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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 11.11.2024, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.AMATO ALFIO FRANCO;
Per il convenuto\opposto l'avv. ZURLO RAFFAELE, oggi sostituito dall'avv. FEDERICA ANZALONE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11114/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AMATO ALFIO FRANCO, , con elezione di domicilio in via Vittorio Emanuele, 389 95047 Paternò presso l'avv. AMATO ALFIO FRANCO, giusta procura in atti;
ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE e RN AN Indirizzo C.F._2
Telematico; , con elezione di domicilio in VIA FONTEVIVO 21/N 19125 LA SPEZIA, pagina 1 di 7 presso l'avv. ZURLO RAFFAELE, giusta procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.1.2025 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO In data 24.07.2023 l'odierna convenuta opposta notificava a controparte il decreto ingiuntivo n. 2626/2023 del 28/06/2023 RG 6099/2023 emesso dal Tribunale di Catania, a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento della somma richiesta, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione (Cfr. Doc. n. 2). Con atto di citazione in opposizione notificato in data 03.10.2023 l'ingiunto spiegava opposizione avverso il sopraindicato decreto al fine di sentire accogliere le rassegnate conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, - Preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di mediazione per le controversie che ricadono nell'alveo applicativo del D.Lgs 28/2010, entrato in vigore in data 20.03.2011; - Nel merito, ma preliminarmente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i Controparte_1 motivi meglio indicati in narrativa;
- Nel merito, Revocare o comunque Dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto n. 2626/2023, R.G. 6099/2023, emesso in data 27.06.2023 dal Tribunale Civile di Catania, dott. Mangano, per essere la pretesa azionata infondata in fatto ed in diritto, statuendo che nulla è dovuto dall'opponente, per i diversi motivi meglio indicati in narrativa;
in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridurne l'ammontare per una somma risultante all'esito istruttoria, eventualmente anche con l'ausilio di una C.T.U. contabile, tenuto conto del ricalcolo del costo del finanziamento, con conseguenti effetti restitutori degli importi indebitamente percepiti dalla . CP_2
Si costituiva l'opposta che concludeva: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, di rito - dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa;
In via pregiudiziale, ma gradata - Concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_3 mediazione;
In via preliminare, nel merito, - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2626/2023 del 28/06/2023 RG 6099/2023 emesso dal Tribunale di Catania, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, 14 Cass. Civ. n 4437/1997. confermare il decreto ingiuntivo n. 2626/2023 del 28/06/2023 RG 6099/2023 emesso dal Tribunale di Catania. In via subordinata, nel
pagina 2 di 7 merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 CP società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Ca, nonché successive occorrende. Sulla domanda riconvenzionale In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società
[...] CP in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dal Sig. CP_1 Parte_1
In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
[...] accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte CP ad in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi Controparte_1 indicati in narrativa. In via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Sig. , Parte_1 CP condannare la società . al pagamento del minor importo ritenuto Controparte_1 di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. Negata la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ed esperita, sebbene con esito negativo, la mediazione le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.1.2025 che qui si intendono richiamate.
************* SULLA TARDIVA ISCRIZIONE A RUOLO DELLA CAUSA. L'opposta eccepisce la violazione dell'art. 165 C.p.c. secondo cui “l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163 bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge […]”. L'opposizione a decreto ingiuntivo veniva notificato in data 03.10.2023 (doc 4) e, pertanto, termine ultimo per l'iscrizione a ruolo della causa era il giorno 13.10.2023. Dalla visione del Portale Servizi Telematici presso il Ministero della Giustizia, si evince invece che la presente controversia veniva iscritta a ruolo solo in data 16.10.2023 e, quindi, oltre il predetto termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 165 C.p.c. L'opponente ha, fondatamente, rilevato che a fronte della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, effettuata in data 03.10.2023, la relativa iscrizione a ruolo è stata effettuata in data 13.10.2023, vale a dire il decimo ed ultimo giorno utile per l'iscrizione a ruolo;
SUL PREVENTIVO ESPERIMENTO DELLA MEDIAZIONE La mediazione è stata esperita, sebbene con esito negativo, a cura dell'opposta.
SULLA TITOLARITA' DEL CREDITO E LEGITTIMAZIONE DI
[...]
