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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/06/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1241 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA SAN FRANCESCO DI PAOLA 47 PALERMO, presso lo studio degli avv.ti GRECO GIUSEPPE EMANUELE e
PECORARO UGO, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso per ATP,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, che lo rappresenta e CP_1
difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
10/04/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/03/2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, parte ricorrente indicata in epigrafe, già riconosciuta in fase di ATP invalida in misura pari al 79% e non portatore di handicap, proponeva giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., per l'accertamento della invalidità in misura pari al 100% o, in subordine, pari o superiore al 74% e di essere soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda merita parziale accoglimento, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott.
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a Persona_1
diverse conclusioni del consulente della fase di ATP (peggiorative in ordine al grado di invalidità riconosciuta), sulla scorta della documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che “Il ricorrente
è da valutare soggetto invalido al 77% con diritto alla Parte_1
corresponsione dell'assegno mensile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in fase amministrativa” (cfr. CTU in atti) e che “L'incidenza ascrivibile a siffatte affezioni sullo stato di salute generale del paziente, integra sia i requisiti psicofisici previsti per il riconoscimento di una condizione di handicap ai sensi di quanto indicato alla
L. 104/92 art. 3 comma 1, atteso che atteso che le affezioni in diagnosi determinano una minorazione psicofisica che è causa svantaggio di svantaggio sociale. La decorrenza del medesimo beneficio è da ricondurre alla data di presentazione della domanda in fase
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
amministrativa” (cfr. relazione integrativa).
Di qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Ed invero, sulla scorta del principio enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17452/2014 in ordine ad un analogo caso in materia di invalidità, deve ritenersi che la domanda di riconoscimento dell'handicap grave contiene implicitamente anche quella di riconoscimento dell'handicap lieve, atteso che tra i due benefici assistenziali, relativi a un diverso grado di compromissione della vita sociale, intercorre un necessario rapporto di continenza, configurandosi l'handicap lieve come un minus rispetto all'handicap grave.
Con la conseguenza che nel giudizio diretto al riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992 non viola il suddetto principio il giudice che, accertata l'insussistenza dell'handicap grave e, tuttavia,
l'esistenza di una minore menomazione richiesta per l'handicap lieve ex art. 3, comma 1, della legge 104/1992, ne affermi il diritto: in quanto con ciò non si attribuisce un bene della vita sostanzialmente diverso da quello richiesto, né si pongono a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.
Per quanto sopra deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento di essere soggetto portatore di handicap ex art. 3, comma 1, della legge 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che l'invalidità riconosciuta è stata ridotta al 77% e che non è stato riconosciuto l'handicap grave richiesto dal ricorrente, vanno integralmente compensate tra le parti.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalido con riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa del 77% ed è soggetto portatore di handicap ex art. 3, comma 1, della legge 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 24/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1241 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA SAN FRANCESCO DI PAOLA 47 PALERMO, presso lo studio degli avv.ti GRECO GIUSEPPE EMANUELE e
PECORARO UGO, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso per ATP,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, che lo rappresenta e CP_1
difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
10/04/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/03/2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, parte ricorrente indicata in epigrafe, già riconosciuta in fase di ATP invalida in misura pari al 79% e non portatore di handicap, proponeva giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., per l'accertamento della invalidità in misura pari al 100% o, in subordine, pari o superiore al 74% e di essere soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda merita parziale accoglimento, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott.
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a Persona_1
diverse conclusioni del consulente della fase di ATP (peggiorative in ordine al grado di invalidità riconosciuta), sulla scorta della documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che “Il ricorrente
è da valutare soggetto invalido al 77% con diritto alla Parte_1
corresponsione dell'assegno mensile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in fase amministrativa” (cfr. CTU in atti) e che “L'incidenza ascrivibile a siffatte affezioni sullo stato di salute generale del paziente, integra sia i requisiti psicofisici previsti per il riconoscimento di una condizione di handicap ai sensi di quanto indicato alla
L. 104/92 art. 3 comma 1, atteso che atteso che le affezioni in diagnosi determinano una minorazione psicofisica che è causa svantaggio di svantaggio sociale. La decorrenza del medesimo beneficio è da ricondurre alla data di presentazione della domanda in fase
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
amministrativa” (cfr. relazione integrativa).
Di qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Ed invero, sulla scorta del principio enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17452/2014 in ordine ad un analogo caso in materia di invalidità, deve ritenersi che la domanda di riconoscimento dell'handicap grave contiene implicitamente anche quella di riconoscimento dell'handicap lieve, atteso che tra i due benefici assistenziali, relativi a un diverso grado di compromissione della vita sociale, intercorre un necessario rapporto di continenza, configurandosi l'handicap lieve come un minus rispetto all'handicap grave.
Con la conseguenza che nel giudizio diretto al riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992 non viola il suddetto principio il giudice che, accertata l'insussistenza dell'handicap grave e, tuttavia,
l'esistenza di una minore menomazione richiesta per l'handicap lieve ex art. 3, comma 1, della legge 104/1992, ne affermi il diritto: in quanto con ciò non si attribuisce un bene della vita sostanzialmente diverso da quello richiesto, né si pongono a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.
Per quanto sopra deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento di essere soggetto portatore di handicap ex art. 3, comma 1, della legge 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che l'invalidità riconosciuta è stata ridotta al 77% e che non è stato riconosciuto l'handicap grave richiesto dal ricorrente, vanno integralmente compensate tra le parti.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalido con riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa del 77% ed è soggetto portatore di handicap ex art. 3, comma 1, della legge 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 24/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile