CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 25/02/2026, n. 3277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3277 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3277/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO DE AM NC, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, AT
GIUGLIANO LUCIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12879/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 - O3494871217
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0717620250000648100 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3343/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato alla sola Agenzia delle Entrate RI impugna la società Ricorrente_1
srl (C.F. P.IVA_1), nella persona del l.r.p.t. sig. Nominativo_1, difesa dall'avv.to
Difensore_1, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500006481000, Fascicolo n.
2025/23921, notificata il 9/4/2025, per l'importo totale di euro 29.700,06 ed impugnata in uno e limitatamente alle tredici sottese cartelle cartella di pagamento sotto indicate:
1.cartella n. 07120190104345991000, assertivamente notificata il 04/09/2019, per IVA anno 2013, di importo pari ad euro 9.900,15;
2.cartella n. 0712020001418767000, assertivamente notificata il 27/02/2020, per Diritto annuale di
Commercio anno 2016, di importo pari ad euro 220,62;
3.cartella n. 07120210073294065000, assertivamente notificata il 21/06/2022, per IVA anno 2016, di importo pari ad euro 112,10;
4. cartella n. 07120210073294166000, assertivamente notificata il 21/6/2022, per Diritto annuale Camera di commercio anno 2017, di importo pari ad euro 217,44;
5.cartella n. 07120220038407627000, assertivamente notificata il 24/03/2022, per IVA anno 2014, di importo pari ad € 4.916,57.
6.cartella n. 07120220159162665000, assertivamente notificata il 12/12/2022. per Diritto annuale Camera di commercio anno 2018, di importo pari ad euro 171,61;
7.cartella n. 07120230105656314000, assertivamente notificata il 18/10/2023 per Diritto annuale Camera di commercio anno 2019, di importo pari ad euro 172,98;
8.cartella n. 07120240037539958001 assertivamente notificata il 07/03/2024 per Contributo unificato anno
2023 di importo pari ad € 1.277,62;
9.cartella n. 07120240040456320000, assertivamente notificata il 07/03/2024, per imposta di registro locazione fabbricati, di importo pari ad euro 149,61;
10.cartella n. 07120240040456421000, assertivamente notificata il 07.03.2024, per Contributo unificato anno 2023, di importo para ad euro 1,277,18;
11. cartella n. 07120240040456522000, assertivamente notificata il 07/03/2024 per Contributo unificato anno 2023, di importo pari ad euro 424,78;
12.cartella n. 07120240056935617000, assertivamente notificata il 29/03/2024 per TASI – tassa sui servizi invisibili anno 2014, di importo pari ad euro 7.105,40;
13.cartella n. 07120240091620569000, assertivamente notificata il 19/06/2024 per Diritto annuale Camera di Commercio anno 2020, di importo pari ad euro 173,12.
Contesta la ricorrente l'omessa notifica degli atti presupposti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituiti specificatamente dalle su indicate cartelle di pagamento che ella asserisce non esserle mai state notificate, il decorso del termine prescrizionale per l'emissione delle cartelle di pagamento, il difetto di motivazione della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria e la sua illegittimità essendo essa posta su diritto reale di usufrutto e per i su esposti motivi chiede il suo annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI il cui comportamento va totalmente rimarcato avendo essa depositato in maniera disordinata, confusa, con richiami alfanumerici e date del tutto errate la sotto indicata documentazione:
1)relata di notifica via pec effettuata all'indirizzo della ricorrente, così come risultante dall'indice INIPEC
(Email_3) della cartella di pagamento su indicate ai n.1) n.07120190104345991000, 2)
n.071202000014187667000, 3) n.07120210073294065000, 4) n. 07120210073294166000, 5) n.
07120220038407627000, 8) n.07120240037539958001, 11) n.0712024004056522000; 13) n.07120240091620569000,
2)la copia delle sole cartelle di pagamento prive della relativa relata di notifica su indicate ai n. 6) n.
071202201591626650000, 7) n.0712023010565314000, 9) n. 0712024004045632000, 10)
07120240040456421000, 12) n.07120240056935617000,
3)la copia sia degli avvisi di intimazione che delle collegate relate di notifica da cui si evince la regolare notifica via PEC all'indirizzo del ricorrente degli avvisi di intimazione n. 07120249003870417/000, notificato il 28/1/2024, (portante le cartella di pagamento 3) n.07120210073294065000 4) n. 071202100732941666,
5) 02720220038407627000), dell'avviso di intimazione n. 07120249017802625/000, notificato il 25/3/2024
(portante le cartelle di pagamento 1) n. 0712019010434599100, 6) n. 07120220159162665000), dell'avviso di intimazione n. 07120239003205783000, notificato il 14/2/2023 (portante le cartelle di pagamento n. 1) n.
