Sentenza 12 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in forza della disposizione di cui all'art. 2087 del cod. civ. il datore di lavoro è garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con la conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo a carico del lavoratore può essergli addebitato in ragione della previsione generale di cui all'art. 40 secondo comma del cod. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2005, n. 12230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12230 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 12/01/2005
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 3
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1026/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC FR AZ nato a [...] [...] e CA GO n. a Narbolla il 4.8.1956;
avverso la sentenza in data 10 ottobre 2001 della Corte di Appello di Cagliari;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Proc. gen. Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avv. BRODU Basilio del Foro di Nuoro, delle parti civili CC VA, CC OR, CC SS, CC AN, CC NA, CC OL e CC NO, che chiede il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avv. GIANNOLA Annamaria, del Foro di Oristano, delle parti civili EO RB e CC GI, che chiede il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. PUDDU Mario, del Foro di Oristano, che conclude per l'accoglimento dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza in primo grado emessa in data 13.2.2001 dal giudice di primo grado, con la quale UC FR AZ e NU GO erano stati condannati, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi sei di reclusione, per il reato di omicidio colposo, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso in data 2 agosto 1994 all'operaio CC IO, dipendente dell'impresa UC, appaltatrice dei lavori di urbanizzazione in località "Funtana Meiga" del Comune di Cabras, che, mentre era impegnato nei lavori di scavo per la posa in opera di tubazioni fognarie ed idriche, scendeva nella buca dove doveva essere collocato il pozzetto e veniva travolto da una frana del materiale di risulta ivi accumulato. Il UC e lo NU erano stati chiamati a risponderne in qualità, rispettivamente, di datore di lavoro e di capo cantiere, essendosi ravvisati a loro carico profili di colpa, sia generica, sub specie dell'imprudenza e negligenza, sia specifica, fondata, quest'ultima, sulla inosservanza del disposto degli artt. 13 e 14 DPR n. 164 del 1956, avendo gli stessi omesso di assicurare che il CC adottasse le cautele ivi previste nelle ipotesi di scavi in terreni la cui consistenza non dava sufficiente garanzia di stabilità, provvedendo all'applicazione di idonee armature di sostegno ed evitando di accumulare sul ciglio dello scavo, in contrasto con l'esplicito divieto della normativa di settore, un deposito dei materiali di risulta, dai quali veniva travolto.
Avverso la predetta decisione propongono ricorso per Cassazione UC FR AZ e NU GO, articolando i seguenti motivi. Con il primo motivo, che si concentra su tre punti, si dolgono innanzitutto della mancata assunzione di una prova decisiva, giacché la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, pur risultando dagli atti che un teste della difesa (fratello dell'imputato UC) immotivatamente non era stato sentito dal primo giudice;
lamentano, inoltre, la mancanza di una idonea motivazione a fondamento del rigetto dell'istanza di consulenza tecnica finalizzata all'accertamento dell'effettiva profondità dello scavo nonché della qualità e quantità del materiale, sostenendo che la planimetria allegata agli atti processuali non era inerente all'esatto punto in cui si era verificato l'incidente; sostengono, infine, l'omessa motivazione in ordine alla questione sollevata con la produzione della sentenza del giudice del lavoro allegata ai motivi di appello, da cui emergerebbe che il preposto alla direzione dei lavori era UC IO e non gli odierni ricorrenti.
Con il secondo motivo censurano la sentenza impugnata sotto il profilo della illogicità della motivazione laddove i giudici, avevano evidenziato, a conferma della responsabilità di UC FR, l'assenza di una delega a favore del fratello ed, in ogni caso, la sussistenza in capo allo stesso di una culpa in eligendo, senza tener conto delle modeste dimensioni dell'impresa, di carattere familiare e della contitolarità di fatto da parte di entrambi i fratelli, con la ripartizione degli incarichi evidenziata nella sopra indicata sentenza del giudice del lavoro.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Infondato è il primo motivo, che si risolve in una censura sulla valutazione delle emergenze fattuali della vicenda come ricostruite dal giudice di merito, pur in presenza di una motivazione coerente e logica.
In primo luogo, sulla lamentata mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il ricorrente dimentica che la rinnovazione del giudizio in appello di cui all'art. 603 cod. proc. pen. è istituto di carattere eccezionale che presuppone l'impossibilità di decidere allo stato degli atti;
tuttavia il giudice, ove ritenga, nella sua discrezionalità, di non accogliere la richiesta di parte deve motivare in modo congruo e logicamente corretto il rigetto della stessa (v., tra le altre, Cass. Sez. 6^, 2,12,2002, P.G. in proc. Raviolo).
La Corte di appello, in linea con il principio sopra enunciato, ha logicamente argomentato sul rigetto della richiesta, apprezzando che l'eventuale responsabilità di UC IOno non escluderebbe quella del fratello, profilandosi la posizione dello stesso come quella di coimputato, e che la consulenza tecnica nulla avrebbe aggiunto al quadro probatorio già emergente dagli atti. Anche l'altra doglianza relativa all'omessa considerazione da parte dei giudici di appello della sentenza del giudice del lavoro che avrebbe attestato la qualità di preposto alla direzione dei lavori di UC IOno si palesa inammissibile, in quanto il ricorrente, dietro l'apparente deduzione di un vizio di legittimità, vorrebbe che in questa sede si procedesse ad una rinnovata valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità. L'acquisizione agli atti del procedimento di una sentenza passata in giudicato non comporta infatti per il giudice di detto procedimento alcun automatismo nella valutazione dei fatti, rimanendo integra la sua libertà di apprezzamento e di giudizio, svoltasi ampiamente e logicamente nel caso in esame.