R.L. CP_1
A seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e
[...] CP
. il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale è CP_1
pagina 3 di 7 stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Parte attrice, nel proprio atto introduttivo, contesta la titolarità dal lato attivo del credito e la ritualità della cessione del credito oggi vantato dalla società .r.l. Controparte_1
Ai fini della prova della titolarità del credito acquistato ex art. 58 TUB, la giurisprudenza sostiene che “l'avviso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, recante l'indicazione per categorie di rapporti ceduti in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo, in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare che la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria” senza necessità di una specifica enumerazione di ciascuno di essi (Cass. n. 21821 del 20/07/2023; Cass. n. 1642 del 26/06/2023, Cass. n. 4277 del 10/02/2023, Cass. n. 25400 del 12/12/2022, Cass. n. 20739 del 28/06/2022, Cass. n. 4334/2020, Cass. n. 25863 del 16/11/2020, Cass. n. 5617 del 28/02/2020, Cass. n. 15884 del 13/06/2019, Cass. n. 17110 del 26/06/2019, Cass. n. 31188 29/12/2017, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 806/2022, Tribunale di Lucca n. 1081/2022, Trib. Lecco 31/10/2020 n. 419, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza 9/11/2020).
Inoltre, di recente la giurisprudenza ha precisato che la prova della propria legittimazione e della titolarità del credito può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante il deposito del contratto originario, di cui può essere in possesso soltanto il cessionario, attuale titolare del credito, quale destinatario dell'obbligo di consegna dei
“documenti probatori del credito”, di cui ogni cedente risulta onerato ex art. 1262 cc. (Trib. Modena sentenza 582/2022, Trib. Di Forlì 73/2021), proprio come avvenuto nel caso di specie (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio). Orbene, nel caso in esame è stata prodotta la Gazzetta Ufficiale relativa alla cessione in parola (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio). I crediti oggetto dell'atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanzia-mento bancario), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto. Quanto sopra è ritualmente avvenuto nel caso di specie, atteso che dall'estratto della Gazzetta Ufficiale versato in atti è dato evincere l'elenco dei criteri di blocco tesi ad individuare il credito de quo tra quelli compresi nella menzionata operazione di cessione, come da documentazione allegata. Ebbene, tutti i criteri sopra elencati sono rinvenibili nel caso di specie.
pagina 4 di 7 Ed invero:
- Il debitore è persona fisica;
- Il contratto prodotto rientra nella categoria DB EASY;
- La decadenza dal beneficio è stata comunicata nel marzo 2022 sicchè tali circostanze, in uno al possesso di tutta la documentazione contrattuale
(contratto di finanziamento, assicurazione, estratti conto, decadenza dal beneficio) costituiscono elementi sufficienti per ritenere provata la titolarità del credito azionato. Quanto poi alla notifica della cessione ex art. 1264 c.c., si rileva che la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 C.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie. Vieppiù con lettera raccomandata a/r n., CP l'odierna creditrice, . oltre a sollecitare il pagamento della somma Controparte_1 successivamente oggetto di ingiunzione, comunicava l'avvenuta cessione del credito de quo (Cfr. Doc. n. 8 fascicolo monitorio).
SUL DISCONOSCIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE. Parte opponente disconosce l'autenticità della documentazione prodotta in sede monitoria. Va, all'uopo, condiviso quanto controeccepito dall'opposta, con riferimento al rilievo che l'onere di disconoscere la conformità all'originale della copia fotostatica prodotta pagina 5 di 7 in giudizio, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, vada assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. La Cassazione, già con la sentenza n. 7775/2014, precisava che la contestazione della conformità all'originale della copia di un documento resa in maniera generica e ambigua, mediante l'utilizzo di mere clausole di stile deve ritenersi tanquam non esset. Prosegue poi la Corte: “una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di contestare un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è un artificio che può trovar spazio nei manuali di retorica, non negli atti d'un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a se' medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione;
la contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante". Nel caso che oggi ci occupa, invece, il disconoscimento effettuato non solo non contiene una non equivoca negazione della genuinità delle copie prodotte dalla
[...] CP
. ma soprattutto non individua espressamente i documenti e i relativi CP_1 profili contestati.
