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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11997/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 12/06/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti e applicati gli artt. 281 sexies – terdecies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11997/2024
TRA
per essa quale mandataria n persona Parte_1 Parte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Carabellese sito in Bari al c.so Alcide De Gasperi n. 292, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
- resistente contumace -
OGGETTO: leasing.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 12.06.2025 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione
NA ME udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14.11.2024 la società Pt_1 Pt_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)accertata e
[...]
dichiarata la risoluzione per clausola risolutiva espressa (oppure, in subordine, per grave inadempimento ex art. 1455 c.c.) del contratto di leasing di cui in narrativa, ordinare a CP_1
(C.F. ) con sede legale in Adelfia (BA) via Valenzano n. 46, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, il rilascio immediato, in favore della proprietaria, Parte_1
e per essa in qualità di mandataria/procuratrice, dei seguenti immobili,
[...] Parte_2
liberi da cose e persone: complesso immobiliare in Conversano (BA), sito in S.S. 634-km 14,00, distinto in catasto Fabbricati al Foglio 16, con la Particella 41, Provinciale Rutigliano-Conversano km. 14, piano T1-S1; compendio immobiliare in Conversano (BA), Strada Statale 634, km. 14, distinto in catasto Fabbricati al Foglio 16 con la Particella 153, Strada Statale 634 Delle Grotte
Orientali km. 14, piano T.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Parte ricorrente premetteva che con atto di cessione del 02.12.2022, Controparte_2
aveva ceduto in suo favore un portafoglio di crediti in blocco e che di detta cessione era stato dato avviso, ai sensi dell'art. 58 TUB, nella G.U. n. 149/2022.
Nel contesto della predetta cartolarizzazione, in forza degli impegni previsti da un contratto di cessione di rapporti giuridici e beni concluso in data 02.12.2022 tra la Parte_1
cessionaria e le cedenti, gli stessi stipulavano in data 19.12.2022, un atto notarile di trasferimento ai sensi del quale acquistava, pro soluto e con efficacia giuridica dalla data di cessione, da Pt_1
ciascuna cedente, i rapporti giuridici derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento o altrimenti divenuti esigibili, ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali contratti di leasing ivi indicati, le garanzie specificamente ed esclusivamente connesse ed accessorie a questi, che alla data del 02.12.2022 risultavano nella titolarità della relativa cedente, nonché i diritti e le obbligazioni di ciascuna cedente nei confronti della SPV derivanti da un contratto di gestione stipulato in data 02.12.2022 tra le cedenti e la SPV avente ad oggetto la gestione e la valorizzazione dei beni leasing e dei rapporti giuridici.
Precisava, altresi', parte ricorrente che dall'estratto dell'elenco dei beni e rapporti giuridici
NA ME ceduti depositati in atti e disponibile sul sito internet (www.intesasanpaolo.com) si evince che i beni oggetto del contratto di leasing di cui è causa sono inclusi nella predetta cessione, sicchè la
[...]
risulta cessionaria e titolare di detti beni. Parte_1
La ricorrente esponeva in fatto che, con atto di compravendita del 13.03.2009, stipulato per atto pubblico (Rep. 53323 - Racc. 17076) a rogito del dott. Notaio in Bari, la società Persona_1
acquistava da , nella sua qualità di amministratore unico e legale Parte_3 Persona_2
rappresentante della la proprietà dei seguenti immobili: A) complesso immobiliare in CP_1
Conversano (BA), sito in S.S. 634-km 14,00, distinto in catasto Fabbricati al Foglio 16, con la
Particella 41, Provinciale Rutigliano-Conversano km. 14, piano T1-S1, cat. D/8, rendita €. 22.724,10;
B) compendio immobiliare in Conversano (BA), Strada Statale 634, km. 14, distinto in catasto
Fabbricati al Foglio 16 con la Particella 153, Strada Statale 634 Delle Grotte Orientali km. 14, piano
T, cat. D/6, rendita €. 9.296,22, corrispondendo alla venditrice la complessiva somma di €. Per_2
1.320.000,00 a titolo di prezzo.
Nell'ambito del contratto di lease back n. 915108/1, stipulato tra e in Parte_3 CP_1
data 17.09.2008 la prima concedeva in locazione finanziaria alla seconda gli immobili suddetti che venivano regolarmente consegnati. Il contratto di leasing prevedeva le seguenti condizioni: corrispettivo di €. 1.894.340,30 durata di 216 mesi, pagamento di un primo canone di locazione di €.