0712019010435991000, 2) n. 07120200014187667000),
e per l'esistenza dei suddetti atti ha eccepito la cristallizzazione della pretesa impositiva ed il mancato decorso dei termini decadenziali e prescrizionali.
La causa è stata discussa all'udienza del 19 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del ricorso è dato dall'impugnativa dal preavviso di iscrizione ipotecaria con cui viene richiesto il pagamento delle tredici su indicate cartelle di pagamento che parte ricorrente asserisce non esserle mai pervenute contestando, quindi la legittimità dell'impugnato preavviso che su di esse si fonda.
Preliminarmente è da prendere atto che parte ricorrente nulla contesta sulla debenza della pretesa creditoria portata dalle tredici impugnate cartelle di pagamento, né contesta in alcun modo l'omessa notifica degli atti antecedenti alle suddette cartelle ponendo eccezioni relative alla sola attività svolta dall'agente della
RI e della procedura esecutiva per cui non si ritiene necessaria l'integrazione del contraddittorio con gli enti impositori non essendo in alcun modo in contestazione la pretesa impositiva.
Oggetto sostanziale del ricorso è dato, quindi, dalla contestazione della regolarità della notifica dei prodromici atti impugnati in uno con il preavviso di iscrizione ipotecaria e la consequenziale eccezione di inammissibilità posta dalla resistente Agenzia delle Entrate RI.
'E da premettere che in richiamo ed applicazione della costante giurisprudenza di merito, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, l'avviso di intimazione,
o, come nel caso, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, quando fa seguito ad un altro atto
(avviso di accertamento o cartella di pagamento, e a maggior ragione ad altro di analogo tenore) non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù quindi dell'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/92, tale atto sarà sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione del suddetto atto (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e
24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5,
14 giugno 2023, n. 17073).
Nel caso specifico va richiamata la documentazione versata in atti dalla resistente ADER, specifictamente devono essere richiamati gli avvisi di intimazioni portanti le cartelle di pagamento impugnate e deve essere ricordata la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 6436/2025 (in tal senso ancora la n. 20476/2025
e la n. 35019/2025) che ha sostanzialmente innovato il preesistente quadro interpretativo giurisprudenziale e a cui si è adeguata la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
La Corte ha ribadito l'ormai conforme quadro giurisprudenziale ribadendo che l'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del Dpr n. 602/1973 deve essere considerato come rientrante nel novero degli atti tassativamente elencati dall'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, in quanto indubbiamente assimilabile al vecchio avviso di mora di cui all'articolo 46 del citato Dpr nella versione antecedente al Dlgs n. 46/1999.
Questo significa che se l'avviso di intimazione non viene impugnato entro i termini di legge, la pretesa fiscale diventa definitiva (cristallizzazione), impedendo al contribuente di sollevare contestazioni su questioni come la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato.
In proposito, la Cassazione ha osservato che l'abrogato testo dell'articolo 46 del Dpr n. 602/1973, rubricato appunto “avviso di mora” ed elencato dall'articolo 19 del Dlgs. n. 546/1992, prevedeva che l'esattore, prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso, dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni. Analoga disposizione si trova, dopo le modifiche di cui al
Dlgs n. 46/1999, nell'articolo 50, comma 2, del Dpr n. 602/1973, il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Sulla base di questi principi la mancata impugnazione dell'intimazione determina la definitività della pretesa impositiva.
Ciò premesso è indiscutibile e pacifico che nel caso specifico vi è la regolare notifica degli avvisi di intimazione n. 0712023900320205783, n.07120249017802625000 e n. 0712024900387047000 portanti le sotto indicate cartelle di pagamento:
1) n.07120249003870417/000, notificato il 28/1/2024, portante le cartella di pagamento indicate ai n. 3)
n.07120210073294065000, 4) n. 071202100732941666, 5) 02720220038407627000);
2)n. 07120249017802625/000, notificato il 25/3/2024 portante le cartelle di pagamento indicate ai numeri
1) n. 0712019010434599100, 6) n. 07120220159162665000),
3)n. 07120239003205783000, notificato il 14/2/2023 portante le cartelle di pagamento indicate ai n. 1) n.
0712019010435991000, 2) n. 07120200014187667000,
per le su indicate cartelle di pagamento la pretesa tributaria, stante la mancata impugnazione dei suddetti avvisi di intimazione si è resa definitiva.
