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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 560/24 R.G. promossa d a
, rappresentato e difeso dall'avv. PAGLIUCA Parte_1
OGGETTO: TA elettivamente domiciliato in VIA ZELASCO 16 24122
Responsabilità ex artt. BERGAMO presso il difensore avv. PAGLIUCA TA, come da
2049 - 2051 - 2052 c.c. procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 11 , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
BELLINI FEDERICO elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ZAVATTARI
1 20900 MONZA presso il difensore avv. BELLINI FEDERICO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2825/2023 (Sezione
III civile)
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale e nel merito: Riformarsi integralmente l'impugnata sentenza
del Tribunale di Bergamo n. 2825/2023 del 27 dicembre 2023 e, per l'effetto,
condannarsi il , per le ragioni di cui in narrativa, Controparte_1
a corrispondere ad , l'importo di € 31.697,65, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi, o quello, maggiore o minore, che risulterà di
giustizia. Condannarsi, altresì, il , per le ragioni Controparte_1
di cui in narrativa, a restituire ad ogni somma da questi Parte_1
versata in adempimento dell'impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo,
oltre interessi dal dovuto al saldo. In via istruttoria: Ammettersi la prova per
interrogatorio formale (limitatamente ai capitoli da 11 a 14) e per testi sulle
seguenti circostanze … (omissis) Ordinarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.
pagina 2 di 11 210 c.p.c., alla (cod. fisc. Controparte_2
, con sede in Borgaro Torinese, via Lanzo 29, l'esibizione in P.IVA_1
giudizio: a) delle dichiarazioni testimoniali rese dai signori e Testimone_1
ai fiduciari della Compagnia, signori e Testimone_2 Testimone_3
, nonché b) delle relazioni peritali redatte dai predetti con Testimone_4
riferimento all'incidente stradale occorso il 23 maggio 2020 in
[...]
al signor . Disporsi C.T.U., affinché accerti: a) la CP_1 Parte_1
natura, l'entità e la causa delle lesioni subite dal periziando in connessione
causale con l'evento per cui è causa;
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia
assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state
precluse o limitate e se vi sia stata contestuale e consequenziale sofferenza
psicofisica; c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza
percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), indicando i
criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico
legale di riferimento (baréme), determinando, infine, il consequenziale grado
di sofferenza psicofisica;
d) l'entità delle spese mediche e di cura sostenute in
proprio dal periziando riferibili alle lesioni, di cui sopra. In ogni caso: Spese,
competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi”.
Dell'appellato
“ NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: dichiarare il Controparte_1
esente da ogni colpa e/o responsabilità nella causazione del
[...]
pagina 3 di 11 sinistro de quo e comunque in relazione ai fatti oggetto di causa;
rigettare
qualsivoglia domanda e/o pretesa del Sig. , senza esclusione Pt_1
alcuna, in quanto infondata e/o non provata, in fatto ed in diritto, in punto di
an ed in punto di quantum, per le ragioni tutte esposte;
in ogni caso
respingersi, con la miglior formula e statuizione, il gravame proposto dal Sig.
e confermarsi perciò integralmente la Sentenza impugnata;
NEL Pt_1
MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegate ipotesi di accoglimento,
anche parziale, dell'avverso gravame e di eventuale conseguente riforma
dell'impugnata Sentenza, accertare il prevalente concorso colposo del Sig.
nella causazione del sinistro e, per l'effetto, ridurre il Pt_1
risarcimento eventualmente accordato a suo favore ai sensi dell'art. 1227, I
co., C.C. in proporzione alla gravità della colpa/responsabilità al medesimo
ritenuta imputabile, tenuto conto altresì, nell'ambito della valutazione
medico-legale, dell'incidenza del pregresso infortunio allo stesso arto
coinvolto nel sinistro de quo, con esclusione di qualsivoglia maggiorazione
e/o personalizzazione per presunti danni morali e/o esistenziali né dedotti né
provati e con de-valutazione dell'eventuale importo risarcitorio alla data del
fatto; IN OGNI CASO: con l'integrale rifusione di esborsi e compensi
professionali del 2° grado, da liquidarsi sulla base dei parametri contenuti nel
D.M. n. 55/2014, oltre oneri ed accessori di legge, con riserva di nota spese;
IN VIA ISTRUTTORIA: respingere in toto, confermandone l'inammissibilità
ed il completo rigetto, le istanze istruttorie del Sig. per i motivi Pt_1
pagina 4 di 11 tutti ampiamente dedotti con la 3° memoria ex art. 183, VI co., C.P.C.