269.280,00 e n. 215 canoni periodici di €. 7.558,42; prevedeva, inoltre, un eventuale prezzo per il diritto di opzione di acquisto finale pari ad €. 269.280,00.
Proseguiva, ancora, la che la si rendeva inadempiente degli Parte_1 CP_1
obblighi di pagamento dei canoni mensili;
pertanto, con comunicazione del 02.02.2016,
[...]
(oggi risolveva il contratto di leasing avvalendosi della Parte_4 Controparte_2
clausola risolutiva espressa prevista ex art. 1456 c.c. di cui alle condizioni generali del contratto e, al contempo, invitava la all'immeditata restituzione dei beni concessi in locazione, oltre al CP_1
pagamento del debito scaduto pari ad €. 129.651,82.
La pur comunicando in data 30.11.2020 la messa a disposizione dei beni, non CP_1
provvedeva né alla restituzione degli stessi, né al pagamento del debito scaduto.
In ragione di tanto, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale rassegnando le conclusioni precisate in premessa.
Con decreto del 25.11.2024 la scrivente fissava l'udienza del 23.01.2025 per la comparizione delle parti, assegnando alla convenuta il termine del decimo giorno anteriore per la costituzione in giudizio.
La resistente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la rimessione
NA ME in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Nella documentazione versata in atti si rinviene il contratto di lease back n. 915108/1 sottoscritto dalla società resistente (doc. n. 8), l'atto di compravendita degli immobili del 23.03.2009
(doc. n. 7), la raccomandata a/r del 02.02.2016 di risoluzione stragiudiziale con l'allegato estratto conto del debito alla data dell'01.02.2016.
Dalla disamina del contratto emerge che le parti hanno convenuto la facoltà della società concedente di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di inadempimento totale o parziale di una o più delle obbligazioni assunte dall'utilizzatrice e, tra le altre, dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo della locazione finanziaria (cfr. art. 11 contratto), e che tale facoltà è stata esercitata con la lettera raccomandata del 02.02.2016 in cui la concedente ha dato atto dell'insoluto di €. 126.651,82 per canoni scaduti al 01.02.2016 comprensivi della mora.
Orbene, in applicazione dei principi generali in tema di prova dell'adempimento, “il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere” (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010); a fronte della prova degli elementi costituitivi da parte della ricorrente, la società resistente, ritualmente convenuta, non costituendosi in giudizio e tenendo un comportamento passivo, non ha ottemperato al disposto di cui all'art. 2697 c.c., omettendo di provare l'eventuale intervenuto pagamento dei canoni alle scadenze previste, sicchè l'inadempimento deve ritenersi accertato.
Pertanto, la morosità della resistente ha determinato la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. per effetto della rituale comunicazione inviata all'utilizzatrice dell'intenzione della concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa: a ciò consegue l'obbligo di restituzione dei beni, ai sensi della previsione della clausola n. 12 del contratto, essendo venuto meno il titolo che legittimava la detenzione.
Dalle considerazioni che precedono consegue l'accoglimento della domanda attorea, con conseguente condanna della società resistente alla restituzione degli immobili oggetto del contratto risolto.
Le spese di lite, giusta il principio della soccombenza, vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con i valori medi previsti per la fase introduttiva, di studio e decisoria, delle controversie rientranti nello scaglione c.d. indeterminabile
NA ME complessità bassa per i giudizi dinanzi al Tribunale, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta e della non complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto:
a] ACCERTA e DICHIARA l'intervenuta risoluzione di diritto in data 02.02.2016 del contratto di lease back n. 915108/1 17.09.2008; CP_3
b] CONDANNA la società resistente in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
a restituire immediatamente a parte ricorrente in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., i seguenti immobili, liberi da persone e cose: A) complesso immobiliare in
Conversano (BA), sito in S.S. 634-km 14,00, distinto in catasto Fabbricati al Foglio 16, con la
Particella 41, Provinciale Rutigliano-Conversano km. 14, piano T1-S1; B) compendio immobiliare in Conversano (BA), Strada Statale 634, km. 14, distinto in catasto Fabbricati al Foglio 16 con la
Particella 153, Strada Statale 634 Delle Grotte Orientali km. 14, piano T;
2) CONDANNA la in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle CP_1
spese di lite in favore di parte ricorrente in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., che liquida in complessivi €. 5.810,00 per compensi, oltre esborsi, I.V.A. C.P.A.
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
Cosi' deciso in Bari, il 12.06.2025.
