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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/10/2025, n. 4796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4796 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE III CIVILE
in composizione collegiale nelle persone di:
DOTT.SSA GRAZIA LONGO PRESIDENTE
DOTT. GAETANO CATALDO GIUDICE
DOTT.SSA LUISA INTINI GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12067/2019 R.G. ;
promossa da:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), difesi dagli Avv.ti Paolo Pieri, Parte_4 C.F._4
Francesca Gasperoni Maria Elena Giannazzo
ATTORI-
contro
:
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._5
dall'Avv. Salvatore Mirenna , in forza di procura speciale in atti;
-PARTE CONVENUTA- e nei confronti di:
(C.F.: ), (C.F.: CP_2 CodiceFiscale_6 Controparte_3
) difese dall'Avv. Riccardo Frisenna CodiceFiscale_7
-PARTE CONVENUTA-
nonché
(C.F.: ; (C.F.: CP_4 C.F._8 Parte_5
), (C.F.: , C.F._9 Parte_6 C.F._10
(C.F.: , Parte_7 C.F._11 Parte_8
(C.F.: , (C.F.:
[...] C.F._12 Parte_9
, (CF.: ; C.F._13 Parte_10 C.F._14
(C.F.: ), Parte_11 C.F._15 Parte_12
(C.F.: (C.F.: C.F._16 Parte_13
), (C.F.: C.F._17 Parte_14
C.F._18
-PARTI CONVENUTE CONTUMACI -
avente per oggetto: impugnazione di testamento e divisione;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
come da verbale di udienza del 5.3.25
MOTIVAZIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio Parte_3 Parte_4 CP_1
, nonché , , , ,
[...] CP_4 Parte_5 Parte_6 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP_2
, , , , Controparte_3 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, e chiedendo una Parte_12 Parte_13 Parte_14
pronuncia di nullità del testamento olografo a firma di , datato Persona_1
13.11.09, pubblicato il 13.6.14 e registrato 18.6.14, rep. 86381, racc. 15359, in quanto apocrifo, nonché la dichiarazione di indegnità a succedere ex art. 463 c.c.
di , poiché autrice della falsificazione, con conseguente Persona_1
dichiarazione dell'apertura della successione legittima;
in via subordinata gli attori, attesa l'istituzione quale unica erede testamentaria della predetta
[...]
, in quanto eredi necessari, hanno chiesto di essere reintegrati nella Per_1
quota di legittima loro spettante.
Gli attori, infine, hanno chiesto la divisione dei beni caduti in comunione ereditaria con gli altri eredi convenuti, previa ripetizione delle somme depositate presso la Banca del Mezzogiorno provenienti dalla successione di , Persona_1
indebitamente incassate da , nonché l'ordine di restituzione dei Controparte_1
beni mobili ricompresi nell'asse ereditario previo inventario degli stessi e il rimborso delle spese sostenute per l'immobile ereditario, quantificate in €
6.100,75.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che loro padre, CP_5
era coniuge di , deceduta il 18.11.09 senza figli e pertanto suo Persona_1
successore necessario. In seguito al decesso di in data 1.1.13 e, segnatamente, in data CP_5
18.6.14 era stato pubblicato il testamento olografo succitato, ritenuto falso dagli attori, i quali hanno chiesto la declaratoria di nullità dello stesso e quella di apertura della successione legittima della de cuius.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda gli attori hanno chiesto la restituzione di tutti i beni ereditari e, in particolare, dell'appartamento sito in
Paternò, via Circumvallazione 511, piano primo censito in catasto al fg. 51, p.lla
2146 e dei 2/10 della piena proprietà del garage condominiale sito in Paternò, via
Circumvallazione 513, censito in catasto al fg. 51, p.lla 2146, sub 42.
In relazione a tali beni gli attori hanno domandato anche il riconoscimento della fruttificazione, attesa la locazione degli immobili da parte di . Persona_1
I Li Voi hanno rappresentato, inoltre, che ulteriori eredi legittimi di
[...]
sono i figli della sorella, ( , Per_1 Controparte_6 Parte_10
, , e Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
), nonché gli eredi del fratello (
[...] Persona_2 CP_2 CP_3
e ).
[...] Parte_9
Nulla è stato chiarito in merito alla posizione di , , CP_4 Parte_5
, e , pure indicati Parte_6 Parte_7 Parte_8
quali coeredi legittimi.
si è costituita in giudizio contestando la domanda avversaria della Persona_1
quale ha chiesto il rigetto. La stessa, inoltre, in via subordinata, ha chiesto, in caso di ritenuta falsità del testamento, la compensazione della fruttificazione dell'immobile eventualmente riconosciuta alle controparti con le spese sostenute per lo stesso, quantificate in € 4.924,87, richiesti comunque in via riconvenzionale. Sempre in via riconvenzionale la convenuta ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa delle affermazioni infamanti contenute nell'atto di citazione costituite dall'ascrizione a costei della falsificazione della scheda testamentaria, nonché la condanna alla restituzione dei beni mobili contenuti nell'immobile della de cuius.
, inoltre, ha domandato la condanna degli attori al Controparte_1 CP_5
pagamento dei frutti percepiti dall'immobile ereditario dalla morte di CP_5
fino alla data della consegna alla stessa delle chiavi.
e si sono costituite in giudizio aderendo CP_2 Controparte_3
sostanzialmente alla domanda degli attori.
Le altre parti, benché ritualmente evocate in giudizio non si sono costituite e ne va quindi dichiarata la contumacia.
In primo luogo va esaminata la domanda di accertamento della falsità del testamento e dell'attribuibilità della falsificazione a . Controparte_1
Ebbene, il CTU, con argomentazioni logiche, coerenti e ampiamente condivisibili ha ritenuto che il testamento impugnato sia effettivamente apocrifo e che esso sia stato vergato dalla convenuta . Controparte_1
Il Consulente, infatti, all'esito un'esaustiva indagine sul testamento in verifica e le scritture di comparazione ha rilevato che “nell'indagine operata in seno al grafismo
in verifica non trovava riscontro nel confronto operato verso il grafismo comparativo,
rilevandosi diversa impostazione spaziale, difforme ritmo grafomotorio (spiccava lo
stacco "an" di " ", sempre presente nelle comparative e sempre assente Per_1
nelle due verificande) ma - soprattutto - l'assenza delle spinte vettoriali
automatizzate già precedentemente identificate;
particolarmente importante risultava la difforme formazione della parte iniziale della "r" di " ", sempre Per_1
ascendente inclinata a 45° nelle firme in verifica e sempre curva nelle
comparative… tutte le 6 (sei) "r" delle comparative fossero anticipate, nel plateau
letterale, da un caratteristico tratto anellato, mai presente nelle cinquantaquattro
(54) omologhe lettere "r" rintracciate in seno all'intero testamento in verifica…
A seguire si rilevavano costanti discrasie in tutti i vari ulteriori parametri strutturali
indagati (segnatamente: livello grafomotorio, impostazione spaziale, dimensione,
qualità e quantità pressoria, direzione delle righe, continuità interletterale, velocità
esecutiva desumibile, inclinazione degli assi, attacco iniziale e tratto finale, nonchè
le fondamentali particolarità strutturali individualizzanti). Pertanto chi redigeva il
grafismo in verifica presentava … un'immagine direttrice personale differente (=il
cervello predisponeva forme e strutture differenti), con anche una modulazione
energetica del quantum pressorio” (cfr. CTU depositata il 16.10.23, pagg. 47-52).
Preso atto dell'apocrifia sulla scorta dei superiori rilievi, il Consulente con ulteriore indagine altrettanto accurata, ha attribuito il testamento olografo a
. Controparte_1
Sulla scorta delle superiori considerazioni deve, quindi dichiararsi che il testamento impugnato è nullo e che, di conseguenza, la successione di
[...]
è regolata dagli artt. 565 ss. c.c.; attesa l'ascrizione della falsificazione a Per_1
, ai sensi dell'art. 463 c.c. deve essere dichiarata in capo a Controparte_1
quest'ultima l'indegnità a succedere a . Persona_1
La convenuta, pertanto, va condannata a restituire agli eredi legittimi i beni ereditari, ossia i beni immobili siti in Paternò incontestatamente nella sua disponibilità. Nessuna pronuncia, per contro, può essere adottata in merito ai beni mobili ivi allocati e al denaro asseritamente depositato presso la Banca del Mezzogiorno,
atteso che non vi è alcuna allegazione precisa a riguardo circa la consistenza dei primi e l'effettiva esistenza di liquidità relitta da né del suo Persona_1
ammontare.