depositata nel giudizio di 1° grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2825/2023, il Tribunale di Bergamo, pronunciando nella causa promossa dal sig. contro il , per Parte_1 Controparte_1
sentirlo condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti nel sinistro stradale occorsogli in data 23.05.2020 alle ore 13.00, nel comune di allorchè, in Controparte_1
sella alla propria mountain bike elettrica, mentre stava percorrendo la via ciclopedonale “delle Rogge” in direzione Bergamo, nei pressi della intersezione con via Paleocapa, era finito a terra fratturandosi il polso destro per aver perso il controllo del mezzo, a causa dell'impatto fra la ruota anteriore di quest'ultimo ed il cordolo alto pochi centimetri posto al centro della pista ciclopedonale –
respingeva la domanda dell'attore, condannandolo alla rifusione delle spese di lite.
Argomentava il tribunale che, la responsabilità della caduta era da ascrivere all'attore che si era troppo avvicinato al cordolo che delimitava l'area adibita al transito dei soli pedoni;
detto cordolo non integrava una situazione di pericolo occulto, caratterizzata dal requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva, trovandosi non al centro della pista ciclabile, ma verso il margine destro (rendendo improbabile che il sig. dovesse avvicinarsi Pt_1
pagina 5 di 11 tanto, soprattutto in assenza di pedoni o altri ciclisti), in quanto facilmente visibile in considerazione dello stato dei luoghi, della luce solare, della velocità
moderata, delle caratteristiche della bicicletta e dell'esperienza del ciclista.
Sicché il fatto dannoso e la conseguente responsabilità non trovavano causa direttamente nelle caratteristiche intrinseche della cosa in custodia (la strada),
ma nel contegno dello stesso danneggiato, idoneo, al pari del caso fortuito, ad escludere la responsabilità del custode.
La sentenza è stata gravata da . Parte_1
Il ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
All'udienza del 30 aprile 2025 la Corte si riservava la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice, applicando in modo errato i principi in tema di responsabilità da custodia, aveva escluso la responsabilità del non sussistendo una CP_1
situazione di pericolo intrinseco.
Assume che, attesa la natura oggettiva della responsabilità era sufficiente fornire la prova in giudizio del nesso di causalità tra la cosa (il cordolo) e l'evento (la caduta), potendo la responsabilità del custode essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito.
Con il secondo motivo si duole del fatto che il giudice, valutando ex post pagina 6 di 11 l'insidia rappresentata dal cordolo non aveva considerato ex ante quale fosse stato il punto di vista del danneggiato al momento dell'incidente.
Il cordolo era stato, infatti, considerato soltanto da una prospettiva laterale,
mentre il sig. , in sella alla sua bicicletta e concentrato sui potenziali Pt_1
rischi legati all'incrocio che si approssimava ad attraversare, non avrebbe potuto percepire correttamente il pericolo dallo stesso rappresentato e confermato dal fatto che in seguito il Comune di era intervenuto per Controparte_1
aumentarne la visibilità, colorandolo e posizionando vasi.
Quanto alla sua condotta, assume che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, egli aveva correttamente tenuto la destra nel procedere sulla via ciclabile.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto imprudente il suo comportamento sulla sola base della presunta assenza di insidiosità del cordolo.
Assume che era onere del dimostrare che la sua condotta era stata CP_1
irragionevole e inaccettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, al punto da integrare il caso fortuito, idoneo ad elidere il nesso causale tra la res ed il danno e, in ogni caso, che, anche ipotizzando un comportamento imprudente, la responsabilità del non poteva essere esclusa senza una CP_1
prova dell'avvenuta interruzione del nesso causale tra il cordolo e l'incidente,
poiché, ai fini dell'art. 2051 c.c., la colpa del danneggiato non è sufficiente ad pagina 7 di 11 escludere automaticamente la responsabilità se persiste un collegamento causale tra l'oggetto custodito e il danno.
-----------------
I motivi di appello, connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
Diversamente da quanto prospettato da parte appellante, il primo giudice, dopo aver richiamato i principi che governano la responsabilità da cosa in custodia,
così come elaborati dalla Suprema Corte, respingeva la domanda risarcitoria ritenendo che sulla base della dinamica dell'evento, così come ricostruita dallo stesso appellante, l'evento dannoso era riconducibile in via esclusiva alla condotta imprudente di quest'ultimo.
A tale conclusione perveniva considerando che il sinistro si era verificato in una giornata soleggiata, alle ore 13 del 23 maggio 2020, che il cordolo era visibile e tanto più dallo stesso che aveva riferito di procedere a velocità Pt_1
moderata lungo la pista ciclo-pedonale e, pertanto, che esso non costituiva una situazione di pericolo.