Il Giudice dott.ssa NA ME
NA ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 12/06/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti e applicati gli artt. 281 sexies – terdecies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11997/2024
TRA
per essa quale mandataria n persona Parte_1 Parte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Carabellese sito in Bari al c.so Alcide De Gasperi n. 292, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
- resistente contumace -
OGGETTO: leasing.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 12.06.2025 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione
NA ME udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14.11.2024 la società Pt_1 Pt_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)accertata e
[...]
dichiarata la risoluzione per clausola risolutiva espressa (oppure, in subordine, per grave inadempimento ex art. 1455 c.c.) del contratto di leasing di cui in narrativa, ordinare a CP_1
(C.F. ) con sede legale in Adelfia (BA) via Valenzano n. 46, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, il rilascio immediato, in favore della proprietaria, Parte_1
e per essa in qualità di mandataria/procuratrice, dei seguenti immobili,
[...] Parte_2
liberi da cose e persone: complesso immobiliare in Conversano (BA), sito in S.S. 634-km 14,00, distinto in catasto Fabbricati al Foglio 16, con la Particella 41, Provinciale Rutigliano-Conversano km. 14, piano T1-S1; compendio immobiliare in Conversano (BA), Strada Statale 634, km. 14, distinto in catasto Fabbricati al Foglio 16 con la Particella 153, Strada Statale 634 Delle Grotte
Orientali km. 14, piano T.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Parte ricorrente premetteva che con atto di cessione del 02.12.2022, Controparte_2
aveva ceduto in suo favore un portafoglio di crediti in blocco e che di detta cessione era stato dato avviso, ai sensi dell'art. 58 TUB, nella G.U. n. 149/2022.
Nel contesto della predetta cartolarizzazione, in forza degli impegni previsti da un contratto di cessione di rapporti giuridici e beni concluso in data 02.12.2022 tra la Parte_1
cessionaria e le cedenti, gli stessi stipulavano in data 19.12.2022, un atto notarile di trasferimento ai sensi del quale acquistava, pro soluto e con efficacia giuridica dalla data di cessione, da Pt_1
ciascuna cedente, i rapporti giuridici derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento o altrimenti divenuti esigibili, ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali contratti di leasing ivi indicati, le garanzie specificamente ed esclusivamente connesse ed accessorie a questi, che alla data del 02.12.2022 risultavano nella titolarità della relativa cedente, nonché i diritti e le obbligazioni di ciascuna cedente nei confronti della SPV derivanti da un contratto di gestione stipulato in data 02.12.2022 tra le cedenti e la SPV avente ad oggetto la gestione e la valorizzazione dei beni leasing e dei rapporti giuridici.
Precisava, altresi', parte ricorrente che dall'estratto dell'elenco dei beni e rapporti giuridici
NA ME ceduti depositati in atti e disponibile sul sito internet (www.intesasanpaolo.com) si evince che i beni oggetto del contratto di leasing di cui è causa sono inclusi nella predetta cessione, sicchè la
[...]
risulta cessionaria e titolare di detti beni. Parte_1
La ricorrente esponeva in fatto che, con atto di compravendita del 13.03.2009, stipulato per atto pubblico (Rep. 53323 - Racc. 17076) a rogito del dott. Notaio in Bari, la società Persona_1
acquistava da , nella sua qualità di amministratore unico e legale Parte_3 Persona_2
rappresentante della la proprietà dei seguenti immobili: A) complesso immobiliare in CP_1
Conversano (BA), sito in S.S. 634-km 14,00, distinto in catasto Fabbricati al Foglio 16, con la
Particella 41, Provinciale Rutigliano-Conversano km. 14, piano T1-S1, cat. D/8, rendita €. 22.724,10;
B) compendio immobiliare in Conversano (BA), Strada Statale 634, km. 14, distinto in catasto
Fabbricati al Foglio 16 con la Particella 153, Strada Statale 634 Delle Grotte Orientali km. 14, piano
T, cat. D/6, rendita €. 9.296,22, corrispondendo alla venditrice la complessiva somma di €. Per_2
1.320.000,00 a titolo di prezzo.
Nell'ambito del contratto di lease back n. 915108/1, stipulato tra e in Parte_3 CP_1
data 17.09.2008 la prima concedeva in locazione finanziaria alla seconda gli immobili suddetti che venivano regolarmente consegnati. Il contratto di leasing prevedeva le seguenti condizioni: corrispettivo di €. 1.894.340,30 durata di 216 mesi, pagamento di un primo canone di locazione di €.
269.280,00 e n. 215 canoni periodici di €. 7.558,42; prevedeva, inoltre, un eventuale prezzo per il diritto di opzione di acquisto finale pari ad €. 269.280,00.
Proseguiva, ancora, la che la si rendeva inadempiente degli Parte_1 CP_1
obblighi di pagamento dei canoni mensili;
pertanto, con comunicazione del 02.02.2016,
[...]
(oggi risolveva il contratto di leasing avvalendosi della Parte_4 Controparte_2
clausola risolutiva espressa prevista ex art. 1456 c.c. di cui alle condizioni generali del contratto e, al contempo, invitava la all'immeditata restituzione dei beni concessi in locazione, oltre al CP_1
pagamento del debito scaduto pari ad €. 129.651,82.
La pur comunicando in data 30.11.2020 la messa a disposizione dei beni, non CP_1
provvedeva né alla restituzione degli stessi, né al pagamento del debito scaduto.
In ragione di tanto, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale rassegnando le conclusioni precisate in premessa.
Con decreto del 25.11.2024 la scrivente fissava l'udienza del 23.01.2025 per la comparizione delle parti, assegnando alla convenuta il termine del decimo giorno anteriore per la costituzione in giudizio.
La resistente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la rimessione
NA ME in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Nella documentazione versata in atti si rinviene il contratto di lease back n. 915108/1 sottoscritto dalla società resistente (doc. n. 8), l'atto di compravendita degli immobili del 23.03.2009
(doc. n. 7), la raccomandata a/r del 02.02.2016 di risoluzione stragiudiziale con l'allegato estratto conto del debito alla data dell'01.02.2016.
Dalla disamina del contratto emerge che le parti hanno convenuto la facoltà della società concedente di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di inadempimento totale o parziale di una o più delle obbligazioni assunte dall'utilizzatrice e, tra le altre, dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo della locazione finanziaria (cfr. art. 11 contratto), e che tale facoltà è stata esercitata con la lettera raccomandata del 02.02.2016 in cui la concedente ha dato atto dell'insoluto di €. 126.651,82 per canoni scaduti al 01.02.2016 comprensivi della mora.
Orbene, in applicazione dei principi generali in tema di prova dell'adempimento, “il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere” (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010); a fronte della prova degli elementi costituitivi da parte della ricorrente, la società resistente, ritualmente convenuta, non costituendosi in giudizio e tenendo un comportamento passivo, non ha ottemperato al disposto di cui all'art. 2697 c.c., omettendo di provare l'eventuale intervenuto pagamento dei canoni alle scadenze previste, sicchè l'inadempimento deve ritenersi accertato.
Pertanto, la morosità della resistente ha determinato la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. per effetto della rituale comunicazione inviata all'utilizzatrice dell'intenzione della concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa: a ciò consegue l'obbligo di restituzione dei beni, ai sensi della previsione della clausola n. 12 del contratto, essendo venuto meno il titolo che legittimava la detenzione.
Dalle considerazioni che precedono consegue l'accoglimento della domanda attorea, con conseguente condanna della società resistente alla restituzione degli immobili oggetto del contratto risolto.
Le spese di lite, giusta il principio della soccombenza, vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con i valori medi previsti per la fase introduttiva, di studio e decisoria, delle controversie rientranti nello scaglione c.d. indeterminabile
NA ME complessità bassa per i giudizi dinanzi al Tribunale, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta e della non complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto:
a] ACCERTA e DICHIARA l'intervenuta risoluzione di diritto in data 02.02.2016 del contratto di lease back n. 915108/1 17.09.2008; CP_3
b] CONDANNA la società resistente in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
a restituire immediatamente a parte ricorrente in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., i seguenti immobili, liberi da persone e cose: A) complesso immobiliare in
Conversano (BA), sito in S.S. 634-km 14,00, distinto in catasto Fabbricati al Foglio 16, con la
Particella 41, Provinciale Rutigliano-Conversano km. 14, piano T1-S1; B) compendio immobiliare in Conversano (BA), Strada Statale 634, km. 14, distinto in catasto Fabbricati al Foglio 16 con la
Particella 153, Strada Statale 634 Delle Grotte Orientali km. 14, piano T;
2) CONDANNA la in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle CP_1
spese di lite in favore di parte ricorrente in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., che liquida in complessivi €. 5.810,00 per compensi, oltre esborsi, I.V.A. C.P.A.
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
Cosi' deciso in Bari, il 12.06.2025.
Il Giudice dott.ssa NA ME
NA ME