce che gli appellanti, con l'insorgenza delle patologie e l'aggravarsi delle stesse, avevano dedicato tempo ed energie alla loro congiunta, limitando di fatto la loro vita sociale ed affettiva, nonché riducendo i rapporti con amici e parenti per darle assistenza e che era stato “struggente e straziante” seguirla nell'ultimo periodo di vita. Inoltre, il lutto aveva provocato un incolmabile senso di vuoto, lasciandoli tristi e affranti, con accentuata tendenza ad isolarsi.
L'estrema sofferenza e la chiusura relazionale che ne era derivata avevano determinato un distaccamento nei rapporti tra i familiari, venendo meno la figura di “collante” espletata dalla congiunta, guida morale e spirituale della famiglia.
Sicché anche le attività della vita e gli aspetti dinamico-relazionali dell'esistenza dei familiari ne erano risultati irrimediabilmente compromessi.
Come noto, la Suprema Corte ha affermato – e reiteratamente ribadito – il principio secondo il quale, in caso di morte di un prossimo congiunto causata da un illecito, il pregiudizio patito dai familiari della vittima - consistente nella perdita del rapporto parentale e dunque nella lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare - va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo e che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del
15/02/2018; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022; Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012).
pagina 22 di 34 Nel solco di tale indirizzo - e portandolo alle sue ulteriori specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti – si è osservato da parte della giurisprudenza di legittimità che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne più propriamente l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 901 del
17/01/2018).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, se ne deduce quanto segue.
La contrasse l'epatopatia cronica da HCV all'età di trent'anni, quand'era già Per_1 moglie di e madre del primo figlio, , nato il [...] Controparte_1 Pt_1 ed aveva appena partorito l'altra figlia , nata il [...]. La storia clinica Pt_2 della stessa consegna un percorso estremamente medicalizzato, dove alla diagnosi della patologia si accompagna un quadro di insufficienza renale cronica con trattamento dialitico trisettimanale ed epatopatia cronica severa.
A decorrere dal 1990 si verificarono: a) manifestazioni purpuriche agli arti inferiori associate a fenomeno di Raynaud;
b) insufficienza renale acuta con sindrome nefritica secondaria a vasculite da crioglobulinemia mista, successivamente classificata come essenziale di tipo II. Da allora, la subì Per_1 numerosi ricoveri con diagnosi di insufficienza renale cronica (anno 1994), peggioramento della funzione renale con inizio di trattamento sostitutivo extracorporeo, previo allestimento di una fistola artero-venosa (FAV) all'arto superiore sinistro (aprile 2000), nuovo intervento di allestimento FAV per trombosi del precedente accesso vascolare (anno 2002), ricovero per scompenso cardiaco (anno 2002), ricovero per versamento pericardico (anno 2006), per posizionamento di CVC (novembre 2007), intervento di revisione della FAV
(dicembre 2007), revisione e riposizionamento della FAV e CVC (maggio 2010), pagina 23 di 34 trattamenti emodialitici trisettimanali. Nel maggio 2014, fu dimessa dal reparto di
Medicina Interna ed Epatologia dell in seguito a ricovero per CP_5
“Insufficienza respiratoria parziale per scompenso cardiaco congestizio in cardiomiopatia ipertensiva con prevalente disfunzione diastolica e ed IM di grado severo. Sepsi da Staphilococcus aureus in broncopolmonite del LS sinistro a possibile patogenesi ab ingestis. Insufficienza renale cronica end-stage in trattamento sostitutivo dialitico settimanale. Pancitopenia a patogenesi multifattoriale con spiccata neutropena per possibile mielotossicità da ticlopidina.
Paziente affetta da epatopatia cronica HCV correlata complicata da CME.
Psicosi cronica in attuale discreto equilibrio in paziente con encefalopatia vascolare ischemica cronica e disfagia parziale. ed ernia iatale. Pregresse CP_6 plurime fratture costali. Pinza aorta-mesenterica con impronta sul duodeno in assenza di significativa ostruzione del transito intestinale. Flebite superficiale arto superiore destro intercorrente”. Ancora, nel settembre 2017, alla visita di controllo presso il centro MaSve dell'A.U.O.C. di risultava: “Epatopatia CP_4 cronica HCV correlata genotipo 2, nefropatia crioglobulinemica in trattamento emodialitico. La paziente presenta molteplici motivi di urgenza al trattamento antivirale per presenza di componente significativa sulla morbidità e rischio mortalità per conseguenze dell'infezione cronica”. Infine, è del 12.7.2018, in occasione dell'ultimo ricovero, il referto che ne attesta la morte “Exitus per shock settico derivante da setticemia da infezione del CVC, causato da uremia terminale” (cfr. doc. 14, 15, 16, 17, 18 e 22 all. ricorso).
La documentazione anagrafica versata in atti attesta che il marito, CP_1 convisse con la fino alla fine dei suoi giorni;
i figli, , fino al 2000, Per_1 Pt_1
, fino al 2013. Pt_2
Si tratta di elementi di fatto dai quali è ben possibile desumere – avuto riguardo alla risalente epoca del manifestarsi della patologia, alla gravità delle conseguenze dannose prodottesi a carico della allo stesso stretto vincolo di Per_1 parentela tra i ricorrenti e la vittima, alla relazione di coabitazione tra gli stessi, mai interrotta per il marito e protrattasi fino al 2000, per , e Parte_1 fino al 2013, per (cfr. certificati di residenza in atti: sub. doc. 5, Parte_2
6, 7 e 8) - tanto la componente morale, soccorrendo in tal senso la presunzione dell'esistenza del danno, non smentita da nessuna contraria risultanza, quanto la componente derivante dalla compromissione dinamico-relazionale. pagina 24 di 34 Non vi è dubbio, infatti, che sia il marito che i due figli subirono, a causa della malattia e della morte della un radicale sconvolgimento della propria vita. Per_1
Infatti, oltre alla sofferenza morale e alla ragionevole preoccupazione nutrita nel vedere la propria congiunta subire le gravi conseguenze della patologia contratta, sia il marito che i figli si trovarono: il primo, nel corso della malattia, a dover assistere la propria moglie, in forza del presumibile rapporto di solidarietà che normalmente intercorre tra coniugi conviventi, in occasione dei numerosi controlli e trattamenti, sottraendo verosimilmente tempo ed energie ad altre attività, con conseguente rilevante riduzione della propria sfera gestionale nonché sensibile alterazione delle proprie abitudini e rapporti relazionali inter ed extra familiari, e, una volta sopraggiunta la morte della moglie, a dover fare i conti con il grande vuoto lasciato dalla scomparsa della propria compagna, con cui aveva condiviso oltre 40 anni di vita coniugale, dovuto vuoi alla perdita del forte legame affettivo e delle abituali consuetudini di vita familiare, vuoi alla necessità di sobbarcarsi tutti i compiti che prima rientravano nell'ordinario ménage familiare e che erano verosimilmente svolti da entrambi i coniugi;
i secondi, a dovere, ancora meno che adolescenti, vedersi sottrarre una parte delle cure e delle attenzioni, che normalmente una madre dedica ai propri figli, alle necessità medico diagnostiche e curative della propria genitrice, con conseguente riduzione sia del tempo da riservare a loro sia delle condizioni di tranquillità che ogni figlio auspicabilmente si attende nell'esplicazione dei doveri di accudimento da parte dei genitori, nonché con conseguente inevitabile contrazione degli spazi di gioco e di spensieratezza su cui ogni ragazzo dovrebbe poter fare affidamento nel corso della propria adolescenza;
e successivamente, nel dover contribuire al ménage familiare, collaborando con i propri genitori alle necessità quotidiane del nucleo, stante la menomazione della madre e le necessità di assistenza di quest'ultima, con conseguente alterazione del loro modo di essere, vuoi per l'inevitabile riduzione dell'attività di svago che rappresenta una costante della vita di un giovane, vuoi per il conseguentemente diradamento dei rapporti extra familiari;
infine, dopo la morte della congiunta, per il vedersi privare, ancora giovani , Pt_1 quarantatreenne, , quarantenne) dell'affetto e della solidarietà emotiva e Pt_2 materiale della propria genitrice, con inevitabili ripercussioni sulla loro sfera personale e relazionale di figli e possibili futuri genitori.
pagina 25 di 34 Tanto premesso, nella liquidazione equitativa del danno, si ritiene di far riferimento alla tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano ed al relativo sistema c.d. “a punti”, pervenendosi ai seguenti importi.
Per quanto riguarda , assumendo quale “valore punto” € Controparte_1
3.911,00, la distribuzione dei punti deve avvenire secondo le seguenti modalità:
- A. (età della vittima primaria): punti 16 = € 62.576,00;
- B. (età della vittima secondaria): punti 12 = € 46.932,00;
- C. (convivenza): punti 16 = € 62.576,00;
- D. (sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius): punti 9 = 35.199,00;
- E. (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto): punti 21/30 = 82.131,00; per un totale di € 289.414,00, già rivalutati ad oggi, oltre interessi al tasso di legge, dalla suddetta somma devalutata a far data dal maggio 1995 (epoca in cui fu scoperta la positività della al virus HCV) e rivalutata anno per anno, fino Per_1 ad oggi, pervenendosi alla somma complessiva di € 448.640,46 (di cui €
289.414,00 per sorte capitale rivalutata e € 159.226,46 per interessi sulla somma devalutata e rivalutata anno per anno).
Per quanto riguarda , assumendo quale “valore punto” € Parte_1
3.911,00, la distribuzione dei punti deve avvenire secondo le seguenti modalità:
- A. (età della vittima primaria): punti 16 = € 62.576,00;
- B. (età della vittima secondaria): punti 20 = € 78.220,00;
- C. (convivenza fino all'anno 2000): punti 9 = € 35.199,00;
- D. (sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius): punti 9 = 35.199,00;
- E. (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto): punti 12,5/30 = 48.887,50; per un totale di € 260.081,50 già rivalutati ad oggi, oltre interessi al tasso di legge, dalla suddetta somma devalutata a far data dal maggio 1995 (epoca in cui fu scoperta la positività della al virus HCV) e rivalutata anno per anno, fino Per_1 ad oggi, pervenendosi alla somma complessiva di € 403.170,14 (di cui €
260.081,50 per sorte capitale rivalutata e € 143.088,64 per interessi sulla somma devalutata e rivalutata anno per anno).
pagina 26 di 34 Per quanto riguarda , assumendo quale “valore punto” € 3.911,00, Parte_2 la distribuzione dei punti deve avvenire secondo le seguenti modalità:
- A. (età della vittima primaria): punti 16 = € 62.576,00;
- B. (età della vittima secondaria): punti 22 = € 86.042,00;
- C. (convivenza): punti 14 = € 54.754,00;
- D. (sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius): punti 9 = 35.199,00;
- E. (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto): punti 12,5/30 = 48.887,50; per un totale di € 287.458,50 già rivalutati ad oggi, oltre interessi al tasso di legge, dalla suddetta somma devalutata a far data dal maggio 1995 (epoca in cui fu scoperta la positività della al virus HCV) e rivalutata anno per anno, fino Per_1 ad oggi, pervenendosi alla somma complessiva di € 445.609,05 (di cui €
287.458,50 per sorte capitale rivalutata e € 158.150,55 per interessi sulla somma devalutata e rivalutata anno per anno).