In relazione al riferimento alla natura non pericolosa della cosa mette conto evidenziare che l''art. 2051 cod.civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa,
sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o pagina 8 di 11 dalle caratteristiche intrinseche della prima.
E' principio consolidato quello secondo cui il danno si considera cagionato dalla cosa, anche se essa non sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè
per suo intrinseco potere;
anche relativamente alle cose prive di dinamismo è
configurabile una relazione di custodia;
perciò che la cosa sia pericolosa ovvero che non lo sia, che sia seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no non rileva poiché anche le cose innocue possono cagionare un danno, atteso che, essendo sottoposte quantomeno alla forza gravitazionale, sono potenzialmente suscettibili in determinate condizioni di creare pregiudizio
(Cass. 01/02/2018, n. 2480).
Nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del
fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della
cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente
pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte
dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza
causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore
esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso
eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode
ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018,
pagina 9 di 11 n. 6703).
Ciò è quanto ha ritenuto il primo giudice.
Se infatti è vero che le condizioni di visibilità della via ciclo pedonale percorsa erano ottime e che la velocità di guida era moderata, l'appellante non poteva non avvedersi dell'esistenza dell'area, esclusivamente, pedonale, posta sul lato destro – sulla quale insisteva anche una panchina – delimitata dal cordolo al fine di vietarne il transito ai ciclisti;
area che, peraltro, era segnalata da apposito cartello all'inizio della via ciclo pedonale percorsa dal . Pt_1
In altri termini, la presenza di un'area pedonale delimitata dal cordolo era una situazione che poteva essere prevista ed evitata dal ciclista se egli avesse prestato maggiore attenzione, a nulla rilevando il fatto che egli fosse intento a valutare i potenziali rischi dell'incrocio che si approssimava ad affrontare,
trattandosi di comportamento che denota e conferma che egli non stesse prestando attenzione alla strada che stava percorrendo.
L'appello va pertanto respinto.
La soccombenza giustifica la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 6.946,00
di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed €
3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater DPR 115/2002, per porre a carico pagina 10 di 11 dell'appellante l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore del Parte_1 [...]
delle spese del grado, liquidate come in parte motiva;
Controparte_1
- dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante
[...]
l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo Pt_1
unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Daniela Fedele Giuseppe Serao
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 560/24 R.G. promossa d a
, rappresentato e difeso dall'avv. PAGLIUCA Parte_1
OGGETTO: TA elettivamente domiciliato in VIA ZELASCO 16 24122
Responsabilità ex artt. BERGAMO presso il difensore avv. PAGLIUCA TA, come da
2049 - 2051 - 2052 c.c. procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 11 , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
BELLINI FEDERICO elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ZAVATTARI
1 20900 MONZA presso il difensore avv. BELLINI FEDERICO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2825/2023 (Sezione
III civile)
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale e nel merito: Riformarsi integralmente l'impugnata sentenza
del Tribunale di Bergamo n. 2825/2023 del 27 dicembre 2023 e, per l'effetto,
condannarsi il , per le ragioni di cui in narrativa, Controparte_1
a corrispondere ad , l'importo di € 31.697,65, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi, o quello, maggiore o minore, che risulterà di
giustizia. Condannarsi, altresì, il , per le ragioni Controparte_1
di cui in narrativa, a restituire ad ogni somma da questi Parte_1
versata in adempimento dell'impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo,
oltre interessi dal dovuto al saldo. In via istruttoria: Ammettersi la prova per
interrogatorio formale (limitatamente ai capitoli da 11 a 14) e per testi sulle
seguenti circostanze … (omissis) Ordinarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.
pagina 2 di 11 210 c.p.c., alla (cod. fisc. Controparte_2
, con sede in Borgaro Torinese, via Lanzo 29, l'esibizione in P.IVA_1
giudizio: a) delle dichiarazioni testimoniali rese dai signori e Testimone_1
ai fiduciari della Compagnia, signori e Testimone_2 Testimone_3
, nonché b) delle relazioni peritali redatte dai predetti con Testimone_4
riferimento all'incidente stradale occorso il 23 maggio 2020 in
[...]
al signor . Disporsi C.T.U., affinché accerti: a) la CP_1 Parte_1
natura, l'entità e la causa delle lesioni subite dal periziando in connessione
causale con l'evento per cui è causa;
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia
assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state
precluse o limitate e se vi sia stata contestuale e consequenziale sofferenza
psicofisica; c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza
percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), indicando i
criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico
legale di riferimento (baréme), determinando, infine, il consequenziale grado
di sofferenza psicofisica;
d) l'entità delle spese mediche e di cura sostenute in
proprio dal periziando riferibili alle lesioni, di cui sopra. In ogni caso: Spese,
competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi”.
