Art. 19. Pubblicazioni 1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UII, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 17 e delle loro pertinenze, nonche' la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione ne' ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
Articolo 19 della Legge 31 dicembre 2012, n. 246
Articolo 18Articolo 20
Articolo 19 della Legge 31 dicembre 2012, n. 246
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1 febbraio 2013
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