I ricorrenti/odierni appellanti hanno inoltre dedotto un danno da perdita del lavoro domestico da loro patito dal momento che la attendeva “da buona madre e Per_1 amorevole moglie” alle attività della vita domestica.
La domanda può essere accolta solo in favore di . Controparte_1
In diritto, si osserva che la Suprema Corte pacificamente ha dato rilievo dal punto di vista del danno patrimoniale all'attività svolta dalla donna nell'ambito domestico, evidenziando che i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed all'assistenza da essa presumibilmente fornite, essendo queste prestazioni, benché non produttive di reddito, valutabili economicamente, ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa fosse solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17977 del 24/08/2007; Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 238 del 10/01/2017).
Inoltre, la stessa giurisprudenza di legittimità, in base a condivisibili principi di diritto, ha affermato che ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico svolto da un familiare deceduto per colpa altrui, la pagina 27 di 34 prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 cod. civ.
Nel caso di specie, il fatto che la vittima attendesse ai lavori domestici è circostanza ricavabile in via presuntiva dal rapporto di convivenza tra la stessa e gli istanti, in forza del quale è verosimile ritenere che la quale moglie e Per_1 madre, dedicasse una parte del suo tempo alle attività di cura ed assistenza della casa in cui coabitava insieme al marito e ai figli, nonché dal principio di parità e pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia.
Tuttavia, quanto ai due figli, e , è emerso che gli stessi, al momento Pt_1 Pt_2 del decesso della (12.7.2018), non abitavano più nella casa familiare, sicché Per_1
è difficile ipotizzare in questo caso conseguenze pregiudizievoli a loro carico derivanti dalla perdita delle utilità ritraibili dall'espletamento delle incombenze domestiche ad opera della madre. Né i suddetti ricorrenti hanno allegato – e provato - conseguenze pregiudizievoli loro derivate - in costanza di rapporto di convivenza – dall'essersi la dovuta astenere dal lavoro domestico a causa Per_1 della malattia.
Diversamente, era coniuge convivente della al momento Controparte_1 Per_1 del decesso e pertanto, nei suoi confronti è apprezzabile la perdita subita in conseguenza del venir meno delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza presumibilmente fornite dalla consorte.
Tanto premesso in punto di an, sul piano liquidatorio, ritenuto di dover ricorrere nel caso di specie al parametro del triplo della pensione sociale indicato dalla giurisprudenza di legittimità in caso di impedimento o di riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20922 del
18/07/2023), si stima equo determinare un risarcimento pari a complessivi €
17.667,00 (€ 5.889,00 pari alla pensione sociale nell'anno 2018 x 3), oltre rivalutazione monetaria a far data dal 12.7.2018 e interessi al tasso di legge sulla somma devalutata e rivalutata dalla stessa data, anno per anno.
Quanto al danno biologico, lamentato da , in forza di un Controparte_1 prospettato “Disturbo dell'adattamento complicato con ansia e umore depresso misti”, che ne avrebbe determinato un'invalidità permanente pari al 25% (cfr. relazione psichiatrica di parte in atti, sub. doc. 21 all. ricorso), allo stato, non disponendo il Collegio di valutazioni medico legali assunte nel contraddittorio delle pagina 28 di 34 parti, occorrerà, come si dirà nel prosieguo, compiere un approfondimento tecnico con l'ausilio di un CTU che riferisca in ordine alle conseguenze di natura psichica eventualmente determinatesi a carico del ricorrente/appellante per effetto della patologia e/o della morte della congiunta.
Infine, passando alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale emergente avanzata da per le spese funerarie e di consulenza tecnica Controparte_1 psicodiagnostica, riservate quest'ultime alla successiva fase di approfondimento istruttorio, si osserva, quanto alle prime, che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di fatto illecito che abbia determinato la morte della vittima le spese funerarie costituiscono una voce di danno "iure proprio" degli eredi e costituiscono parte integrante dell'obbligazione risarcitoria gravante sull'autore del fatto, della quale condividono la natura nel senso che danno luogo anch'esse ad un debito di valore (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 11684 del 26/05/2014; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11601 del
31/05/2005; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4185 del 23/04/1998).
Ciò premesso, dalla documentazione prodotta dai ricorrenti/appellanti (cfr. doc.
27 all. ricorso), emerge che le spese funerarie, complessivamente sostenute dal per la morte della ammontano a € 5.629,62 (di cui € 2.238,00 CP_1 Per_1 per il servizio di onoranze funebri;
€ 3.101,00 a titolo di corrispettivo per la concessione stipulata con il di Firenze;
€ 81,62 per spese edili;
€ 300,00 CP_7 per la lapide), oltre, a decorrere dalle date dei singoli esborsi, rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge sulle singole somme devalutate e rivalutate anno per anno.
7. Sulla compensatio lucri cum damno.
Il Ministero della Salute ha riproposto, anche in questa sede, l'eccezione di compensatio lucri cum damno tra quanto, in denegata ipotesi, riconosciuto a titolo di risarcimento e quanto percepito una tantum da a Controparte_1 titolo di indennizzo per la morte della moglie ex L. 210/1992.
A tal fine, ha prodotto documentazione da cui emerge che in data 28.11.2019 è stato corrisposto a un assegno di € 77.468,53 a titolo di Controparte_1
“Contributi Legge 210/92” sulla base della documentazione attestante il parere favorevole espresso dalla C.M.O. della Spezia in data 9.9.2019, a seguito della pagina 29 di 34 rilevata sussistenza di nesso causale tra l'epatopatia cronica da HCV della e il Per_1 decesso di quest'ultima (cfr. all. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.).
Preliminarmente, va disatteso il rilievo di tardività dell'eccezione sollevato dagli appellanti.
Invero, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui occorre uniformarsi, “L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed
è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Sentenza
n. 20111 del 24/09/2014; nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
26757 del 24/11/2020).
Nel merito, l'eccezione è fondata.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con indirizzo costante, a cui va dato continuità, “Nel giudizio promosso nei confronti del per Controparte_2 il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti "iure hereditatis" e "iure proprio", conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto,
l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 2840 del 30/01/2024; Sez. 3, Sentenza n. 16808 del 13/06/2023).
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta dal Controparte_3
a fondamento dell'eccezione, l'indennizzo assistenziale in questione è stato
[...] erogato il 28.11.2019 in un'unica soluzione (€ 77.468,53) su domanda presentata da dopo il decesso della coniuge essendosi accertato Controparte_1 Per_1 esistente, da parte della Commissione Medico-Ospedaliera, il nesso di causalità tra la somministrazione di emoderivati e la morte della de cuius (cfr. doc. 15-16-
17-18 all. fascicolo parte appellata).
Si ricade quindi sicuramente all'interno dell'ipotesi in cui l'attribuzione indennitaria
è stata riconosciuta ai "superstiti" della vittima, quale diritto ad essi spettante
"iure proprio" e che, essendo stato erogato in favore di , va Controparte_1 pagina 30 di 34 detratto, previa rivalutazione ad oggi, dall'ammontare risarcitorio liquidato in suo favore.
Ne deriva che il risarcimento spettante, a titolo di danno parentale, a CP_1
detratto l'importo di € 91.877,68 (€ 77.468,53 rivalutato ad oggi),
[...] dall'ammontare di € 448.640,46, liquidato per il danno non patrimoniale, va determinato nella differenza, pari a € 356.762,78.
8. Sull'appello incidentale proposto dal . Controparte_3
Il difesa ha proposto appello incidentale impugnando il capo della Controparte_2 sentenza di prime cure che ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti in violazione del principio di soccombenza.
L'appellante incidentale deduce che la compensazione delle spese disposta dal
Tribunale di Firenze sarebbe illegittima e sollecita una differente allocazione in suo favore delle spese del giudizio di primo grado.
Il gravame è infondato alla luce dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai ricorrenti/odierni appellanti, che determina una soccombenza, quantomeno parziale, del . Controparte_3
9. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dagli appellanti.
Gli appellanti hanno chiesto la condanna del al risarcimento Controparte_2 del danno per lite temeraria, nell'ipotesi – verificata – di contestazione del nesso eziologico tra somministrazione di emoderivati, lesioni subite e successiva morte di Per_1
La domanda deve essere disattesa, non avendo parte appellante allegato né tantomeno provato i pregiudizi asseritamente patiti in conseguenza della condotta processuale del appellato. CP_2
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”. Ciò in quanto “mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96,
pagina 31 di 34 terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass.,
Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art.96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.”
(cfr. ex multis, Cass. Civ. ordinanza n. 15175 del 30/05/2023).
Né, avuto riguardo alla complessità della vicenda sia in fatto che in diritto, vi è spazio per la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96, terzo comma, CP_2
c.p.c.
10. Sulla necessità di rimettere la causa in istruttoria.
La domanda proposta da avente ad oggetto il risarcimento del Controparte_1 danno biologico psichiatrico da lui asseritamente subito in conseguenza dell'illecito per cui è causa necessita di ulteriore attività istruttoria, occorrendo a tal fine accertare, attraverso CTU psicodiagnostica, se, a seguito della malattia e della morte della il ricorrente/appellante abbia sviluppato patologie di Per_1 carattere psichico, determinandone natura, manifestazioni cliniche ed entità.
Parimenti, andrà riservata all'esito dell'approfondimento istruttorio l'esame della domanda avanzata dal di risarcimento del danno patrimoniale CP_1 emergente per le spese di consulenza psichiatrica.
