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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/05/2024, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE CIVILE DI PRATO in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Carmen Napolitano ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile n. 1949 - 2023 RG TRA nata a [...] il [...] e residente in [...]
Campaccio n. 71 CF rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Forconi del Foro di C.F._1
Firenze, presso il cui studio è elettivamente domiciliata RICORRENTE CONTRO
nata in [...] il [...] CF residente in [...] C.F._2
n. 1 a Poggio a Caiano (PO) RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento
CONCLUSIONI Come da verbale di udienza del 24.5.2024: parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. La causa è stata decisa all'udienza del 24/05/2024 con lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito telematico della relativa motivazione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di avere stipulato in data 22.12.2021 con contratto di Parte_1 CP_1 locazione per uso diverso da abitazione riferito all'unità immobiliare di sua proprietà, situata in Via B. Cellini n. 61 a Montemurlo (PO), ha lamentato l'inadempimento della conduttrice al pagamento del canone di locazione, stabilito all'art. 3 del suddetto nella misura di € 10.800,00 annui da corrispondersi in n. 12 rate mensili di uguale ammontare, entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese. La ricorrente in particolare ha indicato che la conduttrice risultava essere morosa nel pagamento del canone a partire dalla mensilità di Febbraio 2023 per l'importo complessivo di € 5.400,00, fino al luglio 2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La ricorrente ha dedotto che il protratto mancato pagamento dei canoni di locazione superiore a due mensilità costituisce di per sé grave inadempimento contrattuale che la legittima ad avanzare richiesta di risoluzione del contratto per violazione degli obblighi pattuiti ed a ottenere la restituzione del bene. ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
1) pronunciarsi ordinanza di rilascio;
2) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della resistente ai propri obblighi contrattuali e per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione intercorrente tra le parti;
condannare a rilasciare libero e sgombero da CP_1 persone e cose l'immobile sito in Via B. Cellini n. 61 a Montemurlo (PO) restituendolo alla proprietaria, fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
condannare infine al pagamento CP_1 dei canoni di locazione da Febbraio 2023 a Luglio 2023 per l'importo complessivo di € 5.400,00 e della indennità di occupazione da liquidare in misura pari al canone di locazione ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dalle singole scadenze al saldo o da quella diversa data che risulterà provata di giustizia. Nessuno si è costituito in giudizio per la resistente, regolarmente evocata in giudizio con notifica dell'atto introduttivo eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc dato che la parte risulta cancellata dal registro della popolazione residente del Comune di Poggio a Caiano, ultimo luogo di dimora ( cfr certificazione depositata dal ricorrente) . La causa è stata decisa sulla base della documentazione allegata al ricorso e su quella depositata dalla ricorrente su richiesta del Giudice per comprovare l'assunto inadempimento dato che non risultava essere mai stato contestato dalla proprietaria e neppure era stata inviata una richiesta di pagamento dei canoni non versati.
~ Oggetto della presente causa è la verifica della ricorrenza dei requisiti per dichiarare la risoluzione del contratto di locazione concluso tra le parti in data 22.12.2021 e della fondatezza delle domande conseguenziali.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione in atti, intercorso tra le odierne parti in causa, risulta fondata e meritevole di accoglimento per quanto di seguito considerato. ha domandato la risoluzione del contratto di locazione ai sensi degli artt. art. 1453 e seg. c.c. a Parte_1 causa dell'inadempimento grave della conduttrice che aveva interrotto il versamento dei canoni di locazione a partire dal mese di febbraio 2023, omissione perdurata anche in costanza di giudizio. L'inadempimento non è stato contestato dalla convenuta, la quale è rimasta contumace rinunciando a rappresentare fatti impeditivi, modificativi ovvero estintivi del credito della locatrice agli effetti degli artt. 1218,1256 e 1453 c.c.. Il giudice osserva che la ricorrente ha assolto all'onere della prova su di lei incombente dato che ha prodotto in giudizio il contratto di locazione stipulato in forma scritta e regolarmente registrato, dimostrando così la sua legittimazione attiva, processuale e sostanziale, ha allegato l'inadempimento della controparte ed a integrazione di quanto esposto nel ricorso introduttivo ha depositato gli estratti del proprio conto bancario da cui risulta che la conduttrice ha corrisposto i canoni di locazione fino al gennaio 2023 e che dal mese successivo non aveva più pagato alcuna somma per l'utilizzo del bene immobile da lei condotto in locazione. Sulla base dei documenti menzionati si ritiene che la parte ricorrente abbia quindi esaurito gli oneri di prova a lei spettanti, dato che ha dimostrato il rapporto contrattuale intercorso con la resistente e l'inadempimento all'obbligo principale scaturente dal contratto di locazione, costituito dal versamento del canone di locazione fissato in € 900,00 da corrispondersi con bonifico mensile non più eseguito dal febbraio 2023. L'art. 3 del contratto stabilisce peraltro che in caso di mancato pagamento del canone la parte locatrice potrà valersi del disposto dell'art. 1453 c.c. senza bisogno di diffida o di costituzione in mora;
l'art. 5, intitolato “morosità” prevede che il pagamento del canone e degli oneri accessori non potrà essere ritardato per nessun motivo od eccezione;
qualora la parte conduttrice avesse da far valere delle eccezioni dovrà farlo separatamente senza potersi rivalere sul canone locatizio. Nel caso di specie la conduttrice non ha eccepito fatti impeditivi, modificativi o estintivi, idonei a paralizzare la pretesa della controparte. Pertanto la domanda di risoluzione merita accoglimento. Si osserva che il mancato pagamento del canone di locazione costituisce grave inadempimento per l'inosservanza di un'obbligazione primaria scaturente dal contratto che comporta la risoluzione del rapporto. Difatti in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti. Va poi tenuto conto ai fini dell'esame della domanda svolta ex artt. 1453 e 1455 c.c., della condotta processuale tenuta dalla parte conduttrice in costanza di lite, ovverosia il fatto che costei ha protratto il suo inadempimento anche successivamente all'introduzione del giudizio. Tale circostanza rileva nella valutazione complessiva sulla gravità dell'inadempimento dato che esso è riferito ad un contratto di durata in cui la parte che ha promosso l'azione risolutoria non è posta in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, mentre permane il suo interesse all'adempimento delle obbligazioni da parte del conduttore, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., a dare al locatore il corrispettivo convenuto Alla luce di quanto esposto il giudice scrivente ritiene grave, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1455 c.c., l'inadempimento - perdurante e reiterato nel tempo - consistito nel mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della conduttrice convenuta per svariati mesi. Dichiara pertanto definitivamente risolto, per fatto e colpa di parte convenuta il contratto di locazione riferito all'unità immobiliare di proprietà di situata in Via B. Cellini n. 61 a Montemurlo Parte_1
(PO), oggetto di causa, con conseguente condanna a carico della parte conduttrice di rilascio del bene indicato in contratto libero e vuoto da persone e cose in favore della ricorrente. Parte convenuta va, altresì, condannata al pagamento dei canoni di locazione dovuti come da ricorso fino ad oggi per complessivi € 13.500,00 ( somma risultante dei canoni di locazione dovuti dal febbraio 2023 al maggio 2024), con gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo. Ogni ulteriore questione, pur prospettata, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra. Le spese seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 37/2018), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito oltre che per l'assenza di questioni in fatto ed in diritto .
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in accoglimento delle domande introdotte nel ricorso dichiara definitivamente risolto per fatto e colpa della conduttrice il contratto di locazione per uso diverso da abitazione riferito all'unità CP_1 immobiliare, situata in Via B. Cellini n. 61 a Montemurlo (PO) e per l'effetto condanna la convenuta al rilascio immediato del suddetto immobile libero e vuoto da persone e cose in favore della ricorrente;
condanna parte convenuta al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti per complessivi € 13.500,00 con gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate in 118,50 per spese, € 1700,00 per compensi oltre IVA e CAP nella misura di legge, Prato 24 maggio 2024 IL GOT Maria Carmen Napolitano
Campaccio n. 71 CF rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Forconi del Foro di C.F._1
Firenze, presso il cui studio è elettivamente domiciliata RICORRENTE CONTRO
nata in [...] il [...] CF residente in [...] C.F._2
n. 1 a Poggio a Caiano (PO) RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento
CONCLUSIONI Come da verbale di udienza del 24.5.2024: parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. La causa è stata decisa all'udienza del 24/05/2024 con lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito telematico della relativa motivazione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di avere stipulato in data 22.12.2021 con contratto di Parte_1 CP_1 locazione per uso diverso da abitazione riferito all'unità immobiliare di sua proprietà, situata in Via B. Cellini n. 61 a Montemurlo (PO), ha lamentato l'inadempimento della conduttrice al pagamento del canone di locazione, stabilito all'art. 3 del suddetto nella misura di € 10.800,00 annui da corrispondersi in n. 12 rate mensili di uguale ammontare, entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese. La ricorrente in particolare ha indicato che la conduttrice risultava essere morosa nel pagamento del canone a partire dalla mensilità di Febbraio 2023 per l'importo complessivo di € 5.400,00, fino al luglio 2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La ricorrente ha dedotto che il protratto mancato pagamento dei canoni di locazione superiore a due mensilità costituisce di per sé grave inadempimento contrattuale che la legittima ad avanzare richiesta di risoluzione del contratto per violazione degli obblighi pattuiti ed a ottenere la restituzione del bene. ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
1) pronunciarsi ordinanza di rilascio;
2) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della resistente ai propri obblighi contrattuali e per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione intercorrente tra le parti;
condannare a rilasciare libero e sgombero da CP_1 persone e cose l'immobile sito in Via B. Cellini n. 61 a Montemurlo (PO) restituendolo alla proprietaria, fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
condannare infine al pagamento CP_1 dei canoni di locazione da Febbraio 2023 a Luglio 2023 per l'importo complessivo di € 5.400,00 e della indennità di occupazione da liquidare in misura pari al canone di locazione ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dalle singole scadenze al saldo o da quella diversa data che risulterà provata di giustizia. Nessuno si è costituito in giudizio per la resistente, regolarmente evocata in giudizio con notifica dell'atto introduttivo eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc dato che la parte risulta cancellata dal registro della popolazione residente del Comune di Poggio a Caiano, ultimo luogo di dimora ( cfr certificazione depositata dal ricorrente) . La causa è stata decisa sulla base della documentazione allegata al ricorso e su quella depositata dalla ricorrente su richiesta del Giudice per comprovare l'assunto inadempimento dato che non risultava essere mai stato contestato dalla proprietaria e neppure era stata inviata una richiesta di pagamento dei canoni non versati.
~ Oggetto della presente causa è la verifica della ricorrenza dei requisiti per dichiarare la risoluzione del contratto di locazione concluso tra le parti in data 22.12.2021 e della fondatezza delle domande conseguenziali.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione in atti, intercorso tra le odierne parti in causa, risulta fondata e meritevole di accoglimento per quanto di seguito considerato. ha domandato la risoluzione del contratto di locazione ai sensi degli artt. art. 1453 e seg. c.c. a Parte_1 causa dell'inadempimento grave della conduttrice che aveva interrotto il versamento dei canoni di locazione a partire dal mese di febbraio 2023, omissione perdurata anche in costanza di giudizio. L'inadempimento non è stato contestato dalla convenuta, la quale è rimasta contumace rinunciando a rappresentare fatti impeditivi, modificativi ovvero estintivi del credito della locatrice agli effetti degli artt. 1218,1256 e 1453 c.c.. Il giudice osserva che la ricorrente ha assolto all'onere della prova su di lei incombente dato che ha prodotto in giudizio il contratto di locazione stipulato in forma scritta e regolarmente registrato, dimostrando così la sua legittimazione attiva, processuale e sostanziale, ha allegato l'inadempimento della controparte ed a integrazione di quanto esposto nel ricorso introduttivo ha depositato gli estratti del proprio conto bancario da cui risulta che la conduttrice ha corrisposto i canoni di locazione fino al gennaio 2023 e che dal mese successivo non aveva più pagato alcuna somma per l'utilizzo del bene immobile da lei condotto in locazione. Sulla base dei documenti menzionati si ritiene che la parte ricorrente abbia quindi esaurito gli oneri di prova a lei spettanti, dato che ha dimostrato il rapporto contrattuale intercorso con la resistente e l'inadempimento all'obbligo principale scaturente dal contratto di locazione, costituito dal versamento del canone di locazione fissato in € 900,00 da corrispondersi con bonifico mensile non più eseguito dal febbraio 2023. L'art. 3 del contratto stabilisce peraltro che in caso di mancato pagamento del canone la parte locatrice potrà valersi del disposto dell'art. 1453 c.c. senza bisogno di diffida o di costituzione in mora;
l'art. 5, intitolato “morosità” prevede che il pagamento del canone e degli oneri accessori non potrà essere ritardato per nessun motivo od eccezione;
qualora la parte conduttrice avesse da far valere delle eccezioni dovrà farlo separatamente senza potersi rivalere sul canone locatizio. Nel caso di specie la conduttrice non ha eccepito fatti impeditivi, modificativi o estintivi, idonei a paralizzare la pretesa della controparte. Pertanto la domanda di risoluzione merita accoglimento. Si osserva che il mancato pagamento del canone di locazione costituisce grave inadempimento per l'inosservanza di un'obbligazione primaria scaturente dal contratto che comporta la risoluzione del rapporto. Difatti in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti. Va poi tenuto conto ai fini dell'esame della domanda svolta ex artt. 1453 e 1455 c.c., della condotta processuale tenuta dalla parte conduttrice in costanza di lite, ovverosia il fatto che costei ha protratto il suo inadempimento anche successivamente all'introduzione del giudizio. Tale circostanza rileva nella valutazione complessiva sulla gravità dell'inadempimento dato che esso è riferito ad un contratto di durata in cui la parte che ha promosso l'azione risolutoria non è posta in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, mentre permane il suo interesse all'adempimento delle obbligazioni da parte del conduttore, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., a dare al locatore il corrispettivo convenuto Alla luce di quanto esposto il giudice scrivente ritiene grave, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1455 c.c., l'inadempimento - perdurante e reiterato nel tempo - consistito nel mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della conduttrice convenuta per svariati mesi. Dichiara pertanto definitivamente risolto, per fatto e colpa di parte convenuta il contratto di locazione riferito all'unità immobiliare di proprietà di situata in Via B. Cellini n. 61 a Montemurlo Parte_1
(PO), oggetto di causa, con conseguente condanna a carico della parte conduttrice di rilascio del bene indicato in contratto libero e vuoto da persone e cose in favore della ricorrente. Parte convenuta va, altresì, condannata al pagamento dei canoni di locazione dovuti come da ricorso fino ad oggi per complessivi € 13.500,00 ( somma risultante dei canoni di locazione dovuti dal febbraio 2023 al maggio 2024), con gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo. Ogni ulteriore questione, pur prospettata, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra. Le spese seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 37/2018), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito oltre che per l'assenza di questioni in fatto ed in diritto .
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in accoglimento delle domande introdotte nel ricorso dichiara definitivamente risolto per fatto e colpa della conduttrice il contratto di locazione per uso diverso da abitazione riferito all'unità CP_1 immobiliare, situata in Via B. Cellini n. 61 a Montemurlo (PO) e per l'effetto condanna la convenuta al rilascio immediato del suddetto immobile libero e vuoto da persone e cose in favore della ricorrente;
condanna parte convenuta al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti per complessivi € 13.500,00 con gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate in 118,50 per spese, € 1700,00 per compensi oltre IVA e CAP nella misura di legge, Prato 24 maggio 2024 IL GOT Maria Carmen Napolitano