SULLA INAMMISSIBILITÁ ED IMPROCEDIBILITÁ DEL DECRETO OPPOSTO In sede monitoria, viene prodotto l'estratto conto con l'integrale movimentazione del rapporto in parola, da cui si evince il dettaglio degli importi oggi dovuti, ex art. 50 TUB. L'art. 50 del T.U.B. stabilisce, infatti, che il decreto ingiuntivo di pagamento previsto dall'art. 633 c.p.c. può essere richiesto anche in base all'E/c certificato conforme alle scritture contabili. Di recente, la Suprema Corte ha affermato che i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 (così come ai relativi mandatari) possono usufruire della speciale prerogativa concessa alle banche dall'art.50 TUB, anche se i concessionari (o mandatari) non abbiano natura bancaria, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati direttamente dalla legge (Cass. n. 31577 del 03.12.2019), con rilascio di certificazione da parte della cedente (Trib. Ravenna 8/03/2018). La giurisprudenza ha altresì ritenuto l'efficacia probatoria di “una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto” (cfr. ord. Cass. civ. n. 29577/2020, Trib. Reggio Calabria sentenza n. 770/2021) che è stata prodotta nel caso di specie. In ipotesi di contratto di finanziamento, neppure sarebbe necessaria la produzione di un estratto conto ex art. 50 TUB, atteso che la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento pagina 6 di 7 del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte in conformità ai principi indicati dalla Corte di Cassazione per il riparto dell'onere della prova (cfr. tra le tante Cass. civ, sez. un., 30/10/2001 n. 13533 e da ultimo Cass. 20/01/2015 n. 826).
SUL MERITO
Tutto ciò premesso, va osservato che dalla documentazione prodotta in sede monitoria non risulta essere stato depositato alcun contratto debitamente sottoscritto - quanto meno
- dall'opponente: a tal riguardo, si consideri che il documento numero 6 – composto da oltre 16 pp) della produzione monitoria (06 Documentazione contrattuale.pdf), asseritamente contenente la documentazione contrattuale, si compone di una richiesta di finanziamento la quale però risulta priva di alcuna sottoscrizione da parte dell'opponente stesso (sottoscrizione di contro presente solamente nei formulari relativi alla profilazione del cliente in relazione alla stipula del collegato contratto assicurativo. La mancanza della sottoscrizione da parte del cliente non consente quindi di ritenere sussistente la prova scritta del rapporto, circostanza cui consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo
SULLA INFONDATEZZA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE. L'opponente domanda l'eventuale restituzione di quanto l'opponente avrebbe saldato in eccesso, il cessionario del credito in blocco ex art. 58 TUB non è legittimato passivamente in riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito in relazione ad un contratto stipulato dalla cedente del credito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- accoglie l'opposizione e revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna, altresì, la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 1800, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 20.1.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca
pagina 7 di 7
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 11.11.2024, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.AMATO ALFIO FRANCO;
Per il convenuto\opposto l'avv. ZURLO RAFFAELE, oggi sostituito dall'avv. FEDERICA ANZALONE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11114/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AMATO ALFIO FRANCO, , con elezione di domicilio in via Vittorio Emanuele, 389 95047 Paternò presso l'avv. AMATO ALFIO FRANCO, giusta procura in atti;
ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE e RN AN Indirizzo C.F._2
Telematico; , con elezione di domicilio in VIA FONTEVIVO 21/N 19125 LA SPEZIA, pagina 1 di 7 presso l'avv. ZURLO RAFFAELE, giusta procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.1.2025 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO In data 24.07.2023 l'odierna convenuta opposta notificava a controparte il decreto ingiuntivo n. 2626/2023 del 28/06/2023 RG 6099/2023 emesso dal Tribunale di Catania, a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento della somma richiesta, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione (Cfr. Doc. n. 2). Con atto di citazione in opposizione notificato in data 03.10.2023 l'ingiunto spiegava opposizione avverso il sopraindicato decreto al fine di sentire accogliere le rassegnate conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, - Preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di mediazione per le controversie che ricadono nell'alveo applicativo del D.Lgs 28/2010, entrato in vigore in data 20.03.2011; - Nel merito, ma preliminarmente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i Controparte_1 motivi meglio indicati in narrativa;
- Nel merito, Revocare o comunque Dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto n. 2626/2023, R.G. 6099/2023, emesso in data 27.06.2023 dal Tribunale Civile di Catania, dott. Mangano, per essere la pretesa azionata infondata in fatto ed in diritto, statuendo che nulla è dovuto dall'opponente, per i diversi motivi meglio indicati in narrativa;
in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridurne l'ammontare per una somma risultante all'esito istruttoria, eventualmente anche con l'ausilio di una C.T.U. contabile, tenuto conto del ricalcolo del costo del finanziamento, con conseguenti effetti restitutori degli importi indebitamente percepiti dalla . CP_2
Si costituiva l'opposta che concludeva: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, di rito - dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa;
In via pregiudiziale, ma gradata - Concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_3 mediazione;
In via preliminare, nel merito, - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2626/2023 del 28/06/2023 RG 6099/2023 emesso dal Tribunale di Catania, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, 14 Cass. Civ. n 4437/1997. confermare il decreto ingiuntivo n. 2626/2023 del 28/06/2023 RG 6099/2023 emesso dal Tribunale di Catania. In via subordinata, nel
pagina 2 di 7 merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 CP società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Ca, nonché successive occorrende. Sulla domanda riconvenzionale In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società
[...] CP in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dal Sig. CP_1 Parte_1
In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
[...] accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte CP ad in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi Controparte_1 indicati in narrativa. In via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Sig. , Parte_1 CP condannare la società . al pagamento del minor importo ritenuto Controparte_1 di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. Negata la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ed esperita, sebbene con esito negativo, la mediazione le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.1.2025 che qui si intendono richiamate.
************* SULLA TARDIVA ISCRIZIONE A RUOLO DELLA CAUSA. L'opposta eccepisce la violazione dell'art. 165 C.p.c. secondo cui “l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163 bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge […]”. L'opposizione a decreto ingiuntivo veniva notificato in data 03.10.2023 (doc 4) e, pertanto, termine ultimo per l'iscrizione a ruolo della causa era il giorno 13.10.2023. Dalla visione del Portale Servizi Telematici presso il Ministero della Giustizia, si evince invece che la presente controversia veniva iscritta a ruolo solo in data 16.10.2023 e, quindi, oltre il predetto termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 165 C.p.c. L'opponente ha, fondatamente, rilevato che a fronte della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, effettuata in data 03.10.2023, la relativa iscrizione a ruolo è stata effettuata in data 13.10.2023, vale a dire il decimo ed ultimo giorno utile per l'iscrizione a ruolo;
SUL PREVENTIVO ESPERIMENTO DELLA MEDIAZIONE La mediazione è stata esperita, sebbene con esito negativo, a cura dell'opposta.
SULLA TITOLARITA' DEL CREDITO E LEGITTIMAZIONE DI
[...]
R.L. CP_1
A seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e
[...] CP
. il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale è CP_1
pagina 3 di 7 stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Parte attrice, nel proprio atto introduttivo, contesta la titolarità dal lato attivo del credito e la ritualità della cessione del credito oggi vantato dalla società .r.l. Controparte_1
Ai fini della prova della titolarità del credito acquistato ex art. 58 TUB, la giurisprudenza sostiene che “l'avviso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, recante l'indicazione per categorie di rapporti ceduti in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo, in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare che la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria” senza necessità di una specifica enumerazione di ciascuno di essi (Cass. n. 21821 del 20/07/2023; Cass. n. 1642 del 26/06/2023, Cass. n. 4277 del 10/02/2023, Cass. n. 25400 del 12/12/2022, Cass. n. 20739 del 28/06/2022, Cass. n. 4334/2020, Cass. n. 25863 del 16/11/2020, Cass. n. 5617 del 28/02/2020, Cass. n. 15884 del 13/06/2019, Cass. n. 17110 del 26/06/2019, Cass. n. 31188 29/12/2017, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 806/2022, Tribunale di Lucca n. 1081/2022, Trib. Lecco 31/10/2020 n. 419, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza 9/11/2020).
Inoltre, di recente la giurisprudenza ha precisato che la prova della propria legittimazione e della titolarità del credito può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante il deposito del contratto originario, di cui può essere in possesso soltanto il cessionario, attuale titolare del credito, quale destinatario dell'obbligo di consegna dei
“documenti probatori del credito”, di cui ogni cedente risulta onerato ex art. 1262 cc. (Trib. Modena sentenza 582/2022, Trib. Di Forlì 73/2021), proprio come avvenuto nel caso di specie (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio). Orbene, nel caso in esame è stata prodotta la Gazzetta Ufficiale relativa alla cessione in parola (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio). I crediti oggetto dell'atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanzia-mento bancario), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto. Quanto sopra è ritualmente avvenuto nel caso di specie, atteso che dall'estratto della Gazzetta Ufficiale versato in atti è dato evincere l'elenco dei criteri di blocco tesi ad individuare il credito de quo tra quelli compresi nella menzionata operazione di cessione, come da documentazione allegata. Ebbene, tutti i criteri sopra elencati sono rinvenibili nel caso di specie.
pagina 4 di 7 Ed invero:
- Il debitore è persona fisica;
- Il contratto prodotto rientra nella categoria DB EASY;
- La decadenza dal beneficio è stata comunicata nel marzo 2022 sicchè tali circostanze, in uno al possesso di tutta la documentazione contrattuale
(contratto di finanziamento, assicurazione, estratti conto, decadenza dal beneficio) costituiscono elementi sufficienti per ritenere provata la titolarità del credito azionato. Quanto poi alla notifica della cessione ex art. 1264 c.c., si rileva che la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 C.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie. Vieppiù con lettera raccomandata a/r n., CP l'odierna creditrice, . oltre a sollecitare il pagamento della somma Controparte_1 successivamente oggetto di ingiunzione, comunicava l'avvenuta cessione del credito de quo (Cfr. Doc. n. 8 fascicolo monitorio).