11. Spese di lite
Le spese di lite debbono essere rimesse al definitivo.
pagina 32 di 34 Stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dal comma 17 della L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9938 del
08/05/2014)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da , in proprio e quale procuratore generale Controparte_1 dei figli e , e sull'appello incidentale proposto Parte_1 Parte_2 dal avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. Controparte_3
589/2023 del Tribunale di Firenze, emessa e pubblicata il 28.2.2023, in parziale accoglimento dell'appello principale, così provvede:
- dichiara prescritto il diritto dei ricorrenti/odierni appellanti al risarcimento del danno iure hereditatis;
- accertata la responsabilità del nella causazione della Controparte_3 malattia e del decesso di condanna il a Per_1 Controparte_2 corrispondere:
- a : a) a titolo di danno non patrimoniale, previa Controparte_1 compensazione con l'assegno corrisposto allo stesso a titolo di indennizzo una tantum, la somma di € 356.762,78, già comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi di legge;
b) a titolo di danno patrimoniale: la somma di € 17.667,00, oltre rivalutazione monetaria a far data dal
12.7.2018 e interessi al tasso di legge sulla somma devalutata e rivalutata dalla stessa data, anno per anno;
la somma di € 5.629,62, oltre, a decorrere dalle date dei singoli esborsi, rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge sulle singole somme devalutate e rivalutate anno per anno;
pagina 33 di 34 - a : a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € Parte_1
403.170,14, già comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi di legge;
- a : a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € Parte_2
445.609,05, già comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi di legge;
- rigetta nel resto l'appello proposto da , in nome e per Controparte_1 conto di e;
Parte_1 Parte_2
- rigetta l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_3
- respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli appellanti principali;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza in pari data, limitatamente alle domande di danno biologico psichiatrico e di danno patrimoniale emergente per spese di consulenza psichiatrica proposte da
, in proprio;
Controparte_1
- spese al definitivo.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 8/9/2025 su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1937/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CASTALDO FILIPPO, dell'avv. SORRENTINO MICHELE FRANCESCO e dell'avv. CATALANO PIERLORENZO;
(C.F. ), rappresentato dal Parte_1 C.F._2 io dell'avv. CASTALDO Controparte_1
FILIPPO, dell'avv. SORRENTINO MICHELE FRANCESCO e dell'avv. CATALANO PIERLORENZO;
(C.F. , rappresentata dal procuratore Parte_2 C.F._3
dell'avv. CASTALDO FILIPPO, Controparte_1 dell'avv. SORRENTINO MICHELE FRANCESCO e dell'avv. CATALANO PIERLORENZO;
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE;
APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 589/2023 del Tribunale di Firenze, emessa e pubblicata il pagina 1 di 34 28.2.2023; con ordinanza del 16 luglio 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
17.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione dal Consigliere istruttore, riservandola al Collegio, sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis adversisque reiectis: I. in riforma della gravata sentenza di primo grado indicata in epigrafe: accertare e dichiarare la responsabilità del nella Controparte_2 causazione delle lesioni e della successiva morte di e per l'effetto Per_1 condannare parte convenuta al risarcimento in favore di , Controparte_1 per sé stesso e quale procuratore generale dei figli e Pt_1 [...]
, dei danni tutti, iure proprio e iure hereditatis, come specificati Parte_2 nell'atto introduttivo del giudizio in primo grado e modificati e/o precisati nei termini di legge;
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accertamento del nesso eziologico tra l'epatite HCV e la morte di condannare il Per_1 medesimo convenuto a risarcire a , per sé stesso e quale Controparte_1 procuratore generale dei figli E , il danno iure Pt_1 Parte_2 hereditatis da perdita di chance di sopravvivenza della compianta, da determinarsi in via equitativa;
il tutto anche nei diversi importi, maggiori o minori, ritenuti di giustizia, oltre in ogni caso rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, compensi professionali, spese generali e accessori di legge, da attribuirsi ai sottoscritti
PROCURATORI ANTISTATARI;
in via istruttoria, si insiste affinché sia disposta consulenza tecnica d'ufficio limitatamene alla quantificazione dell'invalidità sofferta in vita da allo stato di coscienza della de cuius prima del Per_1 decesso e alla quantificazione dell'invalidità riportata da a Controparte_1 seguito del lutto;
in subordine, si chiede ammettersi C.T.U. medico-legale anche per l'accertamento della responsabilità del Ministero e del nesso di causalità tra
l'epatite C, le lesioni e la successiva morte di In via istruttoria si Per_1 chiede di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, affinché il nominando
pagina 2 di 34 consulente, accerti la responsabilità della parte appellata, il nesso di causalità tra le iniezioni di emoderivati, la contrazione dell'infezione HCV e la successiva morte della Sempre in via istruttoria si insiste nell'ammissione di tutte le istanze Per_1 formulate in tutti gli scritti difensivi di parte appellante da intendersi qui per integralmente ripetuti e trascritti”;
Per la parte appellata: “in via preliminare, dichiarare l'appello principale inammissibile per carenza di specificità; - ancora in via preliminare, accertata
l'efficacia di giudicato sull'insussistenza del nesso causale tra le trasfusioni del
1978 e il contagio da HCV, respingere la domanda risarcitoria proposta ex adverso sia iure proprio che iure hereditatis;
- in via preliminare di merito, dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato iure hereditatis;
- in ogni caso, nel merito, respingere l'appello principale proposto, in quanto avente a oggetto pretese infondate e non provate;
- in subordine, in caso di condanna, scomputare le somme già corrisposte in favore degli odierni attori, in forza dell'operatività della compensatio lucri cum damno, e, in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione della Salute per quanto ai ricorrenti dovrebbe corrispondersi a titolo di capitale, rivalutazione monetaria, interessi e spese legali. - in via principale, accogliere
l'impugnazione incidentale interposta avverso il capo inerente alle spese di lite, condannando parte appellante al pagamento di queste ultime, tanto con riferimento al primo grado di giudizio quanto con riguardo alla presente fase di appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale Controparte_1 procuratore generale dei figli e , conveniva in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi a questa Corte di Appello, il proponendo Controparte_2 gravame avverso la sentenza n. 589/2023, emessa e pubblicata il 28.2.2023, con cui il Tribunale di Firenze aveva respinto la loro domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni, iure hereditatis e iure proprio, patrimoniale e non, subiti in conseguenza dell'infezione da HCV contratta dalla loro congiunta, a Per_1
pagina 3 di 34 seguito di somministrazione di emoderivati infetti in occasione di ricoveri ospedalieri avvenuti negli anni 1978, 1979 e 1980, da cui ne era derivato il decesso, nel luglio 2018.
Il giudice di prime cure, adito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., previo mutamento del rito da sommario a ordinario, decideva la causa, premettendo quanto segue.
rispettivamente moglie e madre dei ricorrenti, scoperta la propria Per_1 positività all'epatopatia da HCV, aveva presentato in data 4.12.1995 istanza amministrativa di indennizzo ai sensi della L. 201/1992, assumendo di aver contratto il virus in seguito ad una emotrasfusione effettuata nel 1991. La
Commissione Medica Ospedaliera competente si pronunciava il 25.11.1998, negando efficienza causale alla suddetta trasfusione, poiché era stato rintracciato il donatore e ne era stata riscontrata la negatività al virus. Avverso la decisione della C.M.O. la propose ricorso amministrativo ex art. 5 L. 210/92, ma anche Per_1 in tale sede venne confermata l'insussistenza del nesso eziologico.
Successivamente, nel 2002, la adì il Tribunale di Firenze per ottenere in sede Per_1 giudiziaria il riconoscimento dell'indennizzo, ancora una volta negato: infatti, tanto la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze (n. 1442/04) quanto quella di secondo grado della Corte d'Appello di Firenze (n. 294/07) respingevano la domanda sulla base della stessa motivazione adottata dall'organo amministrativo.
Il 19.7.2006 la presentò una nuova istanza in sede amministrativa Per_1 deducendo in tal caso, quale causa del contagio, la somministrazione di emoderivati (LI) avvenuta nel 1978 in occasione del ricovero per parto presso la Casa di Cura Kraus di Firenze. La Commissione Medico Ospedaliera riconosceva la sussistenza del legame eziologico, ma respingeva la domanda per tardività della stessa, essendo maturata la decadenza triennale. In sede di ricorso gerarchico il disattendeva l'istanza, sia per la tardività della medesima CP_2 sia per l'insussistenza del nesso di causa.
A quel punto, la propose ricorso giudiziario per il pagamento dell'indennizzo, Per_1 deducendo la somministrazione di LI nell'anno 1978 (presso la Casa di pagina 4 di 34 Cura Kraus di Firenze in occasione del parto) e negli 1979 e 1980 (presso l'Arcispedale S. Maria Nuova di Firenze per interruzioni volontarie della gravidanza). Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 1554/2011, disattese la domanda ritenendo che in ordine all'insussistenza del nesso eziologico tra la somministrazione del farmaco ed il contagio si fosse formato il giudicato, essendo stata già proposta identica domanda - ancorché fondata su fatti non dedotti, ma deducibili - nel primo procedimento definito dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 1442/04; tale sentenza fu confermata dalla Corte di Appello di Firenze
(sentenza n. 266/2013).
Tanto premesso, il Tribunale adito rilevava che l'eccezione di giudicato sollevata dal anche in quel giudizio doveva ritenersi fondata dal Controparte_2 momento che l'accertamento relativo all'insussistenza del nesso causale, contenuto nella sentenza del Tribunale di Firenze n. 1442/2004 – poi confermato in appello con sentenza n. 294/2007 passata in giudicato – non poteva essere più messo in discussione, sebbene gli eredi della avessero dedotto l'efficienza Per_1 causale della somministrazione degli emoderivati negli anni 1978-80 e non l'emotrasfusione del 1991.
Invero – osservava – il giudicato copre il dedotto e il deducibile e, nel caso di specie, la circostanza che il contagio fosse riconducibile a precedenti contatti con l'ambiente nosocomiale avrebbe potuto – ed anzi dovuto - esser dedotta nel giudizio instaurato nel 2002. Ciò in quanto, già nella decisione espressa dalla
C.M.O. in data 25.11.1998 ed in quella successiva assunta dal Controparte_2
in data 2.3.2001 si evidenziava l'impossibilità di ricondurre l'infezione alla
[...] trasfusione del 1991, poiché la sacca di sangue trasfuso alla de cuius in data
8.08.1991 era riconducibile ad un donatore identificato e sottoposto al test HCV con esito negativo.
Ciò si allineava a quanto già riconosciuto dal Tribunale di Firenze e dalla Corte di
Appello con le sentenze n. 1554/2011 e n. 266/2013, dove la preclusione derivante dalla res iudicata sull'insussistenza del nesso eziologico tra pagina 5 di 34 somministrazione del farmaco e infezione era stata la ragione per cui la domanda era stata respinta.
