Art. 14.
Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui alla presente legge, e' tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ((dal Ministero dell'industria e del commercio)) dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali ed agenti sopra indicati in numero almeno di tre per ogni controllo, di cui uno sara' consegnato al produttore o commerciante.
I campioni stessi regolarmente suggellati o assicurati con sigilli atti a garantire l'identita' e il contenuto saranno pagati a prezzo corrente di vendita.
Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui alla presente legge, e' tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ((dal Ministero dell'industria e del commercio)) dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali ed agenti sopra indicati in numero almeno di tre per ogni controllo, di cui uno sara' consegnato al produttore o commerciante.
I campioni stessi regolarmente suggellati o assicurati con sigilli atti a garantire l'identita' e il contenuto saranno pagati a prezzo corrente di vendita.