Dell'appellato
“ NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: dichiarare il Controparte_1
esente da ogni colpa e/o responsabilità nella causazione del
[...]
pagina 3 di 11 sinistro de quo e comunque in relazione ai fatti oggetto di causa;
rigettare
qualsivoglia domanda e/o pretesa del Sig. , senza esclusione Pt_1
alcuna, in quanto infondata e/o non provata, in fatto ed in diritto, in punto di
an ed in punto di quantum, per le ragioni tutte esposte;
in ogni caso
respingersi, con la miglior formula e statuizione, il gravame proposto dal Sig.
e confermarsi perciò integralmente la Sentenza impugnata;
NEL Pt_1
MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegate ipotesi di accoglimento,
anche parziale, dell'avverso gravame e di eventuale conseguente riforma
dell'impugnata Sentenza, accertare il prevalente concorso colposo del Sig.
nella causazione del sinistro e, per l'effetto, ridurre il Pt_1
risarcimento eventualmente accordato a suo favore ai sensi dell'art. 1227, I
co., C.C. in proporzione alla gravità della colpa/responsabilità al medesimo
ritenuta imputabile, tenuto conto altresì, nell'ambito della valutazione
medico-legale, dell'incidenza del pregresso infortunio allo stesso arto
coinvolto nel sinistro de quo, con esclusione di qualsivoglia maggiorazione
e/o personalizzazione per presunti danni morali e/o esistenziali né dedotti né
provati e con de-valutazione dell'eventuale importo risarcitorio alla data del
fatto; IN OGNI CASO: con l'integrale rifusione di esborsi e compensi
professionali del 2° grado, da liquidarsi sulla base dei parametri contenuti nel
D.M. n. 55/2014, oltre oneri ed accessori di legge, con riserva di nota spese;
IN VIA ISTRUTTORIA: respingere in toto, confermandone l'inammissibilità
ed il completo rigetto, le istanze istruttorie del Sig. per i motivi Pt_1
pagina 4 di 11 tutti ampiamente dedotti con la 3° memoria ex art. 183, VI co., C.P.C.
depositata nel giudizio di 1° grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2825/2023, il Tribunale di Bergamo, pronunciando nella causa promossa dal sig. contro il , per Parte_1 Controparte_1
sentirlo condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti nel sinistro stradale occorsogli in data 23.05.2020 alle ore 13.00, nel comune di allorchè, in Controparte_1
sella alla propria mountain bike elettrica, mentre stava percorrendo la via ciclopedonale “delle Rogge” in direzione Bergamo, nei pressi della intersezione con via Paleocapa, era finito a terra fratturandosi il polso destro per aver perso il controllo del mezzo, a causa dell'impatto fra la ruota anteriore di quest'ultimo ed il cordolo alto pochi centimetri posto al centro della pista ciclopedonale –
respingeva la domanda dell'attore, condannandolo alla rifusione delle spese di lite.
Argomentava il tribunale che, la responsabilità della caduta era da ascrivere all'attore che si era troppo avvicinato al cordolo che delimitava l'area adibita al transito dei soli pedoni;
detto cordolo non integrava una situazione di pericolo occulto, caratterizzata dal requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva, trovandosi non al centro della pista ciclabile, ma verso il margine destro (rendendo improbabile che il sig. dovesse avvicinarsi Pt_1
pagina 5 di 11 tanto, soprattutto in assenza di pedoni o altri ciclisti), in quanto facilmente visibile in considerazione dello stato dei luoghi, della luce solare, della velocità
moderata, delle caratteristiche della bicicletta e dell'esperienza del ciclista.
Sicché il fatto dannoso e la conseguente responsabilità non trovavano causa direttamente nelle caratteristiche intrinseche della cosa in custodia (la strada),
ma nel contegno dello stesso danneggiato, idoneo, al pari del caso fortuito, ad escludere la responsabilità del custode.
La sentenza è stata gravata da . Parte_1
Il ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
All'udienza del 30 aprile 2025 la Corte si riservava la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice, applicando in modo errato i principi in tema di responsabilità da custodia, aveva escluso la responsabilità del non sussistendo una CP_1
situazione di pericolo intrinseco.
Assume che, attesa la natura oggettiva della responsabilità era sufficiente fornire la prova in giudizio del nesso di causalità tra la cosa (il cordolo) e l'evento (la caduta), potendo la responsabilità del custode essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito.
Con il secondo motivo si duole del fatto che il giudice, valutando ex post pagina 6 di 11 l'insidia rappresentata dal cordolo non aveva considerato ex ante quale fosse stato il punto di vista del danneggiato al momento dell'incidente.
Il cordolo era stato, infatti, considerato soltanto da una prospettiva laterale,
mentre il sig. , in sella alla sua bicicletta e concentrato sui potenziali Pt_1
rischi legati all'incrocio che si approssimava ad attraversare, non avrebbe potuto percepire correttamente il pericolo dallo stesso rappresentato e confermato dal fatto che in seguito il Comune di era intervenuto per Controparte_1
aumentarne la visibilità, colorandolo e posizionando vasi.
Quanto alla sua condotta, assume che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, egli aveva correttamente tenuto la destra nel procedere sulla via ciclabile.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto imprudente il suo comportamento sulla sola base della presunta assenza di insidiosità del cordolo.
Assume che era onere del dimostrare che la sua condotta era stata CP_1
irragionevole e inaccettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, al punto da integrare il caso fortuito, idoneo ad elidere il nesso causale tra la res ed il danno e, in ogni caso, che, anche ipotizzando un comportamento imprudente, la responsabilità del non poteva essere esclusa senza una CP_1
prova dell'avvenuta interruzione del nesso causale tra il cordolo e l'incidente,
poiché, ai fini dell'art. 2051 c.c., la colpa del danneggiato non è sufficiente ad pagina 7 di 11 escludere automaticamente la responsabilità se persiste un collegamento causale tra l'oggetto custodito e il danno.
-----------------
I motivi di appello, connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
Diversamente da quanto prospettato da parte appellante, il primo giudice, dopo aver richiamato i principi che governano la responsabilità da cosa in custodia,
così come elaborati dalla Suprema Corte, respingeva la domanda risarcitoria ritenendo che sulla base della dinamica dell'evento, così come ricostruita dallo stesso appellante, l'evento dannoso era riconducibile in via esclusiva alla condotta imprudente di quest'ultimo.
A tale conclusione perveniva considerando che il sinistro si era verificato in una giornata soleggiata, alle ore 13 del 23 maggio 2020, che il cordolo era visibile e tanto più dallo stesso che aveva riferito di procedere a velocità Pt_1
moderata lungo la pista ciclo-pedonale e, pertanto, che esso non costituiva una situazione di pericolo.
In relazione al riferimento alla natura non pericolosa della cosa mette conto evidenziare che l''art. 2051 cod.civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa,
sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o pagina 8 di 11 dalle caratteristiche intrinseche della prima.
E' principio consolidato quello secondo cui il danno si considera cagionato dalla cosa, anche se essa non sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè
per suo intrinseco potere;
anche relativamente alle cose prive di dinamismo è
configurabile una relazione di custodia;
perciò che la cosa sia pericolosa ovvero che non lo sia, che sia seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no non rileva poiché anche le cose innocue possono cagionare un danno, atteso che, essendo sottoposte quantomeno alla forza gravitazionale, sono potenzialmente suscettibili in determinate condizioni di creare pregiudizio
(Cass. 01/02/2018, n. 2480).
Nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del
fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della
cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente
pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte
dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza
causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore
esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso
eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode
ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018,
pagina 9 di 11 n. 6703).
Ciò è quanto ha ritenuto il primo giudice.
Se infatti è vero che le condizioni di visibilità della via ciclo pedonale percorsa erano ottime e che la velocità di guida era moderata, l'appellante non poteva non avvedersi dell'esistenza dell'area, esclusivamente, pedonale, posta sul lato destro – sulla quale insisteva anche una panchina – delimitata dal cordolo al fine di vietarne il transito ai ciclisti;
area che, peraltro, era segnalata da apposito cartello all'inizio della via ciclo pedonale percorsa dal . Pt_1
In altri termini, la presenza di un'area pedonale delimitata dal cordolo era una situazione che poteva essere prevista ed evitata dal ciclista se egli avesse prestato maggiore attenzione, a nulla rilevando il fatto che egli fosse intento a valutare i potenziali rischi dell'incrocio che si approssimava ad affrontare,
trattandosi di comportamento che denota e conferma che egli non stesse prestando attenzione alla strada che stava percorrendo.
L'appello va pertanto respinto.
La soccombenza giustifica la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 6.946,00
di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed €
3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater DPR 115/2002, per porre a carico pagina 10 di 11 dell'appellante l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore del Parte_1 [...]
delle spese del grado, liquidate come in parte motiva;
Controparte_1
- dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante
[...]
l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo Pt_1
unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Daniela Fedele Giuseppe Serao
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