Ne derivava, che in ordine alla insussistenza del nesso causale tra le somministrazioni di LI negli anni 1978-80 e l'epatopatia contratta dalla si era formato il giudicato, con conseguente rigetto della domanda Per_1 risarcitoria anche con riferimento ai danni lamentati iure proprio dai ricorrenti.
In punto di spese, a fronte della drammatica vicenda sottostante all'istanza attorea, della plausibile convinzione degli attori di avere diritto al risarcimento del danno e della oggettiva complessità delle questioni processuali sottese alla presente decisione, reputava ricorrere i presupposti per la loro integrale compensazione.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava contestando la decisione in punto di ritenuta sussistenza del giudicato e chiedendone la riforma integrale in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa eventuale ammissione di CTU, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. in caso di contestazione del nesso eziologico tra somministrazione di emoderivati, lesioni subite e successiva morte di Per_1
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_2
il quale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi
[...] dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità, nel merito, contestava i rilievi posti a fondamento del gravame chiedendone il rigetto e riproponeva l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento iure hereditatis già sollevata in primo grado, negando altresì, e in ogni caso, la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda e, in subordine, riproponendo l'eccezione di compensatio lucri cum damno tra l'eventuale risarcimento e quanto percepito una tantum da a titolo di contributo per la morte della moglie. Controparte_1
Infine, proponeva appello incidentale impugnando il capo della sentenza gravata con cui erano state compensate le spese di lite. pagina 6 di 34 Esaurita la trattazione, la causa, mutato nel frattempo il Consigliere Istruttore
(decreto 10.3.2025), veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio con provvedimento del 16.7.2025 (a seguito di udienza cartolare del 17.6.2025) sulle conclusioni delle parti come precisate dinanzi al nuovo Consigliere istruttore con note scritte depositate telematicamente in data 16.5.2025 (parte appellante) e in data 14.5.2025 (parte appellata).
***
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Preliminarmente, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è destituita di Controparte_3 fondamento.
Il gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18 settembre 2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo la statuizione oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado.
2. Il perimetro della decisione e l'ordine delle questioni.
Ciò premesso, l'ordine di trattazione delle questioni che delineano il perimetro della decisione passa attraverso il vaglio, preliminare, delle doglianze poste a fondamento dell'appello, indi prosegue con l'esame dell'eccezione di prescrizione riproposta dal , e, infine, approda alla valutazione della domanda CP_2 risarcitoria.
3. Sulla dedotta insussistenza del giudicato.
La parte appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ravvisato, nella fattispecie, la formazione di un giudicato implicito in ordine all'insussistenza del pagina 7 di 34 nesso causale tra l'infezione da HCV contratta dalla e le iniezioni di Per_1 emoderivati somministratele negli anni '78,'79 e '80 nonostante, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione.
Ad avviso dell'appellante, la questione decisa in modo espresso dal Tribunale di
Firenze con la sentenza n. 1442/2004 e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente (insussistenza del nesso di causalità tra le somministrazioni degli anni '78, '79 e '80 e la contrazione dell'epatite) non sussiste alcun rapporto di dipendenza.
La doglianza è fondata.
Nel giudizio promosso nel 2002 dinanzi al Tribunale di Firenze per ottenere l'indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992 la dedusse, come causa del Per_1 contagio, la trasfusione somministratale nel '91 e in quella sede fu esclusa l'esistenza del dedotto nesso eziologico, in quanto si accertò che il donatore era negativo al virus e ad altri potenziali agenti infettanti.
Orbene, è di palmare evidenza come un tale accertamento non contenesse affatto implicitamente anche l'accertamento che la non potesse essersi infettata con Per_1 somministrazioni di emoderivati precedenti a quella del 1991.
Invero, l'esclusione del nesso causale tra l'infezione da HCV e l'emotrasfusione del
1991 non implicava affatto, come necessaria premessa ovvero come presupposto logico indefettibile, anche che la non avesse contratto la malattia neppure Per_1 con le infusioni di emoderivati praticatele negli anni dal '78 all'80, come sarebbe stato invece del tutto possibile.
Altrettanto fondato è il rilievo secondo cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare la diversità della causa petendi tra i due giudizi.
pagina 8 di 34 Invero, affinché il giudicato formatosi in un giudizio operi all'interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in atto vi sia, oltre che identità di parti, anche identità di "petitum" e di "causa petendi" e quanto all'identificazione di quest'ultima, ossia della causa petendi posta dalla parte a base della domanda, non rilevano tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta.
Nel caso di specie, è di immediata evidenza come il fatto, precedentemente allegato come causa del contagio, vale a dire la emotrasfusione del 1991, fosse ben diverso da quello, dedotto in questo giudizio, del contagio avvenuto a seguito delle infusioni di emoderivati somministrate alla tra il '78 e l'80. Per_1
Parimenti, è da condividere l'argomentazione dell'appellante secondo cui quanto affermato dal primo giudice, in ordine alla possibilità per la di dedurre nel Per_1 precedente giudizio gli eventi pregressi che avrebbero potuto causare l'epatopatia, se spiega rilievo ai fini della verifica della prescrizione della domanda di risarcimento iure hereditatis, non è tuttavia idoneo a far ritenere precluse da giudicato questioni che non costituiscono presupposto logico essenziale del precedente giudizio.
Infine – aderendo ancora ai rilievi dell'appellante – nessun accertamento di merito
è stato compiuto con le successive sentenze del Tribunale di Firenze n.
1554/2011 e della Corte di Appello di Firenze n. 266/2013 in ordine alla questione attinente al contagio derivante dalla somministrazione di emoderivati negli anni
'78, '79 e '80, di talché le suddette pronunce non spiegano alcuna efficacia di giudicato in senso sostanziale rispetto al nesso di causalità invocato nel presente giudizio.
In proposito, erra il convenuto quando afferma che la presenza di una CP_2 sentenza irrevocabile sulla questione del giudicato costituirebbe a sua volta quaestio iuris coperta dal giudicato, che, come tale, non può essere rimessa in discussione in questa sede.
pagina 9 di 34 Invero, la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1554/2011 di inammissibilità del ricorso per il pagamento dell'indennizzo di cui alla L. 210/92 per effetto del giudicato formatosi con la precedente pronuncia del 2004 ha sancito soltanto l'improponibilità di una seconda domanda giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio assistenziale dopo che già la precedente domanda del 2002 era stata respinta.
Nello specifico, in tale pronuncia si legge: “All'esito di tale decisione (n.d.r. si fa riferimento alla prima decisione amministrativa del 1998) la ricorrente era dunque in grado, non solo di contestare l'accertamento in questione che escludeva la riferibilità della patologia agli eventi trasfusionali del 1991, ma era anche nella possibilità di verificare la sussistenza di altri eventi pregressi che potessero avere causato la medesima patologia, con riferimento specifico ai ricoveri subiti prima del '91. Pertanto, nell'anno 2002 quando il precedente giudizio fu iscritto a ruolo, la ricorrente ben avrebbe potuto predisporre un ricorso relativo a tutta la sua storia clinica (quindi relativo a tutti i ricoveri che la stessa aveva avuto sino al
1991), allegando tutta la relativa documentazione, in modo tale da consentire
l'espletamento di una consulenza tecnica completa. Ciò significa che la questione era deducibile nel primo giudizio e che la mancata deduzione nello stesso, conclusosi con sentenza definitiva, preclude la proponibilità della questione. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile (…)”.
Orbene, è evidente come in nessun passaggio della suddetta decisione sia dato riscontrare un qualunque riferimento al merito della questione attinente al nesso eziologico tra le somministrazioni di avvenute negli anni '78, '79 e '80 Parte_3
e l'epatopatia contratta dalla sì da poter inferire - come preteso dal Per_1
l'esistenza di un giudicato sostanziale sulla stessa. CP_2
Sicché è corretto ritenere che tale pronuncia, mentre spiega effetti di giudicato formale in quel giudizio, come tale preclusivo di eventuali ulteriori domande ai sensi della L. 210/92, nel presente giudizio, diretto ad ottenere il risarcimento del danno per la somministrazione degli emoderivati negli anni '78, '79 e '80, non spiega effetti vincolanti e non preclude quindi l'esame della domanda da parte di pagina 10 di 34 questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10641 del
16/04/2019; nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 13603 del
19/05/2021; ancora più di recente, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 20636 del
24/07/2024).
4. Sull'eccezione di prescrizione.
Il ha riproposto l'eccezione di prescrizione del diritto Controparte_2 azionato iure hereditatis dai ricorrenti/odierni appellanti.
A giudizio di questa Corte, l'eccezione è fondata.
In fatto, dagli atti di causa emerge quanto segue.
La – come già detto e come è pacifico in causa – presentò una prima istanza Per_1 di indennizzo ai sensi della L. 210/1992 in data 4.12.1995, assumendo di aver contratto il virus in seguito ad una emotrasfusione infetta effettuata nel 1991.
La C.M.O. in data 25.11.1998 respinse la domanda ritenendo che non vi fosse connessione eziologica tra la malattia e la trasfusione, stante la negatività del donatore. Esperito ricorso gerarchico ex art. 5 L. 210/1992, il respinse CP_2 la domanda con D.M. del 18.04.2001, per le stesse motivazioni.
Nel procedimento promosso dalla in sede giudiziaria dopo il rigetto in sede Per_1 amministrativa (causa n. 1133/2002 R.G. conclusasi con la già citata sentenza n.
1442/2004), il CTU, nell'escludere il contagio con riferimento al ricovero del 1991, dedusse probabili contagi pregressi, anteriori a tale data.
In data 19.7.2006 la presentò una nuova domanda per ottenere l'indennizzo, Per_1 deducendo in tal caso, quale causa del contagio, la somministrazione di emoderivati del 1978. La C.M.O., in data 5.10.2007, riconobbe la sussistenza del legame eziologico, ma respinse la domanda per tardività della medesima, essendo maturata la decadenza triennale. In sede di ricorso gerarchico, con D.M.
26.2.2009, il disattese l'istanza, sia per la tardività della medesima sia CP_2 per l'insussistenza del nesso di causa (discordando sul punto dalla C.M.O.).
