Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2005, n. 12230
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Sentenza 12 gennaio 2005

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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in forza della disposizione di cui all'art. 2087 del cod. civ. il datore di lavoro è garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con la conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo a carico del lavoratore può essergli addebitato in ragione della previsione generale di cui all'art. 40 secondo comma del cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2005, n. 12230
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12230
    Data del deposito : 12 gennaio 2005

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