Atteso che gli odierni attori sono eredi di coniuge della de cuius CP_5
deceduta senza figli, ai sensi dell'art. 582 c.c. a costoro devono essere devoluti i
2/3 dei beni ereditari, mentre agli altri eredi legittimi va devoluta la quota complessiva di 1/3 di essi.
L'accoglimento della domanda di accertamento della nullità del testamento suddetto e di restituzione dell'immobile ereditario comporta la condanna della convenuta alla restituzione a Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e , per la quota Parte_3 Parte_4 CP_2 Controparte_3
a ciascuno spettante, dei frutti percepiti dalla locazione dell'immobile e del garage siti a Paternò a far data dal mese di giugno 2016 fino all'effettiva riconsegna, in misura di € 300,00 mensili, maggiorati di interessi legali dalle singole scadenze al saldo. È, infatti, documentalmente provato dal contratto di locazione dalla stessa stipulato che costei aveva locato il fabbricato ad Parte_15
al quale dal mese di luglio 2016 erano intestate anche le utenze (cfr. contratto di locazione acquisito ex art. 210 c.p.c. e doc. n. 20 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Non può, invece essere accolta alcuna domanda di rimborso delle spese affrontate per l'immobile dagli attori, in quanto l'allegazione delle stesse è oltremodo generica. Gli attori, infatti, si sono limitati a quantificare le spese sostenute in complessivi € 6.100,75 senza specificare a che titolo le stesse sarebbero state corrisposte.
Medesime conclusioni devono essere adottate con riguardo all'analoga domanda spiegata dalla . Per_1
Non sono, infatti, state dirimenti le dichiarazioni rese dalla teste la Tes_1
quale, in data 21.6.24 ha dichiarato di essersi occupata per alcuni periodi della manutenzione dello stabile di cui anche la stessa è condomina e che CP_1
le aveva sempre versato le somme richieste, senza specificarne gli
[...]
importi e i periodi di riferimento.
Non può trovare accoglimento, infine, neppure la domanda riconvenzionale della convenuta di restituzione dei frutti percepiti dai fratelli dall'immobile CP_5
oggetto di causa dalla data del decesso del padre (1.1.13) alla data della consegna a delle chiavi in data 12.1.15. Controparte_1
Co Quest'ultima, invero non ha provato che gli attori Voi abbiano mai percepito frutti dall'immobile; in atti non consta alcun contratto di locazione da loro stipulato.
Il teste , inoltre, sentito come testimone in data 14.5.24, si è Testimone_2
limitato a riferire di avere visto presso il predetto immobile, dopo qualche mese dalla morte di una coppia che occupava l'appartamento e che si CP_5
tratta dei medesimi soggetti che vi abitavano fino a due anni prima dell'udienza di assunzione della prova orale;
evidentemente si trattata del il quale ha Pt_15
stipulato con la il contratto di locazione nel 2016; segno questo del Per_1
fatto che, evidentemente, il teste ha fatto riferimento al periodo a partire dal quale la ha avuto la disponibilità dell'immobile. Per_1 L'accertamento della falsificazione della scheda testamentaria in apparenza riconducibile a da parte di comporta anche il Persona_1 Controparte_1
rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da quest'ultima, ritenutasi lesa dall'accusa infamante di elaborazione del falso testamento.
Non può infine trovare accoglimento la domanda di divisione del compendio immobiliare avanzata dai fratelli da e da . CP_5 CP_2 Controparte_3
Nessuna delle parti, infatti, ha prodotto in giudizio i titoli edilizi attestanti la conformità edilizia e catastale alle prescrizioni di legge.
Non sussiste quindi la condizione di procedibilità della domanda.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 25021 del 2019,
incluso nel novero degli atti tra vivi per i quali gli artt. 46 del D.P.R.
6.6.2001 n.
380 e 40 comma 2, legge 28.2.1985, n. 47 comminano la sanzione della nullità.
La Suprema Corte ha, infatti, così enunciato: "quando sia proposta domanda di
scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia) il giudice non può
disporre una divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in
assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti
ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R.
6.6.2001 n. 380 e dall'art.