Successivamente, in ordine cronologico, abbiamo: l'azione giudiziaria promossa nel 2010 dalla ex L. 210/1992 dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Per_1 pagina 11 di 34 Firenze per il contagio del '78 (conclusasi con la declaratoria di inammissibilità: sentenza n. 1554/2011, confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 266/2013); un'ulteriore domanda di indennizzo presentata dalla Per_1 in data 6.12.2013, in relazione alla somministrazione di emoderivati negli anni
'78, '79 e '80; l'istanza presentata alla C.M.O. della da , Pt_4 Controparte_1 in data 18.2.2019, quale erede della AR;
infine, il ricorso per il risarcimento del danno, depositato in questo giudizio il 24.11.2020, per le somministrazioni di
LI degli anni '78, '79 e '80.
L'acquisizione delle cartelle cliniche relative ai precedenti ricoveri da parte della risale al 2006; ad essa fece seguito una prima richiesta di risarcimento Per_1 pervenuta alla controparte l'8.1.2010 (cfr. doc. 24 all. ricorso), cui seguirono una seconda richiesta in data 2.1.2015 (cfr. doc. 25 all. ricorso) e una terza richiesta in data 23.6.2017 (cfr. doc. 26 all. ricorso); infine, il presente giudizio è stato introdotto con ricorso depositato il 24.11.2020.
Orbene, sulla base di tali elementi, l'azione promossa dagli eredi della per il Per_1 risarcimento del danno iure hereditatis deve ritenersi prescritta.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, " La responsabilità del per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e Controparte_2
HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione
(epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui
pagina 12 di 34 all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia (cfr. Cass. 19/12/2013, n. 28464; Cass.
31/03/2016, n. 6213; v. anche già Cass, sez. un., 11/01/2008, n. 576; da ult.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16217 del 18/06/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14470 del 26/05/2021).
Ciò premesso, si osserva come il termine quinquennale di prescrizione sia ineluttabilmente decorso nel caso di specie.
Applicando, invero, i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte l'esordio della prescrizione è da rinvenire nella presentazione della prima domanda amministrativa del 4.12.1995, con conseguente tardività del primo atto interruttivo indicato nella raccomandata dell'8.1.2010.
Parte appellante ha tuttavia osservato che in quella sede la agì deducendo Per_1 quale causa del contagio l'emotrasfusione del '91 e non le somministrazioni di emoderivati precedenti, di cui non aveva ancora acquisito la necessaria contezza, maturata soltanto con l'acquisizione delle cartelle cliniche, avvenuta nell'anno
2006, e, dunque, con la successiva presentazione in data 19.7.2006 della domanda amministrativa di indennizzo.
Tale impostazione difensiva, tuttavia, non può essere avallata.
In diritto, si osserva che “In tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da pazienti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo, di cui alla l. n. 210 del 1992, attesta
l'esistenza, in capo al malato e ai familiari, della consapevolezza che queste siano da collegare causalmente con le trasfusioni e, pertanto, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., ma ciò non esclude che il giudice di merito individui in un momento precedente l'avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare prescritto il diritto al risarcimento, aveva fatto risalire l'avvenuta pagina 13 di 34 conoscenza del collegamento causale alla data della diagnosi dell'infezione e ciò tenuto conto delle conoscenze esistenti all'epoca in materia e del più generale principio dell'ordinaria diligenza)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27757 del 22/11/2017).
Nel caso di specie, è agevole rilevare che già con il responso che la C.M.O. comunicò il 25.11.1998 alla quest'ultima avrebbe potuto acquisire Per_1 cognizione del fatto che nei precedenti ricoveri, avvenuti negli anni tra il 1978 e il
1980, le erano state somministrate a più riprese le infusioni di , dedotte Parte_3 quali causa del contagio.
La circostanza che la solo nel 2006 avesse richiesto ed ottenuto le cartelle Per_1 cliniche dei pregressi ricoveri che confermavano tale circostanza non è certo idonea a far slittare a tale data il dies a quo del termine prescrizionale, come pretenderebbe parte appellante.
Si osserva, in primo luogo, come la essendosi rivolta alla C.M.O. con il Per_1 ricorso del 4.12.1995 per ottenere l'indennizzo ai sensi della L. 210/1992, dovesse avere già all'epoca acquisito un sufficiente grado di consapevolezza che il contagio poteva, con ragionevole certezza, essere riconducibile alle diverse somministrazioni di trasfusioni e/o di emoderivati, subite nelle varie occasioni di ricovero nelle strutture nosocomiali, in guisa da dover indurla, secondo ordinari criteri di ragionevolezza e di diligenza esigibili nel caso concreto in base all'id quod prelumque accidit, a rinvenire in quell'ambito la causa della sua patologia.
Inoltre, appartiene al notorio che le informazioni scientifiche ed epidemiologiche in merito alla possibilità di trasmissione del virus HCV per il tramite degli immunoderivati furono acquisite già a partire dal 1988.
Orbene, non è stato dedotto alcun impedimento o ostacolo a che la potesse Per_1 richiedere ed ottenere già nel 1995 (o al più tardi nel 1998) le cartelle cliniche della cui esistenza ella era ben informata, trattandosi di documentazione relativa a suoi ricoveri, avvenuti negli anni precedenti.
Per contro, non coglie nel segno la deduzione difensiva, secondo cui la consapevolezza di aver contratto la malattia a causa della somministrazione del pagina 14 di 34 LI sarebbe maturata nella solo nel 2009 e, segnatamente, con la Per_1 sentenza della C. Cost. n. 28/2009 del 26/01/2009, che aveva riconosciuto l'estensione dei benefici della Legge 210/92 ai soggetti con danni irreversibili derivanti da epatite contratta a causa della somministrazione di derivati del sangue.
Al riguardo, mette conto evidenziare, anzitutto, che risulta per tabulas come la non potesse aver acquisito tale consapevolezza solo nel gennaio 2009 se è Per_1 vero, come è vero, che la stessa già nel 2006 ebbe a presentare una nuova istanza in sede amministrativa per ottenere l'indennizzo ex L. 210/92 proprio in relazione alla somministrazione di del 1978. Parte_3
Ma non solo.
È la stessa parte appellante a dichiarare nei propri scritti difensivi che “solo a seguito della CTU espletata nel primo giudizio (relativo a una trasfusione del '91) la ha appreso che il contagio avrebbe potuto essere pregresso a quella Per_1 trasfusione” (cfr. pag. 31 dell'atto di appello).
Come già detto – e come risulta dalla sentenza n. 1442/2004 emessa all'esito di quel giudizio – il CTU nominato dal Tribunale di Firenze in quel procedimento ebbe ad escludere il contagio con riferimento al ricovero del 1991, ma dedusse probabili contagi pregressi, anteriori a tale data.
Orbene, se si considera che la relazione di CTU è stata depositata in epoca sicuramente anteriore alla sentenza emessa in quel giudizio (1.12.2004), è evidente come già quantomeno dal dicembre 2004 la avesse acquisito – per Per_1 sua stessa ammissione - quella consapevolezza.
Ammesso e non concesso, quindi, che si volesse seguire l'impostazione difensiva degli appellanti – per quanto già detto, non condivisibile – il termine di prescrizione sarebbe giunto a compimento prima del dicembre 2009, e quindi prima della raccomandata recapitata l'8.1.2010, con cui per la prima volta la Per_1 formulò al richiesta di risarcimento danni, nessuna efficacia Controparte_3 interruttiva potendosi attribuire per contro alla domanda amministrativa formulata nel 2006 al solo fine di ottenere l'indennizzo di cui alla L. 210/92 attesa pagina 15 di 34 l'evidente diversità tra le due prestazioni, sebbene entrambe erogate dallo stesso debitore (cfr. principio espresso da Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 31490 del
07/12/2024 in materia di danni da somministrazione di talidomide ma richiamabile anche in materia di danno da emotrasfusioni attesa l'assimilabilità delle due fattispecie).
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, deve concludersi che risulta estinto per intervenuta prescrizione quinquennale il diritto azionato dagli odierni appellanti iure hereditatis.
Quanto al diritto azionato iure proprio, si rileva che esso non è attinto dall'eccezione di prescrizione. Ed invero, la morte della AR che, sulla base di quanto allegato dagli appellanti, sarebbe derivata il 12.7.2018 dall'epatopatia contratta per effetto degli emoderivati somministratile negli anni '78-'80, costituisce il danno evento rispetto alla domanda avanzata dagli eredi in proprio.
Ne deriva che il termine di prescrizione decorre da tale data ed è di sei anni, ex art. 2947, terzo comma, c.p.c., avuto riguardo alla pena edittale prevista dal primo comma dell'art. 589 cod. pen. ed a quanto previsto dall'art. 157 cod. pen., come modificato dalla L. 251/2005. La domanda proposta con ricorso depositato il
24.11.2020 è dunque tempestiva.
5. Sulla responsabilità del Controparte_2
Il appellato ha negato la propria responsabilità eccependo il difetto di CP_2 prova del nesso causale e la propria assenza di colpa, nonché, in ultima analisi, il proprio difetto di legittimazione passiva per essere responsabile la struttura sanitaria che aveva effettuato di volta in volta la somministrazione del farmaco.
Si tratta di eccezioni destituite di fondamento.
Sul primo aspetto, il contesta “alla stregua del criterio del Controparte_2 più probabile che non” che la abbia potuto contrarre il virus HCV mediante la Per_1 somministrazione di otto fiale di LI intramuscolo avvenuta negli anni '78-
79- 80, così come documentato da ampia ed esaustiva letteratura scientifica.
pagina 16 di 34 La Corte dissente da tale impostazione difensiva osservando come, conformemente all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle emotrasfusioni, ma ben riferibile anche alla somministrazione di emoderivati trattandosi di fattispecie del tutto assimilabili, “Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale” (cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 16780 del 17/06/2024; Cass. Sez. U n. 19129 del 2023; conforme Cass. n. 36504 del 2023).
Nel caso di specie, risulta per tabulas che la presentò un'ulteriore istanza di Per_1 indennizzo in data 6.12.2013, in relazione alla somministrazione di emoderivati negli anni '78, '79 e '80. La C.M.O. , in quel caso, con verbale del Parte_5
29.7.2014, espresse parere favorevole alla concessione dei benefici riconoscendo l'esistenza del nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e l'epatopatia cronica HCV correlata contratta dalla (cfr. doc. 19 all. ricorso). Diversamente Per_1 da quanto affermato dal appellato non consta la reiezione dell'istanza in CP_2 sede di ricorso gerarchico.
Inoltre, sempre la C.M.O. della , con verbale del 09.09.2019, dopo aver Pt_4 dato atto che in data 29.7.2014 erano stati riconosciuti alla i benefici della L. Per_1
210/92 per (aggravamento) dell'infermità “epatopatia cronica HCV correlata complicata da CME IRC END STAGE in emodialisi settimanale” valutò che la patologia causa del decesso risultava “essere diretta evoluzione della patologia già riconosciuta alla beneficiaria dell'indennizzo” (cfr. doc. 20 all. ricorso).