Vanno esaminate le altre cartelle di pagamento non comprese nei su indicati avvisi di intimazione e, precisamente le cartelle di pagamento indicate ai numeri: 8) n.07120240037539958001, 11) n.0712024004056522000; 13) n.07120240091620569000,
per esse il concessionario della riscossione deposita l'attestato di notifica in formato eml delle suddette cartelle per cui va rigettata l'eccezione della mancata notifica delle suddette cartelle di pagamento.
Rimangono da esaminare le seguenti cartelle di pagamento indicate ai su indicati numeri:
7) n.0712023010565314000, 9) n. 0712024004045632000, 10) 07120240040456421000, 12)
n.07120240056935617000,
per esse il concessionario della riscossione si limita a depositare la sola copia delle cartelle di pagamento non dando alcuna prova della notifica delle medesime cartelle di pagamento né agli atti risulta l'esistenza di alcun atto successivo per cui le quattro su indicate cartelle va accolta l'eccezione relativa alla loro mancata notifica.
Vanno di seguito esaminate le eccezioni relative alla legittimità del preavviso.
In primo luogo è perfettamente legittima l'iscrizione ipotecaria su un diritto di usufrutto ai sensi dell'art. 2810
n. 2 del Codice Civile, configurandosi essa come una garanzia reale su un diritto reale ed immobiliare e tale principio è, anche, sulla base della base dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario a cui lo scrivente si adegua, applicabile all'ordinamento tributario.
In secondo luogo, ai fini dell'eccezione relativa al difetto di motivazione, si deve ricordare che il preavviso di iscrizione ipotecaria è atto presecutivo formato su modulo ministeriale la cui motivazione è soddisfatta mediante, come avvenuto nel caso specifico, il richiamo e l'elencazione dei titoli per cui si agisce costituito dalla dettagliata indicazione delle cartelle di pagamento su cui esso è formato per cui anche tale eccezione va rigettata.
Per quanto ciò rilevato e considerato il ricorso va parzialmente accolto limitatamente alle cartelle di pagamento non notificate indicate ai numeri 7) n.0712023010565314000, 9) n. 0712024004045632000, 10)
07120240040456421000, 12) n.07120240056935617000 che vanno annullate e per il cui importo il preavviso deve essere ridotto, deve essere rigettato per tutte le altre cartelle di pagamento, va confermata la legittimità del medesimo preavviso essendo esso effettuato per un importo superiore ai 20.000,00 euro le spese, stante l'accoglimento parziale, vanno compensate in virtù del principio della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO DE AM NC, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, AT
GIUGLIANO LUCIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12879/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 - O3494871217
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0717620250000648100 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3343/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato alla sola Agenzia delle Entrate RI impugna la società Ricorrente_1
srl (C.F. P.IVA_1), nella persona del l.r.p.t. sig. Nominativo_1, difesa dall'avv.to
Difensore_1, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500006481000, Fascicolo n.
2025/23921, notificata il 9/4/2025, per l'importo totale di euro 29.700,06 ed impugnata in uno e limitatamente alle tredici sottese cartelle cartella di pagamento sotto indicate:
1.cartella n. 07120190104345991000, assertivamente notificata il 04/09/2019, per IVA anno 2013, di importo pari ad euro 9.900,15;
2.cartella n. 0712020001418767000, assertivamente notificata il 27/02/2020, per Diritto annuale di
Commercio anno 2016, di importo pari ad euro 220,62;
3.cartella n. 07120210073294065000, assertivamente notificata il 21/06/2022, per IVA anno 2016, di importo pari ad euro 112,10;
4. cartella n. 07120210073294166000, assertivamente notificata il 21/6/2022, per Diritto annuale Camera di commercio anno 2017, di importo pari ad euro 217,44;
5.cartella n. 07120220038407627000, assertivamente notificata il 24/03/2022, per IVA anno 2014, di importo pari ad € 4.916,57.
6.cartella n. 07120220159162665000, assertivamente notificata il 12/12/2022. per Diritto annuale Camera di commercio anno 2018, di importo pari ad euro 171,61;
7.cartella n. 07120230105656314000, assertivamente notificata il 18/10/2023 per Diritto annuale Camera di commercio anno 2019, di importo pari ad euro 172,98;
8.cartella n. 07120240037539958001 assertivamente notificata il 07/03/2024 per Contributo unificato anno
2023 di importo pari ad € 1.277,62;
9.cartella n. 07120240040456320000, assertivamente notificata il 07/03/2024, per imposta di registro locazione fabbricati, di importo pari ad euro 149,61;
10.cartella n. 07120240040456421000, assertivamente notificata il 07.03.2024, per Contributo unificato anno 2023, di importo para ad euro 1,277,18;
11. cartella n. 07120240040456522000, assertivamente notificata il 07/03/2024 per Contributo unificato anno 2023, di importo pari ad euro 424,78;
12.cartella n. 07120240056935617000, assertivamente notificata il 29/03/2024 per TASI – tassa sui servizi invisibili anno 2014, di importo pari ad euro 7.105,40;
13.cartella n. 07120240091620569000, assertivamente notificata il 19/06/2024 per Diritto annuale Camera di Commercio anno 2020, di importo pari ad euro 173,12.