40 comma 2 L. 28.2.1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato
condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica" e
non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso
rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia
negoziale ". In sintesi, devono essere accolte le domande di declaratoria di nullità del testamento di datato 13.11.09, pubblicato il 13.6.14, registrato a Persona_1
Catania il 18.6.14, rep. n. 86381, racc. 15359 a cura del Notaio in Persona_3
Paternò e di dichiarazione di indegnità a succedere di;
va Controparte_1
dichiarata l'apertura della successione legittima di , deceduta il Persona_1
18.11.09, con devoluzione dell'eredità in favore di Parte_1 Parte_2
e in misura di complessivi 2/3 e in favore dei Parte_3 Parte_4
restanti eredi legittimi in misura di 1/3 complessivo;
per l'effetto deve essere accolta anche la domanda di condanna di alla restituzione Controparte_1
degli immobili componenti l'asse ereditario e di rimborso in favore di Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_2 CP_3
(ciascuno per le quote di loro spettanza) dei relativi frutti percepiti in
[...]
misura di euro 300,00 mensili dal mese di giugno 2016 fino all'effettiva riconsegna, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Vanno invece disattese le domande di disposizione dell'inventario dei beni mobili della de cuius, in quanto non prevista dall'ordinamento, atteso che è onere delle parti indicare con precisione la massa ereditaria, nonché le domande di rimborso delle spese sostenute dai fratelli per l'immobile e di restituzione della CP_5
liquidità asseritamente rientrante nell'eredità, nonché degli ulteriori beni mobili.
Va inoltre disattesa la domanda di divisione proposta da Parte_1 Pt_2
e . CP_5 Parte_3 Parte_4 CP_2 Controparte_3
Devono, infine, essere respinte tutte le domande di . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, quindi, essere poste a carico di
, soccombente rispetto alle domande di declaratoria della Controparte_1 nullità del testamento e di indegnità a succedere sopra meglio specificate;
le spese vengono liquidate come in dispositivo nella misura massima, avuto riguardo all'elevata complessità della causa e all'elevato numero di domande proposte.
Attesa la soccombenza di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sulle succitate domande di Parte_4 CP_2 Parte_16
inventario, di rimborso di somme e restituzione di beni mobili, nonché di divisione, tuttavia, l'importo liquidato dovrà essere compensato in misura di ¼.
Devono essere, per contro, poste a carico della sola le spese di Controparte_1
CTU liquidate con separato decreto, atteso che la consulenza si è resa necessaria a causa della falsificazione del testamento alla stessa ascritta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania,
definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia di , , , CP_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, ; Parte_13 Parte_14
- dichiara la nullità del testamento olografo a firma datato Persona_1
13.11.09, pubblicato il 13.6.14, registrato a Catania il 18.6.14, rep. n.
86381, racc. 15359 a cura del Notaio in Paternò; Persona_3
- dichiara l'indegnità a succedere di rispetto alla Controparte_1
successione di;
Persona_1 - dichiara aperta la successione legittima di , con spettanza a Persona_1
e dei beni Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ereditari in misura di complessivi 2/3 e in favore dei restanti eredi legittimi in misura di 1/3 complessivo;
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
e Parte_17 Parte_4 CP_2 CP_3
dell'appartamento sito in Paternò, via Circumvallazione 511,
[...]
piano primo censito in catasto al fg. 51, p.lla 2146 e dei 2/10 della piena proprietà del garage condominiale sito in Paternò, via Circumvallazione
513, censito in catasto al fg. 51, p.lla 2146, sub 42;
- condanna a corrispondere, a ciascuno per la quota di Controparte_1
sua spettanza, in favore di Parte_1 Parte_17
e la somma di € 300,00 Parte_4 CP_2 Controparte_3
mensili con decorrenza da giugno 2016 fino all'effettiva restituzione dei beni ereditari, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, a titolo di fruttificazione;
- rigetta tutte le altre domande delle parti;
- condanna alla rifusione delle spese processuali, già Controparte_1
operata la compensazione di ¼, in favore a) di in Parte_1 Parte_17 Parte_4
misura di complessivi € 15.866,45, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge per onorari ed € 545,00 a titolo di rimborso delle spese vive;
b) in favore di e in misura di complessivi € CP_2 Controparte_3
15.866,45, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a.
come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 25.9.25
Il giudice rel. il Presidente
Dott.ssa Luisa Intini Dott.ssa Grazia Longo