Orbene, a fronte di tali plurimi elementi di fatto, deponenti in maniera grave, precisa e concordante nel senso dell'esistenza del nesso causale tra le somministrazioni di emoderivati per cui è causa e la malattia che condusse la Per_1 alla morte nel 2018, e che, in quanto tali, risultano apprezzabili con l'efficacia pagina 17 di 34 della prova presuntiva, il nulla di segno diverso ha dimostrato, idoneo CP_2 ad imporsi con la forza della prova contraria.
Ed invero, l'appellato si è semplicemente limitato a porre in discussione che il potesse essere veicolo di trasmissione del virus dell'HCV, rifacendosi a Parte_3 letteratura scientifica da cui tuttavia, a ben vedere, emergono pur sempre casi di trasmissione di HCV verificatisi negli anni '80 con immunoglobuline ad uso endovenoso non sottoposte a fasi specifiche di inattivazione virale.
Inoltre, a definitiva smentita di quanto infondatamente affermato dal CP_2 appellato, si rileva che dal verbale della C.M.O. della Spezia del 29.7.2014 è riportato l'esito della consulenza eseguita dall Controparte_4
“Agenzia per l'emofilia-Centro regionale riferimento Coagulopatie” il
[...]
4.4.2011 sulla paziente con la seguente descrizione e valutazione: “(…) il Per_1 giorno dopo il parto 23.7.1978 entro 48 ore come da linee guida, la pz. ha ricevuto una iniezione di LI prodotto dalla ditta Immuno Vienna. In data
29.01.1979, a seguito di una IVG secondo la legge 194, la pz. è stata di nuovo sottoposta a una somministrazione di in via precauzionale e in data Parte_3
08.03.1980, ha ricevuto una terza somministrazione di sempre a causa Parte_3 di IGV. Anche il LI come tutti gli emoderivati viene prodotto da un grosso pool di donatori immunizzati ad hoc e remunerati per sottoporsi a tale procedura, con l'antigene RH. È noto in letteratura che fino al 1985 tutti i prodotti estratti dal plasma dei donatori a pagamento erano inquinati da tutti i virus ematogeni conosciuti. Solamente nel 1986 con l'introduzione dei metodi virucidi messi in atto dalle industrie degli emoderivati, tale contaminazione virale è stata ridotta a livelli di quasi completa sicurezza. È quindi estremamente certo che la paziente sottoposta ad altre iniezioni di LI plasma derivato sicuramente contaminato da virus ematogeni, si è infettata con il virus HCV all'epoca non ancora conosciuto. DR. Direttore”. La suddetta consulenza è Parte_6 stata depositata dai ricorrenti appellanti nel loro fascicolo di parte (cfr. doc. 13 all. ricorso).
pagina 18 di 34 Lo stesso dicasi con riferimento al nesso eziologico tra l'epatopatia cronica da HCV correlata e la morte della sopravvenuta il 12.7.2018, che dalle valutazioni Per_1 compiute in data 9.9.2019 dalla C.M.O. della è risultata essere “diretta Pt_4 evoluzione della patologia già riconosciuta”, senza che il convenuto CP_2 abbia addotto elementi di segno contrario idonei a superare l'anzidetta presunzione. Ed anzi, dalla consulenza medica prodotta in atti dagli appellanti emerge che la negli ultimi anni di vita, versava in una condizione di “uremia Per_1 terminale” tipicamente associata all'epatopatia cronica e, per tale motivo, era portatrice di catetere venoso centrale (cfr. doc. 22 all. ricorso), la cui infezione ha ingenerato, a cascata, la setticemia ed il conseguente shock settico, che ne hanno provocato il decesso (cfr. doc. 18 all. ricorso).
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dal , nel Controparte_2 caso di specie, può ritenersi sicuramente rispettato lo standard di cd. certezza probabilistica riassunto nella regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".
Prive di pregio sono altresì le argomentazioni con cui il Controparte_2 deduce la propria assenza di colpa per essere, all'epoca dei fatti (1978), il virus dell'epatite C completamente sconosciuto alla comunità scientifica.
In proposito si osserva che già con la sentenza n. 17685 del 2011 la Suprema
Corte ebbe modo di precisare come fosse ben noto fin dalla fine degli anni
Sessanta il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi
(leggi n. 296 del 1958 e n. 592 del 1967, d.P.R. n. 1256 del 1971, leggi n. 519 dei 1973 e n. 833 del 1973) in ordine ai controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. Nella stessa sentenza si legge: «Fin dalla metà degli anni 60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro
i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr., da ultimo, Cass., 20 aprile 2010,
n. 9315). Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, lo stesso Ministero,
pagina 19 di 34 ben a conoscenza del fenomeno, ha con circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972 disposto la ricerca sistematica dell'antigene
RA (cui fu dato poi il nome di antigene di superficie del virus dell'epatite B);
e con circolare n. 68 del 1978 ha poi reso obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene dell'epatite B in ogni singolo campione di sangue o plasma. Anche prima dell'entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sulla base della legislazione vigente in materia il Ministero della sanità era dunque tenuto ad attività di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano».
In altri termini, il , in adempimento degli specifici obblighi imposti dalle CP_2 fonti normative speciali sopra citate, era tenuto anche anteriormente alla data di individuazione del virus HCV a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
2337 del 31/01/2018; nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6734 del
08/03/2019; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16808 del 13/06/2023).
Ne discende, sul piano soggettivo dell'illecito, che assume rilievo decisivo l'incauta somministrazione di emoderivati in violazione di specifiche regole, da ritenersi sussistente nel caso di specie in difetto di prova - da parte dell'autorità sanitaria - che il sangue utilizzato nelle fiale di somministrate alla fosse stato Parte_3 Per_1 oggetto di tutti i controlli imposti normativamente.
Infine, parimenti destituita di fondamento è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal appellato, che è sicuramente titolare della CP_2 situazione soggettiva passiva del diritto al risarcimento del danno di natura extracontrattuale fatto valere in giudizio dai ricorrenti, odierni appellanti. Come noto, infatti, “In tema di danno da emotrasfusioni, sono in rapporto di possibile concorrenza, non già di reciproca esclusione, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria che ha effettuato le trasfusioni con sacche prelevate dalla Parte emoteca della stessa di appartenenza e sottoposte al controllo del suo personale e quella aquiliana del , fondata sull'omessa Controparte_2
pagina 20 di 34 vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 25472 del 23/09/2024; cfr. anche Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
16808 del 13/06/2023: “In tema di danni da emotrasfusioni, la responsabilità del è di tipo extracontrattuale, rispetto alla Controparte_2 quale quella della struttura dove materialmente è avvenuta la trasfusione ha natura di obbligazione solidale, con la conseguenza che è ammissibile la domanda risarcitoria proposta solo nei confronti del predetto , non essendo CP_2 necessario che il danneggiato convenga in giudizio anche la struttura ospedaliera”). Ed invero: “In tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV, HIV e HCV, contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, il è Controparte_2 responsabile per i danni, provocati dall'omesso comportamento attivo di vigilanza
e controllo in ordine alla effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertato il comportamento omissivo con riferimento a trasfusioni eseguite nel 1992, aveva affermato la responsabilità del per i danni provocati dal contagio CP_2 dell'epatite B)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11360 del 10/05/2018).
6. Sulla domanda di risarcimento danni iure proprio
, e , rispettivamente marito Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e figli della con il ricorso introduttivo hanno avanzato – e riproposto in Per_1 questa sede – domanda di risarcimento in loro favore per i pregiudizi sofferti in conseguenza della perdita della loro congiunta, deducendo a tal fine sia un danno da compromissione e perdita del rapporto parentale, sia un danno da perdita del lavoro domestico;
inoltre, il solo ha dedotto anche un danno Controparte_1 biologico psicofisico (da disturbo dell'adattamento) nonché un danno patrimoniale emergente per le spese funerarie e di consulenza psichiatrica.
I ricorrenti/odierni appellanti hanno prospettato, anzitutto, il pregiudizio prodottosi nella loro sfera personale per la compromissione e la perdita del rapporto parentale, avuto riguardo allo stretto vincolo di parentela con la la Per_1 pagina 21 di 34 quale, “compianta, amorevole moglie convivente di da oltre Controparte_1 quarant'anni e madre premurosa di e ”, condivideva con i Pt_1 Parte_2 suoi cari un intenso e reciproco affetto, oltre ad una scambievole solidarietà familiare. Sicché, la malattia e la successiva morte avevano determinato un profondo sconvolgimento della tranquillità della loro vita, anche tenuto conto che essi avrebbero potuto godere dell'affetto della congiunta, deceduta all'età di 68 anni, per almeno altri 23 anni, in base alle aspettative di vita media.
In aggiunta, nella relazione di consulenza tecnica di parte prodotta in atti (cfr. doc. 22 all. ricorso) si deduce che gli appellanti, con l'insorgenza delle patologie e l'aggravarsi delle stesse, avevano dedicato tempo ed energie alla loro congiunta, limitando di fatto la loro vita sociale ed affettiva, nonché riducendo i rapporti con amici e parenti per darle assistenza e che era stato “struggente e straziante” seguirla nell'ultimo periodo di vita. Inoltre, il lutto aveva provocato un incolmabile senso di vuoto, lasciandoli tristi e affranti, con accentuata tendenza ad isolarsi.
L'estrema sofferenza e la chiusura relazionale che ne era derivata avevano determinato un distaccamento nei rapporti tra i familiari, venendo meno la figura di “collante” espletata dalla congiunta, guida morale e spirituale della famiglia.
Sicché anche le attività della vita e gli aspetti dinamico-relazionali dell'esistenza dei familiari ne erano risultati irrimediabilmente compromessi.
Come noto, la Suprema Corte ha affermato – e reiteratamente ribadito – il principio secondo il quale, in caso di morte di un prossimo congiunto causata da un illecito, il pregiudizio patito dai familiari della vittima - consistente nella perdita del rapporto parentale e dunque nella lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare - va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo e che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del
15/02/2018; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022; Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012).
pagina 22 di 34 Nel solco di tale indirizzo - e portandolo alle sue ulteriori specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti – si è osservato da parte della giurisprudenza di legittimità che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne più propriamente l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 901 del
17/01/2018).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, se ne deduce quanto segue.
La contrasse l'epatopatia cronica da HCV all'età di trent'anni, quand'era già Per_1 moglie di e madre del primo figlio, , nato il [...] Controparte_1 Pt_1 ed aveva appena partorito l'altra figlia , nata il [...]. La storia clinica Pt_2 della stessa consegna un percorso estremamente medicalizzato, dove alla diagnosi della patologia si accompagna un quadro di insufficienza renale cronica con trattamento dialitico trisettimanale ed epatopatia cronica severa.
A decorrere dal 1990 si verificarono: a) manifestazioni purpuriche agli arti inferiori associate a fenomeno di Raynaud;
b) insufficienza renale acuta con sindrome nefritica secondaria a vasculite da crioglobulinemia mista, successivamente classificata come essenziale di tipo II. Da allora, la subì Per_1 numerosi ricoveri con diagnosi di insufficienza renale cronica (anno 1994), peggioramento della funzione renale con inizio di trattamento sostitutivo extracorporeo, previo allestimento di una fistola artero-venosa (FAV) all'arto superiore sinistro (aprile 2000), nuovo intervento di allestimento FAV per trombosi del precedente accesso vascolare (anno 2002), ricovero per scompenso cardiaco (anno 2002), ricovero per versamento pericardico (anno 2006), per posizionamento di CVC (novembre 2007), intervento di revisione della FAV
(dicembre 2007), revisione e riposizionamento della FAV e CVC (maggio 2010), pagina 23 di 34 trattamenti emodialitici trisettimanali. Nel maggio 2014, fu dimessa dal reparto di
Medicina Interna ed Epatologia dell in seguito a ricovero per CP_5
“Insufficienza respiratoria parziale per scompenso cardiaco congestizio in cardiomiopatia ipertensiva con prevalente disfunzione diastolica e ed IM di grado severo. Sepsi da Staphilococcus aureus in broncopolmonite del LS sinistro a possibile patogenesi ab ingestis. Insufficienza renale cronica end-stage in trattamento sostitutivo dialitico settimanale. Pancitopenia a patogenesi multifattoriale con spiccata neutropena per possibile mielotossicità da ticlopidina.
Paziente affetta da epatopatia cronica HCV correlata complicata da CME.
Psicosi cronica in attuale discreto equilibrio in paziente con encefalopatia vascolare ischemica cronica e disfagia parziale. ed ernia iatale. Pregresse CP_6 plurime fratture costali. Pinza aorta-mesenterica con impronta sul duodeno in assenza di significativa ostruzione del transito intestinale. Flebite superficiale arto superiore destro intercorrente”. Ancora, nel settembre 2017, alla visita di controllo presso il centro MaSve dell'A.U.O.C. di risultava: “Epatopatia CP_4 cronica HCV correlata genotipo 2, nefropatia crioglobulinemica in trattamento emodialitico. La paziente presenta molteplici motivi di urgenza al trattamento antivirale per presenza di componente significativa sulla morbidità e rischio mortalità per conseguenze dell'infezione cronica”. Infine, è del 12.7.2018, in occasione dell'ultimo ricovero, il referto che ne attesta la morte “Exitus per shock settico derivante da setticemia da infezione del CVC, causato da uremia terminale” (cfr. doc. 14, 15, 16, 17, 18 e 22 all. ricorso).
La documentazione anagrafica versata in atti attesta che il marito, CP_1 convisse con la fino alla fine dei suoi giorni;
i figli, , fino al 2000, Per_1 Pt_1
, fino al 2013. Pt_2
Si tratta di elementi di fatto dai quali è ben possibile desumere – avuto riguardo alla risalente epoca del manifestarsi della patologia, alla gravità delle conseguenze dannose prodottesi a carico della allo stesso stretto vincolo di Per_1 parentela tra i ricorrenti e la vittima, alla relazione di coabitazione tra gli stessi, mai interrotta per il marito e protrattasi fino al 2000, per , e Parte_1 fino al 2013, per (cfr. certificati di residenza in atti: sub. doc. 5, Parte_2
6, 7 e 8) - tanto la componente morale, soccorrendo in tal senso la presunzione dell'esistenza del danno, non smentita da nessuna contraria risultanza, quanto la componente derivante dalla compromissione dinamico-relazionale. pagina 24 di 34 Non vi è dubbio, infatti, che sia il marito che i due figli subirono, a causa della malattia e della morte della un radicale sconvolgimento della propria vita. Per_1
Infatti, oltre alla sofferenza morale e alla ragionevole preoccupazione nutrita nel vedere la propria congiunta subire le gravi conseguenze della patologia contratta, sia il marito che i figli si trovarono: il primo, nel corso della malattia, a dover assistere la propria moglie, in forza del presumibile rapporto di solidarietà che normalmente intercorre tra coniugi conviventi, in occasione dei numerosi controlli e trattamenti, sottraendo verosimilmente tempo ed energie ad altre attività, con conseguente rilevante riduzione della propria sfera gestionale nonché sensibile alterazione delle proprie abitudini e rapporti relazionali inter ed extra familiari, e, una volta sopraggiunta la morte della moglie, a dover fare i conti con il grande vuoto lasciato dalla scomparsa della propria compagna, con cui aveva condiviso oltre 40 anni di vita coniugale, dovuto vuoi alla perdita del forte legame affettivo e delle abituali consuetudini di vita familiare, vuoi alla necessità di sobbarcarsi tutti i compiti che prima rientravano nell'ordinario ménage familiare e che erano verosimilmente svolti da entrambi i coniugi;
i secondi, a dovere, ancora meno che adolescenti, vedersi sottrarre una parte delle cure e delle attenzioni, che normalmente una madre dedica ai propri figli, alle necessità medico diagnostiche e curative della propria genitrice, con conseguente riduzione sia del tempo da riservare a loro sia delle condizioni di tranquillità che ogni figlio auspicabilmente si attende nell'esplicazione dei doveri di accudimento da parte dei genitori, nonché con conseguente inevitabile contrazione degli spazi di gioco e di spensieratezza su cui ogni ragazzo dovrebbe poter fare affidamento nel corso della propria adolescenza;
e successivamente, nel dover contribuire al ménage familiare, collaborando con i propri genitori alle necessità quotidiane del nucleo, stante la menomazione della madre e le necessità di assistenza di quest'ultima, con conseguente alterazione del loro modo di essere, vuoi per l'inevitabile riduzione dell'attività di svago che rappresenta una costante della vita di un giovane, vuoi per il conseguentemente diradamento dei rapporti extra familiari;
infine, dopo la morte della congiunta, per il vedersi privare, ancora giovani , Pt_1 quarantatreenne, , quarantenne) dell'affetto e della solidarietà emotiva e Pt_2 materiale della propria genitrice, con inevitabili ripercussioni sulla loro sfera personale e relazionale di figli e possibili futuri genitori.
pagina 25 di 34 Tanto premesso, nella liquidazione equitativa del danno, si ritiene di far riferimento alla tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano ed al relativo sistema c.d. “a punti”, pervenendosi ai seguenti importi.
Per quanto riguarda , assumendo quale “valore punto” € Controparte_1
3.911,00, la distribuzione dei punti deve avvenire secondo le seguenti modalità:
- A. (età della vittima primaria): punti 16 = € 62.576,00;
- B. (età della vittima secondaria): punti 12 = € 46.932,00;
- C. (convivenza): punti 16 = € 62.576,00;
- D. (sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius): punti 9 = 35.199,00;
- E. (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto): punti 21/30 = 82.131,00; per un totale di € 289.414,00, già rivalutati ad oggi, oltre interessi al tasso di legge, dalla suddetta somma devalutata a far data dal maggio 1995 (epoca in cui fu scoperta la positività della al virus HCV) e rivalutata anno per anno, fino Per_1 ad oggi, pervenendosi alla somma complessiva di € 448.640,46 (di cui €
289.414,00 per sorte capitale rivalutata e € 159.226,46 per interessi sulla somma devalutata e rivalutata anno per anno).
Per quanto riguarda , assumendo quale “valore punto” € Parte_1
3.911,00, la distribuzione dei punti deve avvenire secondo le seguenti modalità:
- A. (età della vittima primaria): punti 16 = € 62.576,00;
- B. (età della vittima secondaria): punti 20 = € 78.220,00;
- C. (convivenza fino all'anno 2000): punti 9 = € 35.199,00;
- D. (sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius): punti 9 = 35.199,00;
- E. (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto): punti 12,5/30 = 48.887,50; per un totale di € 260.081,50 già rivalutati ad oggi, oltre interessi al tasso di legge, dalla suddetta somma devalutata a far data dal maggio 1995 (epoca in cui fu scoperta la positività della al virus HCV) e rivalutata anno per anno, fino Per_1 ad oggi, pervenendosi alla somma complessiva di € 403.170,14 (di cui €
260.081,50 per sorte capitale rivalutata e € 143.088,64 per interessi sulla somma devalutata e rivalutata anno per anno).
pagina 26 di 34 Per quanto riguarda , assumendo quale “valore punto” € 3.911,00, Parte_2 la distribuzione dei punti deve avvenire secondo le seguenti modalità:
- A. (età della vittima primaria): punti 16 = € 62.576,00;
- B. (età della vittima secondaria): punti 22 = € 86.042,00;
- C. (convivenza): punti 14 = € 54.754,00;
- D. (sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius): punti 9 = 35.199,00;
- E. (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto): punti 12,5/30 = 48.887,50; per un totale di € 287.458,50 già rivalutati ad oggi, oltre interessi al tasso di legge, dalla suddetta somma devalutata a far data dal maggio 1995 (epoca in cui fu scoperta la positività della al virus HCV) e rivalutata anno per anno, fino Per_1 ad oggi, pervenendosi alla somma complessiva di € 445.609,05 (di cui €
287.458,50 per sorte capitale rivalutata e € 158.150,55 per interessi sulla somma devalutata e rivalutata anno per anno).
I ricorrenti/odierni appellanti hanno inoltre dedotto un danno da perdita del lavoro domestico da loro patito dal momento che la attendeva “da buona madre e Per_1 amorevole moglie” alle attività della vita domestica.
La domanda può essere accolta solo in favore di . Controparte_1
In diritto, si osserva che la Suprema Corte pacificamente ha dato rilievo dal punto di vista del danno patrimoniale all'attività svolta dalla donna nell'ambito domestico, evidenziando che i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed all'assistenza da essa presumibilmente fornite, essendo queste prestazioni, benché non produttive di reddito, valutabili economicamente, ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa fosse solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17977 del 24/08/2007; Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 238 del 10/01/2017).
Inoltre, la stessa giurisprudenza di legittimità, in base a condivisibili principi di diritto, ha affermato che ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico svolto da un familiare deceduto per colpa altrui, la pagina 27 di 34 prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 cod. civ.
Nel caso di specie, il fatto che la vittima attendesse ai lavori domestici è circostanza ricavabile in via presuntiva dal rapporto di convivenza tra la stessa e gli istanti, in forza del quale è verosimile ritenere che la quale moglie e Per_1 madre, dedicasse una parte del suo tempo alle attività di cura ed assistenza della casa in cui coabitava insieme al marito e ai figli, nonché dal principio di parità e pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia.
Tuttavia, quanto ai due figli, e , è emerso che gli stessi, al momento Pt_1 Pt_2 del decesso della (12.7.2018), non abitavano più nella casa familiare, sicché Per_1
è difficile ipotizzare in questo caso conseguenze pregiudizievoli a loro carico derivanti dalla perdita delle utilità ritraibili dall'espletamento delle incombenze domestiche ad opera della madre. Né i suddetti ricorrenti hanno allegato – e provato - conseguenze pregiudizievoli loro derivate - in costanza di rapporto di convivenza – dall'essersi la dovuta astenere dal lavoro domestico a causa Per_1 della malattia.
Diversamente, era coniuge convivente della al momento Controparte_1 Per_1 del decesso e pertanto, nei suoi confronti è apprezzabile la perdita subita in conseguenza del venir meno delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza presumibilmente fornite dalla consorte.
Tanto premesso in punto di an, sul piano liquidatorio, ritenuto di dover ricorrere nel caso di specie al parametro del triplo della pensione sociale indicato dalla giurisprudenza di legittimità in caso di impedimento o di riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20922 del
18/07/2023), si stima equo determinare un risarcimento pari a complessivi €
17.667,00 (€ 5.889,00 pari alla pensione sociale nell'anno 2018 x 3), oltre rivalutazione monetaria a far data dal 12.7.2018 e interessi al tasso di legge sulla somma devalutata e rivalutata dalla stessa data, anno per anno.
Quanto al danno biologico, lamentato da , in forza di un Controparte_1 prospettato “Disturbo dell'adattamento complicato con ansia e umore depresso misti”, che ne avrebbe determinato un'invalidità permanente pari al 25% (cfr. relazione psichiatrica di parte in atti, sub. doc. 21 all. ricorso), allo stato, non disponendo il Collegio di valutazioni medico legali assunte nel contraddittorio delle pagina 28 di 34 parti, occorrerà, come si dirà nel prosieguo, compiere un approfondimento tecnico con l'ausilio di un CTU che riferisca in ordine alle conseguenze di natura psichica eventualmente determinatesi a carico del ricorrente/appellante per effetto della patologia e/o della morte della congiunta.
Infine, passando alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale emergente avanzata da per le spese funerarie e di consulenza tecnica Controparte_1 psicodiagnostica, riservate quest'ultime alla successiva fase di approfondimento istruttorio, si osserva, quanto alle prime, che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di fatto illecito che abbia determinato la morte della vittima le spese funerarie costituiscono una voce di danno "iure proprio" degli eredi e costituiscono parte integrante dell'obbligazione risarcitoria gravante sull'autore del fatto, della quale condividono la natura nel senso che danno luogo anch'esse ad un debito di valore (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 11684 del 26/05/2014; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11601 del
31/05/2005; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4185 del 23/04/1998).
Ciò premesso, dalla documentazione prodotta dai ricorrenti/appellanti (cfr. doc.
27 all. ricorso), emerge che le spese funerarie, complessivamente sostenute dal per la morte della ammontano a € 5.629,62 (di cui € 2.238,00 CP_1 Per_1 per il servizio di onoranze funebri;
€ 3.101,00 a titolo di corrispettivo per la concessione stipulata con il di Firenze;
€ 81,62 per spese edili;
€ 300,00 CP_7 per la lapide), oltre, a decorrere dalle date dei singoli esborsi, rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge sulle singole somme devalutate e rivalutate anno per anno.
7. Sulla compensatio lucri cum damno.
Il Ministero della Salute ha riproposto, anche in questa sede, l'eccezione di compensatio lucri cum damno tra quanto, in denegata ipotesi, riconosciuto a titolo di risarcimento e quanto percepito una tantum da a Controparte_1 titolo di indennizzo per la morte della moglie ex L. 210/1992.
A tal fine, ha prodotto documentazione da cui emerge che in data 28.11.2019 è stato corrisposto a un assegno di € 77.468,53 a titolo di Controparte_1
“Contributi Legge 210/92” sulla base della documentazione attestante il parere favorevole espresso dalla C.M.O. della Spezia in data 9.9.2019, a seguito della pagina 29 di 34 rilevata sussistenza di nesso causale tra l'epatopatia cronica da HCV della e il Per_1 decesso di quest'ultima (cfr. all. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.).
Preliminarmente, va disatteso il rilievo di tardività dell'eccezione sollevato dagli appellanti.
Invero, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui occorre uniformarsi, “L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed
è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Sentenza
n. 20111 del 24/09/2014; nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
26757 del 24/11/2020).
Nel merito, l'eccezione è fondata.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con indirizzo costante, a cui va dato continuità, “Nel giudizio promosso nei confronti del per Controparte_2 il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti "iure hereditatis" e "iure proprio", conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto,
l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 2840 del 30/01/2024; Sez. 3, Sentenza n. 16808 del 13/06/2023).
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta dal Controparte_3
a fondamento dell'eccezione, l'indennizzo assistenziale in questione è stato
[...] erogato il 28.11.2019 in un'unica soluzione (€ 77.468,53) su domanda presentata da dopo il decesso della coniuge essendosi accertato Controparte_1 Per_1 esistente, da parte della Commissione Medico-Ospedaliera, il nesso di causalità tra la somministrazione di emoderivati e la morte della de cuius (cfr. doc. 15-16-
17-18 all. fascicolo parte appellata).
Si ricade quindi sicuramente all'interno dell'ipotesi in cui l'attribuzione indennitaria
è stata riconosciuta ai "superstiti" della vittima, quale diritto ad essi spettante
"iure proprio" e che, essendo stato erogato in favore di , va Controparte_1 pagina 30 di 34 detratto, previa rivalutazione ad oggi, dall'ammontare risarcitorio liquidato in suo favore.
Ne deriva che il risarcimento spettante, a titolo di danno parentale, a CP_1
detratto l'importo di € 91.877,68 (€ 77.468,53 rivalutato ad oggi),
[...] dall'ammontare di € 448.640,46, liquidato per il danno non patrimoniale, va determinato nella differenza, pari a € 356.762,78.
8. Sull'appello incidentale proposto dal . Controparte_3
Il difesa ha proposto appello incidentale impugnando il capo della Controparte_2 sentenza di prime cure che ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti in violazione del principio di soccombenza.
L'appellante incidentale deduce che la compensazione delle spese disposta dal
Tribunale di Firenze sarebbe illegittima e sollecita una differente allocazione in suo favore delle spese del giudizio di primo grado.
Il gravame è infondato alla luce dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai ricorrenti/odierni appellanti, che determina una soccombenza, quantomeno parziale, del . Controparte_3
9. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dagli appellanti.
Gli appellanti hanno chiesto la condanna del al risarcimento Controparte_2 del danno per lite temeraria, nell'ipotesi – verificata – di contestazione del nesso eziologico tra somministrazione di emoderivati, lesioni subite e successiva morte di Per_1
La domanda deve essere disattesa, non avendo parte appellante allegato né tantomeno provato i pregiudizi asseritamente patiti in conseguenza della condotta processuale del appellato. CP_2
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”. Ciò in quanto “mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96,
pagina 31 di 34 terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass.,
Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art.96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.”
(cfr. ex multis, Cass. Civ. ordinanza n. 15175 del 30/05/2023).
Né, avuto riguardo alla complessità della vicenda sia in fatto che in diritto, vi è spazio per la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96, terzo comma, CP_2
c.p.c.
10. Sulla necessità di rimettere la causa in istruttoria.
La domanda proposta da avente ad oggetto il risarcimento del Controparte_1 danno biologico psichiatrico da lui asseritamente subito in conseguenza dell'illecito per cui è causa necessita di ulteriore attività istruttoria, occorrendo a tal fine accertare, attraverso CTU psicodiagnostica, se, a seguito della malattia e della morte della il ricorrente/appellante abbia sviluppato patologie di Per_1 carattere psichico, determinandone natura, manifestazioni cliniche ed entità.
Parimenti, andrà riservata all'esito dell'approfondimento istruttorio l'esame della domanda avanzata dal di risarcimento del danno patrimoniale CP_1 emergente per le spese di consulenza psichiatrica.
11. Spese di lite
Le spese di lite debbono essere rimesse al definitivo.
pagina 32 di 34 Stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dal comma 17 della L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9938 del
08/05/2014)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da , in proprio e quale procuratore generale Controparte_1 dei figli e , e sull'appello incidentale proposto Parte_1 Parte_2 dal avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. Controparte_3
589/2023 del Tribunale di Firenze, emessa e pubblicata il 28.2.2023, in parziale accoglimento dell'appello principale, così provvede:
- dichiara prescritto il diritto dei ricorrenti/odierni appellanti al risarcimento del danno iure hereditatis;
- accertata la responsabilità del nella causazione della Controparte_3 malattia e del decesso di condanna il a Per_1 Controparte_2 corrispondere:
- a : a) a titolo di danno non patrimoniale, previa Controparte_1 compensazione con l'assegno corrisposto allo stesso a titolo di indennizzo una tantum, la somma di € 356.762,78, già comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi di legge;
b) a titolo di danno patrimoniale: la somma di € 17.667,00, oltre rivalutazione monetaria a far data dal
12.7.2018 e interessi al tasso di legge sulla somma devalutata e rivalutata dalla stessa data, anno per anno;
la somma di € 5.629,62, oltre, a decorrere dalle date dei singoli esborsi, rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge sulle singole somme devalutate e rivalutate anno per anno;
pagina 33 di 34 - a : a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € Parte_1
403.170,14, già comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi di legge;
- a : a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € Parte_2
445.609,05, già comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi di legge;
- rigetta nel resto l'appello proposto da , in nome e per Controparte_1 conto di e;
Parte_1 Parte_2
- rigetta l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_3
- respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli appellanti principali;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza in pari data, limitatamente alle domande di danno biologico psichiatrico e di danno patrimoniale emergente per spese di consulenza psichiatrica proposte da
, in proprio;
Controparte_1
- spese al definitivo.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 8/9/2025 su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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