Contesta la ricorrente l'omessa notifica degli atti presupposti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituiti specificatamente dalle su indicate cartelle di pagamento che ella asserisce non esserle mai state notificate, il decorso del termine prescrizionale per l'emissione delle cartelle di pagamento, il difetto di motivazione della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria e la sua illegittimità essendo essa posta su diritto reale di usufrutto e per i su esposti motivi chiede il suo annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI il cui comportamento va totalmente rimarcato avendo essa depositato in maniera disordinata, confusa, con richiami alfanumerici e date del tutto errate la sotto indicata documentazione:
1)relata di notifica via pec effettuata all'indirizzo della ricorrente, così come risultante dall'indice INIPEC
(Email_3) della cartella di pagamento su indicate ai n.1) n.07120190104345991000, 2)
n.071202000014187667000, 3) n.07120210073294065000, 4) n. 07120210073294166000, 5) n.
07120220038407627000, 8) n.07120240037539958001, 11) n.0712024004056522000; 13) n.07120240091620569000,
2)la copia delle sole cartelle di pagamento prive della relativa relata di notifica su indicate ai n. 6) n.
071202201591626650000, 7) n.0712023010565314000, 9) n. 0712024004045632000, 10)
07120240040456421000, 12) n.07120240056935617000,
3)la copia sia degli avvisi di intimazione che delle collegate relate di notifica da cui si evince la regolare notifica via PEC all'indirizzo del ricorrente degli avvisi di intimazione n. 07120249003870417/000, notificato il 28/1/2024, (portante le cartella di pagamento 3) n.07120210073294065000 4) n. 071202100732941666,
5) 02720220038407627000), dell'avviso di intimazione n. 07120249017802625/000, notificato il 25/3/2024
(portante le cartelle di pagamento 1) n. 0712019010434599100, 6) n. 07120220159162665000), dell'avviso di intimazione n. 07120239003205783000, notificato il 14/2/2023 (portante le cartelle di pagamento n. 1) n.
0712019010435991000, 2) n. 07120200014187667000),
e per l'esistenza dei suddetti atti ha eccepito la cristallizzazione della pretesa impositiva ed il mancato decorso dei termini decadenziali e prescrizionali.
La causa è stata discussa all'udienza del 19 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del ricorso è dato dall'impugnativa dal preavviso di iscrizione ipotecaria con cui viene richiesto il pagamento delle tredici su indicate cartelle di pagamento che parte ricorrente asserisce non esserle mai pervenute contestando, quindi la legittimità dell'impugnato preavviso che su di esse si fonda.
Preliminarmente è da prendere atto che parte ricorrente nulla contesta sulla debenza della pretesa creditoria portata dalle tredici impugnate cartelle di pagamento, né contesta in alcun modo l'omessa notifica degli atti antecedenti alle suddette cartelle ponendo eccezioni relative alla sola attività svolta dall'agente della
RI e della procedura esecutiva per cui non si ritiene necessaria l'integrazione del contraddittorio con gli enti impositori non essendo in alcun modo in contestazione la pretesa impositiva.
Oggetto sostanziale del ricorso è dato, quindi, dalla contestazione della regolarità della notifica dei prodromici atti impugnati in uno con il preavviso di iscrizione ipotecaria e la consequenziale eccezione di inammissibilità posta dalla resistente Agenzia delle Entrate RI.
'E da premettere che in richiamo ed applicazione della costante giurisprudenza di merito, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, l'avviso di intimazione,
o, come nel caso, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, quando fa seguito ad un altro atto
(avviso di accertamento o cartella di pagamento, e a maggior ragione ad altro di analogo tenore) non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù quindi dell'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/92, tale atto sarà sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione del suddetto atto (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e
24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5,
14 giugno 2023, n. 17073).
Nel caso specifico va richiamata la documentazione versata in atti dalla resistente ADER, specifictamente devono essere richiamati gli avvisi di intimazioni portanti le cartelle di pagamento impugnate e deve essere ricordata la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 6436/2025 (in tal senso ancora la n. 20476/2025
e la n. 35019/2025) che ha sostanzialmente innovato il preesistente quadro interpretativo giurisprudenziale e a cui si è adeguata la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
La Corte ha ribadito l'ormai conforme quadro giurisprudenziale ribadendo che l'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del Dpr n. 602/1973 deve essere considerato come rientrante nel novero degli atti tassativamente elencati dall'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, in quanto indubbiamente assimilabile al vecchio avviso di mora di cui all'articolo 46 del citato Dpr nella versione antecedente al Dlgs n. 46/1999.
Questo significa che se l'avviso di intimazione non viene impugnato entro i termini di legge, la pretesa fiscale diventa definitiva (cristallizzazione), impedendo al contribuente di sollevare contestazioni su questioni come la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato.
In proposito, la Cassazione ha osservato che l'abrogato testo dell'articolo 46 del Dpr n. 602/1973, rubricato appunto “avviso di mora” ed elencato dall'articolo 19 del Dlgs. n. 546/1992, prevedeva che l'esattore, prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso, dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni. Analoga disposizione si trova, dopo le modifiche di cui al
Dlgs n. 46/1999, nell'articolo 50, comma 2, del Dpr n. 602/1973, il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Sulla base di questi principi la mancata impugnazione dell'intimazione determina la definitività della pretesa impositiva.
Ciò premesso è indiscutibile e pacifico che nel caso specifico vi è la regolare notifica degli avvisi di intimazione n. 0712023900320205783, n.07120249017802625000 e n. 0712024900387047000 portanti le sotto indicate cartelle di pagamento:
1) n.07120249003870417/000, notificato il 28/1/2024, portante le cartella di pagamento indicate ai n. 3)
n.07120210073294065000, 4) n. 071202100732941666, 5) 02720220038407627000);
2)n. 07120249017802625/000, notificato il 25/3/2024 portante le cartelle di pagamento indicate ai numeri
1) n. 0712019010434599100, 6) n. 07120220159162665000),
3)n. 07120239003205783000, notificato il 14/2/2023 portante le cartelle di pagamento indicate ai n. 1) n.
0712019010435991000, 2) n. 07120200014187667000,
per le su indicate cartelle di pagamento la pretesa tributaria, stante la mancata impugnazione dei suddetti avvisi di intimazione si è resa definitiva.
Vanno esaminate le altre cartelle di pagamento non comprese nei su indicati avvisi di intimazione e, precisamente le cartelle di pagamento indicate ai numeri: 8) n.07120240037539958001, 11) n.0712024004056522000; 13) n.07120240091620569000,
per esse il concessionario della riscossione deposita l'attestato di notifica in formato eml delle suddette cartelle per cui va rigettata l'eccezione della mancata notifica delle suddette cartelle di pagamento.
Rimangono da esaminare le seguenti cartelle di pagamento indicate ai su indicati numeri:
7) n.0712023010565314000, 9) n. 0712024004045632000, 10) 07120240040456421000, 12)
n.07120240056935617000,
per esse il concessionario della riscossione si limita a depositare la sola copia delle cartelle di pagamento non dando alcuna prova della notifica delle medesime cartelle di pagamento né agli atti risulta l'esistenza di alcun atto successivo per cui le quattro su indicate cartelle va accolta l'eccezione relativa alla loro mancata notifica.
Vanno di seguito esaminate le eccezioni relative alla legittimità del preavviso.
In primo luogo è perfettamente legittima l'iscrizione ipotecaria su un diritto di usufrutto ai sensi dell'art. 2810
n. 2 del Codice Civile, configurandosi essa come una garanzia reale su un diritto reale ed immobiliare e tale principio è, anche, sulla base della base dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario a cui lo scrivente si adegua, applicabile all'ordinamento tributario.
In secondo luogo, ai fini dell'eccezione relativa al difetto di motivazione, si deve ricordare che il preavviso di iscrizione ipotecaria è atto presecutivo formato su modulo ministeriale la cui motivazione è soddisfatta mediante, come avvenuto nel caso specifico, il richiamo e l'elencazione dei titoli per cui si agisce costituito dalla dettagliata indicazione delle cartelle di pagamento su cui esso è formato per cui anche tale eccezione va rigettata.
Per quanto ciò rilevato e considerato il ricorso va parzialmente accolto limitatamente alle cartelle di pagamento non notificate indicate ai numeri 7) n.0712023010565314000, 9) n. 0712024004045632000, 10)
07120240040456421000, 12) n.07120240056935617000 che vanno annullate e per il cui importo il preavviso deve essere ridotto, deve essere rigettato per tutte le altre cartelle di pagamento, va confermata la legittimità del medesimo preavviso essendo esso effettuato per un importo superiore ai 20.000,00 euro le spese, stante l'accoglimento parziale, vanno compensate in virtù del principio della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese.