Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Decreto cautelare 3 agosto 2022
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 22086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22086 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22086/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07907/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7907 del 2022, proposto da
IA CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio OS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Maurizio OS in Catania, via Orto Limoni, 7/H;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6 maggio 2022, prot. m_pi AOOGABMI Registro Decreti R 0000112.06-05-2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui – all’art.7, comma 4, lettera e), prevede che il disposto inserimento con riserva in GPS degli insegnanti abilitati o specializzati all'estero, con il relativo titolo ancora in attesa di riconoscimento da parte del Ministero, “non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”;
- di ogni altro atto precedente o successivo e, comunque, connesso con il predetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa IN RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 luglio 2022 ritualmente notificato, l’odierna ricorrente ha domandato l’annullamento degli atti indicati in epigrafe.
Si è costituita l’Amministrazione, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 10 ottobre 2025 la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito della controversia.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato celebrata tramite piattaforma TEAMS del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, stante la dichiarazione resa da parte ricorrente, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese processuali possono essere ugualmente compensate fra le parti, stante la definizione in rito della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OS AR, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
IN RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN RA | OS AR |
IL SEGRETARIO