SUL DISCONOSCIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE. Parte opponente disconosce l'autenticità della documentazione prodotta in sede monitoria. Va, all'uopo, condiviso quanto controeccepito dall'opposta, con riferimento al rilievo che l'onere di disconoscere la conformità all'originale della copia fotostatica prodotta pagina 5 di 7 in giudizio, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, vada assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. La Cassazione, già con la sentenza n. 7775/2014, precisava che la contestazione della conformità all'originale della copia di un documento resa in maniera generica e ambigua, mediante l'utilizzo di mere clausole di stile deve ritenersi tanquam non esset. Prosegue poi la Corte: “una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di contestare un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è un artificio che può trovar spazio nei manuali di retorica, non negli atti d'un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a se' medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione;
la contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante". Nel caso che oggi ci occupa, invece, il disconoscimento effettuato non solo non contiene una non equivoca negazione della genuinità delle copie prodotte dalla
[...] CP
. ma soprattutto non individua espressamente i documenti e i relativi CP_1 profili contestati.
SULLA INAMMISSIBILITÁ ED IMPROCEDIBILITÁ DEL DECRETO OPPOSTO In sede monitoria, viene prodotto l'estratto conto con l'integrale movimentazione del rapporto in parola, da cui si evince il dettaglio degli importi oggi dovuti, ex art. 50 TUB. L'art. 50 del T.U.B. stabilisce, infatti, che il decreto ingiuntivo di pagamento previsto dall'art. 633 c.p.c. può essere richiesto anche in base all'E/c certificato conforme alle scritture contabili. Di recente, la Suprema Corte ha affermato che i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 (così come ai relativi mandatari) possono usufruire della speciale prerogativa concessa alle banche dall'art.50 TUB, anche se i concessionari (o mandatari) non abbiano natura bancaria, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati direttamente dalla legge (Cass. n. 31577 del 03.12.2019), con rilascio di certificazione da parte della cedente (Trib. Ravenna 8/03/2018). La giurisprudenza ha altresì ritenuto l'efficacia probatoria di “una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto” (cfr. ord. Cass. civ. n. 29577/2020, Trib. Reggio Calabria sentenza n. 770/2021) che è stata prodotta nel caso di specie. In ipotesi di contratto di finanziamento, neppure sarebbe necessaria la produzione di un estratto conto ex art. 50 TUB, atteso che la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento pagina 6 di 7 del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte in conformità ai principi indicati dalla Corte di Cassazione per il riparto dell'onere della prova (cfr. tra le tante Cass. civ, sez. un., 30/10/2001 n. 13533 e da ultimo Cass. 20/01/2015 n. 826).
SUL MERITO
Tutto ciò premesso, va osservato che dalla documentazione prodotta in sede monitoria non risulta essere stato depositato alcun contratto debitamente sottoscritto - quanto meno
- dall'opponente: a tal riguardo, si consideri che il documento numero 6 – composto da oltre 16 pp) della produzione monitoria (06 Documentazione contrattuale.pdf), asseritamente contenente la documentazione contrattuale, si compone di una richiesta di finanziamento la quale però risulta priva di alcuna sottoscrizione da parte dell'opponente stesso (sottoscrizione di contro presente solamente nei formulari relativi alla profilazione del cliente in relazione alla stipula del collegato contratto assicurativo. La mancanza della sottoscrizione da parte del cliente non consente quindi di ritenere sussistente la prova scritta del rapporto, circostanza cui consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo
SULLA INFONDATEZZA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE. L'opponente domanda l'eventuale restituzione di quanto l'opponente avrebbe saldato in eccesso, il cessionario del credito in blocco ex art. 58 TUB non è legittimato passivamente in riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito in relazione ad un contratto stipulato dalla cedente del credito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- accoglie l'opposizione e revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna, altresì, la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 1800, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 20.1.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca
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