Nè è fondatamente sostenibile il vizio di motivazione, in quanto la motivazione può essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza degli elementi ritenuti essenziali ai fini dell'affermazione di responsabilità.
La sentenza di merito appare infatti, congruamente motivata in relazione a tutti i profili di interesse, con corretta applicazione dei principi in tema di accertamento della colpa e di nesso di causalità.
La Corte di appello, attraverso la disamina degli atti di causa ed il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, ha ampiamente argomentato sui profili della ritenuta responsabilità degli imputati, corrispondendo del resto puntualmente rispetto alle doglianze proposte con l'appello.
In particolare, a base dell'affermato giudizio di colpevolezza i giudici d'appello hanno posto l'apprezzata carenza organizzativa addebitale agli imputati, il quale violando gli obblighi connessi ai ruoli rivestiti all'interno della società, avevano trascurato di assicurare l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al lavoro di escavazione di buche profonde oltre due metri in un terreno la cui consistenza non dava sufficienti garanzia di stabilità. Non è infatti dubitabile, la posizione di garanzia in cui si trovavano lo NU, nella qualità di capo cantiere ed il UC, nella qualità di datore di lavoro, in ragione dei propri compiti all'interno dell'azienda, che imponevano ad essi di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurandosi che si provvedesse all'applicazione delle necessarie armature di sostegno man mano che procedeva lo scavo e si evitasse, come invece avvenuto, di costituire un deposito dei materiali di risulta su di un lato dello scavo stesso, privo delle necessarie puntellature (in ossequio agli obblighi comportamentali impostigli dalla legge: artt. 13 e 14 DPR n. 614/56). Al riguardo, dovendosi solo precisare, con riferimento a UC FR, che l'addebito di colpa specifica, al di là del richiamo operato in sentenza agli artt. 13 e 14 DPR n. 614/56, è da ricondurre più generalmente al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40, comma 2, c.p. La ricostruzione operata in sentenza, con l'individuazione dell'addebito colposo riconducibile a UC FR e della rilevanza causale di detto addebito rispetto alla verificazione dell'evento mortale, non offre spazi per potere qui recepire l'assunto difensivo che sembrerebbe voler ricondurre detto evento alla responsabilità del fratello UC IO (la cui posizione, si afferma, sarebbe stata quello di preposto alla direzione dei lavori). In vero, a prescindere dall'esatto rilievo del giudice di primo grado secondo il quale l'indicazione delle delega delle funzioni al IOno UC venne fatta ad oltre sette anni dall'infortunio, quando ormai qualsiasi iniziativa nei suoi confronti era paralizzata dalla prescrizione, va evidenziato che in ogni caso, come esattamente evidenziato dai giudici di merito, pur accogliendo quella tesi difensiva, non potrebbe essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro, sotto il profilo della culpa in eligendo e di quella in vigilando da parie dello stesso. Con ovvie conseguenze in tema di riconducibilità dell'evento mortale proprio a tale condotta. I ricorrenti dimenticano, inoltre, che in sede di legittimità non è possibile una rinnovata vantazione dei fatti e degli elementi di prova.
È principio non controverso, infatti, che nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lettera e), del c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass., Sezione 5^, 13 maggio 2003, Pagano ed altri). In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, in particolare non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento di riscontro probatorio (Cass., Sezione 6^, 6 marzo 2003, Di Folco).
Le considerazioni sin qui svolte valgono anche ad escludere la fondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di illogica motivazione in ordine alla ritenuta necessità di una delega formale, pur in una presenza di una struttura di piccole dimensioni improntata ad una gestione familiare come quella in esame. Per completezza espositiva, comunque, si osserva che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (v. Cass., sez. 4^, 22.10.2002, Bevilacqua;
Cass. Sez. 4^, 25 agosto 2000, Archetti e 12 dicembre 1995, Villa ed altro;
in particolare, sulla necessità che sia rigorosamente provata l'esistenza di una delega espressamente e formalmente conferita, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, Cass., sez. 4^, 23 marzo 1998, Ruggiero e Cass., sez. 2^, 20 settembre 1994, Cairo). Non è quindi censurabile la sentenza impugnata, che non si discosta da tali principi.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali;
li condanna, inoltre, a pagare, sempre in solido, le spese maturate per questo grado dalle parti civili EO RB e CC GI, spese che si liquidano in euro 3000,00 (tremila) di cui 323,00 euro per esborsi, nonché dalle parti civili CC VA, CC OR CC SS, CC AN, CC NA, CC OL e CC NO, spese, queste, che si liquidano in euro 3500,00 (tremilacinquecento), di cui 323,00 per esborsi. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2005